COM(2014) 6 final 2014/0002 (COD) (2014/C 424/04) Relatrice: DRBALOVÁ. Correlatore: PARIZA CASTAÑOS

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1 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 424/27 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro» COM(2014) 6 final 2014/0002 (COD) (2014/C 424/04) Relatrice: DRBALOVÁ Correlatore: PARIZA CASTAÑOS Il Parlamento europeo, in data 3 febbraio 2014, e il Consiglio, in data 6 febbraio 2014, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro COM(2014) 6 final 2014/0002 (COD). La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 maggio Alla sua 499a sessione plenaria, dei giorni 4 e 5 giugno 2014 (seduta del 4 giugno), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 116 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione. 1. Conclusioni e raccomandazioni 1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia la proposta della Commissione di sostituire il regolamento n. 492/2011 e la decisione di esecuzione 2012/733/UE con un unico strumento che aumenti la trasparenza, consenta l'attivazione della messa in contatto automatizzata, definisca i servizi di sostegno, introduca un sistema di scambio di informazioni relative alle carenze e alle eccedenze di manodopera e funzioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. 1.2 Il CESE raccomanda che la Commissione definisca il concetto di mobilità equa nell'articolo 2 «Definizioni» alla luce dei nuovi modelli e della più diffusa necessità di una mobilità equa: tale definizione deve essere equilibrata. Come punto di partenza la Commissione potrebbe utilizzare la formulazione già contenuta nella sezione 2 del regolamento n. 492/2011, e al tempo stesso chiarire la propria intenzione di dare pieno sostegno a coloro che intendono esercitare il diritto di lavorare in altri Stati membri sulla base di una scelta informata. 1.3 Il CESE comprende l'intenzione della Commissione di fornire un'offerta quasi completa di posti di lavoro sul portale EURES estendendo il principio della trasparenza agli organismi diversi dai servizi pubblici per l'impiego (SPI) attraverso la partecipazione volontaria dei partner di EURES alla rete sulla base di criteri minimi comuni. Tuttavia intravvede possibili rischi, se non viene garantito che i fornitori privati di questi servizi debbano soddisfare gli stessi requisiti di qualità imposti ai servizi pubblici per l'impiego. In ogni caso gli Stati membri se lo ritengono necessario hanno la facoltà di introdurre criteri aggiuntivi a quelli stabiliti nell'allegato, criteri che però non devono essere per nessuna ragione discriminatori. In nessun caso i fornitori privati partecipanti possono offrire i loro servizi a pagamento.

2 C 424/28 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Il CESE incoraggia gli Stati membri a mettere a disposizione in modo sistematico le informazioni di base riguardanti la rete EURES e i suoi specifici servizi di sostegno, in particolare per i lavoratori frontalieri e per i giovani, nonché a divulgare e promuovere i servizi EURES in modo più efficace. 1.5 Il CESE si compiace dell'enfasi posta sullo sviluppo e sul sostegno alla cooperazione transfrontaliera, e approva la proposta di ricorrere a uno sportello unico per comunicare con i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro delle regioni di frontiera. Raccomanda di rafforzare il ruolo dei partenariati EURES-T. 1.6 Il CESE invita a dare prova di coerenza e a sfruttare le sinergie con le politiche UE per promuovere la mobilità, specialmente per quanto concerne la creazione di una rete di servizi pubblici per l'impiego (SPI) e l'adozione di misure volte a favorire