(2) Con fax del 3 maggio 2011, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni, che è stato fornito con lettera del 29 agosto 2011.
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2011) 7351 definitivo Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Toscana) - Aiuto n. SA (2011/N) Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio. Signor Ministro, mi pregio comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di cui all'oggetto poiché quest'ultimo è compatibile con il trattato sul funzionamento dell'unione europea. Nel prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni. PROCEDURA (1) Conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato il regime in oggetto alla Commissione con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2011, protocollato il giorno stesso. (2) Con fax del 3 maggio 2011, la Commissione ha chiesto un complemento di informazioni, che è stato fornito con lettera del 29 agosto DESCRIZIONE DEL REGIME Titolo (3) Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)
2 Obiettivo (4) Il regime notificato prevede un regime di aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni dirette destinate ai seguenti scopi: recupero di boschi degradati miglioramento dei boschi finalizzato all'esercizio del pascolo recupero di chiarie da destinare al pascolo all'interno dei boschi recupero di pascoli abbandonati o sottocaricati recupero di aree sovraccaricate recupero a pascolo di aree diversamente utilizzate miglioramento qualitativo del cotico erboso e riduzione delle piante infestanti miglioramento della gestione della risorsa idrica per l'abbeveraggio degli animali. Descrizione dell'aiuto (5) L'obiettivo di tale regime della regione Toscana consiste nell'aiutare le aziende zootecniche tramite investimenti finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco. (6) I beneficiari devono favorire una gestione razionale del patrimonio forestale proprio ai fini di un utilizzo pieno del pascolo sia nelle zone normalmente destinate a tale scopo sia nelle zone forestali. Contemporaneamente, i beneficiari devono ridurre l'impatto sull'ambiente migliorando la qualità. (7) Gli interventi devono favorire l'utilizzo multifunzionale delle foreste, in modo particolare tramite l'utilizzo delle loro capacità nutrizionali per gli animali delle aziende zootecniche, mediante interventi di silvicoltura e forme corrette di pascolo atte a tutelare l'ambiente. (8) Le autorità italiane osservano che il recupero dei pascoli sottocaricati o sovracaricati, dei boschi degradati e delle chiarie all'interno dei boschi determinerebbe una maggiore produzione di erba e delle risorse foraggere delle aree boschive, riducendo la necessità di apporto di prodotti foraggeri provenienti dall'esterno delle aziende beneficiarie. (9) Le autorità italiane sono del parere che la corretta gestione del bestiame, basata sulla corretta ubicazione dei punti di abbeveraggio, consentirà un miglioramento delle caratteristiche morfo-funzionali degli animali ed una riduzione della stabulazione fissa nonché una riconversione della produzione verso altre forme più redditizie. 2
3 (10) Le autorità italiane osservano che il miglioramento qualitativo del pascolo, sia esso erbaceo sia esso arbustivo erbaceo, determina il miglioramento qualitativo dei prodotti zootecnici ottenuti. (11) Le autorità italiane ritengono che l'utilizzo multifunzionale dei boschi e la realizzazione di taluni interventi silvicoli e delle forme corrette di pascolo contribuiscano a preservare l'ecosistema forestale ed a migliorare l'ambiente. (12) Gli interventi sopra citati possono essere eseguiti unicamente su superfici forestali, riconosciute come tali dalla legge regionale 39/00, e su pascoli permanenti e prati pascolo purché questi ultimi non siano compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per almeno cinque anni e posti all'interno delle zone montane e zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. (13) Le autorità italiane ritengono che il regime proposto non comporterà alcun aumento del numero di aziende o della capacità produttiva dei beneficiari tale da incidere sui mercati nazionali o internazionali. (14) Quanto alle risorse forestali, le autorità italiane rendono noto che i lavori previsti nel regime di aiuti non comporteranno alcuna variazione delle produzioni sul mercato dato che gli interventi consentiti sono destinati esclusivamente al recupero dei pascoli e dei prati. (15) Le autorità italiane hanno confermato la conformità di tale regime di aiuti con i piani di sviluppo rurale della Toscana 1. Base giuridica (16) Legge regionale del 24 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale". (17) Legge regionale del 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". (18) Decreto del Presidente regionale dell'8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana". Bilancio (19) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è pari a EUR per un periodo di cinque anni. Il bilancio annuo previsto ammonta a EUR. Beneficiari (20) I beneficiari di tali aiuti sono le imprese agricole ai sensi del codice civile italiano che abbiano in conduzione un allevamento con una consistenza di almeno 5 UBA 2 date da bovini, ovicaprini, equidi, suidi, ungulati per uso alimentare. 1 Decisione C(2007) 4664 del 16 ottobre
