PUBLIC LIMITE IT CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. Bruxeles,18dicembre2012(21.01) (OR.en) 17738/12. Fascicolointeristituzionale: 2011/0204(COD) LIMITE

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1 ConseilUE CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA Bruxeles,18dicembre2012(21.01) (OR.en) Fascicolointeristituzionale: 2011/0204(COD) PUBLIC 17738/12 LIMITE JUSTCIV357 CODEC3045 NOTA dela: al: n.prop.com.: n.doc.prec.: presidenzaedelapresidenzairlandeseentrante Gruppoperlequestionididiritocivile(Ordinanzadisequestroconservativosu contibancari) 13260/11JUSTCIV205CODEC /12JUSTCIV273CODEC2119,14799/12JUSTCIV303CODEC2349e 15478/12JUSTCIV313CODEC2491 PropostadiregolamentodelParlamentoeuropeoedelConsigliocheistituisce un'ordinanzaeuropeadisequestroconservativosucontibancariperfacilitareil recuperotransfrontalierodeicreditiinmateriacivileecommerciale - Testorivedutoconsolidato Sialegaperledelegazioniuntestorivedutoconsolidatodelapropostainoggetoelaborato congiuntamentedalapresidenzaedalapresidenzairlandeseentrantesulascortadelediscusioni svoltesifinoaldicembre2012insenoalgruppoperlequestionididiritocivile(ordinanzadi sequestroconservativosucontibancari)etenendocontodeleoservazioniscritedeledelegazioni (cfr.docc.13140/12justciv268codec2016+adde14852/12justciv304codec2368 +ADD),nonchédegliorientamentigeneraliapprovatidalConsiglio"GiustiziaeAfariesteri"nela sesionedel6e7dicembre2012(cfr.doc.16350/12justciv335codec2706). LemodificherispetoaltestodelapropostadelaCommisionesonoindicateingrasetoele soppresionicon( ) /12 via/via/fb/t 1 DGD2A LIMITE IT

2 Capo 1 Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento istituisce una procedura europea ( ) che consente al creditore di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito "ordinanza di sequestro conservativo" o "ordinanza") che impedirà al debitore, o a una persona che agisce a suo nome, di procedere al compimento di atti dispositivi, al trasferimento o al ritiro di somme da esso detenute in un conto bancario mantenuto in uno Stato membro [mettendo così a rischio la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore]. 2. Dell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti ( ) di sequestro conservativo previsti dalla legislazione nazionale degli ( ) Stati membri. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all articolo 3, indipendentemente dalla natura dell organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii") /12 via/via/fb/t 2

3 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: aa) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; 1 a) i fallimenti, i concordati e le procedure affini 2 ; b) la sicurezza sociale; c) l'arbitrato 3. 1 Si invitano le delegazioni a valutare ulteriormente se i testamenti e le successioni debbano essere esclusi dal campo di applicazione della proposta di regolamento. 2 Tale esclusione implica che i creditori non potranno più avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo una volta che sia stata aperta una procedura fallimentare nei confronti del debitore, né potrà avvalersene un curatore fallimentare che cerchi di recuperare pagamenti pregiudizievoli per i creditori effettuati dal debitore a terzi. Si invitano le delegazioni a discutere in merito all'adeguatezza di tale esclusione. Qualora la considerino adeguata, l'interpretazione di cui sopra potrebbe essere illustrata in un considerando. Si invitano altresì le delegazioni a indicare se possono accettare il considerando/l'interpretazione suggeriti nella nota 54 all'articolo Si invitano le delegazioni a discutere in merito all'adeguatezza di tale esclusione e, qualora la considerino adeguata, in merito all'ampiezza della sua portata. Ad esempio, sarebbe possibile avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo - qualora sia stata conclusa una convenzione arbitrale? - qualora le parti abbiano avviato una procedura arbitrale e richiesto l'assistenza dell'autorità giudiziaria? - qualora sia stato effettuato un lodo arbitrale ma non sia ancora stato dichiarato esecutivo nello Stato membro dell'esecuzione? - qualora sia stato effettuato un lodo arbitrale e sia stata pronunciata una decisione che ne dichiara l'esecutività nello Stato membro dell'esecuzione? 17738/12 via/via/fb/t 3

