Regolamento per le borse di studio e di approfondimento

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1 Regolamento per le borse di studio e di approfondimento Articolo 7 - Recesso, sospensione, proroga e decadenza 1. Se si verifica il recesso del borsista, su proposta del tutor accademico, la borsa è conferita dal direttore della struttura didattico-scientifica al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura didatticascientifica, previo parere favorevole del tutor accademico. Nel caso di maternità o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore della struttura didattico-scientifica su proposta del tutor accademico. 4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui al comma 1 dell articolo 2. La decadenza è disposta, sentito il tutor accademico, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato. Articolo 7 - Recesso, sospensione, proroga e decadenza 1. Se si verifica il recesso del borsista, su proposta del tutor accademico, la borsa è conferita dal direttore della struttura didattico-scientifica al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura didatticascientifica, previo parere favorevole del tutor accademico. Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedo parentale o di gravi motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore della struttura didattico-scientifica su proposta del tutor accademico. 4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui al comma 1 dell articolo 2. La decadenza è disposta, sentito il tutor accademico, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato.

2 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DELL UNIVERSITA DI PISA Articolo 5 Divieto di proroga con maggior oneri e sospensione del rapporto 1. I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati. 2. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l inadempimento. In questi casi l Università di Pisa non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all attività effettivamente svolta. 3. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia o gravidanza, per ricominciare a decorrere quanto la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l amministrazione. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, l Università si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità. 4. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte Articolo 5 Divieto di proroga con maggior oneri e sospensione del rapporto 1. I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati. 2. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l inadempimento. In questi casi l Università di Pisa non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all attività effettivamente svolta. 3. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditiva, coma malattia o gravidanza, per ricominciare a decorrere quanto la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l amministrazione. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, l Università si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità. 4. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte

3 mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l incarico da comunicare al collaboratore autonomo. mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l incarico da comunicare al collaboratore autonomo.

4 REGOLAMENTO BORSE RICERCA Articolo 8 Recesso, sospensione, proroga e decadenza 1. Se si verifica il recesso del borsista, la borsa è conferita, secondo l ordine di graduatoria, dal direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca e con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca. 4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia quanto previsto ai doveri di cui al comma 1 dell articolo 2. La decadenza è disposta, sentito il responsabile della ricerca, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato. Articolo 8 Recesso, sospensione, proroga e decadenza 1. Se si verifica il recesso del borsista, la borsa è conferita, secondo l ordine di graduatoria, dal direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca e con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedo parentale o di gravi motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca. 4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia quanto previsto ai doveri di cui al comma 1 dell articolo 2. La decadenza è disposta, sentito il responsabile della ricerca, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato

5 REGOLAMENTO SUL DOTTORATO DI RICERCA Articolo 11 Diritti e doveri dei dottorandi 1. L ammissione con borsa al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatta salva la possibilità che l eventuale attività lavorativa, autorizzata dal collegio dei docenti, rivesta carattere occasionale e con impegno orario limitato, pena la decadenza dell assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi dell incompatibilità. Le attività retribuite devono essere comunque limitate a quelle riferibili all ambito formativo del dottorato. 2. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o a una scuola di specializzazione salvo quanto previsto dall articolo 12. Può frequentare un solo master durante il corso, previo motivato parere favorevole del collegio dei docenti sulla compatibilità tra master e dottorato 3. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando. I regolamenti dei corsi possono prevedere ulteriori verifiche. 4. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale è disposta l'esclusione dal corso, con disposizione del dirigente competente adottata su delibera motivata del collegio dei docenti. La borsa eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo svolta nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti. 5. L iscritto al corso di dottorato può ottenere l interruzione del corso per: a) malattia; b) servizio civile; c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti. Articolo 11 Diritti e doveri dei dottorandi 1. L ammissione con borsa al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatta salva la possibilità che l eventuale attività lavorativa, autorizzata dal collegio dei docenti, rivesta carattere occasionale e con impegno orario limitato, pena la decadenza dell assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi dell incompatibilità. Le attività retribuite devono essere comunque limitate a quelle riferibili all ambito formativo del dottorato. 2. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o a una scuola di specializzazione salvo quanto previsto dall articolo 12. Può frequentare un solo master durante il corso, previo motivato parere favorevole del collegio dei docenti sulla compatibilità tra master e dottorato 3. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando. I regolamenti dei corsi possono prevedere ulteriori verifiche. 4. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale è disposta l'esclusione dal corso, con disposizione del dirigente competente adottata su delibera motivata del collegio dei docenti. La borsa eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo svolta nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti. 5. L iscritto al corso di dottorato può ottenere l interruzione del corso per: a) malattia; b) servizio civile; c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.

