COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE
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1 COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 170 DEL 27/09/1995
2 COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO INTERNO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE (licenziato dalla Commissione Servizi Sociali di Base in data 13 settembre 1995) Allegato alla delibera di C.C. n.170 del 27/09/1995 PREAMBOLO La produzione normativa statale e regionale in materia di Sicurezza Sociale trova i suoi momenti più rappresentativi nel D.P.R. n. 616/77 - '77 - L. n. 833/'78 L.R. n. 55/'82 e successivi piani sociali regionali L. n. 142/'90 - ed in altre leggi regionali vigenti inerenti l'assistenza sociale, in genere. La L.R. n. 55/'82 rappresenta un momento di riordino della materia, considerato che l'ente Locale non può esaurirsi solamente nell'assorbire nuove funzioni mantenendo criteri e metodologie ormai superati. L'Ente Locale deve mirare pertanto a superare le diverse pratiche assistenziali per garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Oggetto del presente Regolamento sono i seguenti servizi: - integrazione economica atta a garantire il minimo vitale; - interventi economici finalizzati; - sussidi straordinari di emergenza; - riduzione o esenzione dal pagamento di servizi comunali; - servizi di aiuto alla famiglia. Art. 2 MINIMO VITALE Per reddito minimo vitale sa intende il reddito necessario d soddisfare il livello minimo dei bisogni di vita si sia individuali che familiari. Quale riferimento per la determinazione del reddito minimo vitale viene considerata la pensione minima INPS - in vigore al 1 gennaio di ogni anno. Qualora il nucleo familiare fosse composto da più persone, l'importo viene maggiorato del 50% per il secondo componente e del 30% per ogni altro componente del nucleo stesso.
3 Art. 3 VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL REDDITO In fase istruttoria l'ammontare del reddito in godimento a ciascuna persona o nucleo familiare va valutato anche su certificazioni fiscali dell'anno precedente, considerando le eventuali liquidazioni o arretrati che nel frattempo fossero presenti. Il reddito risulta determinato da tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo dì convivenza, di tipo familiare; - reddito da lavoro, da capitale e da beni immobili; - redditi di pensione, indennità, provvidenze sociali, indennità di disoccupazione e di malattia, etc ; - redditi da entrate di qualsiasi specie. Dal reddito determinato si detrae l'importo dell'affitto fino ad un massimo di lire mensili.- Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Gli interventi economici sono rivolti ai cittadini che si trovano in situazioni di bisogno, secondo quanto indicato dalla L.R. 55/82. Sono esclusi dai suddetti interventi i cittadini che: - hanno un reddito superiore ai minimo vitale; - hanno proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione compresa la casa di abitazione; - sono sostenuti da persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del C.C. aggiornato dall'art. 168 della L. 151/75 che di fatto vi provvedano. - i destinatari degli interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti fiscali previsti dalla legge. Art. 5 INTEGRAZIONE ECONOMICA PER IL MINIMO VITALE Considerato il minimo vitale, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, scopo dell'integrazione economica è la promozione dell'uniformità degli interventi, la valutazione globale delle necessità dei cittadini e delle famiglie, la riduzione della di-screzionalità. Al beneficio dell'intervento economico, che avrà la durata massima di sei mesi, eventualmente rinnovabile, si potrà pervenire dono la valutazione dei redditi percepiti secondo le determinazioni previste dall'art. 3.
4 Art. 6 INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI L'intervento economico finalizzato ha lo scopo di risolvere situazioni particolari e specifiche. Le problematiche di ciascuna situazione sono discusse e definite da parte della Commissione Consultiva per l'erogazione dei servizi sociali di base. Art. 7 SUSSIDI STRAORDINARI D'EMERGENZA I sussidi straordinari d'emergenza sono rivolti ai cittadini che si trovano in particolari e contingenti situazioni di necessità, e che per ragioni di urgenza non possono attendere i tempi tecnici conseguenti all'istruttoria delle richieste. Art. 8 RIDUZIONE O ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI SERVIZI COMUNALI In caso di reddito inferiore al minimo vitale o in particolari situazioni a rischio, può essere prevista la riduzione o l'esenzione dal pagamento di servizi sociali, in relazione alla singola situazione, su proposta scritta dell'assistente sociale. Il derivante e conseguente disavanzo, in rapporto alle tariffe e alle contribuzioni degli utenti, verrà ripianato attraverso atti contabili interni all'ente. Art. 9 INTERVENTI ALLA FAMIGLIA E SITUAZIONI PARTICOLARI Situazioni particolari ed anomale non espressamente previste, possono essere valutate anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, purché ciò avvenga nel sostanziale rispetto dei criteri generali che lo ispirano. Per garantire il diritto allo studio potranno essere concessi di anno in anno contributi per l'acquisto dei testi, per spese di trasporto e per mense scolastiche, valutando il reddito del nucleo familiare sulla base di criteri stabiliti dall'amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 16. Dal reddito del nucleo familiare potrà altrsì essere detratto l'importo corrisposto a titolo di affitto fino alla concorrenza di lire mensili nei confronti di famiglie numerose ( da quattro componenti in poi). Art. 10 SERVIZI SOSTITUTIVI AL RICOVERO Nei confronti delle famiglie che si trovano in temporanei difficoltà ad assistere minori ed informi, qualora il servizio pubblico domiciliare non possa provvedere, può essere valutata