4 3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono immuni da sequestro ai sensi della legge ( ) dello Stato membro in cui è mantenuto il conto, né ai conti mantenuti in connessione alla gestione di eventuali sistemi di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 98/26/CE ( ) Articolo 3 ( ) Casi transnazionali 5 1. Ai fini del presente regolamento, ( ) un caso è transnazionale se [almeno uno dei ( ) conti bancari] [il conto o i conti bancari] 6 su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo [è] [sono] (...) mantenuto [mantenuti] in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell autorità giudiziaria cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2; b) lo Stato membro in cui il creditore ha ottenuto, contro il debitore, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico riguardante il credito oggetto della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, oppure c) lo Stato in cui il creditore è domiciliato Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1988, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell' , pag. 45). Si suggerisce di affrontare, all'articolo 17, il rischio di elusione o violazione ("spedizioni di pesca") imponendo al creditore di giustificare i motivi per cui ritiene che il conto oggetto di una richiesta a norma dell'articolo 17 sia ubicato nello Stato membro indicato nella richiesta. Si invitano le delegazioni a esprimere la loro opinione in merito all'opportunità che un creditore domiciliato nello Stato membro di origine possa o meno presentare una domanda di sequestro conservativo per uno o più conti nazionali (conti mantenuti in tale Stato membro) congiuntamente alla domanda di sequestro conservativo per conti esteri, o di indicare se invece, in casi siffatti, il creditore debba presentare due domande separate (una per un'ordinanza di sequestro conservativo e una per un provvedimento nazionale). Qualora si decida di adottare la seconda soluzione, si suggerisce di indicare in un articolo che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le due domande saranno trattate nel quadro del medesimo procedimento /12 via/via/fb/t 4

5 2. La data di riferimento per stabilire se un caso è transnazionale è la data di ricezione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo da parte dell'autorità giudiziaria competente ad emettere detta ordinanza. Articolo 4 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) conto bancario o "conto": qualsiasi conto bancario contenente contante o strumenti finanziari tenuto presso una banca a nome del debitore o di un terzo per conto del debitore; 2) "banca" 7 : a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE 8 e b) un istituto di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE 9 ; Un considerando chiarirà che, ai fini del presente regolamento, le banche centrali non sono considerate banche in quanto non ricevono depositi di somme da parte del pubblico. Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del , pag. 1). Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l avvio, l esercizio e la vigilanza prudenziale dell attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del , pag. 7) /12 via/via/fb/t 5

6 3) "strumenti finanziari": azioni, strumenti del mercato monetario, depositi strutturati e strumenti derivati 10 negoziati in un mercato regolamentato o attraverso un sistema multilaterale di negoziazione; 4) "contante": il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario 11 ; 5) somme : contante o strumenti finanziari; 6) "Stato membro in cui è mantenuto il conto bancario": a) per un conto bancario contenente contante, lo Stato membro indicato nell'iban (numero di conto bancario internazionale) del conto bancario; b) 12 per un conto bancario senza IBAN e per un conto bancario contenente strumenti finanziari, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è depositato il conto ha la residenza abituale come determinata dall articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/ ; 7) credito : un credito relativo al pagamento di un importo di denaro determinato giunto a scadenza o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro determinabile derivante da una transazione o da un evento già verificatosi; 7 bis) "creditore": una persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che richiede, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito ai sensi del punto 7; La nuova definizione proposta di "strumenti finanziari" ha lo scopo di comprendere gli strumenti più comuni accreditati nei conti bancari. L'elenco potrebbe necessitare di ulteriori aggiustamenti. Questa definizione corrisponde a quella di "contante" di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Questa definizione dovrebbe corrispondere a quella che figurerà nella futura direttiva sul diritto dei titoli (in corso di elaborazione da parte della Commissione). Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del , pag. 6) /12 via/via/fb/t 6