la libera circolazione dei lavoratori, come pure dei cittadini e delle loro famiglie, all'interno dell'ue. Riguardo all'attuazione della Garanzia per i giovani, il Comitato è favorevole ad estendere il raggio di azione della rete EURES alle categorie di cittadini alla ricerca di apprendistati, tirocini sul lavoro, o di qualsiasi altra opportunità che preveda un contratto di lavoro, a condizione che ciò sia in linea con gli articoli 45 e 46 del TFUE, per consentire ai lavoratori interessati di soggiornare in uno Stato membro per fini di occupazione conformemente alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei cittadini di quello Stato stabilite per legge, regolamento o azione amministrativa. 1.7 Il CESE ribadisce altresì che, nella prospettiva di un'estensione del mandato di EURES e delle nuove funzioni dei servizi di sostegno, gli uffici nazionali di coordinamento dovrebbero disporre di personale sufficiente nonché delle altre risorse necessarie per svolgere il loro compito, compresi validi programmi di formazione del personale. 1.8 Il CESE invita gli Stati membri ad avvalersi dell'assistenza tecnica della Commissione e a rispettare le scadenze per redigere un primo inventario dei loro sistemi di classificazione nazionali. Ciò consentirà di mettere a confronto tutti i dati con la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e professioni (ESCO). 1.9 Il CESE si rallegra del fatto che il nuovo sistema di finanziamento non dovrebbe mettere a rischio il ruolo dei partenariati transfrontalieri EURES, e ritiene che questi ultimi dovrebbero continuare ad essere sostenuti tramite attività orizzontali a livello di Unione, con la possibilità di integrazione tramite risorse nazionali o l'fse Per quanto riguarda la raccolta di dati e indicatori, il CESE sottolinea che occorre dare prova di sensibilità nel definire, all'interno del regolamento, i diritti e i doveri degli Stati membri in relazione al trasferimento delle informazioni e delle statistiche riguardanti, ad esempio, i lavoratori mobili, per i quali non sono disponibili sistemi di monitoraggio di taluni indicatori. Il Comitato propone che gli indicatori quantitativi siano integrati da indicatori qualitativi Richiama l'attenzione sul ruolo cruciale svolto dalle parti sociali a tutti i livelli come principali soggetti interessati nel mercato del lavoro. Esorta a farne dei partner a pieno titolo, affidando loro anche ruoli di consulenza e sostegno a imprese e lavoratori nonché di informazione su questioni riguardanti le imprese e le condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto dei sistemi che consentano alle parti sociali di partecipare effettivamente agli uffici di coordinamento nazionali, tenendo conto delle prassi e dei sistemi giuridici propri a ciascun paese Il CESE invita la Commissione a presentare un pacchetto legislativo adeguato per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure il riconoscimento e il trasferimento dei diritti acquisiti dai lavoratori Per quanto riguarda la protezione dei dati, il CESE raccomanda che la Commissione tenga conto delle raccomandazioni contenute nel parere formulato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) il 3 aprile Introduzione 2.1 L'economia dell'ue sta attraversando una fase di ritorno alla crescita, con livelli di disoccupazione relativamente stabili dalla metà del 2013 ( 1 ). Tuttavia, la disoccupazione a lungo termine è ancora in aumento per via del protrarsi della crisi. La disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli allarmanti, e sta aumentando anche la povertà nella popolazione attiva ( 2 ). ( 1 ) COM(2013) 801 final. ( 2 ) COM(2014) 12 final.

