Università degli Studi di Ferrara

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1 LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RICERCATORI MARIE CURIE Art. 1 (Oggetto) La Commissione Europea sostiene la formazione di ricercatori di livello internazionale attraverso programmi di finanziamento, il più rilevante dei quali è il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo. Tra le azioni previste da questo programma spicca la formazione dei ricercatori attraverso la mobilità transnazionale, la quale gioca un ruolo fondamentale ai fini della formazione, dello sviluppo di competenze e del trasferimento di conoscenze. Le presenti disposizioni dettano regole specifiche per la selezione e la disciplina del rapporto con i ricercatori in formazione (in seguito Ricercatori Marie Curie) che tengono conto delle disposizioni comunitarie, della normativa nazionale in materia e individuano, altresì, le procedure di selezione e le tipologie contrattuali. Art. 2 (Requisiti) Per Ricercatore Marie Curie si intende una persona in possesso di un titolo universitario che dia accesso a studi di dottorato nel paese nel quale è stato conseguito e, in alcuni casi, di un diploma di dottore di ricerca, che svolge una parte della propria formazione di ricerca presso un istituzione avente sede in un Paese diverso da quello di residenza. Il Ricercatore Marie Curie deve essere cittadino di uno Stato membro dell Unione Europea, di uno Stato associato, o cittadino di un paese terzo, secondo le previsioni e con i limiti fissati dal contratto UE. I cittadini italiani possono assumere la figura di Ricercatore Marie Curie solamente nei casi previsti dal Contratto UE. A seconda del grado di esperienza di ricerca maturato al momento della selezione, i Ricercatori Marie Curie si distinguono in: Ricercatori a livello iniziale persone in possesso di un titolo di studio che dia accesso agli studi dottorali e con un esperienza di ricerca inferiore a quattro anni; Ricercatori esperti - persone in possesso di un titolo di studio che dia accesso agli studi dottorali e che abbiano maturato un esperienza di ricerca almeno pari a quattro anni o che siano in possesso di un titolo dottorale, indipendentemente dal tempo necessario per il conseguimento dello stesso.

2 Art. 3 (Responsabile del progetto) Responsabile delle attività del Ricercatore è il professore o ricercatore dell Università individuato come responsabile del contratto UE, in seguito denominato Responsabile del progetto. Art. 4 (Selezione e tipologie contrattuali) Il programma comunitario può prevedere che la selezione sia operata direttamente dalla Commissione Europea, oppure che il Ricercatore Marie Curie sia individuato dall Università. In questo secondo caso, per consentire al Ricercatore Marie Curie di lavorare al progetto comunitario fin dal suo inizio, è consentita l attivazione della procedura di selezione anche quando il Contratto UE non sia stato ancora perfezionato, purché: il Contratto UE sia stato sottoscritto dal Direttore del Dipartimento interessato, nel caso in cui l Università assuma la veste di contraente unico o di Coordinatore del progetto ; il modello di adesione al Contratto UE sia stato sottoscritto dal Direttore del Dipartimento interessato, nel caso in cui l Università sia Contraente. Nei casi sopra citati il relativo bando viene emanato sotto condizione che il Contratto UE venga sottoscritto dalla Commissione Europea; nel caso in cui per qualsiasi motivo il Contratto UE non si perfezioni, non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto con il Ricercatore Marie Curie selezionato. A seconda della tipologia di progetto comunitario e del grado di esperienza, il Ricercatore Marie Curie può essere inquadrato come titolare di: 1) assegno di ricerca; 2) contratto di collaborazione alla ricerca. Art. 5 (Assegno di ricerca) L attribuzione di un assegno di ricerca ad un Ricercatore Marie Curie è disciplinata dal Capo II del Regolamento di Ateneo per la selezione di collaboratori a progetti di ricerca nell ambito di programmi dell Unione Europea, con le seguenti limitazioni: il rapporto di collaborazione deve essere a tempo pieno, salvo i casi previsti dal Contratto UE, e l assegno non può essere cumulato con stipendi di qualsiasi tipo, né con borse di studio a qualsiasi titolo conferite;