7 7 ter) "debitore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche contro la quale il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito ai sensi del punto 7; 8) decisione giudiziaria : a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale degli Stati membri, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; 9) ( ) 10) "transazione giudiziaria": la transazione approvata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento; 11) atto pubblico : qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell atto pubblico, e b) sia stata attestata da un autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; 12) Stato membro d'origine : lo Stato membro in cui è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo; 13) Stato membro dell'esecuzione : lo Stato membro in cui è mantenuto il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo; 17738/12 via/via/fb/t 7

8 14) "autorità d'informazione": l'autorità che gli Stati membri hanno designato come competente a ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore ai sensi dell'articolo 17; 14 bis) "autorità competente": l'autorità che gli Stati membri hanno designato come competente per la notificazione o la comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi degli articoli 24, 27, paragrafo 1 bis, [28] e 28 bis 14, nonché a determinare gli importi esenti da sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 32; 15) "domicilio": il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n.../ del Consiglio L'elenco degli articoli dipenderà dall'esito delle discussioni relative a detti articoli. Regolamento (UE)./ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L del, pag. ) /12 via/via/fb/t 8

9 Capo 2 Procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo Articolo 5 Accessibilità 1. Dell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore nei casi seguenti: a) prima che il creditore inizi la causa di merito contro il debitore ( ) o in qualsiasi momento durante il procedimento; b) dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato e che sono esecutivi nello Stato membro in cui sono stati ottenuti ma non ancora dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui ( ) la dichiarazione di esecutività è necessaria; c) ( ) dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato e che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione. 2. (cfr. precedente punto c)) 3. L'ordinanza di sequestro conservativo è emessa da un'autorità giudiziaria, salvo nei casi disciplinati dall'articolo 14, paragrafo La sezione 1 si applica alle domande di ordinanza di sequestro conservativo nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). La sezione 2 si applica alle domande nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). La sezione 3 contiene disposizioni comuni che si applicano in tutti i casi /12 via/via/fb/t 9

10 SEZIONE 1 ( ) ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PRIMA DEL RILASCIO DI UN TITOLO ESECUTIVO NELLO STATO MEMBRO DELL'ESECUZIONE Articolo 6 Competenza giurisdizionale 1. ( ) 2. Sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a pronunciarsi sul (...) merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili 16. ( ) 3. Inoltre sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è mantenuto il conto bancario da sottoporre a sequestro conservativo ( ). Tale ordinanza è esecutiva soltanto in detto Stato membro. 4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, sono competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo inteso a garantire un credito relativo a un contratto concluso dal debitore in qualità di consumatore per uno scopo che può essere considerato estraneo alla sua attività commerciale e professionale unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore. 16 Un considerando chiarirà che questa disposizione riguarda unicamente la competenza internazionale e non interferisce con la ripartizione interna della competenza giurisdizionale in uno Stato membro /12 via/via/fb/t 10

11 Articolo 7 Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo 1. L'autorità giudiziaria emette l'ordinanza di sequestro conservativo ( ) 17 allorché il creditore ha presentato prove sufficienti, per dimostrare all'autorità giudiziaria ( ): a) che la domanda del creditore, relativa al credito vantato nei confronti del debitore, sarà verosimilmente accolta nel merito ( ) e b) che, senza ( ) ordinanza di sequestro conservativo, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, a causa di un rischio concreto e imminente che ( ) le somme detenute in uno o più conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo siano eliminate, trasferite o ritirate da detti conti. 2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) è ritenuta soddisfatta ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato e che sono esecutivi nello Stato membro in cui sono stati ottenuti e possono essere riconosciuti ed eseguiti nello Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del diritto dell'unione ( ). 17 Questa parte della disposizione, che si riferisce all'importo dell'ordinanza di sequestro conservativo, è stata integrata nell'articolo 21, paragrafo 1 bis /12 via/via/fb/t 11

