DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2012, n. 0198/Pres.

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1 L.R. 15/2011, art. 4, c. 13 B.U.R. 10/10/2012, n. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2012, n. 0198/Pres. Regolamento concernente la concessione di contributi ai soggetti gestori delle Vetrine della Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di eventi, in attuazione dell articolo 4, comma 13, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall estero). Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Finalità Soggetti beneficiari del contributo Regime dell aiuto Settori esclusi Divieto di cumulo Eventi finanziabili Termine per l avvio delle iniziative e per l ammissibilità delle spese Spese ammissibili Domanda di contributo Istruttoria Procedimento valutativo della domanda Intensità e ammontare del contributo Concessione del contributo Erogazione in via anticipata Variazioni all iniziativa finanziata e variazioni alla spesa Modalità di rendicontazione Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo Ispezioni e controlli Rinvio Norme transitorie Entrata in vigore Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi e per gli effetti dell articolo 4, comma 13 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 (Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall estero), i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle Vetrine del Friuli Venezia Giulia, così come definite dall articolo 4, commi 1, 2, 3 della legge regionale 15/2011.

2 Art. 2 (Soggetti beneficiari del contributo) 1. Sono beneficiari del contributo per la realizzazione degli eventi di cui all articolo 4, comma 11, della legge regionale 15/2011, i soggetti gestori affidatari a titolo gratuito della vetrina ai sensi del comma 8 dell articolo medesimo. Art. 3 (Regime dell aiuto) 1. Ai fini del presente regolamento, nel caso i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, gli incentivi sono concessi ai soggetti di cui all articolo 2 secondo la regola <<de minimis>> ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre Ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> non può superare i ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari. L importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad un impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i ,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso, comprensivo dell incentivo oggetto della domanda di contributo, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell accesso al finanziamento nell attuale situazione di crisi finanziaria ed economica). Art. 4 (Settori esclusi) 1. Ai sensi dell articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell allegato A.

3 Art. 5 (Divieto di cumulo) 1. Gli incentivi concessi per le finalità del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 6 (Eventi finanziabili) 1. Sono considerati finanziabili i seguenti eventi, intesi quali manifestazioni pubbliche di durata limitata finalizzate ad attirare l attenzione e suscitare l interesse nei confronti del territorio, dei prodotti e delle imprese della regione Friuli Venezia Giulia: a) promozione di uno o più prodotti tipici o locali in fiere locali, mostre-mercato, convegni o seminari, laboratori del gusto; b) manifestazioni a carattere artistico, culturale, sportivo, con scopi di promozione, informazione storico- geografica e turistica del territorio della regione Friuli Venezia Giulia o delle sue località; c) promozione di prodotti tipici presso ristoranti e negozi di specialità; d) degustazioni guidate; e) promozione presso supermercati o catene della grande distribuzione dell immagine del territorio della regione e dei suoi prodotti tipici. Art. 7 (Termine per l avvio delle iniziative e per l ammissibilità delle spese) 1. I soggetti di cui all articolo 2 avviano l iniziativa per la realizzazione dell evento in data successiva a quella di presentazione della domanda. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1, accertata in sede istruttoria della rendicontazione, comporta la revoca del contributo concesso in conformità a quanto previsto dall articolo 16, comma 4. Art. 8 (Spese ammissibili) 1. Sono ammissibili le spese per la realizzazione degli eventi di cui all articolo 6 riferite a: a) l allestimento di superfici espositive, delle attrezzature e degli arredi; b) il trasporto, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e degli arredi;

