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1 Prot. n Spedito il 14/11/2012 J~~ ~._ku~ ~~~e~ ~u:a ~~~k.,~~~ Al Sig. Ministro SEDE OGGETTO: Raccomandazione CUN in merito a decadenza dallo status di studente c obsolescenza dei crediti acquisiti. Adunanza del IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE Il Consiglio Universitario Nazionale, nell'esaminare la parte generale dci Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD), ha riscontrato che gli Atenei adottano criteri tra loro molto diversificati, sia nell'affrontare il tema della decadenza dallo status di studente per coloro che non conseguono il titolo di studio entro intervalli temporali predetcrminati, sia per quanto riguarda l'obsolescenza dei CFU acquisiti. Osservato in via preliminare che il quadro nom1ativo è profondamente mutato con l'introduzione del DM n. 509/99 c che tale quadro è stato successivamente confermato dal DM n. 270/04, nell'esprimere i pareri sui Regolamenti Didattici di Ateneo il CUN si atterrà ai seguenti criteri: Ordinamenti previgenti il DM n.509/99 Le carriere degli studenti ancora iscritti a corsi di studio di ordinamento prcvigentc al DM n. 509/99 rimangono tuttora soggette a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592, Art. l 49 - Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

2 JJk~ ~.Jku~ ~~/~~e~ ~tea ce~~~.%~ Infatti, essendo la materia regolamentata per legge, agli Atenei non è data facoltà di intervenire per modificare la norma mediante propri regolamenti. Ordinamenti previsti dal DM n e DM n Le carriere degli studenti iscritti a corsi di studio istituiti ai sensi del DM n. 509/99 o del DM n. 270/04 sono soggette a quanto disposto dai decreti stessi c in particolare, per quanto attiene all'obsolescenza dei CFU acquisiti, dall'art. 5, comma 6 di entrambi i Decreti 2. Con l'introduzione di questa previsione anche l'istituto della decadenza, così come disciplinato dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non risulta applicabile agli ordinamenti ex DM n. 509/99 e 270/04, e la relativa disciplina diventa materia di Regolamento Didattico di Ateneo. Sulla base della normativa vigente, gli Atenei possono stabilire nel proprio regolamento didattico nonne per la decadenza dello status di studente e/o per l'obsolescenza dei crediti acquisiti in tempi determinati (status di studente part ti me). In ogni caso, qualora l'ateneo intenda stabilire numeri minimi di crediti da acquisire in tempi determinati, è necessario che tali requisiti siano diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. Inoltre, anche tenuto conto di recenti sentenze della Giustizia Amministrativa, ricorda che: in assenza di specifiche previsioni regolamentari de li' Ateneo non possono essere adottati provvedimenti di decadenza dallo status di studente e/o di obsolescenza dei CFU; - le previsioni regolamentari relative alla decadenza dallo status di studente c/o all'obsolescenza dei CFU non sono applicabili rctroattivamente agli studenti già iscritti al corso di studio. 2 DM n e DM n , Art. 5, comma 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifìca periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 2

3 J~~ chtf4k~ c/j~e~ ~u:a ~~~~~ IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE rileva che la permanenza di studenti fuori corso nelle Università Italiane per un elevato numero di anni costituisce un fenomeno anomalo rispetto alla maggior parte dei sistemi della fom1azione superiore di altri paesi OCSE; osserva che le scelte degli Atenei possono essere condizionate dalle politiche ministeriali che tendono a penalizzare le Università per la presenza degli studenti fuori corso; ritiene necessario rendere omogenei i dati relativi alle carriere degli studenti universitari; il Ministro ad adottare propri decreti, ai sensi dell'art. Il comma 9 del DM n. 270/04, al fine di stabilire congrue modalità di costruzione dei sistemi informativi delle carriere. IL PRESIDENTE (firmato Lenzi) 3

4 Prot. n Spedito il 6/12/2012 Al Sign. Ministro SEDE OGGETTO: CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI SCIENTIFICITA DELLE RIVISTE PROPOSTA del CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE Adunanza del 5 dicembre 2012 Il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE VISTI gli artt. 3-bù e 3-ler del d.l. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1; VISTI i pareri espressi dal CUN nelle sedute del 19 novembre 2009 c del 24 febbraio 2010; VISTA la mozione approvata dal CUN nella seduta del 20 luglio 2010; VISTA la bozza di Decreto Ministeriale sull'anagrafe Nazionale delle Ricerche (I\NPREPS, versione del 21 ottobre 2010); VISTO l'art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; VISTI gli artt. 6 e 8 e l'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76; VISTO il documento del Consiglio Direttivo dell'anvur del 5 ottobre 2012 "La classificazione delle Riviste nell'ambito dell'abilitazione nazionale" PRESO ATTO che la determinazione della scientificità delle Riviste, richiesta innanzi tutto dagli artt. 3-bù e 3-ter della l. n.1 /2009, ha assunto rilevanza centrale anche nell'ambito delle procedure funzionali alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e al conferimento dell'abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), l

