NORME DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI E ALLE MISSIONI ALL'ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA
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- Edoardo Valeri
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1 NORME DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI E ALLE MISSIONI ALL'ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA DECISIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL 29 OTTOBRE LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, visto l'articolo 212, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento europeo, in virtù del quale le disposizioni di esecuzione necessarie per le attività delle delegazioni sono adottate dalla Conferenza dei presidenti, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, vista la proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione in data 2 aprile 2014, viste le deliberazioni della Conferenza dei presidenti del 4 luglio 2013, visti l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafi 4 e 7, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, gli articoli 212 e 214, nonché l'allegato VI, sezioni I, II e III, del regolamento del Parlamento, ha adottato con il presente atto le norme di applicazione in appresso: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo di applicazione Le presenti norme di applicazione disciplinano le attività delle delegazioni interparlamentari permanenti e le missioni all'esterno dell'unione europea nel quadro del regolamento del Parlamento e, se del caso, delle decisioni dell'ufficio di presidenza e degli strumenti di diritto internazionale pertinenti. Articolo 2 Definizioni Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di applicazione: 1. per "delegazione interparlamentare permanente " si intende una delegazione interparlamentare (articolo 212), 1 Che modifica la decisione del 10 aprile 2014 e integra i riferimenti aggiornati nel dicembre 2014, ai fini della conformità con il regolamento e altre disposizioni pertinenti, e nel settembre 2015, all'allegato I, ai fini dell'adeguamento delle denominazioni di alcune delegazioni interparlamentari.
2 una delegazione a una o più commissioni parlamentari di cooperazione 2 (cfr. l'allegato VI, sezione I, ultimo comma, del regolamento del Parlamento nonché le decisioni del Parlamento del 10 marzo 2004 e del 14 settembre 2004), oppure una delegazione ad una commissione parlamentare mista 3 (articolo 214) istituita conformemente al regolamento del Parlamento e, se del caso, ai pertinenti strumenti di diritto internazionale, oppure una delegazione a un'assemblea parlamentare; 2. per " delegazione " si intende una delegazione interparlamentare permanente di qualunque tipo, e una delegazione ad hoc; 3. per "incontro interparlamentare" si intende una riunione ufficiale di una delegazione permanente con i suoi omologhi di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale non facente capo all'unione. Articolo 3 Principi che disciplinano le attività delle delegazioni 1. Le delegazioni mantengono e sviluppano i contatti internazionali del Parlamento e contribuiscono a rafforzare il ruolo e la visibilità dell'unione europea nel mondo. Di conseguenza, le attività delle delegazioni, da un lato, sono volte a mantenere e migliorare i contatti con i parlamenti di paesi che sono tradizionalmente partner dell'unione europea e, dall'altro, contribuiscono a promuovere nei paesi terzi i valori su cui l'unione europea è fondata, in particolare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto (cfr. articolo 6 del trattato sull'unione europea). 2. I contatti internazionali del Parlamento sono disciplinati dai principi del diritto internazionale pubblico. 3. I contatti internazionali del Parlamento sono intesi a promuovere, laddove possibile e opportuno, la dimensione parlamentare delle relazioni internazionali. 4. Le delegazioni apportano un prezioso contributo alle attività delle commissioni parlamentari permanenti fornendo loro, sotto forma di lettere alla commissione competente, tutte le informazioni pertinenti acquisite in sede di incontri parlamentari. 5. Le delegazioni svolgono le loro attività cooperando, coordinandosi e interagendo strettamente con i pertinenti organi del Parlamento europeo, nella fattispecie le commissioni parlamentari competenti. 6. Ogni delegazione è composta da un numero identico di membri titolari e membri supplenti. 7. In linea di principio, il numero di membri delle delegazioni permanenti presso un'assemblea multilaterale non deve superare il numero di membri dell'assemblea medesima. 2 Cfr. l'elenco nell'allegato I e l'esempio nell'allegato III. 3 Cfr. l'elenco nell'allegato I e l'esempio nell'allegato II.
3 Articolo 4 Attribuzioni delle delegazioni interparlamentari Sulla base delle loro aree geografiche di competenza, le delegazioni interparlamentari permanenti contribuiscono alle attività delle commissioni parlamentari e degli altri organi del Parlamento e forniscono loro sistematicamente materiale di discussione, in particolare per quanto concerne: lo stato delle relazioni interparlamentari bilaterali; i diritti umani, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici, nel quadro generale della politica dell'unione europea in materia e conformemente alle posizioni adottate dal Parlamento; lo stato delle relazioni bilaterali in campo politico, economico, finanziario e sociale; la valutazione degli accordi internazionali conclusi tra l'unione europea e i paesi terzi; gli aspetti esterni delle politiche dell'unione in materia di mercato interno; il controllo democratico dell'esecuzione degli strumenti di finanziamento esterno dell'unione europea, compresa la valutazione dell'efficacia, in virtù del loro impatto sul terreno, dei progetti dell'unione finanziati a titolo del bilancio della stessa Unione; l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel corso delle missioni di osservazione elettorale, in stretta cooperazione con le commissioni parlamentari competenti. Le delegazioni interparlamentari permanenti mettono inoltre la propria competenza a disposizione delle missioni di osservazione elettorale. Articolo 5 Priorità politiche 1. Il lavoro delle delegazioni contribuisce all'attuazione delle priorità politiche e legislative del Parlamento, quali definite dall'assemblea e dai suoi vari organi. 2. Le delegazioni dovrebbero rappresentare la posizione del Parlamento quale approvata dall'assemblea e tener conto della posizione delle pertinenti commissioni competenti. Da parte loro le commissioni dovrebbero prendere debitamente in considerazione il contributo e la competenza esterna delle delegazioni interessate. 3. In risposta a eventi di notevole rilevanza sul piano politico o legislativo o in previsione di sviluppi politici importanti, la Conferenza dei presidenti può autorizzare in modo puntuale missioni ad hoc per reagire in modo efficace all'evoluzione politica nel paese o nella regione interessati, come indicato all'articolo 21.
