Regolamento per l esercizio dell attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

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1 COMUNE DI CHIUDUNO Largo Europa, Chiuduno (BG) Tel. 035/ Fax 035/ partita IVA Settore Segreteria Affari generali Ufficio Commercio ed Attivita Produttive Regolamento per l esercizio dell attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche Approvato con Delibera di C.C. nr. 10 del

2 Indice Titolo I Norme generali Art. 1 Contenuto del Regolamento Art. 2 Competenze Art. 3 Definizioni Art. 4 Forme di consultazioni delle parti sociali Art. 5 Rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attivita Art. 6 Concessione suolo pubblico Art. 7 Carta di esercizio Art. 8 Attestazione annuale Art. 9 Mercato settimanale Titolo II - Commercio su posteggio Art. 10 Disposizioni procedurali Art. 11 Subingresso e reintestazione dell autorizzazione Art. 12 Cambio posteggio Titolo III - Commercio in forma itinerante Art. 13 Definizione e modalita di esercizio Art. 14 Autorizzazione Art. 15 Condizioni e divieti Titolo IV Commercio su posteggio isolato Art. 16 Individuazione e modalita di esercizio Titolo V Produttori agricoli Art. 17 Modalità di esercizio Titolo VI Fiere e sagre Art. 18 Individuazione delle fiere Art. 19 Fiere straordinarie Art. 20 Assegnazione dei posteggi Art. 21 Condizione per l utilizzo del posteggio Titolo VII Norme comuni di funzionamento Art. 22 Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere Art. 23 Accesso all area di mercato o di fiera Art. 24 Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati Art. 25 Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio Art. 26 Indicazione dei prezzi Art. 27 Pulizia dell area Titolo VIII Vigilanza e sanzioni Art. 28 Attività di vigilanza Art. 29 Sanzioni Art. 30 Revoca autorizzazione

3 Titolo IX Norme igienico sanitarie e prevenzione incendi Art. 31 Norme generali TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Contenuto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi del Dlgs 114/1998 e 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normative statali e regionali vigenti. Art. 2 Competenze Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche, come disposto dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i., sono attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). Il comando di Polizia Locale svolgerà le attività di seguito elencate: vigilanza sullo svolgimento dell attività effettuazione della spunta, assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e relativo incasso redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in loco emanazione delle conseguenti sanzioni Art. 3 Definizioni Agli effetti del presente regolamento si intendono: per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico; per mercato: l area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno, e destinata all esercizio dell attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l attività di commercio su aree pubbliche; per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale su aree pubbliche; per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; per presenze in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale;

4 per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale manifestazione per attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio, funzionale all esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci; per spunta: operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenza degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; per imprenditori agricoli: coloro che esercitano l attività di cui all art del Codice Civile nonché al Decreto Legislativo n. 228/2001. Art. 4 Forme di consultazioni delle parti sociali Si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva. In merito alle sotto elencate materie, saranno richiesti i pareri alle associazioni di cui al comma 1 dell art. 19 L.R. 6/2010: programmazione dell attività; definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e dei canoni per l occupazione del suolo pubblico; predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l attività di commercio su aree pubbliche. Art. 5 Rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività L autorizzazione all esercizio dell attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali, ove richiesti, ai sensi del D.lgs 59/2010 e s.m.i. L autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. L autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi. L esercizio dell attività è consentito al titolare dell autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia. L operatore deve iniziare l attività entro sei mesi dal rilascio dell autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 6 Concessione suolo pubblico L esercizio dell attività presso i mercati, le fiere o i posteggi isolati, è soggetta al rilascio di concessione per l utilizzo del suolo ed al pagamento annuale del canone per l occupazione di suolo pubblico, determinato con separato regolamento comunale.

5 La concessione per l utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso dell Amministrazione comunale e nel rispetto del settore merceologico. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed e rinnovata con le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l esercizio dell attività. L operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Art. 7 Carta di esercizio La carta di esercizio di cui all art. 2 comma 6-quater della Legge Regionale 15/2000 ha una finalità di natura identificativa dell operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Deve essere fatta vidimare da ogni Comune in cui l operatore svolge l attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l operatore itinerante. Nel caso di società di persone la carta d esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. Art. 8 Attestazione annuale L assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali di cui all art. 2 comma 3-bis e 6-ter della legge Regionale 15/2000 è verificato annualmente dal comune di residenza dell operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta di esercizio. La predetta verifica può essere annualmente effettuata anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L attestazione deve essere esibita insieme all autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Art. 9 Mercato settimanale Nel giorno di venerdì nell area indicata nella planimetria allegata, si svolge il mercato settimanale di merci varie. L attuale ampiezza del mercato settimanale consta di n. 45 posteggi, come indicati nell allegata planimetria, e così articolati ed identificati: NUMERO SETTORE POSTEGGI 15 alimentare 30 non alimentare Posteggi alimentari: 3,5,11,12,20,22,23,29,30,32,35,38,40,41,44