3 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 424/ La situazione richiede di mettere in campo con urgenza tutte le misure e gli strumenti atti a rafforzare l'apertura e il dinamismo dei mercati del lavoro europei, a garantire una migliore corrispondenza tra l'offerta e la domanda e ad aumentare la mobilità dei lavoratori nell'ue. Una maggiore mobilità all'interno dell'ue offrirà maggiori opportunità occupazionali ai lavoratori e aiuterà i datori di lavoro a coprire i posti disponibili in modo più rapido ed efficiente ( 3 ). 2.3 Nell'agenda per nuove competenze e per l'occupazione ( 4 ), la Commissione si era impegnata a riformare la rete EURES per svilupparne la capacità di adeguamento delle competenze e di collocamento a servizio della strategia europea per l'occupazione (compresa l'iniziativa «Il tuo primo posto di lavoro EURES»). 2.4 L'impegno ad aggiornare EURES figurava anche nella relazione sulla cittadinanza UE ( 5 ) e si collega con altre iniziative della Commissione volte a sostenere la libera circolazione dei lavoratori nell'ue ( 6 ), la creazione di una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI) ( 7 ), l'attuazione di un pacchetto di misure per l'occupazione ( 8 ) e tutti gli strumenti intesi a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ( 9 ). 2.5 Per il CESE, la libera circolazione dei lavoratori basata sulla non discriminazione e sulla parità di trattamento ( 10 ) e la rimozione dei rimanenti ostacoli alla mobilità ( 11 ) restano una delle priorità dell'ue. In diverse raccomandazioni ha esortato a garantire che EURES ( 12 ) diventi uno strumento vero e proprio, in grado di fare incontrare l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro europeo. 3. Sintesi della proposta 3.1 La rete EURES è già stata modificata a seguito di una decisione ( 13 ) adottata su propria iniziativa dalla Commissione nel Tuttavia, dal 1992 ad oggi è rimasto praticamente invariato il capo II del regolamento n. 492/2011, che costituisce il quadro normativo europeo per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulla mobilità lavorativa nell'ue. La Carta EURES sarà riveduta ( 14 ) a seguito dell'adozione del nuovo regolamento proposto. 3.2 Le nuove forme di mobilità, l'evoluzione tecnologica nello scambio di dati sulle offerte di lavoro, insieme con la diversità dei canali utilizzati dai richiedenti lavoro e dai datori di lavoro, il ruolo crescente svolto da intermediari del mercato del lavoro, ma anche il numero crescente di lavoratori determinati a cercare lavoro all'estero: tutto questo richiede una riforma urgente e globale del funzionamento di EURES. 3.3 L'opzione migliore individuata per realizzare rapidamente gli obiettivi e rimediare alle carenze riscontrate è l'introduzione di un nuovo regolamento e la creazione di uno strumento separato. L'obiettivo è che EURES diventi un vero e proprio strumento di collocamento e assunzione dei lavoratori, basato sulla parità di trattamento e la non discriminazione. La rete EURES sarà estesa progressivamente anche agli apprendistati e ai tirocini (progetto pilota «Il tuo primo posto di lavoro EURES»). 3.4 Prima di adottare la decisione del 2012, e sulla base di una valutazione di EURES condotta nel 2010 ( 15 ), la Commissione ha lanciato una consultazione sulle attuali carenze della rete e sulle sue prospettive future. Il comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori, che doveva svolgere un ruolo più attivo nel processo, è stato consultato in merito alla proposta. ( 3 ) Sul totale dei lavoratori europei, pari a 241 milioni, solo circa 7,5 milioni (3,1 %) sono economicamente attivi in un altro Stato membro. ( 4 ) COM(2010) 682 final. ( 5 ) COM(2013) 269 fina. ( 6 ) COM(2013) 236 final. ( 7 ) COM(2013) 430 final. ( 8 ) COM(2012) 173 final. ( 9 ) COM(2012) 727 final. ( 10 ) GU C 341 del , pag ( 11 ) GU C 228 del , pag. 14. ( 12 ) GU C 67 del , pag , GU C 214, dell' , pagg ( 13 ) COM(2014) 6 final 2014/0002 (COD). ( 14 ) SWD(2012) 100 Riformare EURES per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione Verso una ripresa fonte di occupazione, COM(2012) 173 final. ( 15 ) COM(2010) 731 final.