4 c) la predisposizione e distribuzione di brochure, opuscoli o materiale informativo sulla regione Friuli Venezia Giulia, il suo territorio, o specifiche località, i suoi prodotti, redatti nella lingua del luogo in cui si realizza l evento; d) i costi relativi a collaboratori autonomi e limitatamente alle prestazioni erogate per la realizzazione dell evento; e) il costo del prodotto, nel limite massimo del 50%, in caso di eventi che prevedano la degustazione di prodotti tipici locali. 2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a: a) personale dipendente; b) acquisto di beni mobili strumentali; c) attività non rientranti nell elenco di cui al comma 1. Art. 9 (Domanda di contributo) 1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, debitamente sottoscritta dal richiedente, è presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale - Via Trento, 2, Trieste, dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno. 2. Tali termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d ufficio. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, purché inviate a mezzo raccomandata. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine, posto che la data di ricezione della domanda resta quella di arrivo alla Direzione centrale attività produttive. 3. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità: a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; b) scheda descrittiva dell evento contenente la precisa indicazione delle date e dei luoghi in cui si lo stesso svolge e degli eventuali soggetti coinvolti nell iniziativa, redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento; c) quadro economico della spesa suddiviso nelle singole voci di cui all articolo 8, comma 1, corredato dai relativi preventivi di spesa, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento; d) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all articolo 4 ed il rispetto delle seguenti condizioni: I) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell articolo 5; II) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi

5 urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima, ovvero il rispetto della equipollente normativa in tema di sicurezza sul lavoro vigente nello Stato ove la vetrina è collocata (nel caso in cui il richiedente abbia natura di impresa); Art. 10 (Istruttoria) 1. L istruttoria delle domande pervenute con le modalità e nei termini previsti dall articolo 9 è effettuata dalla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale - ed è diretta a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell incentivo. 2. L istruttoria delle domande si conclude entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Il termine per la conclusione dell istruttoria è sospeso nel caso di cui al successivo comma Ai sensi dell articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando gli opportuni accertamenti e richiedendo documentazione integrativa, ove necessario. 4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. 5. Il procedimento è archiviato d ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all articolo 9, comma 1; b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello approvato ai sensi dell articolo 9 e l irregolarità non è sanabile; c) il termine assegnato ai sensi del comma 4 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente e non sia possibile procedere all istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti; d) il termine di dieci giorni di cui all articolo 13, comma 3, per inoltrare la dichiarazione sul <<de minimis>> decorre inutilmente (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto avente natura di impresa di cui all articolo 3, comma 1);

6 e) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall articolo 13, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall articolo 13, comma 2; f) per rinuncia intervenuta prima dell adozione del provvedimento di concessione. 6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, l Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Art. 11 (Procedimento valutativo della domanda) 1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2 e 6 dell articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed il relativo punteggio (fino a max 50 punti) viene assegnato secondo i seguenti criteri: a) promozione di uno o più prodotti tipici o locali in fiere locali, mostre-mercato, convegni o seminari, laboratori del gusto: (10 punti); b) manifestazioni a carattere artistico, culturale, sportivo, con scopi di promozione, informazione storico- geografica e turistica del territorio della regione Friuli Venezia Giulia o delle sue località: (10 punti); c) promozione di prodotti tipici presso ristoranti e negozi di specialità: (10 punti); d) degustazioni guidate: (10 punti); e) promozione presso supermercati o catene della grande distribuzione dell immagine del territorio della regione e dei suoi prodotti tipici: (10 punti); f) in caso di parità di punteggio, costituisce criterio di preferenza la data e ora di ricezione della domanda presso la Direzione centrale Attività produttive. 2. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale entro quindici giorni dalla conclusione della fase istruttoria di cui all articolo Contestualmente all approvazione della graduatoria viene determinata la spesa ammissibile a contributo per ciascun richiedente la cui domanda non sia stata considerata inammissibile. Art. 12 (Intensità e ammontare del contributo) 1. L intensità del contributo concesso è pari al 100% della spesa considerata ammissibile per la realizzazione dell evento, come determinata a seguito dell approvazione della graduatoria di cui all articolo 11.