6 Posteggi non alimentari: 1,2,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26,27,28,31,33,34,36,37,39,42,43,45 TITOLO II - COMMERCIO SU POSTEGGIO Art. 10 Disposizioni procedurali L Amministrazione comunale assegna i posteggi resosi liberi, per rinuncia o revoca, nell ambito di mercati già istituti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali. La domanda per il rilascio dell autorizzazione va indirizzata, pena l esclusione, al S.U.A.P. comunale mediante canale telematico all indirizzo con sottoscrizione digitale del richiedente e/o di tutti i soggetti interessati al procedimento. La ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell invio della pratica da parte del richiedente varrà come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90. Alla domanda vanno allegate le copie del documento di identità di tutti i sottoscrittori nonché documentazione attestante il possesso del requisito professionale per il settore alimentare. Nel caso il richiedente non sia cittadino di uno Stato Membro dell Unione Europea, copia del titolo di soggiorno rilasciato per motivi lavorativi ed in corso di validità. Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento l ufficio preposto effettuerà un controllo formale della domanda e, qualora individui errori o carenze nella compilazione e/o eventuale mancanza di documentazione, inviterà il richiedente alla regolarizzazione fissando il termine perentorio di 20 giorni. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio saranno rilasciate in applicazione alla graduatoria prevista dall art. 23 comma 7 della L.R. 6/2010, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. Art. 11 Subingresso e reintestazione dell autorizzazione 1. Il trasferimento dell azienda o di un ramo d azienda per l esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività. 2. L effettivo trasferimento dell azienda o di un ramo d azienda deve essere documentato da copia dell atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) ed è dimostrato con la permanenza dell azienda o del ramo (cioè del settore merceologico, dell avviamento e dell insieme dei beni strumentali e dei rapporti di cui l azienda è costituita) in capo al nuovo titolare. 3. La reintestazione dell autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestatario,da effettuarsi entro 4 mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione al SUAP mediante canale telematico con sottoscrizione digitale del richiedente e/o di tutti i soggetti interessati al procedimento. La ricevuta rilasciata dal sistema al momento

7 dell invio della pratica da parte del richiedente varrà come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/ La concessione del posteggio segue la cessione dell azienda o di un ramo di essa. 5. Il trasferimento dell azienda e la conseguente reintestazione dell autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale e stata rilasciata l autorizzazione originaria 6. Il trasferimento dell azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza). Art. 12 Cambio posteggio I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune intesa ad ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, opportunamente informati dall Ufficio comunale per le attivita produttive, ovvero l autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi, fatto salvo che i settori siano omogenei. TITOLO III COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art. 13 Definizione e modalità di esercizio Il commercio in forma itinerante e svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita determinato di norma in trenta minuti fatta salva la conclusione dell attivita di vendita, nel rispetto di una distanza minima di mt. 250 dalle attivita fisse esistenti nonche delle norme igienico-sanitarie. La successiva sosta dovra rispettare la distanza minima di mt L esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche e subordinato al possesso dell autorizzazione di cui all art. 5 del presente Regolamento. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, è rilasciata una sola autorizzazione. L autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare a fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questo si trovi. Art. 14 Autorizzazione La domanda per il rilascio dell autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è da inviare al SUAP tramite canale telematico all indirizzo con sottoscrizione digitale del richiedente e/o di tutti i soggetti interessati al procedimento. La ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell invio della pratica da parte del richiedente varrà come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90. Alla domanda vanno allegate le copie del documento di identità di tutti i sottoscrittori nonché documentazione attestate il possesso del requisito professionale per il settore alimentare. Nel caso il richiedente non sia cittadino di uno Stato Membro dell Unione Europea, copia del titolo di soggiorno rilasciato per motivi lavorativi ed in corso di validità.

