COMUNE DI SARNICO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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- Sibilla Ada Colucci
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1 COMUNE DI SARNICO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del atti n. 7
2 TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Contenuto del regolamento Definizioni Requisiti per l esercizio dell attività del commercio su aree pubbliche Rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività Subingresso e reintestazione dell autorizzazione Concessione Verifica annuale Carta di esercizio Consultazione delle parti sociali TITOLO II - MERCATI Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Piano delle aree mercatali Spostamento, trasferimento, ristrutturazione del mercato Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati Posteggi per i produttori agricoli TITOLO III - NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO Art.14 Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere Art.15 Accesso all area di mercato o di fiera Art.16 Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati Art.17 Modalità di esposizione della merce Art.18 Indicazione dei prezzi Art.19 Pulizia TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Attività di vigilanza Sanzioni Sospensione dell autorizzazione Revoca dell autorizzazione 2
3 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia. 1. Il regolamento persegue le seguenti finalità: a) Favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore; b) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato e armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) Rendere compatibile l impatto territoriale e ambientale delle aree mercatali, con fattori quali la mobilità, il traffico e l inquinamento; d) Salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle diverse forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli concernenti la tutela del patrimonio artistico e ambientale; e) Salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria; Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento s intendono: a) per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico; c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio del commercio su aree pubbliche; d) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale; e) per mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l erogazione di pubblici servizi; f) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato; 3
4 g) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; h) per spunta l operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; i) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; j) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica: l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati; Art. 3 Requisiti per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche 1. Per esercitare l attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall articolo 71 del D.Lgs. n. 59/ Per l esercizio dell attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopraindicati devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione all Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Art. 4 Rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività 1. L autorizzazione all esercizio dell attività è rilasciata a persone fisiche o a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all articolo precedente. 2. L autorizzazione può essere rilasciata per l occupazione di posteggi o per l esercizio dell attività in forma itinerante. 3. L esercizio dell attività è consentito al titolare dell autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia. 4. L autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare. Nei mercati per i quali l Amministrazione comunale abbia determinato specifiche tipologie merceologiche, nell autorizzazione viene altresì indicata la tipologia merceologica per la quale è autorizzata la vendita. 4
5 5. L autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, fatto salvo il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti per tale seconda attività. L abilitazione alla somministrazione è annotata sul titolo autorizzatorio. 6. L autorizzazione per posteggi in concessione fatta salva l applicazione di norme successive alla deliberazione del presente regolamento, in ordine ai criteri di rilascio ed il rinnovo della concessione, come da articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, è decennale ed è rilasciata con riferimento al settore alimentare e/o non alimentare. La medesima abilita all esercizio del commercio itinerante nell ambito regionale, tranne i giorni di mercato, ed alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. Ciascun soggetto, non può occupare più di due posteggi nel medesimo mercato. 7. L autorizzazione al commercio in forma itinerante, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l attività. L autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Tale attività è svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque non oltre un ora. E fatto divieto di tornare nella medesima via nell arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 m. da altro operatore itinerante. E vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante. 8. Durante lo svolgimento di un mercato è vietato l esercizio del commercio in forma ambulante, nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. 9. Il Sindaco individua con apposita ordinanza le specifiche aree del territorio in cui l esercizio del commercio in forma itinerante è vietato per comprovati motivi di viabilità, igiene-sanità o di pubblico interesse. 10. L Amministrazione comunale per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o interesse pubblico, emana provvedimenti di modifica degli orari di vendita e sgombero anticipato dell area mercatale. Art. 5 Subingresso e reintestazione dell autorizzazione 1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. 2. L effettivo trasferimento dell azienda o di un ramo d azienda deve essere comunicato entro quattro mesi e documentato da copia dell atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) e dimostrato con la permanenza dell azienda (cioè della tipologia dei prodotti venduti, dell avviamento e dell insieme degli strumenti e dei rapporti di cui l azienda è costituita) in capo al nuovo titolare, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa. 3. Il subentrante per causa di morte, ha l obbligo di comunicare entro un anno dalla morte del titolare dell autorizzazione, l avvenuto subingresso. 4. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. 5