4 C 424/30 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea La valutazione ha evidenziato tutta una serie di carenze di base nella rete EURES. Le più significative erano le seguenti: 1) disponibilità incompleta di offerte di lavoro e di CV accessibili a livello dell'unione per tutti gli Stati membri; 2) capacità limitata del portale EURES di mettere in contatto le offerte di lavoro e i CV; 3) accesso ineguale ai servizi di EURES nell'ue; 4) disponibilità limitata a prestare assistenza nelle attività di messa in contatto delle domande e delle offerte, di assunzione e di collocamento ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro; 5) scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle carenze e alle eccedenze di manodopera. 3.6 EURES non può più funzionare nella sua forma attuale. Tutti gli Stati membri hanno manifestato il loro sostegno all'idea di riorientare EURES e di introdurre un ciclo di programmazione e indicatori comuni sulle attività della rete al fine di migliorare la trasparenza riguardo alle prestazioni, incrementare lo scambio di informazioni e rafforzare il coordinamento delle misure. 3.7 Informazioni generali sulla rete EURES andrebbero fornite, in tutta l'ue, ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro che ricorrono ai servizi al cliente per quanto concerne il collocamento. A questi soggetti si dovrebbe offrire la possibilità di accedere alla rete, la cui attività andrebbe sostenuta tramite lo scambio di informazioni in materia di carenze e di eccedenze di manodopera a livello nazionale. 3.8 Scopo della proposta è giungere a una situazione in cui venga inserita nel portale EURES la quasi totalità delle offerte di lavoro e in cui i richiedenti lavoro di tutta Europa possano avere accesso immediato alle stesse offerte. Al tempo stesso, si garantirà anche un'ampia disponibilità di CV, ai quali i datori di lavoro iscritti potranno attingere per assumere personale. 3.9 Sarà importante garantire che il portale EURES possa mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di tutti gli Stati membri, facendo in modo che abilità, qualifiche e professioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte le lingue dell'ue e siano comprensibili a tutti Tutte le attività che la Commissione intraprende per la rete EURES e che comportino la necessità di risorse umane e/o finanziarie rientrano nel campo di applicazione del regolamento che istituisce il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») ( 16 ) ( ). 4. Osservazioni specifiche 4.1 Definizioni Alla luce dei nuovi modelli di mobilità e della più diffusa esigenza di una mobilità equa, la Commissione dovrebbe definire quest'ultimo concetto in modo adeguato. La Commissione potrebbe utilizzare come punto di partenza la formulazione già contenuta nella sezione 2 del regolamento n. 492/2011, e al tempo stesso chiarire che il concetto di mobilità equa deve includere anche il diritto ad accedere e beneficiare della totalità delle offerte di lavoro nell'ue Il concetto di mobilità dovrebbe sempre tenere conto anche del punto di vista e della situazione specifica di ciascun paese, per garantire che il talento possa circolare effettivamente. In linea con l'articolo 26 della proposta, gli Stati membri elaborano politiche di mobilità come componenti essenziali delle loro politiche a favore dell'occupazione. 4.2 Trasparenza Il CESE comprende l'intenzione della Commissione di estendereil principio di trasparenza ad altre entità, ma intravvede possibili rischi se i servizi pubblici per l'impiego, le agenzie private di collocamento e le altre organizzazioni che forniscono servizi di questo tipo non sono tenute a rispettare gli stessi criteri di qualità (in base agli standard stabiliti per i servizi pubblici per l'impiego). Il sistema deve essere trasparente e conforme ai principi della parità di trattamento degli organismi candidati Al tempo stesso, la proposta prevede che i servizi pubblici per l'impiego e gli altri partner di EURES assicurino, dal canto loro, un migliore accesso al portale EURES attraverso i portali di ricerca di lavoro da essi gestiti. In alcuni paesi è molto difficile contattare un consulente EURES, e tanti richiedenti lavoro, specialmente giovani, si trovano anche di fronte a una serie di ostacoli burocratici e finanziari. ( 16 ) GU L 347 del , pag. 238.