12 Articolo 8 Domanda di ordinanza di sequestro conservativo 1. Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono presentate con il modulo di cui all allegato I. 2. Questa domanda comprende le seguenti informazioni: aa) il nome e l'indirizzo dell autorità giudiziaria cui è presentata la domanda; a) le generalità del creditore: nome e indirizzo ( ), data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto o, se persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, data e luogo di costituzione/formazione/registrazione e numero di identificazione o registrazione e, se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del creditore ( ); ( ) b) le generalità del debitore: nome e indirizzo ( ) e, se disponibile, data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto o, se persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, data e luogo di costituzione/formazione/registrazione e numero di identificazione o registrazione e, se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del debitore; c) le informazioni sul conto o sui conti bancari ( ): nome e indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti su cui effettuare il sequestro conservativo e numero del conto o dei conti su cui effettuare detto sequestro o, se l'informazione non è nota, la dichiarazione che è stata presentata la richiesta di informazioni sul conto bancario di cui all articolo 17; 17738/12 via/via/fb/t 12

13 d) l importo per cui è richiesta l'ordinanza di sequestro conservativo: l'importo del credito principale o parte di esso e ( ) degli interessi e delle spese nella misura in cui possono essere considerati nell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell articolo 18; e) ove si applichi l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) i) una descrizione di tutte le circostanze invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; ii) una dichiarazione attestante se il creditore abbia già iniziato la causa di merito contro il debitore; e bis) ove si applichi l articolo 5, paragrafo 1, lettera b), copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l autenticità; f) una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l emissione dell ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all articolo 7, paragrafo 1, lettera b); g) una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell autorità giudiziaria adita; h) un elenco delle prove addotte dal creditore ( ); i) (spostato alla lettera e bis)) j) una dichiarazione di cui all'articolo 19 attestante se il creditore abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di ordinanza di sequestro conservativo o di un provvedimento nazionale con effetto equivalente ( ); 17738/12 via/via/fb/t 13

14 k) una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche 18 in base alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa. x) La domanda è corredata da tutta la documentazione giustificativa pertinente. 4. La domanda e l'eventuale documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa. Articolo 9 (spostato all'articolo 21, paragrafi 1 e 1 bis) Articolo 10 (spostato all'articolo 15 bis) Si invitano le delegazioni a indicare, nel corso della riunione del Gruppo, se le rispettive leggi nazionali impongono conseguenze giuridiche per dichiarazioni deliberatamente false o incomplete rese nelle domande rivolte all'autorità giudiziaria e, se del caso, quali conseguenze esse comportano. Si invitano le delegazioni a discutere se, in una domanda di ordinanza di sequestro conservativo, in particolare nel casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il creditore sia tenuto a rendere noto se il debitore ha offerto di pagare il credito in forma rateale e, se del caso, perché il creditore non ha accettato l'offerta /12 via/via/fb/t 14

15 Articolo 11 Mezzi di prova 1bis. L'autorità giudiziaria si avvale del metodo più rapido previsto dalla legislazione nazionale per acquisire mezzi di prova. 1. L'autorità giudiziaria può adottare la propria decisione sulla base delle informazioni fornite dal creditore nella domanda. L'autorità giudiziaria ( ) che ritenga di non poter emettere l'ordinanza di sequestro conservativo su tale base può chiedere al creditore che fornisca ulteriori riscontri giustificativi ( ). Può altresì fissare un'audizione orale tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione, ove disponibili. 2. (inserito nel paragrafo 1) 17738/12 via/via/fb/t 15