8 Art. 15 Condizioni e divieti L Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può limitare e/o vietare l esercizio del commercio in forma itinerante in particolari zone del territorio comunale. La limitazione o il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche in relazione ad esigenze di salvaguardia di zone di particolare valore storico, artistico ed ambientale, nonché ad esigenze di tutela della sicurezza perdonale e veicolare. Il commercio itinerante e svolto con l ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionamento della merce sul terreno o su banchi a terra. L operatore non può tornare nella medesima via o piazza nell arco della stessa giornata e non può effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera. Il titolare dell autorizzazione di cui all art.28 comma 1 lettera a) del D.lgs 114/98 può esercitare l attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio. Le presenti disposizioni si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1953, n.59. TITOLO IV COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO Art. 16 Individuazione e modalità di esercizio I posteggi isolati fuori dal mercato settimanale sono di seguito individuati e sono distinti per localizzazione del posteggio. A fianco di ognuno viene indicato il periodo di operatività, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell attività e la specializzazione merceologica. POSTEGGIO Posteggio isolato N. 1 UBICAZIONE GIORNI DI SVOLGIMENTO TIPOLOGIA DEL POSTEGGIO TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ATTIVITA MODALITA DI ASSEGNAZIONE TEMPI DI ESPOSIZIONE AVVISO Parcheggio antistante il cimitero comunale Tutti i giorni Manufatto/chiosco di max 20 mq. Settore non alimentare vendita di fiori e piante Mediante procedura di evidenza pubblica sulla base della normativa vigente in materia 30 giorni NOTE Gli orari di svolgimento e la durata dell autorizzazione verranno stabilite con provvedimento della Giunta Comunale in sede di

9 stesura del bando di affidamento della gestione del manufatto/chiosco TITOLO V PRODUTTORI AGRICOLI Art. 17 Modalità di esercizio Nell ambito di ogni mercato il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, e riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del piu alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, i posteggi sono assegnati ad operatori su area pubblica, tenendo conto del più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi se i prodotti provenienti dall azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione). TITOLO VI FIERE E SAGRE Art. 18 Individuazione delle fiere Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale. Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche. E consentita l attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: localizzazione periodo Orario vendita numero banchi Santo Patrono Piazza Roma 15 agosto 08,00-20,00 2 Tipologia merceologica dolciumi giocattoli Piazza Roma Festa tutti i Santi 08,00-20,00 1 dolciumi Piazzale cimitero Festa tutti i Santi 08,00 20,00 2 Fiori-piante

10 Piazza Roma- Via Trieste Sagra di San Lucio 2^ Domenica di ottobre 07,00-22,00 27 nr. 9 dolciumi nr. 6 giocattoli nr. 6 specialita alimentari nr. 6 artigianato nazionale Piazza Mercato Sagra di San Lucio 2^ Domenica di ottobre 07,00-22,00 1 somministrazione alimenti e bevande di L Amministrazione Comunale, in aggiunta ai nr. 27 posteggi previsti per la sagra di San Lucio, al fine di consentire un miglior servizio agli operatori ed ai frequentatori della fiera, può rilasciare nr. 1 concessione per l esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si procede altreì a delegare la Giunta Comunale all eventuale individuazione di soluzioni alternative, da applicarsi in via sperimentale, relative alle modalità di gestione delle fiere e/o manifestazioni di cui al comma 1. Art. 19 Fiere straordinarie Il sindaco puo autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali fiere o manifestazioni mediante assunzione di specifico atto istitutivo, sentite il parere delle Associazioni di categoria. In caso di superamento del numero di tre edizioni riferite alla medesima fiera, sagra o manifestazione, si applicano integralmente, a partire dalla quarta edizione, le disposizioni che regolano le fiere, sagre e manifestazioni di cui al presente regolamento. Art. 20 Assegnazione dei posteggi Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell autorizzazione per l esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione mediante canale telematico all indirizzo pena esclusione, con sottoscrizione digitale del richiedente e/o di tutti i soggetti interessati al procedimento. La ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell invio della pratica da parte del richiedente varrà come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90. Alla domanda vanno allegate: copie del documento di identità di tutti i sottoscrittori nel caso il richiedente non sia cittadino di uno Stato Membro dell Unione Europea, copia del titolo di soggiorno rilasciato per motivi lavorativi ed in corso di validità. copia autorizzazione amministrativa per l esercizio dell attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche copia attestazione assolvimento obblighi amministrativi fiscali, previdenziali e assistenziali