4 Articolo 6 Calendario delle missioni 1. Le missioni svolte in paesi terzi dalle delegazioni interparlamentari permanenti in conformità dell'articolo 8 hanno luogo, in linea di principio, durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne nell'ambito delle settimane di collegio elettorale previste dal calendario del Parlamento, a meno che ciò non sia possibile in base al calendario di attività dei loro organi omologhi del paese terzo o di un'organizzazione internazionale non facente capo all'unione. 2. Se possibile, le delegazioni ad hoc effettuano le missioni durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEGLI INCONTRI INTERPARLAMENTARI E DELLE ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI Articolo 7 Principi di autorizzazione 1. Tutti gli incontri interparlamentari richiedono la previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, sulla base di domande che devono essere presentate in tempo utile. 2. Tutte le autorizzazioni sono debitamente motivate e si basano su un mandato chiaro e specifico. Le autorizzazioni tengono conto delle priorità politiche del Parlamento di cui all'articolo 5. Articolo 8 Autorizzazione di attività ordinarie 1. Gli incontri interparlamentari ordinari sono autorizzati dalla Conferenza dei presidenti sotto forma di un programma semestrale che contempla tutte le delegazioni interparlamentari permanenti; 2. La Conferenza dei presidenti di delegazione presenta in tempo utile un progetto di programma semestrale. Il progetto di programma: illustra le proposte di incontri interparlamentari presentate dalle delegazioni interparlamentari permanenti; è elaborato in base alle priorità politiche e ai programmi di lavoro delle commissioni parlamentari competenti di cui all'articolo 5; è elaborato tenendo conto di tutte le missioni esterne dei vari organi del Parlamento europeo nel periodo interessato, incluse le priorità stabilite dalla Conferenza dei presidenti di commissione; contiene obiettivi chiari e specifici per la delegazione; tiene conto dei vincoli del calendario delle missioni di cui all'articolo 6; prevede che l'autorizzazione definitiva di ogni missione delle delegazioni sia subordinata a un ordine del giorno tematico.
5 3. Ogni delegazione interparlamentare permanente può tenere un incontro interparlamentare all'anno, salvo ove diversamente previsto in accordi internazionali. L'incontro dovrebbe basarsi su un ordine del giorno tematico. Di norma, gli incontri interparlamentari si svolgono alternatamente in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento e nel/i paese/i terzo/i interessato/i. 4. Le delegazioni interparlamentari permanenti competenti per più di un paese possono tenere ogni anno incontri interparlamentari in più di uno di tali paesi; si applica, mutatis mutandis, la procedura di autorizzazione prevista all'articolo Al fine di consentire alle commissioni parlamentari miste, alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle delegazioni alle assemblee parlamentari di svolgere i compiti loro conferiti da strumenti vincolanti di diritto internazionale, le delegazioni del Parlamento a tali commissioni e assemblee parlamentari sono autorizzate a inviare un numero determinato di membri e a organizzare le proprie attività conformemente al pertinente strumento di diritto internazionale. 6. Calcolato su un periodo di due anni di calendario, il numero totale di membri autorizzati a partecipare a missioni di delegazioni permanenti nel/i paese/i terzo/i interessato/i non supera il 50% del numero totale dei membri titolari della delegazione permanente interessata. Ogni legislatura comprende quindi due periodi di due anni di calendario. La delegazione per le relazioni con l'assemblea parlamentare della NATO è parimenti autorizzata a inviare un numero di membri stabilito conformemente al regolamento di detta Assemblea. Il programma semestrale relativo a un anno elettorale non prevede incontri interparlamentari in paesi terzi nel periodo che va dal 1 maggio al 30 settembre di tale anno. Il programma semestrale tiene debito conto delle particolarità dell'anno elettorale. Le quote applicabili nell'arco dell'anno elettorale sono equivalenti alla metà delle quote previste per il periodo di riferimento, ripartita in modo eguale tra i due semestri. 7. I presidenti delle delegazioni interparlamentari permanenti sono autorizzati a partecipare ad ogni missione al di là della quota stabilita al paragrafo 6. Articolo 9 Riunioni delle delegazioni interparlamentari permanenti e dei loro uffici di presidenza 1. Al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 4, le delegazioni interparlamentari permanenti tengono riunioni periodiche in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento per esaminare la situazione e le questioni relative al paese o ai paesi terzi interessati. 2. Tali riunioni sono organizzate in stretta collaborazione con le commissioni parlamentari competenti onde garantire il massimo grado di coordinamento e coerenza e, per quanto possibile, in modo tale che non coincidano con le riunioni di queste ultime, affinché i loro relatori e gli altri loro membri possano prendere parte alle discussioni.