5 che le complessità intrinseche alla materia in oggetto hanno condotto, nell'urgenza del provvedere, all'adozione di soluzioni che soffrono di numerose debolezze procedurali e sostanziali, che pertanto, anche alla luce dell'ampio dibattito in corso nella comunità scientifica, si impone un ripensamento complessivo, atto a determinare per il futuro scelte maggiormente adeguate alla rilevanza della questione, PREMESSO che ogni analisi, ogni riflessione, ogni proposta e perciò ogni soluzione in materia devono soddisfare due principi fondamentali: coerenza con gli stajldard internazionali, ampio consenso delle comunità di riferimento; che i criteri di scientificità non sono e non possono diventare scttoriali: se un prodotto si qualifica come scientifico, tale qualificazione deve valere in tutti i contesti per i quali il prodotto stesso risulti pertinente e il principio si estende naturalmente alla relativa sede editoriale, formula la seguente PROPOSTA Per quanto riguarda gli slandard internazionali appawno a questo Consesso imprescindibili il riferimento al "Manuale di Frascati" e l'esempio offerto dall'accademia Norvegese di Scienze e Lettere, curatrice tra l'altro di un'amplissima ricognizione del panorama internazionale delle Riviste scientifiche. Secondo la suddetta Accademia una pubblicazione si può definire "accademica" se soddisfa contemporaneamente tutti i quattro criteri sottoelencati: 1. i rislùtati presentati hanno caratteri di originalità; 2. i risultati sono presentati in una forma atta alla verifica c/ o al riuso in attività di ricerca; 3. la lingua utilizzata e la distribuzione sono tali da rendere la pubblicazione accessibile alla maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati; 4. la sede editoriale (rivista, collana, monografia, sito JVeb) assicura sistematicamente l'esistenza di una peer revie1v esterna. 2

6 Sulla base di criteri sirrùli a quelli elencati sono state prodotte in diversi Paesi liste molto ampie di Riviste scientifiche, in quanto contenenti prevalentemente pubblicazioni scientifiche. Queste liste, insieme con le basi di dati già disponibili, potrebbero essere il punto di partenza per un'indagine volta a indi,,iduare almeno tutte le Riviste di area e lingua diversa da quella italiana. Per le Riviste per le quali non esista un consolidato meccarusmo di inserimento in liste o banche di dati internazionali riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, emerge invece la necessità di un adeguato processo di validazione. Ai fini della validazione si considera irrinunciabile il rispetlo dei sopraelencati criteri di originalità e verificabilità (punti 1 e 2), mentre non può certo essere considerato come violazione del criterio 3 l'uso sistematico e talvolta pressoché esclusivo della lingua italiana, in quanto lingua veicolare delle comunità scientifiche di riferimento, tah,olta anche al di fuori dei confini nazionali. Resta tuttavia il problema del rispetto del criterio -l- (J!eer rejjiejjj), che non sempre fa parte, almeno con procedure formalizzate e pubblicamente dichiarate, delle modalità di validazione del sapere accademico. Appare quindi evidente che si debba immaginare una fase di transizione nella quale si dia la possibilità alle comunità scientifiche di uniformarsi all'introduzione di elementi che regolino e in qualche misura certifichino la valutazione ex ante delle pubblicazioni, assicurando anche un tempo sufficiente per l'adeguamento dell'attuale organizzazione editoriale. Si deve garantire nel contempo il riconoscimento della validità della produzione scientifica pregressa, per la quale il criterio della peer rei'ìejv non può essere riscontrato oggettivamente e pertanto non può essere assunto retroattivamente come elemento di definizione e valutazione dei prodotti scientifici. Per quanto riguarda in particolare (ma non soltanto) le Ri\'iste italiane, e soprattutto, nell'ipotizzata fase di transizione, quelle Riviste che, pur non soddisfacendo formalmente tutti i criteri sopra citati rappresentino comunque un punto di riferimento come sede di rislùtati di ricerca della comunità accademica e scientifica nazionale, sembra importante prevedere un meccanismo di formazione del consenso che non si basi sul giudizio di un gruppo ristretto, per quanto autorevole, né tanto meno si fondi sulle indicazioni fornite da società scientifiche di natura e composizione assai disomogenea, per cui non è sempre facile verificarne l'effettiva rappresentatività. Un percorso decisamente preferibile potrebbe essere quello di un'ampia consultazione telematica, nelle forme della "consultazione pubblica" effettuata secondo le modalità c con le garanzie previste per questo istiluto in sede europea, c affidata a un soggetto istituzionale che, in ragione della capacità di rappresentare la comunità scientifica, disponga della legittimazione e delle competenze necessarie ad assicurare una gestione informata e trasparente dell'intero processo. 3

7 Dovrà essere previsto un meccanismo di revisione periodica (ad esempio biennale o triennale) che permetta l'aggiornamento sistematico delle liste delle riviste scientifiche valida te. Questo Consesso è impegnato nella predisposizione di un documento funzionale all'attuazione della proposta qui formulata, da sottoporre all'attenzione della comunilà scientifica. IL PRESIDENTE (firmato LENZI) 4

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