4 (21) Il numero di beneficiari previsto è compreso fra 101 e 500. (22) Le autorità italiane confermano che gli aiuti non potranno essere concessi alle aziende agricole considerate imprese in crisi ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento (CE) n. 1857/ Spese ammissibili (23) L aiuto che non comporterà alcun aumento della produzione comprende le seguenti voci di investimento: 1. la costruzione o ristrutturazione di recinzioni e/o muretti a secco; 2. la costruzione o ristrutturazione di ricoveri in legno; 3. la realizzazione di punti d'acqua e di opere di canalizzazione dell'acqua; 4. l'acquisto e posa in opera di recinti mobili elettrificati o meno; 5. l'acquisto di abbeveratoi e mangiatoie; 6. l'acquisto di generatori di corrente e pompe finalizzate all'esercizio del pascolo; 7. l'acquisto e installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative per il funzionamento di dispositivi connessi con l'utilizzo ed il miglioramento del pascolo destinati al consumo in situ dell'energia prodotta; 8. l'acquisto di rimorchi per il trasporto di animali vivi; 9. interventi per il recupero della viabilità poderale e della viabilità forestale permanente finalizzata all'esercizio del pascolo e della viabilità forestale temporanea per permettere la realizzazione degli interventi silvicolturali connessi; 10. interventi silvicolturali destinati ad aumentare le capacità pabulari del bosco e la sua resilienza al pascolo (in particolare diradamenti, avviamenti all'alto fusto, rilasci o rinfoltimenti con specie arboree fruttifere); 11. acquisto di terreni boscati da utilizzare per il pascolamento o finalizzati ad eliminare interclusi fra boschi pascolati; 12. acquisto di prati, pascoli o prati-pascolo finalizzati ad integrare la produzione alimentare del bosco e a garantire la continuità della produzione zootecnica durante l'anno; 2 3 Le UBA (Unità Bestiame Adulto) hanno lo scopo di esprimere sinteticamente il carico zootecnico. Esse considerano la quantità e la qualità (contenuto in azoto, fosforo...) dei reflui in modo da poter facilmente confrontare l'impatto ambientale di differenti allevamenti. Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del ). 4
5 L'aiuto 13. spese generali inclusive di: progettazione, piani di gestione forestale e zootecnici, direzione lavori; 14. lavori in economia per la realizzazione del progetto. Forma dell'aiuto (24) Si tratta di un aiuto diretto. Durata dell'aiuto (25) Il regime di aiuti è applicabile per cinque anni, a partire dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione. I pagamenti potranno essere effettuati fino al 31 dicembre Importo e intensità dell'aiuto (26) L'importo minimo dell'aiuto per UTE 4 è fissato a EUR ed il massimale è pari a EUR. (27) In base alle informazioni inviate dalle autorità italiane, il massimale del contributo rispetto all'investimento ammissibile è pari al: Cumulo a) 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/ ; b) 40% nelle altre zone; c) 60% per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettere a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, nel caso degli investimenti realizzati entro cinque anni dall'insediamento; d) 50% per i giovani agricoltori nelle altre zone, nel caso degli investimenti realizzati entro cinque anni dall' insediamento; (28) L aiuto non può essere cumulato con un altro aiuto concesso con la stessa finalità. Incentivo (29) Le autorità italiane affermano che gli aiuti previsti potranno essere concessi soltanto per lo sviluppo di attività svolte una volta che la Commissione abbia 4 5 UTE (Unità Techniche Economiche) è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del ). 5
6 dichiarato il regime compatibile, che la domanda sia stata presentata all'autorità competente che, a sua volta, deve accettare la domanda, a norma del punto 16 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in appresso "orientamenti"). (30) Le suddette autorità hanno osservato inoltre che il regime di aiuti comportava la presentazione di una domanda presso la competente autorità interessata e che l'aiuto sarebbe stato concesso soltanto per attività realizzate una volta soddisfatte le condizioni in appresso: a. il presente regime di aiuti deve essere stato messo in atto e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione; b. una domanda deve essere stata debitamente presentata alla competente autorità interessata; c. la domanda deve essere stata accettata dalla competente autorità interessata in modo da obbligare quest'ultima a concedere l'aiuto indicando chiaramente l'importo o le sue modalità di