6 3. Le riunioni esterne delle delegazioni e dei loro uffici di presidenza si svolgono in linea di principio, ove possibile, a margine delle sedute plenarie dell'assemblea multilaterale interessata. 4. Gli uffici di presidenza delle assemblee multilaterali si riuniscono a margine delle sedute plenarie o in videoconferenza. Articolo 10 Durata delle missioni 1. In linea di principio la durata delle missioni è limitata a cinque giorni, incluso il viaggio. 2. Qualora le delegazioni competenti per più paesi visitino uno o più di tali paesi, ovvero qualora i collegamenti con il luogo di destinazione siano scadenti, possono essere eccezionalmente accordati a una delegazione, quando debitamente giustificato, uno o due giorni di viaggio supplementari. Articolo 11 Dovere dei membri di contribuire alle attività della loro delegazione 1. I membri partecipano attivamente: a) alle riunioni delle delegazioni interparlamentari permanenti; b) agli incontri interparlamentari organizzati quando delegazioni di paesi terzi visitano il Parlamento in uno dei suoi luoghi di lavoro; c) all'intero programma concordato con il/i parlamento/i o il/i paese/i ospite/i quando una delegazione effettua una missione esterna in tale/i paese/i. 2. Per ogni sessione di lavoro viene presentato ai membri un registro di presenza ufficiale che viene allegato ai processi verbali delle riunioni delle delegazioni interparlamentari permanenti e alle conclusioni politiche e alle osservazioni elaborate dai presidenti di delegazione a seguito degli incontri interparlamentari. Articolo 12 Autorizzazioni nominative a viaggiare 1. I membri titolari delle delegazioni interparlamentari permanenti sono autorizzati a partecipare a incontri interparlamentari al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento. Se un membro titolare si trova nell'impossibilità di viaggiare, può essere sostituito da uno dei membri supplenti permanenti o, se il supplente non è disponibile, da un membro dell'assemblea interparlamentare corrispondente a tale delegazione, designato dal gruppo politico cui appartiene il membro titolare. 2. Il presidente della delegazione, per quanto possibile di comune accordo con i membri dell'ufficio di presidenza della delegazione, con i gruppi politici e con i membri non iscritti
7 rappresentati in seno alla delegazione, decide quali membri sono autorizzati a partecipare alle missioni al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento. In caso di disaccordo, il presidente decide quali membri sono autorizzati a viaggiare, tenendo conto della presenza dei membri titolari e supplenti permanenti della delegazione alle riunioni precedenti delle delegazioni interparlamentari permanenti e agli incontri interparlamentari. 3. Il/i relatore/i della/e commissione/i in quel momento è/sono sistematicamente invitato/i ad accompagnare una delegazione che si reca in missione al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento, a condizione che ciò sia giustificato dall'ordine del giorno dell'incontro interparlamentare interessato. CONDOTTA IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI INTERPARLAMENTARI Articolo 13 Composizione delle delegazioni ufficiali del Parlamento in missione 1. Le delegazioni sono composte esclusivamente di membri autorizzati a norma dell'articolo 12 e possono essere accompagnate: a) dai funzionari del Segretariato del Parlamento i cui nomi sono inseriti nell'organigramma redatto dalle Direzioni generali competenti e approvato dai rispettivi Direttori generali; b) da membri del personale di ciascuno dei gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione, i cui nomi devono essere notificati ufficialmente al Segretariato del Parlamento. 2. Nessun'altra persona, ivi compresi gli assistenti dei deputati, può essere membro di una delegazione o accompagnarla. 3. Rappresentanti e funzionari di altre istituzioni e agenzie dell'unione possono, con l'accordo del presidente, partecipare ai lavori delle delegazioni. Articolo 14 Condotta dei membri delle delegazioni I membri delle delegazioni si conformano ai seguenti principi: a) i documenti d'informazione elaborati per conto delle delegazioni, così come le dichiarazioni rilasciate dagli oratori designati dalle delegazioni a intervenire sui vari punti iscritti all'ordine del giorno di una riunione, devono riflettere le opinioni e le posizioni adottate dal Parlamento nelle sue risoluzioni; b) quando i membri adottano una posizione personale o una posizione a nome del proprio gruppo, sono tenuti a indicarlo chiaramente;