16 Articolo 12 Costituzione obbligatoria di garanzia da parte del creditore Prima di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo in uno dei casi contemplati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una cauzione o una garanzia alternativa 21 di importo sufficiente per risarcire eventuali danni subiti dal debitore nella misura in cui il creditore sia tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo X. 20 Si suggerisce di inserire nel progetto di proposta, alla fine del capo 2, al capo 4 o al capo 5, una disposizione sulla responsabilità del creditore: Articolo X Responsabilità del creditore 1. Il creditore è responsabile nei confronti del debitore per eventuali danni (*) causati dall'ordinanza di sequestro conservativo nei seguenti casi: a) se l'ordinanza è revocata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2; b) se il creditore non ha dissequestrato importi sottoposti a un sequestro conservativo di entità eccessiva come previsto all'articolo 28; c) se l'ordinanza è revocata o modificata a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, perché il creditore ha fornito informazioni false o incomplete; d) se è stata posta fine all'esecuzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), punto i) e dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera i); e) se l'ordinanza è revocata o modificata a seguito di un ricorso a norma dell'articolo 37; [f) se è successivamente accertata, nel corso del procedimento di merito, l'infondatezza del credito nel merito del creditore]. 2. Le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'ordinanza è revocata o modificata sono altresì competenti a stabilire e disporre il risarcimento ai sensi del paragrafo 1. (*) Un considerando potrebbe indicare che i danni dovrebbero coprire mancati guadagni e spese legali ragionevoli sostenute nel procedimento. 21 Un considerando potrebbe chiarire che una garanzia alternativa coprirebbe ad esempio una garanzia bancaria o un credito ipotecario /12 via/via/fb/t 16

17 L'autorità giudiziaria può [in via eccezionale] dispensare da questa prescrizione qualora ritenga che tale cauzione o garanzia alternativa sia inopportuna o non necessaria nelle circostanze del caso in esame, inclusa la situazione finanziaria del creditore. 2. Nei casi contemplati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria può imporre al creditore di costituire una cauzione o una garanzia alternativa di cui al paragrafo 1 qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso in esame 22. Articolo 13 Avvio di un procedimento di merito 1. Qualora abbia presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il creditore avvia il procedimento di merito e ne informa l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza entro 30 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa, ovvero in un periodo di tempo più breve fissato dall'autorità giudiziaria emittente. Su richiesta del debitore, l'autorità giudiziaria può prorogare tale termine al fine di consentire i negoziati tra le parti in vista di una liquidazione del credito. 2. Se il creditore non rispetta i termini indicati al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria emittente revoca l'ordinanza e la decisione è notificata o comunicata alla banca in conformità, rispettivamente, dell'articolo 24, paragrafo 2 o degli articoli 23 bis, paragrafo 1 e 24, paragrafo 3, a seconda dei casi. 22 Un considerando potrebbe chiarire che, ove la sentenza di cui l'ordinanza di sequestro conservativo è intesa a garantire l'esecuzione sia esecutiva solo in via provvisoria, ad esempio a causa di un ricorso pendente, occorre imporre una garanzia /12 via/via/fb/t 17

18 SEZIONE 2 ( ) ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO DOPO IL RILASCIO DI UN TITOLO ESECUTIVO NELLO STATO MEMBRO DELL'ESECUZIONE Articolo 14 Competenza per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo 1. ( ) Ove il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria ( ), le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o in cui la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa sono competenti ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione o nella transazione giudiziaria. 2. Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico ( ), le autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l atto pubblico ( ) sono competenti ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nell'atto pubblico. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 è competente a emettere un'ordinanza di sequestro conservativo anche un'autorità giudiziaria o altra autorità all'uopo designata come competente nello Stato membro dell'esecuzione ( ) (nel seguito "autorità emittente"), purché tale autorità sia competente ad emettere ordinanze di sequestro conservativo con effetto equivalente in conformità della legislazione nazionale. Tale ordinanza è esecutiva soltanto in detto Stato membro. 4. ( ) 17738/12 via/via/fb/t 18