5 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 424/ Inoltre, recenti esperienze dimostrano che in molti paesi vi è scarsa conoscenza della rete EURES e dei servizi che offre, in particolare tra i giovani. Solo un terzo dei datori di lavoro aveva sentito parlare di EURES prima di entrare in contatto con la rete. Gli Stati membri devono divulgare e promuovere i servizi EURES in modo più efficace per garantire che la decisione di accettare un lavoro in un altro Stato membro venga presa sulla base di informazioni adeguate e complete Il Comitato è favorevole ad estendere il raggio di azione della rete EURES alle categorie di cittadini, in particolare i giovani, alla ricerca di apprendistati, tirocini o di qualsiasi altra opportunità che preveda un contratto di lavoro in linea con gli articoli 45 e 46 del TFUE, per consentire al lavoratore interessato di soggiornare in uno Stato membro per fini di occupazione conformemente alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei cittadini di quello Stato stabilite per legge, regolamento o azione amministrativa Il CESE si compiace anche dell'enfasi posta sul sostegno alla cooperazione transfrontaliera e del ricorso a uno sportello unico per comunicare con i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro delle regioni di frontiera. Raccomanda di ricorrere ai punti di contatto per le imprese già istituiti I partenariati EURES-T, che riuniscono servizi pubblici per l'impiego, sindacati, organizzazioni datoriali regionali e, in alcuni casi, enti locali e regionali, dovrebbero essere rafforzati e il loro ruolo andrebbe chiaramente specificato Il CESE raccomanda di chiarire la relazione tra la rete EURES e SOLVIT, il portale UE di informazioni e consulenze sul mercato unico. Ciò riguarda in particolare le disposizioni (articolo 7, paragrafo 4) sul sostegno da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale nel caso di reclami in relazione ad offerte di lavoro e ad assunzioni di personale nel quadro di EURES, nonché della cooperazione con le autorità pubbliche, quali ad esempio gli ispettorati del lavoro. 4.3 Messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune Sebbene il meccanismo per bilanciare l'offerta e la domanda sia già definito all'articolo 13 del regolamento n. 492/ 2011 ( 17 ), nessuno scambio elettronico automatizzato di CV e altre informazioni sui richiedenti lavoro è attualmente in corso Il CESE riconosce che l'interoperabilità non richiede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di classificazione in questa fase. Tuttavia, sostiene lo sforzo della Commissione di indurre gli Stati membri a redigere un primo inventario dei loro sistemi di classificazione. Ciò consentirà di mettere a confronto tutti i dati con la classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni (ESCO), il che servirà da strumento per lo scambio automatizzato e la piena interoperabilità tra i portali nazionali. 4.4 Servizi di sostegno La rete EURES deve offrire un pacchetto globale di servizi ai suoi clienti (richiedenti lavoro e datori di lavoro): sensibilizzazione, trasmissione di informazioni, introduzione di meccanismi volti a facilitare l'iscrizione, rintracciabilità dei CV e delle offerte di lavoro, messa in contatto automatizzata, collocamento, assistenza nell'assunzione, nonché fornire ai richiedenti i recapiti degli organismi interessati, specialmente i sindacati, cui possono rivolgersi una volta assunti I servizi per i lavoratori e i datori di lavoro dovrebbero essere gratuiti Il CESE si rallegra del fatto che gli Stati membri dovranno essere più sistematici nel condividere le informazioni nazionali sulle carenze ed eccedenze di manodopera e sulle politiche adottate al riguardo. Tuttavia, le decisioni in merito a tali politiche non rientrano nel regolamento in esame. ( 17 ) «Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'ufficio europeo di coordinamento [...]: a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri; b) le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi; c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro; d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.»