8 c) i membri sono tenuti a cooperare pienamente con il presidente affinché i termini del mandato della delegazione siano rispettati, in particolare quando la delegazione si riunisce al di fuori dell'unione europea. Articolo 15 Dichiarazioni comuni e relazioni con la stampa 1. Nel caso delle delegazioni interparlamentari permanenti, soltanto il presidente può partecipare a conferenze stampa o rilasciare comunicati stampa concernenti le attività della delegazione ovvero firmare dichiarazioni bilaterali congiuntamente con il presidente della delegazione partner. Tali comunicati e dichiarazioni non devono essere in contraddizione con le opinioni espresse nelle risoluzioni approvate dal Parlamento. 2. Le commissioni parlamentari miste e le commissioni parlamentari di cooperazione possono formulare raccomandazioni conformemente all'articolo 214, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento. 3. Nel contesto delle loro relazioni con terzi e con la stampa, i presidenti di delegazione non sono autorizzati ad esprimersi a nome del Parlamento, ma soltanto a nome della delegazione in questione. Articolo 16 Poteri conferiti ai presidenti di delegazione nel caso di avvenimenti gravi, imprevedibili e inevitabili Qualora dovessero verificarsi avvenimenti gravi, imprevedibili e inevitabili, i presidenti delle delegazioni interessate (o i loro rappresentanti) sono autorizzati ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della delegazione e di coloro che l'accompagnano in conformità dell'articolo 13 e, se necessario, assicurarne il rimpatrio il prima possibile, restando inteso che i presidenti o i loro rappresentanti devono mettersi senza indugio in comunicazione con i servizi competenti del Segretariato del Parlamento. SICUREZZA DELLE DELEGAZIONI NEI PAESI TERZI Articolo 17 Principi che disciplinano la sicurezza delle delegazioni del Parlamento nei paesi terzi Le misure di sicurezza per le delegazioni nei paesi terzi devono essere conformi ai seguenti principi: a) garantire la sicurezza della delegazione e delle persone che l'accompagnano, di cui all'articolo 13, deve essere considerata una priorità in ogni momento, vale a dire in fase di pianificazione della missione, al momento della domanda di autorizzazione alla Conferenza dei presidenti, durante lo svolgimento della missione e durante il ritorno della delegazione;
9 b) una volta che la missione di una delegazione è stata autorizzata, il presidente, con l'aiuto della segreteria, adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della delegazione e delle persone che l'accompagnano in conformità dell'articolo 13. L'Istituzione assume tutta la responsabilità. A tal fine, è allegato alle presenti norme di applicazione, come allegato IV, un protocollo sulle situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nel corso dei viaggi ufficiali al di fuori dei tre luoghi di lavoro, che illustra le procedure da seguire prima, durante e dopo le missioni. RELAZIONI DELLE DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI PERMANENTI CON ALTRI ORGANI PARLAMENTARI Articolo 18 Responsabilità dei presidenti dopo gli incontri interparlamentari 1. I presidenti di delegazione trasmettono ai presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e di ogni altra commissione o sottocommissione interessata, in linea di principio entro un mese dall'incontro interparlamentare, una relazione sull'esito dell'incontro, integrata, se del caso, da una dichiarazione orale dinanzi a tali commissioni. Detta relazione può contenere proposte concernenti il seguito che la delegazione ritiene appropriato dare. 2. Su invito della Conferenza dei presidenti, i presidenti di delegazione possono fare una dichiarazione in Aula sull'esito di un incontro interparlamentare. Articolo 19 Cooperazione tra commissioni parlamentari e delegazioni interparlamentari permanenti 1. Durante la preparazione di un incontro interparlamentare o di una missione, i presidenti di commissione trasmettono per lettera, su richiesta, ai presidenti di delegazione interessati le posizioni politiche di cui all'articolo I presidenti di delegazione trasmettono ai presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e di ogni altra commissione o sottocommissione interessata, in linea di principio entro un mese dall'incontro interparlamentare, una relazione sull'esito dell'incontro, integrata, se del caso, da una dichiarazione orale dinanzi a tali commissioni. Detta relazione contiene proposte concernenti il seguito che la delegazione ritiene appropriato dare e contributi al processo legislativo, ove del caso. 3. Su invito della Conferenza dei presidenti, i presidenti di delegazione possono fare una dichiarazione in Aula sull'esito di un incontro interparlamentare. 4. Ai sensi dell'allegato VI, sezioni I, II e III, del regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo assicurano il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari permanenti che rientrano nei loro rispettivi ambiti di competenza, e la commissione per il commercio internazionale assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni interparlamentari permanenti per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.