6 6. Può essere altresì ottenuta l interruzione per maternità (paternità) e puerperio. Le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 sono applicabili solo ai dottorandi borsisti. 7. L interruzione, infine, può essere concessa per gravi motivi personali e familiari ritenuti dal collegio dei docenti tali da recare pregiudizio all'attività di studio e non può essere di durata complessiva superiore a un anno accademico in riferimento all intera durata del corso. 8. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione superiore a due mesi, hanno l obbligo di recuperare l intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d anno e per il conseguimento finale del titolo. 9. La borsa fruita non viene erogata durante il periodo di interruzione. 10. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e per i borsisti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, attività, anche retribuita, di: a) tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale; b) didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico. 11. L eventuale affidamento ai dottorandi di attività di tutorato e didattica integrativa dovrà essere effettuato tramite atto formale e potrà essere, a domanda dell interessato, successivamente attestato. 12. I dottorandi di area sanitaria possono, a domanda, partecipare all attività clinicoassistenziale presso l AOUP o 6. Può essere altresì ottenuta l interruzione per il periodo di fruizione del congedo di maternità, paternità e parentale. Le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 sono applicabili solo ai dottorandi borsisti. 7. L interruzione, infine, può essere concessa per gravi motivi personali e familiari ritenuti dal collegio dei docenti tali da recare pregiudizio all'attività di studio e non può essere di durata complessiva superiore a un anno accademico in riferimento all intera durata del corso. 8. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione superiore a due mesi, hanno l obbligo di recuperare l intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d anno e per il conseguimento finale del titolo. 9. La borsa fruita non viene erogata durante il periodo di interruzione. 10. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e per i borsisti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, attività, anche retribuita, di: a) tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale; b) didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico. 11. L eventuale affidamento ai dottorandi di attività di tutorato e didattica integrativa dovrà essere effettuato tramite atto formale e potrà essere, a domanda dell interessato, successivamente attestato. 12. I dottorandi di area sanitaria possono, a domanda, partecipare all attività clinico-

7 altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l Università di Pisa e l AOUP. 13. Sono definite specifiche linee guida per i dottorandi iscritti a corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri atenei. assistenziale presso l AOUP o altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l Università di Pisa e l AOUP. 13. Sono definite specifiche linee guida per i dottorandi iscritti a corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri atenei.

8 REGOLAMENTO SUGLI ASSEGNI DI RICERCA Articolo 2- Durata e importo 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati da ciascun soggetto ai sensi del presente Regolamento compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonchè con gli enti di cui all articolo 22, comma 1, della legge 240/2010, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi nonchè con gli enti di cui all art. 22, comma 1, della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti fini rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 4. Gli assegni sono corrisposti in rate mensili posticipate: con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 3, l importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, mentre, con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 4, l importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che conferisce l assegno. In ogni caso gli importi così determinati non possono essere inferiori all importo minimo fissato con l apposito decreto ministeriale. Articolo 2- Durata e importo 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati da ciascun soggetto ai sensi del presente Regolamento compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonchè con gli enti di cui all articolo 22, comma 1, della legge 240/2010, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi nonchè con gli enti di cui all art. 22, comma 1, della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 4. Gli assegni sono corrisposti in rate mensili posticipate: con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 3, l importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, mentre, con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 4, l importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che conferisce l assegno. In ogni caso gli importi così determinati non possono essere inferiori all importo minimo fissato con l apposito decreto ministeriale.

9 Articolo 6 Conferimento assegno 1. Il conferimento dell assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale, nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell assegno. 2. L assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti. 3. Il provvedimento deve prevedere un attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura. 4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell attività di ricerca dell assegnista, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura. 5. Il titolare dell assegno può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione. 6. Agli assegni si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziali, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 7. In materia di astensione Articolo 6 Conferimento assegno 1. Il conferimento dell assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale, nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell assegno. 2. L assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti. 3. Il provvedimento deve prevedere un attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura. 4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell attività di ricerca dell assegnista, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura. 5. Il titolare dell assegno può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione. 6. Agli assegni si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziali, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 7. In materia di congedo di

10 obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS ai sensi dell art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno. 9. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall Università. Articolo 7 Sospensione dell assegno 1. L assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria. 2. Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedo facoltativo per maternità e fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute o di famiglia documentati; la sospensione è concessa previo parere favorevole del direttore della struttura, sentito il responsabile dell attività di ricerca. 3. In caso di sospensione di cui al comma 2, l assegno è sospeso senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione. maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n Nel periodo di congedo di maternità, l indennità corrisposta dall INPS ai sensi dell art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno. 9. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall Università. Articolo 7 Sospensione dell assegno 1. L assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di fruizione del congedo di maternità. 2. Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedo parentale e fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute o di famiglia documentati; la sospensione è concessa previo parere favorevole del direttore della struttura, sentito il responsabile dell attività di ricerca 3. In caso di sospensione di cui al comma 2, l assegno è sospeso senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.

11 REGOLAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 Art. 9 Durata del contratto 1. La durata dei contratti è triennale. 2. I contratti non sono rinnovabili. 3. E prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all art. 4 per l attivazione dei contratti. 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonchè con gli enti di cui al comma 1 dell art. 22 della legge , con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Art. 9 Durata del contratto 1. La durata dei contratti è triennale. 2. I contratti non sono rinnovabili. 3. E prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all art. 4 per l attivazione dei contratti. 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonchè con gli enti di cui al comma 1 dell art. 22 della legge , con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

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