calcolo. Quest'accettazione da parte dell'autorità competente è possibile soltanto se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime d'aiuto non è esaurito. VALUTAZIONE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (31) L articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede che siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (32) I beneficiari dell'aiuto esercitano un'attività economica. L aiuto che è concesso dallo Stato incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta allorché il beneficiario esercita un'attività economica che è oggetto di scambi tra gli Stati membri 7. Il semplice fatto che l'aiuto rafforza la posizione del beneficiario rispetto ad altri concorrenti negli scambi intracomunitari permette di considerare che detti scambi sono stati influenzati. I beneficiari esercitano un'attività economica, il che è oggetto di scambi fra l'italia e gli altri Stati membri. Di conseguenza, le condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte nel caso in specie. 6 7 GU C 319 del Secondo la giurisprudenza della Corte, quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, si può concludere che tale aiuto sia di natura tale da influenzare gli scambi fra Stati membri e che minacci di falsare la concorrenza tra le imprese site in vari Stati membri (Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 Philip Morris Holland BV contro Commissione, causa 730/79, Racc. 1980, p. 2671, pagine 11 e 12). 6
7 Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (33) Tuttavia, il divieto previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è incondizionale. Sono previste alcune deroghe. In base all articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (34) Affinché tale eccezione possa essere applicata, gli aiuti di Stato devono soddisfare alle condizioni definite nella legislazione in vigore, innanzitutto nel regolamento (CE) n. 1857/ Poiché il regime di aiuti non si limita alle piccole e medie imprese, nel caso in specie, tale regolamento non si applica. Per questo motivo, la valutazione della presente misura deve basarsi sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in appresso "orientamenti"). (35) Secondo la comunicazione delle autorità italiane, tale regime di aiuti include aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. Il capitolo IV.A degli orientamenti disciplina gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. (36) Il punto IV.A degli orientamenti prevede le condizioni che devono essere soddisfatte in questo caso. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, cui rimanda il capitolo IV.A degli orientamenti, la Commissione dichiara compatibili tali aiuti quando questi soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del medesimo articolo. (37) La Commissione constata che l'aiuto soddisfa le condizioni richieste per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto e non può superare le percentuali massime stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (cfr. sopra paragrafo 27): a) il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento; b) il 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; c) il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento; 8 9 Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del ). GU C 319 del
8 d) il 50% nelle altre regioni se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. (38) Gli obiettivi degli investimenti, descritti al paragrafo 4 della presente decisione, sono conformi al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ed includono la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento della qualità nonché la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale (cfr. sopra paragrafi 8-11). (39) Secondo l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, fra le spese ammissibili si possono citare, in particolare, la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; e le spese generali, collegate alle spese anteriori, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze. La Commissione constata che fra le spese ammissibili annunciate dalle autorità italiane, possono essere considerate incluse in questi gruppi i numeri 1 a 10, 13 e 14; pertanto, per tali spese, la disposizione viene rispettata dal regime in questione (cfr. sopra paragrafo 23). (40) Nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006, le autorità italiane garantiscono che gli aiuti potranno essere concessi soltanto alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (cfr. sopra paragrafo 22). (41) Gli aiuti non sono connessi ad investimenti che riguardano prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di una limitazione del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati (regimi di sostegno diretto inclusi) finanziata dal FEAGA, e che comporterebbe una aumento della capacità produttiva oltre tali restrizioni o limitazioni. L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006 è quindi rispettato (cfr. sopra