3 possono partecipare alla selezione solamente le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2; a seconda della tipologia di azione, la selezione del Ricercatore Marie Curie può essere operata dalla Commissione Europea o dall Università; oltre alla pubblicità prevista dal predetto Regolamento di Ateneo, il bando è soggetto alle forme di pubblicità previste dal programma comunitario nell ambito del quale l assegno è finanziato; oltre al corrispettivo, il Ricercatore Marie Curie ha diritto al rimborso delle spese previste dal Contratto UE, nella misura e con le modalità previste dallo stesso; trattandosi di attività di formazione, il Responsabile del progetto può autorizzare il Ricercatore Marie Curie a frequentare corsi di studio e/o corsi di dottorato di ricerca. La partecipazione ad un dottorato è ammessa, senza borsa di studio, solamente nel caso in cui la durata dell attività di formazione Marie Curie corrisponda alla durata legale del corso. I Ricercatori Marie Curie verranno ammessi al Dottorato di Ricerca in soprannumero, esclusivamente sulla base della selezione già operata secondo le previsioni del Contratto UE, senza espletamento delle prove di ammissione previste dal Regolamento del Dottorato di Ricerca. In caso di superamento del limite di posti in soprannumero previsto, pari al 50% dei posti totali disponibili, viene data la precedenza ai candidati che hanno superato le selezioni previste per l ammissione al Dottorato di Ricerca (assegnisti di ricerca e extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza). possono essere giustificati soltanto i ritardi o le sospensioni dell attività per gravidanza, malattia o altri gravi motivi personali o familiari, comprovati ed autorizzati con le modalità previste dal Contratto UE; in caso di gravidanza, malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del Ricercatore Marie Curie, questi può sospendere la sua prestazione fino al termine dell impedimento; il contratto non è prorogato, a meno di diversa decisione della Commissione Europea; nei casi previsti nel punto precedente, il Ricercatore Marie Curie ha diritto alle sole indennità eventualmente previste dalla normativa in vigore. Lo strumento contrattuale dell assegno di ricerca può essere utilizzato solamente nei casi in cui il corrispettivo previsto dal Contratto UE a favore del Ricercatore Marie Curie rientri nella fascia di importo determinata dal competente Ministero per gli assegni di ricerca.

4 Art. 6 (Contratto di collaborazione alla ricerca) L attribuzione di un contratto di collaborazione alla ricerca ad un Ricercatore Marie Curie è disciplinata dal Capo III del Regolamento di Ateneo per la selezione di collaboratori a progetti di ricerca nell ambito di programmi dell Unione Europea, con le seguenti limitazioni: il rapporto di collaborazione deve essere a tempo pieno, salvo i casi previsti dal Contratto UE, e il corrispettivo per la collaborazione non può essere cumulato con stipendi di qualsiasi tipo, né con borse di studio a qualsiasi titolo conferite; in luogo della valutazione dei titoli, la selezione può essere effettuata sulla base dei curricula dei candidati; possono partecipare alla selezione persone in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti descritti al precedente articolo 2; a seconda della tipologia di azione, la selezione del Ricercatore Marie Curie può essere operata dalla Commissio Europea o dall Università; oltre alla pubblicità prevista dal predetto Regolamento di Ateneo, il bando è soggetto alle forme di pubblicità previste dal programma comunitario nell ambito del quale il contratto di collaborazione è finanziato; l importo, la durata massima ed il prolungamento della collaborazione alla ricerca sono disciplinati dal Contratto UE; oltre al corrispettivo, il Ricercatore Marie Curie ha diritto al rimborso delle spese previste dal contratto UE, nella misura e con le modalità previste dallo stesso; trattandosi di attività di formazione, il Responsabile del progetto può autorizzare il Ricercatore Marie Curie a frequentare corsi di studio e/o corsi di dottorato di ricerca. La partecipazione ad un dottorato è ammessa, senza borsa di studio, solamente nel caso in cui la durata dell attività di formazione Marie Curie corrisponda alla durata legale del corso. I Ricercatori Marie Curie sono ammessi al Dottorato di Ricerca in soprannumero, esclusivamente sulla base della selezione già operata secondo le previsioni del Contratto UE, senza espletamento delle prove di ammissione previste dal Regolamento del Dottorato di Ricerca. In caso di superamento del limite di posti in soprannumero previsto, pari al 50% dei posti totali disponibili, viene data la precedenza ai candidati che hanno superato le selezioni previste per l ammissione al Dottorato di Ricerca (assegnisti di ricerca e extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza);

5 possono essere giustificati soltanto i ritardi o le sospensioni dell attività per gravidanza, malattia o altri gravi motivi personali o familiari, comprovati ed autorizzati con le modalità previste dal contratto UE; in caso di gravidanza, malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del Ricercatore, questi può sospendere la sua prestazione fino al termine dell impedimento; il contratto non è prorogato a meno di diversa decisione della Commissione; nei casi previsti nel punto precedente, il Ricercatore Marie Curie ha diritto alle sole indennità eventualmente previste dalla normativa in vigore. Art. 7 (Disciplina del rapporto) Il rapporto con il Ricercatore Marie Curie è disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, dal contratto UE e dal contratto che sarà sottoscritto fra il Ricercatore Marie Curie e l Università. Il costo complessivo, comprendente anche il rimborso delle spese ammissibili, è determinato dal contratto UE, nell ambito del quale la formazione del Ricercatore è finanziata.

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