10 5. Sono vivamente incoraggiate le riunioni congiunte tra commissioni parlamentari e delegazioni nei luoghi di lavoro del Parlamento al fine di: intensificare la cooperazione e favorire le sinergie sui dossier legislativi o politici; fare il maggior uso possibile delle competenze congiunte sui paesi terzi di cui dispongono le delegazioni, in particolare delle loro conoscenze specifiche sulle questioni orizzontali trattate dalle commissioni; garantire un uso efficiente del tempo e delle altre risorse. Articolo 20 La Conferenza dei presidenti di delegazione 1. La Conferenza dei presidenti di delegazione prevista all'articolo 30 del regolamento del Parlamento esamina periodicamente tutte le questioni concernenti il buon funzionamento delle delegazioni permanenti. 2. I presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale partecipano di diritto ai lavori della Conferenza dei presidenti di delegazione. 3. La Conferenza dei presidenti di delegazione prepara un progetto di programma semestrale degli incontri interparlamentari e delle delegazioni presso assemblee multilaterali, il quale rispetta il calendario delle missioni di cui all'articolo 6 e i criteri stabiliti all'articolo 8 ed è sottoposto alla Conferenza dei presidenti per essere approvato in tempo utile prima dell'inizio del semestre cui si riferisce. ALTRE DELEGAZIONI Articolo 21 Delegazioni ad-hoc 1. In risposta a un avvenimento imprevisto di grande importanza politica o legislativa, la Conferenza dei presidenti può, su proposta debitamente motivata di un gruppo politico, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo o della commissione per il commercio internazionale, autorizzare l'invio di una delegazione ad hoc, specificandone gli obiettivi, il mandato, i risultati attesi nonché il periodo per il quale deve essere costituita. Le delegazioni ad hoc sono formate di norma da sette membri designati dai gruppi politici conformemente al sistema d'hondt a rotazione, che si applica anche ai membri non iscritti, oltre alle persone nominate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In circostanze eccezionali e per motivi politici debitamente dimostrati, la Conferenza dei presidenti può autorizzare l'invio di una delegazione ad hoc formata da un numero di membri superiore o inferiore a sette. Se del caso, le delegazioni ad hoc eleggono il proprio presidente prima della partenza. Quando il mandato di una delegazione ad hoc si riferisce a un paese o ad una regione che già rientrano nelle competenze di una delegazione permanente, i membri della delegazione ad
11 hoc sono designati, per quanto possibile, fra i membri di dette delegazioni se del caso e delle commissioni interessate. Le delegazioni ad hoc possono comprendere il presidente di qualunque delegazione permanente interessata. Qualora una commissione parlamentare abbia designato un relatore per il paese o la materia in questione, anche quest'ultimo è inserito nella delegazione ad hoc. Se tale presidente (o relatore) appartiene a un gruppo politico cui non è stato assegnato un posto in seno alla delegazione ad hoc secondo il sistema d'hondt a rotazione, il corrispondente numero di posti è automaticamente aggiunto su richiesta del gruppo politico in questione e successivamente inserito nel sistema d'hondt a rotazione. Tale aggiunta automatica è effettuata dal gruppo politico di coordinamento, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione della Conferenza dei presidenti. Ai sensi dell'allegato VI, sezioni I, II e III, del regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo assicurano il coordinamento dei lavori delle delegazioni ad hoc che rientrano nei loro rispettivi ambiti di competenza, e la commissione per il commercio internazionale assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi. 2. Le commissioni parlamentari possono anche sottoporre alla Conferenza dei presidenti domande debitamente motivate per chiedere l'invio di una delegazione ad hoc in occasione di conferenze internazionali; presso organizzazioni internazionali di cui sono competenti ai sensi dell'allegato VI del regolamento; in paesi terzi per incontrare controparti specializzate in merito a questioni specifiche legate al programma legislativo o di controllo in corso, a condizione che: tali delegazioni riguardino tematiche che rientrano nelle competenze attribuite alla commissione parlamentare interessata; le delegazioni siano estremamente rilevanti per l'evoluzione futura della politica o della legislazione europee in materia; sia consentito ai membri della delegazione di partecipare pienamente al programma, nel rispetto delle norme istituzionali in vigore; i membri partecipanti provengano dalle commissioni interessate. 3. Si applicano per analogia gli articoli 9 e 11, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, gli articoli 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 16 e Una volta completata la missione ad hoc, il presidente presenta una relazione scritta alla Conferenza dei presidenti e alla/e commissione/i interessata/e, ove opportuno, precisando in che misura gli obiettivi della missione sono stati raggiunti e, se del caso, fa una dichiarazione orale dinanzi alla/e commissione/i interessata/e. DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Articolo 22 Interpretazione e traduzione 1. Alle riunioni delle delegazioni si applicano le disposizioni del Codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'ufficio di presidenza il
12 2. Le lingue dei paesi candidati all'adesione sono considerate lingue ufficiali dell'unione europea ai fini dell'applicazione delle presenti norme di applicazione. 3. I documenti sono tradotti in non più di tre lingue ufficiali, scelte dalla delegazione interessata. 4. Domande di deroga alle presenti disposizioni possono essere presentate al Presidente del Parlamento. La decisione del Presidente è definitiva. Articolo 23 Viaggio e spese I membri sono autorizzati a viaggiare in aereo in classe business e sono rimborsati su presentazione del biglietto aereo. Per il rimborso delle altre spese e le indennità giornaliere si applica, mutatis mutandis, il sistema applicato per le missioni in occasione delle tornate. Articolo 24 Statistica Al fine di consentire alla Conferenza dei presidenti di monitorare e valutare efficacemente le attività delle delegazioni, i servizi competenti del Segretariato del Parlamento presentano entro il 1 febbraio di ogni anno una relazione contenente statistiche sulle attività di viaggio dei membri autorizzate ai sensi delle presenti norme di applicazione e svolte nel precedente anno di calendario. In tali statistiche figurano, oltre alle richieste specifiche dei gruppi politici, il numero e il tipo di missioni, il numero dei membri che hanno partecipato a ciascuna missione e una ripartizione della composizione di ciascuna missione per gruppo politico. Articolo 25 Revoca delle disposizioni precedenti entrata in vigore 1. La presente decisione sostituisce la decisione sulle disposizioni di esecuzione che disciplinano le attività delle delegazioni adottata dalla Conferenza dei presidenti il 21 settembre 2006, quale modificata. 2. La presente decisione, quale modificata da ultimo, entra in vigore alla data della sua adozione, ad eccezione delle modifiche all'articolo 10, che entrano in vigore il 1 gennaio 2016.