6 5. Nei mercati per i quali, con il provvedimento che li ha istituiti, sono state determinate le tipologie o il settore merceologico di vendita, il trasferimento dell azienda e la conseguente reintestazione dell autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati solo per la tipologia o settore merceologico per la quale è stata rilasciata l autorizzazione originaria. Art. 6 Concessione 1. Se il posteggio, a richiesta dell interessato, è collegato a punti di somministrazione di acqua ed energia elettrica, unitamente al canone per l occupazione di suolo pubblico, l operatore è tenuto a versare la quota relativa a tali utenze nella misura determinata annualmente con provvedimento del responsabile del servizio. 2. La concessione per l utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso dell Amministrazione comunale. 3. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge regionale di riferimento e richiamati dal presente regolamento. Art. 7 Verifica annuale 1. L Amministrazione comunale verifica annualmente che il titolare dell autorizzazione abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L esito di tale verifica è annotato sull autorizzazione. Art. 8 Carta di esercizio 1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, l Amministrazione comunale provvede a validare a ciascun operatore un documento nominativo definito carta di esercizio contenente gli elementi di identificazione personale dell operatore e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell attività. Tale validazione non è necessaria qualora la carta di esercizio sia stata redatta da associazioni di categoria. 2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Art. 9 Consultazione delle parti sociali 1. Il Comune, consulta obbligatoriamente i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese commerciali su aree pubbliche, in riferimento a : a) programmazione dell'attività; b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati; d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni di occupazione di suolo pubblico; e) predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche. 6
7 TITOLO II MERCATI Art. 10 Piano delle aree mercatali 1. L Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il piano delle aree mercatali nell ambito del quale vengono definiti: a) la localizzazione dei singoli mercati; b) le dimensioni dei posteggi; c) gli spazi fra un posteggio e l altro; d) il dimensionamento ottimale di ogni mercato; e) le zone riservate al commercio alimentare; f) le aree per l istituzione di eventuali nuovi mercati. 2. I giorni e l orario di svolgimento nonché l eventuale articolazione per tipologie merceologiche vengono definiti nel provvedimento istitutivo di ogni singolo mercato. 3. Qualora l Amministrazione comunale, anche sulla base di quanto stabilito dal piano delle aree mercatali, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell ambito dell area di mercato o al trasferimento dell intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di presenza effettiva sul mercato b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese c) anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita. Art. 11 Spostamento, trasferimento, ristrutturazione del mercato 1) La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento, possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all articolo 9 del presente regolamento, per : a) motivi di pubblico interesse, ivi compresi manifestazioni, eventi, installazione di palchi, piste e simili b) cause di forza maggiore c) limitazioni e vincoli viabilistici ed igienico sanitari. Art. 12 Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati 1. L Amministrazione comunale assegna i posteggi relativi ai nuovi mercati e i posteggi rimasti vacanti nell ambito di mercati già istituiti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali. 2. Nell ambito di mercati già istituiti, l Amministrazione non procede all assegnazione dei posteggi rimasti vacanti sino a raggiungimento del dimensionamento ottimale del mercato, così come contenuto nel Piano delle aree mercatali di cui al precedente articolo. 7
8 3. Gli spazi dei posteggi vacanti e non riassegnati vengono utilizzati dall Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti, così come previsto dal Piano delle aree mercatali. Art. 13 Posteggi per i produttori agricoli 1. Nell'ambito del mercato settimanale, il 5% dei posteggi sono riservati ai produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del , secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 228 del , per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. 2. I posteggi devono essere attrezzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 3. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche per il settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato. 8
