Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
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- Floriana Molteni
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1 Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008). INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 - Beneficiari Art. 3 - Tipologia delle iniziative e misura dei contributi Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande Art. 5 - Criteri di valutazione Art. 7 - Spese ammissibili Art. 8 Ammissibilità Art. 9 - Concessione ed erogazione dei contributi Art. 10 Rendicontazione Art Revoca e rideterminazione del contributo Art. 12 Cumulo di contributi Art Ispezioni e controlli Art. 14 Disposizione di rinvio Art Modifiche della modulistica Art Disposizioni transitorie Art. 17 Entrata in vigore Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) per il sostegno di iniziative progettuali nel settore della promozione sociale.
2 2 Art. 2 (Beneficiari) 1. Possono accedere ai contributi le associazioni che svolgono un attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, e che risultano iscritte, entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui al Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale). Art. 3 (Tipologia delle iniziative e misura dei contributi) 1. I contributi di cui all articolo 1 possono essere concessi per l attuazione di: a) iniziative progettuali di utilità sociale. b) iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori. 2. Ai fini del presente regolamento per utilità sociale si intende l erogazione di servizi, non di natura commerciale, atti a soddisfare un bisogno umano. 3. La misura dei contributi non può superare il 90% della spesa ritenuta ammissibile, e comunque l importo di ,00 euro per singolo beneficiario. Art. 4 (Modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande, formulate secondo il modello di cui all allegato A e corredate con la schedaprogetto di cui all allegato B del presente regolamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materia di promozione sociale, di seguito chiamato Servizio, entro il mese di febbraio ciascun anno. 2. Le associazioni utilizzano un unica scheda-progetto anche nel caso in cui la domanda riguardi entrambi i tipi di iniziative di cui all articolo 3. Art. 5 (Criteri di valutazione ) 1. Tra le iniziative di cui all articolo 3, ammesse alla fase istruttoria, sono individuate come prioritarie quelle che, sulla base della valutazione complessiva degli elementi indicati nella scheda-progetto di
3 3 cui all articolo 4, risultano perseguire finalità ulteriori e innovative rispetto a quelle ordinarie dell Associazione in favore degli associati o di terzi. 2. La valutazione complessiva per ogni scheda- progetto si esprime con un punteggio da 1 fino a 3 punti. CAPO II PROGETTI DI UTILITA SOCIALE Art. 6 (Inammissibilità) 1. Non sono ammissibili a contributo: a) i progetti il cui ambito di realizzazione non ricade interamente nel territorio regionale; b) i progetti la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi. Art. 7 (Spese ammissibili) 1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa: a) acquisto di beni strumentali necessari per l attuazione del progetto; b) prestazioni di professionisti esterni; c) spese generali di gestione del progetto. 2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile: a) le spese per l acquisto o ristrutturazione di beni immobili; b) le spese per l acquisto di beni mobili registrati; c) le spese per l ordinario funzionamento dell organizzazione proponente. CAPO III PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI Art. 8 (Ammissibilità)
4 4 1. Le iniziative formative proposte devono riferirsi alle attività e finalità statutarie delle singole associazioni. 2. Non sono ammesse a contributo le iniziative che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti ovvero la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi. 3. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le domande relative alla realizzazione di studi, ricerche, indagini. 4. Riguardo alle spese ammissibili, si applica l articolo 7. CAPO IV CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI Art. 9 (Concessione ed erogazione dei contributi) 1. I contributi sono concessi secondo l ordine di priorità della valutazione delle domande. 2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione di un importo non superiore all 80% dell ammontare del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto al comma 3; il saldo viene corrisposto contestualmente all approvazione del rendiconto. 3. Nel caso in cui l organizzazione risulti già beneficiaria di contributi negli esercizi precedenti, l erogazione viene disposta solo dopo l approvazione del rendiconto dei contributi già percepiti. Art. 10 (Rendicontazione) 1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché la relazione finale sull attività svolta. 2. I termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto di concessione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione delle iniziative, che non possono comunque essere superiori ad un anno.
5 5 3. Le eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione di cui al comma 2 possono essere accolte su istanza motivata e per un periodo non superiore a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati devono essere restituiti all Amministrazione regionale. 4. Rispetto al preventivo di spesa indicato nella scheda-progetto, sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 20% dell importo relativo a ciascuna categoria di spesa. Art. 11 (Revoca e rideterminazione del contributo) 1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all articolo 10 viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall articolo 49 della legge regionale 7/ Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo. 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il Servizio, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al progetto, e provvede invece alla revoca negli altri casi. Art. 12 (Cumulo di contributi) 1. Il contributo è cumulabile con gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa oggetto di contributo regionale, fino alla concorrenza dell importo della spesa effettivamente sostenuta. 2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l entità e provenienza degli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti. Qualora la somma dei contributi superi l importo della spesa totale, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato.
6 6 Art. 13 (Ispezioni e controlli) 1. Il Servizio dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell articolo 43 della legge regionale 7/ Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all articolo 44 della legge regionale 7/2000. CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 14 (Disposizione di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15 (Modifiche della modulistica) 1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 16 (Disposizione transitoria) 1. Per l anno 2008, le domande di contributo sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 17 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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