7 2. Ai sensi dell articolo 4, comma 11, della legge regionale 15/2011 l ammontare massimo concedibile del contributo è pari ad euro , Ai sensi dell articolo 4, comma 11, della legge regionale 15/2011, la Regione può sostenere non più di un evento per ogni anno e per ciascuna vetrina. Art. 13 (Concessione del contributo) 1. La concessione del contributo è disposta entro quindici giorni dall approvazione della graduatoria di cui all articolo 11, mediante scorrimento della graduatoria medesima, e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio per l anno in corso. 2. L ufficio competente può procedere all ulteriore scorrimento della graduatoria ed alla relativa concessione degli incentivi entro il 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda qualora, nel corso dell anno, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla revoca di incentivi o da ulteriori disponibilità di bilancio. 3. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto avente natura di impresa di cui all articolo 4, comma 1, prima della concessione del contributo l Ufficio competente acquisisce, ai fini della verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>> la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all articolo 3, comma 3. Il soggetto richiedente rilascia la dichiarazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell Ufficio competente dell importo dell incentivo da concedere. 4. Il contributo viene concesso con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale, ove viene indicato il termine per la presentazione della relativa rendicontazione di spesa che non può superare i sei mesi dalla data del decreto di concessione medesimo. 5. L Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell incentivo trasmettendo, contestualmente, il provvedimento di concessione nel quale sono stabiliti, in particolare, il termine massimo e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari; l Ufficio competente comunica altresì, ai soggetti che non risultino beneficiari dell incentivo, l eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, fatta salva la possibilità di scorrimento della graduatoria nel corso dell anno. 6. Ai sensi dell articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, non e ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

8 Art 14 (Erogazione in via anticipata) 1. I contributi di cui al presente regolamento non sono erogati in via anticipata. Art. 15 (Variazioni all iniziativa finanziata e variazioni alla spesa) 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all esecuzione dell iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 2. Sono ammesse variazioni alle singole voci del quadro economico della spesa di cui all articolo 9, comma 3, lett. c), nel limite del 20% dell importo della stessa e purché non comportino una modifica sostanziale nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo 3. Le variazioni di spesa alle singole voci del quadro economico della spesa di cui all articolo 9, comma 3, lett. c), superiori al limite del 20% dell importo della stessa sono ammesse entro il limite medesimo purché non comportino una modifica sostanziale nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo. Art. 16 (Modalità di rendicontazione) 1. La rendicontazione della spesa avviene ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/ I beneficiari presentano altresì una relazione riassuntiva dell evento realizzato con elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione dell evento medesimo. 3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda. 4. I beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda comportano la revoca del contributo ai sensi dell articolo 7; i pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al termine ultimo di rendicontazione comportano l inammissibilità delle spese medesime. 5. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione è fissato nel decreto di concessione del contributo e non può essere superiore a sei mesi dalla data del decreto medesimo.

9 6. E consentita per una sola volta la richiesta di proroga per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 5. La proroga è autorizzata dall Ufficio competente entro il limite massimo di sessanta giorni. 7. In caso di mancato accoglimento dell istanza di proroga, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine di rendicontazione, previa valutazione da parte dell Ufficio competente sulla realizzazione dell iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo. 8. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. L ufficio competente può valutare l ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 9. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 6, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. Art. 17 (Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo) 1. L Ufficio competente procede all istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell incentivo. Il responsabile dell istruttoria può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Ove la documentazione presentata a rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla sua integrazione o regolarizzazione. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo. 3. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall Ufficio competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di rendicontazione.

10 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato. 5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell articolo 15, commi 2 e 3, che comportino una minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo. 6. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. Art. 18 (Ispezioni e controlli) 1. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest ultimo. Art. 19 (Rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000. Art. 20 (Norme transitorie) 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 9, comma 1, ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale - entro il termine di venti giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Art. 21 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 Allegato A (Riferito agli articoli 4 e 5) Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006. Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/ Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi: a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) aiuti ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; c) aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione; d) aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; e) aiuti alle imprese in difficoltà. 2. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive: a) nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato; c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio. 3. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per: a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l esposizione di un prodotto agricolo elencato nell allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del È considerata in difficoltà un impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

12 2. In particolare un impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l aumento dell indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

13 Allegato B (Riferito all articolo 9, comma 3, lett. b)

14 Allegato C (Riferito all articolo 9, comma 3, lett. c)

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