5 l'assistibilità anche economica, considerato il costo del servizio ed il reddito in godimento del nucleo familiare, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia. Art. 11 PRESUNZIONE DI GUADAGNO IN PERSONE ABILI L'assistibilità economica a nuclei familiari ove sono presenti persone capaci ed abili al lavoro, può essere ridotta, al fine dì indurre le stesse alla ricerca di un lavoro. Qualora venga offerta un'occupazione e sia rifiutata senza validi motivi, decadrà il presupposto all'assistabilità economica. Art. 12 PRESUNZIONE DI GUADAGNO IN PERSONE CON ALTO TENORE DI VITA L'assistibilità economica, ove il tenore di vita all'esterno faccia dubitare sulle necessità espresse dalle persone e dal nucleo familiare, può essere ridotta o negata. Gli elementi di giudizio dei quali sì può disporre sono: abitazione, arredamento, abbigliamento, possesso od uso di automezzi. Art. 13 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Allo scopo di evitare duplicazione di interventi economici nei confronti dello stesso nucleo familiare saranno tenuti contatti con Ie Associazioni che si occupano di servizi alle persone e famiglie. Art. 14 ACCERTAMENTI La verifica delle condizioni di assistibilità va. fatta di norma semestralmente. Qualora sussistano gravi dubbi sulla effettiva esistenza dello stato di bisogno la Commissione Consultiva per i Servizi Sociali di Base può fare verifiche a campione e chiedere accertamenti consentiti come: visure catastali; richiesta di informazioni, accertamenti fiscali di reddito presso Enti pubblici erogatori di previdenze etc. Art. 15 DOMANDE DI INTERVENTO ECONOMICO I richiedenti espongono per iscritto le loro necessità,,aiutati in ciò dal personale comunale, utilizzando appositi stampati forniti dall'amministrazione. Ai medesimi vengono richieste le informazioni necessarie e le certificazioni utili all'istruttoria della pratica, ed all'ufficio spetterà il compito di individuare i parenti tenuti per legge agli alimenti.
6 Art. 16 COSTITUENTE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE Per l'esame delle domande è costituita apposita Commissione che esprimerà sulle stesse parere obbligatorio ma non vincolante. La stessa Commissione sarà sentita, a discrezione dell'assessore anche sulle singole iniziative che l'amministrazione Comunale intenderà intraprendere in campo sociale. La Commissione decadrà alla fine della legislatura. Art. 17 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione è composta da n. 4 membri, nominati con decreto sindacale, e presieduta dall'assessore al ramo che ne fa parte di diritto. I quattro membri saranno scelti tra esperti della materia e rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio. Art. 18 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE La Commissione sarà assistita dal Dirigente del Settore o altro collaboratore dello stesso incaricato con funzioni anche di Segretario. Alla Commissione interverrà l'assistente Sociale per le pratiche di sua competenza, con esclusione quindi dei casi di sola assistenza economica. Le domande dovranno comunque -essere corredate della valutazione scritta nonché delle proposte dell'assistente Sociale, finalizzate al superamento delle situazioni di disagio sociale individuate. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza simultanea e continuativa di almeno tre Commissari. Per la validità dei parere è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il parere del Presidente. Alle sedute non possono prendere parte i parenti e/o affini sino al quarto grado, dei titolare delle domande di intervento economico sottoposte all'esame della Commissione. I pareri saranno riportati nel riquadro appositamente predisposto sul modulo di domanda sottoscritti da tutti gli intervenuti. Il Segretario redigerà apposito verbale della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente. Art. 19 Nei casi di provata urgenza, gli interventi proposti dal Dirigente del Settore, troveranno attuazione con la firma dell'assessore. Delle erogazioni fatte con la procedura d'urgenza dovrà essere data comunicazione alla Commissione di cui all'art. 17, all prima riunione successiva.
7 Art. 20 RICORSI In presenza di mancato accoglimento di richieste di contributo e contestuale comunicazione scritta data dall'ufficio preposto i richiedenti possono presentare al Sindaco motivato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Sindaco adotta le decisioni di competenza entro 20 giorni. Art. 21, CALCOLO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEGLI OBBLIGATI PER IL RICOVERO IN ISTITUTO Sono stabiliti i criteri per il calcolo del contributo da porre a carico dei richiedenti il ricovero in Istituto e dei parenti tenuti agli alimenti così specificati: - Coniuge; - Figli - Genitori; - Generi. - Nuore - Suoceri; - Fratelli - Sorelle. come da tabella allegata al presente Regolamento, quale riferimento per gli adulti ed anziani. Art. 22 Per i minori, ricoverandi su ordine del Tribunale dei Minorenni o su segnalazione del Servizio Sociale, considerati i costi delle rette, variabili e considerevoli a seconda della struttura protetta prescelta, la tabella di cui all'art. 21 costituisce riferimento con facoltà di deroga da parte della Commissione Consultiva.
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