REGOLAMENTO MERCATINO DEL VENERDI
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- Carlotta Buono
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1 COMUNE DI PORTO CERESIO PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO MERCATINO DEL VENERDI Istituito con deliberazione consiliare n. 13 del 13 maggio 1995 Approvato ex novo con deliberazione consiliare n. 18 del 12 maggio 2000 Modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 12 aprile 2006 Approvato ex novo con deliberazione consiliare n. 4 del 22 febbraio
2 Articolo 1 Le seguenti disposizioni disciplinano l organizzazione e lo svolgimento della manifestazione denominata Mercatino del Venerdì. Articolo 2 1. Il Mercatino del Venerdì ha luogo ogni venerdì, dalle ore alle ore 23.30, per il periodo dall ultimo venerdì di maggio all ultimo venerdì di settembre, sul tratto di lungolago da piazza Bossi (esclusa) in direzione Confine di Stato; l area da occupare è quella esclusivamente a lato monte e non può essere superiore al 50% della larghezza del lungolago, come da planimetria allegata. 2. E data facoltà alla Giunta comunale di modificare la data e il periodo di svolgimento del Mercatino del Venerdì. 3. Qualora le condizioni meteo non consentano la manifestazione al venerdì, la stessa potrà tenersi il sabato successivo, alle stesse modalità disposte per il venerdì, previa richiesta di autorizzazione al Sindaco e al Settore di Polizia Locale entro la mattina del sabato, da anticiparsi, a mezzo fax o brevi manu, il venerdì sera. Articolo 3 L Amministrazione comunale gestisce il Mercatino del Venerdì in proprio ovvero stipula un apposita convenzione con il concessionario, a cui affidare la gestione completa del mercatino stesso. Articolo 4 1. Il mercatino è dotato di posteggi per una superficie totale di mq che viene assegnata per un massimo di mq. 600, come segue: mq. 250 commercio su aree pubbliche mq. 175 artigiani e agricoltori diretti mq. 175 scambio tra privati 2. La superficie non assegnata per mancata presentazione di domande viene ridistribuita tra le categorie sopradescritte. 3. Al mercatino non possono partecipare i commercianti della categoria alimentari, salvo solo due venditori di dolciumi e prodotti enologici. Della categoria non alimentari non sono ammessi i generi di arredamento della casa, ad eccezione dei mobili di antiquariato 2
3 (esclusivamente per soggetti dotati di licenza di polizia amministrativa, ai sensi del T.U.L.P.S.), artigianali e relativi accessori. Non sono ammessi, altresì, i generi di abbigliamento e i prodotti tessili, ad eccezione dei capi di abbigliamento ed accessori etnici. 4. Al mercatino è ammesso solo un banco per la somministrazione di alimenti e bevande. L assegnazione viene effettuata in base alla maggiore frequenza alla manifestazione. Articolo 5 1. Sono ammessi a frequentare il Mercatino del Venerdì i titolari di: autorizzazione di cui all art. 2 della legge n. 112, fatto salvo quanto disposto dall art. 3, comma 9 del D.M n. 248, oppure ai sensi del D.Lgs n. 114 e Legge regionale di attuazione n. 194; autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 59 del ; autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore ai privati che ne facciano richiesta per lo scambio senza scopo di lucro. 2. Ai partecipanti non muniti di autorizzazione commerciale è permessa esclusivamente l esposizione e/o lo scambio. E vietata, a norma di legge, la vendita. Articolo 6 Ogni espositore è tenuto ad esibire l autorizzazione in originale agli agenti di polizia locale ed a tutte le forze dell ordine che ne facciano richiesta; non sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori privi di tale documento. Articolo 7 Le richieste di concessione di posteggio nell ambito del mercatino, redatte in carta legale ed indirizzate al Sindaco, devono essere inviate esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della data in cui si intende partecipare e devono indicare: le generalità complete o la ragione sociale, il codice fiscale ed il domicilio del richiedente; il possesso dei requisiti di cui all art. 5; gli estremi dell autorizzazione o di quanto elencato nell art. 5 del presente regolamento, ad eccezione dei privati (hobbisti previsti ai sensi della vigente normativa di legge); le specializzazioni merceologiche possedute; le eventuali dimensioni dell automezzo adibito a negozio; 3