13 ALLEGATO I Elenco delle delegazioni interparlamentari permanenti e del rispettivo numero di membri 3 a) Europa, Balcani occidentali e Turchia Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 13 membri Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia: 25 membri Delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE): 17 membri Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE- Serbia: 15 membri Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE- Albania: 14 membri Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE- Montenegro: 14 membri Delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo: 13 membri 4 b) Russia e Stati del Partenariato orientale Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia: 31 membri Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina: 16 membri 5 Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova: 14 membri 6 Delegazione per le relazioni con la Bielorussia: 12 membri Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Armenia e UE- Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia: 18 membri 7 c) Maghreb, Mashrek, Israele e Palestina Delegazioni per le relazioni con: Israele: 18 membri la Palestina: 18 membri 8 i paesi del Maghreb e l'unione del Maghreb arabo: 18 membri 3 Decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 2014 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari (P8_TA(2014)0005). 4 Questa delegazione ha il compito di assicurare il dialogo politico a livello parlamentare tra l'ue e la Bosnia- Erzegovina, in linea con prassi precedentemente seguite per casi simili nella regione (decisione della Conferenza dei presidenti del 2 luglio 2015 a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, il 1 giugno 2015). 5 Denominazione aggiornata a seguito della firma dell'accordo di associazione UE-Ucraina (GU L 161 del , pag. 3), che è applicato in parte, in via provvisoria, dal 1 novembre 2014 in sostituzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Ucraina. 6 Denominazione aggiornata a seguito della firma dell'accordo di associazione UE-Moldova (GU L 260 del , pag. 4), che è applicato in parte, in via provvisoria, dal 1 settembre 2014 in sostituzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Moldova. 7 Denominazione aggiornata a seguito della firma dell'accordo di associazione UE-Georgia (GU L 261 del , pag. 4), che è applicato in parte, in via provvisoria, dal 1 settembre 2014 in sostituzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia; la delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia è istituita in quanto delegazione speciale neutralizzata, nel quadro della delegazione esistente (decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 gennaio 2015). 8 Decisione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla denominazione di una delegazione interparlamentare (P8_TA-PROV(2015)0297).
14 i paesi del Mashrek: 18 membri d) Penisola arabica, Iraq e Iran Delegazioni per le relazioni con: la penisola arabica: 15 membri l'iraq: 8 membri l'iran: 12 membri e) Americhe Delegazioni per le relazioni con: gli Stati Uniti: 58 membri il Canada: 16 membri la Repubblica federativa del Brasile: 14 membri i paesi dell'america centrale: 15 membri i paesi della Comunità andina: 12 membri il Mercosur: 19 membri Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico: 14 membri Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile: 15 membri Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE: 15 membri f) Asia/Pacifico Delegazioni per le relazioni con: il Giappone: 24 membri la Repubblica popolare cinese: 37 membri l'india: 24 membri l'afghanistan: 8 membri i paesi dell'asia meridionale: 15 membri i paesi del Sud-Est asiatico e l'associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN): 26 membri la Penisola coreana: 12 membri l'australia e la Nuova Zelanda: 12 membri Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakhstan, UE- Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia: 19 membri g) Africa Delegazioni per le relazioni con: il Sudafrica: 16 membri il Parlamento panafricano: 12 membri h) Assemblee multilaterali Delegazione all'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE: 78 membri Delegazione all'assemblea parlamentare dell'unione per il Mediterraneo: 49 membri Delegazione all'assemblea parlamentare euro-latinoamericana: 75 membri Delegazione all'assemblea parlamentare Euronest: 60 membri Delegazione per le relazioni con l'assemblea parlamentare della NATO: 10 membri
15 ALLEGATO II Esempio di una commissione parlamentare mista Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra Atto finale Gazzetta ufficiale L 352 del , pagg Articolo 9 Comitato parlamentare di associazione 1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (Congreso Nacional de Chile) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. 2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno. 3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno. 4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno. 5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste. 6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione. 7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione.
16 ALLEGATO III Esempio di una commissione parlamentare di cooperazione Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale Atto finale Dichiarazioni comuni Scambi di lettere Verbale di firma Gazzetta ufficiale L 327 del , pagg Articolo 95 È istituto un comitato parlamentare di cooperazione. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Articolo Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e dell'assemblea federale della Federazione russa. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'assemblea federale della Federazione russa, conformemente al regolamento interno. Articolo 97 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.