9 TITOLO III NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO Art. 14 Giorni e orari di svolgimento di mercati 1. I giorni e gli orari di svolgimento dei singoli mercati e delle fiere sono determinati nei provvedimenti che li istituiscono o li disciplinano, nel rispetto della fascia oraria massima di articolazione dell orario per il commercio su aree pubbliche compresa fra le ore 5:00 e le ore 24: Se il giorno di mercato o di fiera coincide con il giorno di Natale, Capodanno o Pasqua, lo stesso può essere anticipato o posticipato previo assenso dell Amministrazione, in altra giornata. 3. L Amministrazione comunale può stabilire lo svolgimento di mercati straordinari nella misura massima di dodici giornate nel corso dell anno solare. Le modalità di svolgimento sono determinate nel provvedimento istitutivo del singolo mercato straordinario. Art. 15 Accesso all area di mercato o di fiera 1. I titolari del posteggio possono accedere all area di mercato o di fiera due ore prima dell inizio delle operazioni di vendita (ore 08.00) e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un ora e mezzo dal termine stabilito per la cessazione delle vendite. 2. Ciascun operatore provvede all occupazione del posteggio assegnato e all allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l altro. 3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe a quella di mercato. 4. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere immediatamente rimossi, salvo non fungano da banco di vendita e rientrino nell area autorizzata. 5. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all interno dell area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Art. 16 Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati 1. All inizio delle attività di vendita, il personale dell Amministrazione comunale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati, con riferimento alla tipologia merceologica. 2. L operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti. 3. Partecipano all assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività che abbiano richiesto all Amministrazione comunale, entro il 31 9
10 dicembre di ogni anno, di essere inseriti nella graduatoria per l assegnazione di tali posteggi ed in via residuale tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti 4. L assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria riferita al mercato precedente b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese 5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). 6. L operatore prende possesso del posteggio assegnato e provvederà, entro la data del mercato successivo, a dimostrare l avvenuto pagamento. Art. 17 Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio 1. Gli operatori devono mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte. 2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un altezza minima dal suolo di cm 100, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi, fatta eccezione per la vendita di piante e fiori. 3. L eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un altezza non inferiore a m 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuta in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché non sporga dal banco di vendita 4. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari nonché le modalità di vendita di tali prodotti devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d igiene e nelle norme statali e regionali in materia. 5. L uso di apparecchi per l ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore consentito dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti. 6. Non è ammesso l uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti. Art. 18 Indicazione dei prezzi 1. L operatore è tenuto ad indicare, su tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita. 2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura. 3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l acquirente possa controllare la pesatura. 10
11 Art. 19 Pulizia 1. Durante le operazioni di vendita l operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci, derivanti dalla vendita effettuata unicamente ed esclusivamente in loco, nonché i rifiuti in genere nell area del posteggio, senza occupare lo spazio fra un banco e l altro e senza intralcio per la circolazione. 2. I costi diretti e indiretti del servizio di : - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti - spazzamento dell area - svuotamento cestini delle aree di circolazione interessate sia direttamente sia indirettamente dal mercato, devono essere coperti interamente dalla tassa/tariffa dovuta dai concessionari e/o operatori del mercato, nelle modalità previste dal relativo regolamento sulla tassa dei rifiuti. 11
12 TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI Art. 20 Attività di vigilanza 1. L Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza circa il regolare svolgimento delle attività commerciali e puntuale osservanza del presente regolamento attraverso la Polizia Locale. Art. 21 Sanzioni 1. Alle violazioni inerenti l esercizio del commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni 2. Le inosservanze di ulteriori obblighi e divieti introdotti dal presente regolamento, fatta salva l applicazione di ulteriori sanzioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 22 Sospensione dell autorizzazione 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; d) inosservanza dei provvedimenti di cui all articolo 4, comma 9, del presente regolamento e) violazione delle norme igienico-sanitarie 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Art. 23 Revoca dell autorizzazione 1. L Amministrazione comunale revoca l autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell attività, ovvero non abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, o non abbia esibito le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza; 12
13 e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; 2. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. 13
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