4 la dichiarazione di non rientrare in nessuna delle categorie a cui non possono essere rilasciate autorizzazioni di polizia amministrativa, ai sensi del T.U.L.P.S. Articolo 8 L assegnazione dei posteggi, che sono nominali ed assolutamente non cedibili, è fatta a favore di coloro che abbiano presentato domanda di assegnazione e che siano compresi in apposita graduatoria con l osservanza e l ordine dei seguenti criteri: a) titolarità dell autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità per quelle rilasciate ai sensi del D.Lgs. 114/1998 in forma itinerante o ai sensi della L.R. n. 6/2010; b) assegnazione dei posti a discrezione del concessionario. Articolo 9 1. I posteggi non occupati entro le ore 19,00 dai titolari sono assegnati ad eventuali spuntisti presenti sul posto che abbiano presentato richiesta di cui all art. 7 del presente regolamento, secondo l ordine della graduatoria, a condizione che venga esibita l originale dell autorizzazione di cui all art E fatto divieto, senza preventiva autorizzazione della polizia locale, di abbandonare il mercatino prima delle ore 23,30. Articolo La tassa sull occupazione di suolo pubblico è calcolata per metro lineare e deve essere corrisposta al concessionario da parte degli espositori prima dell inizio del mercatino nella misura di. 4,50 al metro lineare. 2. E data facoltà alla Giunta comunale di modificare la misura prevista di cui al comma 1). 3. Non è possibile occupare un area superiore a ml 8. Chiunque dovesse occupare uno spazio superiore a quanto previsto pagherà come penale una cifra pari al doppio dell occupazione massima prevista dal presente articolo. 4. Le associazioni non a scopo di lucro sono esentate dal pagamento del plateatico se occupano uno spazio inferiore a ml 4. Per l occupazione superiore a ml 4, pagano una cifra pari al 50% dell importo sopra elencato. Articolo 11 4
5 Gli assegnatari che risultino assenti per 3 (tre) serate consecutive o 5 (cinque) non consecutive senza giustificato motivo perdono il diritto del posteggio e saranno inseriti all ultimo posto della graduatoria. Articolo 12 Gli espositori hanno l obbligo di curare esteticamente l esposizione delle merci che devono essere contenute nell area loro assegnata, non devono in alcun modo ostacolare il passaggio delle persone né l accesso alle panchine, lasciando uno spazio minimo tra i banchi di ml 1,50. Le merci non possono essere posate a terra ma su idonee bancarelle. Articolo 13 Il concessionario deve richiedere e verificare la pulizia dell area occupata da parte degli espositori, nonché il trasporto al loro rispettivo domicilio dei rifiuti prodotti. Articolo E fatto obbligo a tutti gli espositori di munirsi di prese elettriche e prolunghe a norma CEE. E fatto divieto di mantenere accesi motori a scoppio e generatori di energia elettrica. 2. Il concessionario deve provvedere alla programmazione dell attivazione e disattivazione dell alimentazione elettrica e, al fine di tutelare l incolumità dei passanti, alla chiusura con apposito chiavistello delle colonnine contenenti le prese elettriche, una volta terminato il mercatino. Articolo 15 E assolutamente vietato l uso degli altoparlanti o altri richiami acustici. la reclamizzazione delle merci deve essere contenuta in modo tale da non provocare molestia. E vietata la continua ed assillante offerta verbale delle merci ai passanti. Articolo 16 E fatto divieto agli espositori la sosta degli automezzi sul tratto di lungolago da piazza Bossi alla spiaggia La Fiammetta, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico delle merci; mentre è consentita la sosta degli stessi nel rimanente tratto. I veicoli non adibiti a negozio non possono in alcun caso sostare negli spazi predetti. 5
6 Articolo 17 Agli espositori e al concessionario di posteggio che contravvengono alle presenti disposizioni saranno comminate le sanzioni previste dalla L.r , n. 6, dalla Legge , n. 689, dal D.Lgs , n. 285 e/o da ogni altra normativa di legge vigente, nonché le sanzioni previste da apposita convenzione per la gestione in concessione del Mercatino del Venerdì. Articolo 18 Il concessionario deve provvedere alla stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che preveda espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune. 6
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