Regolamento del Collegio dei Docenti (approvato nella seduta del 27 gennaio 2015)

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1 Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei via gen. Planelli, n. c. tel info@lsgalileibitonto.it Bitonto (approvato nella seduta del 27 gennaio 2015) Competenze del Collegio dei Docenti Art. 1 Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico ed è chiamato ad attuare la funzione educativa e formativa dell'istituzione scolastica. Art. 2 Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato all'effettivo accertamento dell'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia, in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici. Esso assicura il rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e valuta periodicamente se sia necessario introdurre opportune misure per il miglioramento del servizio. Art. 3 E ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti). Art 4 Durante la seduta del Collegio è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori. Convocazione del Collegio dei Docenti Art. 5 Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. 1

2 In caso di urgenza, i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a 48 ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente e/o via internet. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi la necessità. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l o. d. g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. Nella convocazione, oltre all'o. d. g. devono essere indicate la sede, l'ora di inizio e l'ora entro cui saranno conclusi i lavori. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o. d. g. dal Presidente o da almeno il 10% dei docenti. Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Dirigenza pubblica tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all ordine del giorno. Attribuzioni della Presidenza Art. 8 Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio dei Docenti e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare egli: apre e chiude la seduta; dà la parola, guida e modera la discussione; cura l ordinato svolgersi dei lavori; stabilisce la sequenza delle votazioni, le indice e ne proclama l'esito; propone la sospensione o il rinvio della seduta; comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza. Art.9 Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento. Art. 10 Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione. Il verbale è un documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto avrà carattere sintetico e riporterà solo ciò che giuridicamente interessa: i risultati delle votazioni e le delibere approvate. E data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali ed altrui che si intendono essere messe a verbale. La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire anche successivamente; la lettura e l approvazione sono rimandate alla successiva seduta. Il verbale indicherà l effettiva durata della seduta, durata da detrarre dal monte ore delle attività collegiali di ciascun docente. 2

3 Art. 11 Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale viene messo a disposizione di qualsiasi docente dell Istituzione che voglia leggerlo, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quali parti del verbale stesso si riferiscano. Se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione. Attribuzioni del Collegio dei Docenti Art. 12 Il Collegio dei Docenti, nell esercizio dell autonomia didattica ed organizzativa, 1. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 2. provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto; 3. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, progetti didattici e iniziative di sperimentazione; 4. stabilisce gli indirizzi e il numero delle classi attivate per indirizzo; 5. decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe; 6. promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto; 7. elegge i docenti Funzioni Strumentali, i docenti che faranno parte del Comitato di valutazione del personale insegnante, i docenti membri delle Commissioni; 8. approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno; 9. ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche; 10. delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività didattica; 11. cura la programmazione dell azione educativa, provvede che la scelta, l adozione e l utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici siano coerenti con il PTOF. Validità delle sedute del Collegio dei Docenti Art. 13 Per la validità del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. L accertamento del numero legale deve essere fatto, di norma, con appello nominale, prima di dare inizio alla riunione. Il presidente può ripetere tale accertamento, anche su richiesta di un docente, in qualunque momento della riunione. 3

4 Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente e- spressi, ad eccezione dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente. Art. 14 Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate. a. Discussione Lavori delle sedute del Collegio dei Docenti Art. 15 I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche. Art. 16 L ordine di trattazione degli argomenti all o. d. g. è quello della convocazione: eventuali variazioni nella successione degli argomenti devono essere deliberate dal collegio docenti. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa. Art. 17 La presentazione di mozioni, di qualsiasi tipo può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti. Nel caso che un insegnante, o gruppo di insegnanti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l obbligo di procedere alla sospensione della seduta per almeno dieci minuti. Sugli argomenti compresi all'o. d. g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Art. 18 Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare. Art. 19 Durante le discussioni nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento e ciò vale anche per il Presidente, fatte salve le esigenze connesse alla conduzione della discussione. La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'o. d. g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa. Art. 20 Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola. Art. 21 Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti. 4

5 Art. 22 Chi vuole che il suo intervento venga riportato testualmente a verbale è tenuto a darne lettura al Collegio e a consegnare il testo scritto al verbalizzante entro la fine della seduta. Art. 23 Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti, su richiesta del Presidente o da almeno il 10% dei docenti. Tale richiesta va approvata dal Collegio. Sono ammesse nella stessa seduta complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento. Nella approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Presidente. Art. 24 La discussione di ogni punto all o. d. g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente. Ciò per ogni argomento da esaminare, per riassumere e facilitare la deliberazione. Art. 25 Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa. b. Votazioni voto. Art. 26 Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Art. 27 Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo Art. 28 Tutte le votazioni avvengono per voto palese, di regola, per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 docenti si procede per appello nominale. Art. 29 Si effettua votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si tratta di persone. Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da tre docenti nominati dal Presidente. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età. Una proposta di delibera è approvata: se votata all'unanimità Art. 30 5

6 se votata a maggioranza In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto degli astenuti e, nel caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle non hanno valore ai fini della determinazione della maggioranza. Art. 31 Il Dirigente mette ai voti tutte le proposte presentate e discusse con le modalità di cui sopra, chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l astensione. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta che risulta approvata con la maggioranza dei voti. Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Dirigente mette ai voti le due proposte e risulta approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti. Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Dirigente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte ottenga la maggioranza assoluta, mette successivamente ai voti in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero di voti; risulterà approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale. Art. 32 Art. 33 Conclusa la votazione, che non può più essere riaperta, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione. Art. 34 Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste. Art. 35 La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale. NORME FINALI Art. 36 Modifiche Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Dirigente scolastico o di un terzo dei suoi componenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti. Bitonto, 27 gennaio

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