19 [Articolo 14 bis Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo L'autorità giudiziaria emette l'ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore ha presentato prove sufficienti per dimostrare all'autorità giudiziaria che, senza ordinanza di sequestro conservativo, la successiva esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile a causa di un rischio concreto e imminente che le somme detenute in uno o più conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo siano eliminate, trasferite o ritirate.] 23 Articolo 15 Domanda di ordinanza di sequestro conservativo 1. Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono presentate con il modulo di cui all allegato I. 2. Questa domanda comprende le seguenti informazioni: a bis) il nome e l'indirizzo dell autorità giudiziaria o dell'autorità emittente cui è presentata la domanda; a) le generalità del creditore: nome e indirizzo ( ), data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto o, se persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, data e luogo di costituzione/formazione/registrazione e numero di identificazione o registrazione e, se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del creditore ( ); 23 Si suggerisce di inserire anche per i casi di cui alla sezione 2 una disposizione relativa alle condizioni per l'emissione di ordinanze di sequestro conservativo (modellata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)) /12 via/via/fb/t 19

20 b) le generalità del debitore: nome e indirizzo ( ) e, se disponibile, data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto o, se persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, data e luogo di costituzione/formazione/registrazione, numero di identificazione o registrazione e, se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del debitore; c) l importo per cui è richiesta l'ordinanza di sequestro conservativo: l'importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, o parte di esso, e degli interessi e delle spese nella misura in cui tali interessi o spese possono essere considerati nell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dell articolo 18; d) le informazioni sul conto o sui conti bancari ( ): nome e indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti su cui effettuare il sequestro conservativo e numero del conto o dei conti su cui effettuare detto sequestro o, se l'informazione non è nota, la dichiarazione attestante che è stata presentata la richiesta di informazioni sul conto bancario di cui all articolo 17; e) copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l autenticità; f) una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l atto pubblico non sono stati ancora eseguiti; 17738/12 via/via/fb/t 20

21 g) qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l atto pubblico siano stati ottenuti in un altro Stato membro i) nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui non sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività, il pertinente certificato previsto in conformità dello strumento applicabile ai fini dell esecuzione in un altro Stato membro, corredato, se del caso, da una traduzione o traslitterazione ai sensi dell articolo 47; o ii) nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui si richieda una dichiarazione di esecutività, la dichiarazione di esecutività; h) una dichiarazione di cui all'articolo 19 attestante se il creditore abbia presentato ad altre autorità giudiziarie o autorità emittenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo o di un provvedimento nazionale con effetto equivalente, o se tale ordinanza sia già stata ottenuta o rifiutata; i) una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa. x) 24 2 bis. La domanda è corredata dalla documentazione giustificativa pertinente. 3. La domanda e l'eventuale documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa. 24 Cfr. nota 19 all'articolo 8, paragrafo 2, lettera x) /12 via/via/fb/t 21

22 SEZIONE 3 DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 15 bis 25 Procedura ex parte 1. Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza. [2. Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità giudiziaria cui è stata presentata una domanda può sentire il debitore, qualora non sia altrimenti in grado di raggiungere una decisione che ritenga adeguata. L'autorità giudiziaria sente il debitore anche su richiesta del creditore.] Articolo 16 (spostato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) rispettivamente) 25 Originariamente articolo 10 della proposta della Commissione /12 via/via/fb/t 22

23 Articolo 17 Richiesta di informazioni sul conto bancario 1. Qualora il creditore non conosca né il nome né l'indirizzo della banca e né il codice IBAN o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca presso la quale è detenuto il o i conti su cui effettuare il sequestro conservativo, il creditore può richiedere che l autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l'individuazione del conto o dei conti del debitore. ( ) La richiesta è presentata congiuntamente alla domanda di ordinanza di sequestro conservativo con il modulo di cui all allegato I bis. Il creditore fornisce tutte le pertinenti informazioni disponibili sul debitore e sul o sui conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo. Specifica almeno lo Stato membro in cui sono mantenuti tali conti e giustifica i motivi per cui ritiene che siano ivi mantenuti. 3. Qualora ricorrano le condizioni per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo diverse da quelle specificate rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente trasmette la richiesta di informazioni sul conto ai sensi del paragrafo 2 all'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione con mezzi di comunicazione elettronici sicuri o, qualora non siano disponibili, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione si avvale dei modi messi a disposizione da tale Stato membro conformemente al paragrafo 5. ( ) L'ultima frase di questo paragrafo è stata inserita nel paragrafo 2. La seconda frase di questo paragrafo è stata spostata al nuovo paragrafo 5 bis /12 via/via/fb/t 23