6 C 424/32 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea Il CESE ritiene importante che vi sia una distinzione chiara dei poteri e degli obblighi tra l'ufficio europeo di coordinamento, il cui compito è creare un quadro coerente e fornire un sostegno trasversale, e gli uffici nazionali di coordinamento, i servizi pubblici per l'impiego e i partner di EURES Con l'estensione delle competenze di EURES, gli uffici nazionali di coordinamento svolgeranno tutta una serie di nuove funzioni e, a tal fine, dovranno disporre di personale e finanziamenti sufficienti, nonché di programmi validi per la formazione del personale. La Commissione europea dovrebbe garantire che essi ricevano il massimo dell'assistenza tecnica e della consulenza possibile Sarebbe utile se gli uffici nazionali di coordinamento redigessero dei programmi di lavoro per le organizzazioni coinvolte nelle attività di EURES nel loro paese. Tali programmi definirebbero le attività previste, le risorse umane e finanziarie complessive destinate alla loro attuazione e i meccanismi di monitoraggio e valutazione delle azioni. 4.5 Protezione dei dati personali Le misure previste dal regolamento devono essere attuate in linea con la legislazione dell'unione sulla protezione dei dati personali ( 18 ). Il consenso dei lavoratori alla divulgazione delle informazioni sul portale EURES deve essere esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato Il risultato perseguito è quello di garantire a) l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e b) la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi dell'ue, nonché fra le istituzioni e gli organismi UE stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze Il CESE osserva che si sono svolte delle consultazioni con il Garante europeo della protezione dei dati, per tenere conto del nuovo ruolo, più ampio, della rete EURES. Il CESE raccomanda che la Commissione tenga conto delle raccomandazioni e conclusioni contenute nel parere formulato dal GEPD il 3 aprile 2014 ( 19 ). 4.6 Modifiche nel finanziamento dell'fse Il CESE esprime soddisfazione per il fatto che il nuovo sistema di finanziamento non metterà a rischio l'importante ruolo dei partenariati transfrontalieri EURES, specie nelle regioni esposte, e ritiene che essi debbano continuare a essere sostenuti tramite attività orizzontali su scala UE, con la possibilità di integrazione tramite risorse nazionali o l'fse Riguardo all'fse, esso dovrebbe stabilire delle chiare priorità relative ad EURES e fornire il sostegno adeguato. Le richieste di sovvenzioni e le procedure di assegnazione devono continuare ad essere coerenti, trasparenti e semplici. 4.7 Il ruolo delle parti sociali La Commissione europea fa riferimento a una nuova definizione del ruolo delle parti sociali ( 20 ), che dovrebbero essere pienamente coinvolte nel ciclo di programmazione e rendicontazione ed essere invitate alle riunioni Ciò nonostante, il CESE sottolinea il ruolo fondamentale delle parti sociali a tutti i livelli come principali attori del mercato del lavoro strettamente coinvolti nelle attività di EURES volte ad abbinare competenze e offerte di lavoro. Il loro ruolo non dovrebbe essere ridotto a quello di membri associati ( 21 ). Gli uffici nazionali di coordinamento, in particolare, dovrebbero rafforzare la cooperazione con le parti sociali e le organizzazioni professionali. Il Comitato propone che le parti sociali a livello europeo e nazionale partecipino in modo appropriato alle attività dell'ufficio europeo e degli uffici nazionali di coordinamento. ( 18 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 (GU L 281 del , pag. 31). La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di «garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.» ( 19 ) ( 20 ) Cfr. il verbale della riunione del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori tenutasi il 12 aprile ( 21 ) Lettera congiunta di BusinessEurope, CEEP, ETUC/CES e UEAPME al commissario László ANDOR, 19 dicembre 2012.

7 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 424/ Monitoraggio e valutazione delle attività EURES per l'occupazione Per garantire la disponibilità di dati sufficienti con i quali misurare i risultati della rete EURES, si dovrebbero introdurre indicatori comuni per guidare le organizzazioni partecipanti alla rete nell'identificazione dei loro risultati. Tali indicatori dovrebbero anche contribuire alla valutazione dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti per la rete EURES in generale. È importante anche utilizzare indicatori qualitativi come la qualità del lavoro, la parità di trattamento e i diritti in materia di sicurezza sociale. Occorre dare prova di sensibilità nel definire, all'interno del regolamento, i diritti e i doveri degli Stati membri in relazione al trasferimento delle informazioni e delle statistiche riguardanti, ad esempio, i lavoratori mobili, per i quali non sono disponibili sistemi di monitoraggio di taluni indicatori. Bruxelles, 4 giugno Il presidente del Comitato economico e sociale europeo Henri MALOSSE

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