paragrafo 13). (42) Secondo l'articolo 4, paragrafo 7, gli aiuti non devono essere concessi nei seguenti casi: acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; impianto di piante annuali; drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre almeno di almeno il 25% il precedente consumo di acqua; semplici investimenti di sostituzione. Le autorità italiane hanno confermato l'esclusione dal regime di tutte queste attività (cfr. sopra paragrafi 12 e 13). (43) Secondo l'articolo 4, paragrafo 8, possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento. La Commissione constata che, fra le spese ammissibili possono essere considerate incluse in tale gruppo i numeri 11 e 12. Le autorità italiane hanno dichiarato che la Regione Toscana si impegna a limitare il contributo a tali costi per un importo massimo non superiore al 10% del bilancio previsto per tutto il regime di aiuti (cfr. sopra paragrafo 23). (44) A norma dell'articolo 4, paragrafo 9, le autorità italiane hanno confermato che l'importo massimo dell'aiuto per beneficiario non potrà superare i EUR 8
9 per un periodo di tre anni o EUR se l'azienda è ubicata in una zona svantaggiata (cfr. sopra paragrafo 26). (45) Secondo l'articolo 4, paragrafo 10, non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. La Commissione constata che tali investimenti non sono previsti nel regime; tale disposizione è quindi rispettata. (46) Conformemente al punto 32 degli orientamenti, gli investimenti non comportano costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali. (47) Come indicato al punto 34 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti nel presente regime non sono concessi per coprire i costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. (48) Come previsto al punto 35 degli orientamenti, non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. (49) Le autorità italiane, come richiede il punto 36 degli orientamenti, hanno trasmesso elementi sufficienti e la documentazione atta a dimostrare che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. (50) Gli aiuti non saranno concessi a grandi imprese per l'acquisto di materiale d'occasione, come previsto al punto 39 degli orientamenti. (51) Il punto 16 degli orientamenti prevede che "un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario". (52) Come indicato al paragrafo 29 della presente decisione, le autorità italiane hanno dichiarato che il regime di aiuti comportava la presentazione di una domanda presso la competente autorità interessata e che gli aiuti previsti avrebbero potuto essere concessi soltanto per lo sviluppo di attività svolte una volta soddisfatte le seguenti condizioni: a. il presente regime di aiuti deve essere stato avviato e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione; b. opportuna domanda deve essere stata previamente presentata alla competente autorità interessata; c. la domanda deve essere stata previamente accettata dalla competente autorità interessata in modo tale che quest'ultima sia costretta a concedere l'aiuto indicando chiaramente l'importo o le relative modalità di calcolo. Quest'accettazione da parte dell'autorità competente è possibile soltanto se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuti non è esaurito. 9
10 (53) Il punto 26 degli orientamenti prevede che "per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitolo IV A) [ ] deve essere accompagnata da una documentazione che dimostri in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei relativi programmi di sviluppo rurale". (54) Le informazioni e la documentazione presentate dalle autorità italiane dimostrano che le misure previste nel regime di aiuti in oggetto sono coerenti con il Piano di sviluppo rurale della Toscana. (55) Le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto in oggetto non può essere cumulato con un altro aiuto concesso con la stessa finalità (cfr. sopra paragrafo 29). (56) La Commissione constata inoltre che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nonché quelle che potrebbero trovarsi nell'obbligo di rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finché il rimborso non sia stato effettuato o finché l'importo da rimborsare non sia stato versato su un conto bloccato (in entrambi i casi con i relativi interessi). (57) Alla luce di quanto sopra, la misura di aiuto notificata risponde ai requisiti delle sezioni IV.A e VII degli orientamenti e può quindi usufruire della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto misure destinate allo sviluppo del settore agricolo. DÉCISIONE (58) La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno. (59) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o via fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 10
11 Direzione della legislazione agricola Ufficio: Loi 130 5/116 B-1049 BRUXELLES Fax n.: Voglia gradire, signor ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 11
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