LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

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1 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6. Riordino della disciplina della difesa d ufficio, ai sensi dell articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell ordinamento della professione forense; Visto, in particolare, l articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d ufficio; Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Modifiche all articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 1. All articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 1 -bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d ufficio. 1-bis. L inserimento nell elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»; b) dopo il comma 1 -bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. La domanda di inserimento nell elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n quater. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. 1-quinquies. Il professionista iscritto nell elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d ufficio dall elenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti all elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.». Disposizione transitoria 1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d ufficio predisposti dai Consigli dell ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell elenco nazionale previsto dall articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall articolo 29, comma 1 -quater, delle disposizioni medesime. Art. 3. Modifiche all articolo 97 del codice di procedura penale 1. Il comma 2 dell articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Il difensore d ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l elenco dei professionisti iscritti all albo e facenti parte dell elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.».

2 Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015 Il Presidente del Senato della Repubblica nell esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 86 della Costituzione G RASSO Visto, il Guardasigilli: ORLANDO AVVERTENZA: R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri O RLANDO, Ministro della giustizia NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L art. 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Note all art. 1: Si riporta il testo dell art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di uffi cio). 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d uffi cio. 1-bis. L inserimento nell elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n ter. La domanda di inserimento nell elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n quater. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d uffi - cio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelli di mero rinvio. 1-quinquies. Il professionista iscritto nell elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d ufficio dall elenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti all elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni. 2. È istituito presso l ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d ufficio a richiesta dell autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 3. L ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell elenco di cui al comma 1; b) che sia evitata l attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l effettività della difesa; c) l istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d ufficio corrispondente alle esigenze. 5. L autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all ufficio di cui al comma Il presidente del consiglio dell ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l individuazione e la designazione del difensore d ufficio. 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l obbligo della reperibilità ». Note all art. 3: Si riporta il testo dell art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Difensore di ufficio). 1. L imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

3 2. Il difensore d ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all art. 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l elenco dei professionisti iscritti all albo e facenti parte dell elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l imputato ne sono privi, danno avviso dell atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall ufficio di cui al comma Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all art Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell elenco di cui al comma Il difensore di ufficio ha l obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.». 15G00017 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, quattordicesima e quindicesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, nonché 23 settembre 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

4 Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all Indice Eurostat, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all Indice Eurostat («BTP i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018 indicizzati all «Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 29 gennaio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Roma, 23 gennaio A00757 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

5 DECRETO 23 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, diciannovesima e ventesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio, 21 giugno, 23 agosto 2013 nonché 24 gennaio, 24 febbraio, 23 maggio e 24 luglio 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime diciotto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come Indice Eurostat ; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all «Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all Indice Eurostat ( BTP i ), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041 indicizzati all Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 1,70%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

6 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli specialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 29 gennaio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A00761 Roma, 23 gennaio 2015 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA DECRETO 23 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016, nona e decima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

7 Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 22 agosto, 23 settembre, 23 ottobre e 23 dicembre 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro zero coupon (di seguito CTZ ), con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una nona tranche dei predetti CTZ; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una nona tranche di CTZ con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 gennaio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli specialisti potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio Art. 4. Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione EXPRESS II con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 29 gennaio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8. Art. 6. L onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15A00762 Roma, 23 gennaio 2015 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

8 DECRETO 28 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 settembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2024, undicesima e dodicesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 26 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 settembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2024; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 settembre 2014 e scadenza 1 dicembre L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1 giugno ed il 1 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

9 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 2 febbraio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Roma, 28 gennaio A00758 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA DECRETO 28 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, nona e decima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell art. 2 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 26 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro;

10 Visti i propri decreti in data 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una nona tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,495%. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all articolo 18 del decreto medesimo. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio Art. 4. Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 49 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 2 febbraio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dello 0,979% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. 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