24 5. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno uno dei seguenti modi per ottenere le informazioni: a) obbligo per tutte le banche del territorio a rendere noto se il debitore abbia un conto depositato presso di loro; b) accesso dell autorità d'informazione alle informazioni di cui al paragrafo 1, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove; c) qualsiasi altro mezzo opportuno e ragionevole disponibile in virtù della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, ad esempio la possibilità di obbligare il debitore a rendere noto ove sia mantenuto il suo o i suoi conti bancari, accompagnata da un'ordinanza in personam che vieti l'eliminazione, il ritiro o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o conti fino all'importo da sottoporre a ordinanza di sequestro conservativo. 5 bis. Non appena l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ha ottenuto le informazioni, le trasmette all'autorità giudiziaria o all'autorità emittente che le aveva richieste con i mezzi di cui al paragrafo 3. Ove l'autorità d'informazione non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, ne informa l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente che ne ha fatto richiesta. 6. ( ) 17738/12 via/via/fb/t 24

25 Articolo 18 Interessi e spese 1. L'ordinanza di sequestro conservativo può includere gli interessi maturati sul credito fino alla data di emissione dell'ordinanza nella misura in cui tali interessi siano recuperabili ai sensi della legislazione dello Stato membro di origine. 2. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) l'ordinanza di sequestro conservativo può altresì includere le spese derivanti dall'ottenimento della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico, ove si sia stabilito che dette spese devono essere sostenute dal debitore. Articolo 19 Informazioni sulle domande ( ) presentate ad altre autorità giudiziarie o autorità emittenti 1. Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha adito altre autorità giudiziarie o autorità emittenti di una domanda di un provvedimento nazionale equivalente, avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento sono state respinte. 2. Se il creditore ottiene un'altra ordinanza di sequestro conservativo o provvedimento nazionale con effetto equivalente avverso lo stesso debitore e che garantisce il medesimo credito nel corso del procedimento per l'emissione di un ordine di sequestro conservativo, ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente cui è stata presentata la domanda. Informa altresì l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente in merito a eventuali domande che sono state respinte /12 via/via/fb/t 25

26 3. Qualora il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di sequestro conservativo o provvedimento nazionale equivalente, l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente rifiuta di emettere un'ulteriore ordinanza di sequestro conservativo se ritiene che la misura già concessa sia sufficiente a garantire il credito vantato dal creditore. Articolo 20 (soppresso) Articolo 21 Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo 1. L'autorità giudiziaria o l'autorità emittente cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo accerta che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e, a seconda dei casi, alla sezione 1 o 2 del presente capo 28 ( ) e decide di accettare o respingere la domanda senza indugio, ma non più tardi della scadenza dei termini di cui all'articolo 21 bis. 1bis. Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 15, l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente adita della domanda può, salvo che la domanda sia manifestamente infondata o irricevibile, offrire al creditore l opportunità di completare o rettificare la domanda entro un determinato termine ( ) 29. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro il termine specificato, la domanda è respinta. 1ter. L'ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l'importo giustificato dalle prove di cui all'articolo 11 e dalla legislazione applicabile al credito corrispondente Questa frase corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1 della proposta della Commissione. Questa frase corrisponde all'articolo 9, paragrafo 2 della proposta della Commissione /12 via/via/fb/t 26