11 I posteggi sono assegnati ai titolari dell autorizzazione di cui all art.28 del D.lgs 114/98 esercenti l attività di commercio su aree pubbliche per i prodotti di cui alle tipologie indicate all art. 18, riferite ad ogni singola fiera, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità dei posteggi, con le seguenti priorità: a. a chi vanta il più alto numero di presenze effettive maturate nell ambito della fiera per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; b. a chi vanta il più alto numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; c. al richiedente con maggior anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle Imprese d. tipologia merceologica di cui all art. 14. Qualora il numero degli operatori commerciali presenti alla spunta ed esercenti le attività di cui all art. 14 non fosse sufficiente a coprire la richiesta, l assegnazione dei restanti posteggi potrà essere valutata di volta in volta dal personale del servizio di Polizia Locale e servizio Commercio sulla base del principio di recupero della tradizionalità della Sagra stessa. A parità dei predetti titoli la domanda è valutata in base all ordine cronologico di spedizione telematica. E fatta salva l anzianità maturata nelle precedenti edizioni per gli operatori esercenti il commercio dei prodotti ammessi per ogni singola fiera o manifestazione attestata dal comune con rilascio autorizzazione decennale per l utilizzo del posteggio. I titoli di priorità per la concessione del posteggio nelle fiere sono valutati in relazione all autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Lo stesso soggetto non puo presentare piu di una domanda di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera. Almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera il servizio preposto pubblica all albo comunale la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati. All operatore commerciale verrà rilasciata autorizzazione temporanea per l esercizio dell attività di commercio la cui consegna verrà curata direttamente dal personale comunale incaricato, il giorno stesso della fiera o manifestazione. Art. 21 Condizione per l utilizzo del posteggio Condizione per l utilizzo del posteggio è il pagamento anticipato della tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, secondo le tariffe e modalità stabilite dagli uffici comunali. L orario di vendita e stabilito di norma dalle ore 08,00 alle ore 22,00. Gli operatori dovranno accedere all area non prima delle ore 07,00 e dovranno lasciarla libera di ogni cosa, compreso i rifiuti prodotti dallo svolgimento dell attività, entro le ore 23,00. L occupazione del posteggio si intende autorizzata esclusivamente con riferimento ai veicoli e/o attrezzature indicati nella domanda di assegnazione. Particolari modalità e condizioni potranno essere stabilite di volta in volta dai competenti organi comunali, tramite il personale della polizia municipale.

12 L operatore commerciale assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell orario prefissato per la cessazione della vendita, e considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore preventivamente comunicati. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza giustificati e documentati, si provvederà all azzeramento delle presenze precedentemente maturate. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nell ambito della fiera. In caso di cessione in utilizzo a qualsiasi titolo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo, in caso di recidiva, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui alla normativa vigente, viene inibita la possibilità di partecipazione alla fiera per la durata di tre anni. L assegnazione dei posteggi non occupati dai concessionari all apertura della fiera e effettuata sulla base del registro delle presenze e spunte maturate nell ambito della stessa fiera o manifestazione. E fatta salva l anzianità maturata nelle precedenti edizioni per gli operatori esercenti il commercio dei prodotti ammessi per ogni singola fiera o manifestazione purchè esercenti l attività di commercio su aree pubbliche per i prodotti di cui alle tipologie indicate all art. 14. Esaurito il suddetto registro si procede ad assegnare i rimanenti posteggi agli operatori presenti secondo i criteri di cui all art. 18. In caso di mancata presenza degli operatori commerciali inseriti nel registro presenze/spunte per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza giustificati e documentati, si provvederà all azzeramento delle presenze/spunte precedentemente maturate. In caso di subingresso nell attività commerciale si applicano le disposizioni di cui all art. 11 del presente regolamento. TITOLO VII NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO Art. 22 Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere I giorni e gli orari di svolgimento delle singole fiere sono determinati nei provvedimenti che le istituiscono o le disciplinano, nel rispetto della fascia oraria massima di articolazione dell orario per il commercio su aree pubbliche compresa fra le ore 05,00 e le ore 24,00. Il mercato settimanale osserva l orario di vendita dalle ore 07,30 alle ore 13,00. Le operazioni per l assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo dalle ore 08,30. Lo sgombero dell area dovrà avvenire entro le ore 14,00. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati dall Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico. Se il giorno di mercato coincide con il giorno di Natale o Capodanno, lo stesso potra essere effettuato in altra giornata. Il Sindaco potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati anche su richiesta delle rappresentanze provinciali o di categoria. Se non diversamente richiesto il