17 ALLEGATO IV PROTOCOLLO SULLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUSCETTIBILI DI VERIFICARSI NEL CORSO DEI VIAGGI UFFICIALI AL DI FUORI DEI TRE LUOGHI DI LAVORO 9 Articolo 1: Oggetto del protocollo Il presente protocollo si applica a tutte le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nel corso: a) di un viaggio ufficiale, quale definito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati, al di fuori dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, autorizzato dal Presidente, dalla Conferenza dei presidenti e/o dall'ufficio di presidenza; b) dei viaggi ufficiali dei gruppi politici del Parlamento europeo, se ciò viene richiesto dal gruppo politico interessato. Articolo 2: Descrizione delle situazioni di emergenza coperte dal protocollo Costituisce situazione di emergenza qualsiasi situazione che minaccia l'integrità fisica o la sicurezza delle persone e richiede una reazione immediata. Tale situazione può risultare in particolare: da atti di guerra, terroristici, criminali o altri atti di natura ostile; da calamità naturali; da incidenti materiali e fisici; da problemi di salute gravi che richiedono un intervento medico d'urgenza e/o un ricovero immediato in ospedale. Articolo 3: Costituzione della cellula di crisi La gestione delle situazioni di emergenza definite all'articolo 2 del presente protocollo sarà assicurata dalla cellula di crisi creata a tal fine dal Segretario generale. Detta cellula, composta in particolare dai rappresentanti dei servizi tenuti a predisporre le misure necessarie in funzione della natura della crisi, si attiva automaticamente a seguito dell'insorgere di una situazione di emergenza per assicurare l'assistenza e, se del caso, il rimpatrio dei partecipanti. Articolo 4: Redazione e pubblicazione dell'elenco delle persone che partecipano ai viaggi ufficiali 1) I dati relativi ai viaggi ufficiali di cui all'articolo 1 del presente protocollo autorizzati dall'organo competente e quelli riguardanti i partecipanti designati sono raccolti in una banca 9 Nonché, per analogia, nel corso dei viaggi di deputati europei autorizzati dall'organo competente dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE in conformità del suo regolamento
18 dati centralizzata e costantemente aggiornata in funzione delle modifiche che possono intervenire. 2) Quando un deputato effettua un viaggio ufficiale quale definito all'articolo 1, senza essere accompagnato da un funzionario o agente dell'istituzione, gli organi amministrativi responsabili del viaggio ufficiale si assicurano che il suo nominativo figuri nell'elenco di cui sopra e che gli siano state comunicate le coordinate del numero di assistenza. 3) Il Segretario generale designerà il servizio incaricato di predisporre e tenere aggiornata detta banca dati centralizzata. Articolo 5: Sedute di sensibilizzazione alle situazioni di emergenza 1) Sedute di sensibilizzazione alle situazioni di emergenza vengono regolarmente organizzate per migliorare gli aspetti della sicurezza nella preparazione della missione e sviluppare le capacità di anticipazione, analisi e gestione delle situazioni di crisi da parte dei funzionari e agenti dell'istituzione. 2) Una formazione di tale natura è obbligatoria per i servizi responsabili dell'organizzazione nonché per il personale designato per effettuare l'accompagnamento dei deputati. Una formazione specifica sarà organizzata per i viaggi nei paesi in cui la sicurezza è considerata a rischio. 3) I deputati interessati saranno invitati a partecipare a tali sedute di sensibilizzazione. A tal fine, potranno essere organizzate specifiche riunioni di informazioni a loro destinate (in particolare per quanto riguarda i presidenti o i deputati che guidano le delegazioni). Articolo 6: Richieste di autorizzazione 1. La Direzione generale delle Politiche esterne allestirà d'ufficio un " Country Security Assessment " per tutti i viaggi ufficiali in paesi all'esterno dell'unione europea. 2. Qualsiasi domanda di viaggio indirizzata agli organi competenti per effettuare un viaggio ufficiale in uno o più paesi, il cui livello di rischio per la sicurezza dei deputati e del personale è considerato potenzialmente elevato, dovrà essere accompagnata da una valutazione indicativa di tali rischi. Detta procedura è applicabile alle missioni previste nell'ambito dei programmi annuali di attività delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni delle commissioni parlamentari nonché per quante formano oggetto di domande di autorizzazione specifiche o ad hoc. Articolo 7: Costituzione del fascicolo di valutazione dei rischi Prima di ogni viaggio ufficiale all'esterno dell'unione europea, la direzione generale, la segreteria dell'organo politico o il gruppo politico responsabile dell'organizzazione generale della missione, nel prosieguo definito " organo amministrativo responsabile ", si assicura che siano stati preparati: 1) un fascicolo di valutazione dei rischi di origine politica, criminale e/o naturale nel luogo o nei luoghi di destinazione sotto forma di un documento comprendente: un'analisi generale dei rischi nel o nei paesi interessati basata su fonti di informazione diversificate provenienti in particolare dalle Istituzioni europee e/o dalle organizzazioni internazionali;