13 mercato settimanale ricadente in giornata festiva si svolge regolarmente il venerdi con obbligo da parte dei titolari di sistemazione dell area posteggio e relativa raccolta e rimozione dei rifiuti urbani. L Amministrazione comunale può stabilire lo svolgimento di mercati straordinari nella misura massima di dieci giornate nel corso dell anno solare. Lo modalità di svolgimento sono determinate nel provvedimento istitutivo del singolo mercato straordinario. Art. 23 Accesso all area di mercato o di fiera I titolari di posteggio possono accedere all area di mercato o di fiera un ora prima dell inizio delle operazioni di vendita e comunque prima delle ore 08,15 e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite. Ciascun operatore provvede all occupazione del posteggio assegnato e all allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonchè gli spazi fra un banco e l altro. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere immediatamente rimossi salvo non fungano da banco di vendita e rientrino nell area autorizzata. Durante le operazioni di vendita e vietato circolare all interno dell area con ogni tipo di veicolo non autorizzato, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Art. 24 Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati Il personale di Polizia Locale, a decorrere dalle ore 08,30, procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati. L operatore ha l obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, fatti salvi casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione metereologica tale da inibire l attività di vendita o improvviso malore, e considerato assente a tutti gli effetti. Partecipano all assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività. L assegnazione e effettuata con i seguenti criteri di priorità: a chi vanta il più alto numero di presenze nel mercato riferite alla medesima autorizzazione, cosi come risulta dalla graduatoria riferita al mese precedente; maggior anzianità nell attività di commercio su aree pubbliche attestata dall iscrizione nel registro delle imprese. L operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento al personale in servizio, che rilascia ricevuta, del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata. Art. 25 Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

14 L operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un altezza minima dal suolo di cm. 70 per gli alimentari e di cm. 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante e fiori o articoli casalinghi e consentito di posare a terra la merce in vendita. L eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuta in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce purchè la stessa non sporga dal bando di vendita. La tenda a copertura del banco non può sporgere dal perimetro del posteggio, come volume, di cm. 0,25 di lato e cm. 0,50 di profondita. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonchè le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie contenute nel Regolamento Locale d Igiene e nelle norme statali e regionali in materia. Oltre a quanto stabilito dal D.lgs 114/1998 e dalle disposizioni regionali in quanto applicabili ai titolari dei posteggi al mercato e fatto divieto di: 1. adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato 2. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni; 3. sostare, dopo l inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci che non trovino sistemazione nell area del posteggio assegnato; 4. allacciarsi agli impianti esistenti per l illuminazione dell energia elettrica o installare prese d acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti; 5. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale; 6. praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci; 7. collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico; 8. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l incolumità delle persone; 9. lasciare animali liberi; 10. usare bilance a stadera o rette a mano; 11. usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque con volume moderato. Art. 26 Indicazione dei prezzi L operatore e tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.

15 Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolari conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l acquirente possa controllare la pesatura. Art. 27 Pulizia dell area Durante le operazioni di vendita l operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell area di posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l altro e senza intralcio per la circolazione. Al termine delle operazioni di vendita il personale comunale provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell area. TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI Art. 28 Attività di vigilanza L amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori e durante le operazioni di vendita attraverso gli agenti di polizia locale. Art. 29 Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste dall art. 27 della Legge Regionale 6/2010, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell art. 7bis del D.lgs 267/2000, con la somma da. 25,00 ad. 500,00. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma nonchè nel comma 2 dell art. 27 della L.R. 6/2010, il Sindaco dispone la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. In caso di occupazione, da parte di operatori commerciali su area pubblica, in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell attività, di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, si applicano le sanzioni previste dall art. 27 L.R. 6/2010 e contestuale confisca delle merci nel rispetto delle procedure dettate dalla Legge 689/81. Art. 30 Revoca autorizzazione L Amministrazione comunale revoca l autorizzazione: 1. nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio; 2. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

16 3. qualora l operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; 4. qualora il titolare non risulti provvisto dei requisiti di cui all art. 20 della L. R. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all art. 21 comma 4, ovvero non sia stato assolto l obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell art. 21 comma 10; 5. in caso di morte del titolare dell autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di re intestazione; 6. per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive. TITOLO IX NORME IGIENICO SANITARIE PREVENZIONE INCENDI Art. 31 Norme Generali In materia igienico sanitaria si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite, oltre che dalla leggi e regolamenti vigenti in materia, dall Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 (In G.U. n. 114 del ) avente ad oggetto Requisiti igienico/sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche alla quale si rinvia. In materia di prevenzione incendi si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite, oltre che dalla leggi e regolamenti vigenti in materia, dal documento del Dipartimento dei vigili del Fuoco e della Difesa civile comando provinciale di Bergamo n. 4599/2014 inerente le indicazioni tecniche per l installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi, al quale si rinvia.

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