19 un'analisi specifica e dettagliata della situazione nel luogo o nei luoghi di destinazione redatta sulla base delle informazioni fornite dai rappresentanti locali delle istituzioni europee e/o di organizzazioni internazionali nonché dalle autorità locali, regionali o nazionali del o dei paesi interessati; 2) il fascicolo di valutazione dei rischi sarà, se del caso, completato dalle informazioni specializzate anche di carattere riservato che la Direzione della sicurezza del Parlamento europeo potrebbe ottenere, nonché dai suoi pareri sulle misure di sicurezza da prevedere; 3) il fascicolo di valutazione dei rischi comprenderà le raccomandazioni sanitarie previste dal servizio medico, qualora lo esiga la situazione; 4) il fascicolo così costituito dovrà accompagnare obbligatoriamente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente protocollo indirizzata all'autorità competente per qualsiasi viaggio ufficiale programmato nei paesi al elevato rischio. Articolo 8: Costituzione del fascicolo operativo ( " Contingency file " ) L'organizzazione di qualsiasi viaggio ufficiale sarà accompagnata della preparazione da parte dell'organo amministrativo responsabile di un fascicolo contenente tutte le informazioni relative alle condizioni della missione e ai suoi partecipanti, ovvero: il programma completo con l'indicazione dei luoghi di soggiorno e delle loro coordinate; l'elenco di tutti i partecipanti previsti; informazioni dettagliate sui partecipanti: copia scannerizzata dei passaporti/carte d'identità figuranti nelle banche dati già esistenti al Parlamento e/o nella futura banca dati protetta, itinerari, numeri di telefono cellulare, contatti da stabilire in caso di emergenza. Per ogni partecipante viene redatta una scheda riservata contenente tutti i dati utili in caso di emergenza medica o di ricovero ospedaliero (la conservazione di detta scheda riservata è assicurata secondo le norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata in vigore al Parlamento europeo). La responsabilità dei partecipanti è in questione qualora si rifiutino o omettano di comunicare tali informazioni o qualora tali informazioni siano incomplete o inesatte; per i paesi dell'unione europea, le coordinate dell'ufficio d'informazione del Parlamento europeo e dell'ufficio d'informazione della Commissione europea (con indicazione delle persone da contattare); per i paesi all'esterno dell'unione europea, le coordinate dell'ambasciata dell'unione europea nel luogo o nei luoghi di destinazione (con indicazione delle persone da contattare); le coordinate delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri nel luogo o nei luoghi di destinazione.
20 Articolo 9: Trasmissione delle informazioni 1) Detti documenti sono comunicati al Segretario generale, almeno tre giorni lavorativi prima della partenza, e, in casi di emergenza, quanto prima possibile una volta che sia stata accordata l'autorizzazione, fatti salvi cambiamenti dell'ultimo minuto. Dopo la loro trasmissione, gli elementi in essi contenuti sono aggiornati in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti. 2) Qualsiasi evento suscettibile di modificare l'analisi dei rischi già predisposta è immediatamente comunicato dall'organo amministrativo responsabile al Segretario generale, anche durante lo svolgimento del viaggio e della missione. Articolo 10: Apparecchiature obbligatorie La segreteria in loco dell'organizzatore del viaggio ufficiale: dispone di apparecchiature telefoniche e informatiche che le consentono di contattare in qualsiasi momento il Segretariato generale del Parlamento europeo, in particolare la cellula di crisi predisposta dal Segretario generale. Articolo 11: Procedura da seguire per i funzionari e agenti che organizzano in loco il viaggio ufficiale in caso di situazione di emergenza In caso di situazione di emergenza i funzionari e agenti che organizzano in loco il viaggio ufficiale: 1) prendono le immediate misure di emergenza volte a preservare la salute e la sicurezza delle persone imposte dalla situazione specifica a seconda della natura e del luogo in cui essa si verifica sotto l'autorità del Presidente o del deputato che guida la delegazione parlamentare. Essi sollecitano in particolare, a seconda dei casi, l'assistenza delle autorità nazionali, dell'ambasciata dell'unione europea e/o delle ambasciate e consolati degli Stati membri nel paese interessato; 2) contattano non appena possibile la cellula di crisi attiva in seno al Segretariato generale del Parlamento europeo attraverso l'apposito numero di assistenza funzionante 24 ore su 24 ( " hotline " ) a seconda della disponibilità dei mezzi di comunicazione o mediante l'invio di un messaggio elettronico o di un fax a un indirizzo di assistenza dedicato; 3) seguono le consegne e le istruzioni che saranno loro comunicate dalla cellula di crisi predisposta dal Segretario generale (articolo 3 del presente protocollo). Articolo 12: Copertura da parte dell'istituzione L'Istituzione si fa garante di qualsiasi decisione logistica, finanziaria, relativa alla salute o alla sicurezza volta a proteggere l'integrità fisica dei partecipanti della delegazione assunta dal funzionario che assicura il coordinamento in loco nell'attesa di stabilire il contatto con la cellula di crisi.
21 In occasione di tali operazioni il funzionario interessato dà prova di diligenza ragionevole in funzione delle circostanze legate alla situazione di emergenza e agisce da " buon padre di famiglia ". Articolo 13: Elaborazione della relazione sull'emergenza Allorché si verifica una situazione di emergenza, la cellula di crisi manterrà informato permanentemente il Gabinetto del Segretario generale e redigerà una relazione di emergenza in merito alla situazione affinché il Segretario generale possa riferire agli organi politici interessati. Articolo 14: Revisione del protocollo Il presente protocollo sarà rivisto, se necessario, 12 mesi dopo la sua entrata in vigore per apportarvi, alla luce delle situazioni di emergenza trattate, gli adattamenti necessari.
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