27 1 quater. La decisione è notificata al creditore in conformità della procedura prevista dalla legislazione dello Stato membro d'origine. 2. (spostato al nuovo articolo 21 ter) 3. (spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 1) 4. (spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 2) 5. (spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 3) 6. (incorporato nell'articolo 26, paragrafo 1)) 7. (spostato al nuovo articolo 21 quater) Articolo 21 bis Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo 1. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) l'autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo dalla presentazione o, se del caso, dal completamento della domanda ( ). 2. Qualora ritenga necessaria un audizione orale del creditore e, secondo i casi, dei suoi testimoni, l autorità giudiziaria convoca l udienza senza indugio ( ) ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo dall udienza ( ). 3. Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo dalla presentazione o, se del caso, dal completamento della domanda ( ). 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 17 l'autorità giudiziaria o l'autorità emittente emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo dal ricevimento delle informazioni richieste conformemente all'articolo 17, paragrafo 5 bis /12 via/via/fb/t 27

28 Articolo 21 ter Modello e contenuto dell'ordinanza di sequestro conservativo 1. L'ordinanza di sequestro conservativo ( ) è emessa secondo il modello riprodotto nell'allegato II. 2. [Il modello] [L'ordinanza di sequestro conservativo] comprende le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell'autorità giudiziaria o emittente e numero di fascicolo del caso; b) generalità del creditore come indicate rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a); c) generalità del debitore come indicate rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a); d) nome e indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti da sottoporre a sequestro conservativo a norma della relativa ordinanza; e) numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo; f) importo sottoposto a sequestro conservativo dalla relativa ordinanza come indicato rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c); g) istruzioni alla banca per l'attuazione dell'ordinanza conformemente all'articolo 26; h) importo della cauzione costituita dal creditore, se esistente; i) indicazione delle spese, se esistenti; j) in caso, termini per l'avvio del procedimento di merito. 3. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti in banche diverse, per ciascuna banca viene utilizzato un modulo separato /12 via/via/fb/t 28

29 Articolo 21 quater Durata del sequestro conservativo Le somme sottoposte all'ordinanza di sequestro conservativo rimangono sottoposte a sequestro conservativo come previsto nell'ordinanza o in eventuali modifiche o limitazioni successive ai sensi degli articoli 34, 35, 37 o 38 ter: a bis) fino a che l'ordinanza è revocata dall'autorità emittente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2; a) fino a che l'ordinanza è revocata a norma degli articoli 34, 37 ( ) o 38 ter a ter) fino a che viene posta fine all'esecuzione dell'ordinanza ai sensi degli articoli 35 o 37; oppure b) ( ) fino a che una misura che dà esecuzione a una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l'ordinanza di sequestro conservativo è intesa a garantire abbia preso effetto in ordine alle somme sottoposte a sequestro conservativo dalla relativa ordinanza. Articolo 22 Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo 1. Il creditore ha diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell'autorità giudiziaria o emittente con la quale la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo è stata respinta in toto o in parte. 2. Il ricorso è presentato all'autorità giudiziaria competente 30 entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è notificata al creditore. 30 L'autorità giudiziaria competente deve essere comunicata alla Commissione conformemente all'articolo /12 via/via/fb/t 29

30 CAPO 3 ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO Articolo 23 Nessun exequatur L ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2 è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ( ). Articolo 23 bis Trasmissione dell'ordinanza di sequestro conservativo e dei relativi documenti 1. (ex articolo 24, paragrafo 3) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo sia ubicata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente o, a seconda dei casi, l'autorità o persona competente per la notifica o comunicazione a norma della legge dello Stato membro d'origine trasmette l'ordinanza e copie degli eventuali relativi documenti di cui ai paragrafi 2 e 3 all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione. La trasmissione è effettuata con mezzi di comunicazione elettronici sicuri o, qualora non siano disponibili, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. ( ) ( ) 17738/12 via/via/fb/t 30

31 2. (ex articolo 24, paragrafo 3, lettera b)) All'autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione sono trasmessi i seguenti documenti : a) ( ) l ordinanza di sequestro conservativo con il modulo di cui all allegato II e, se necessario, una traduzione o traslitterazione dei contenuti del modulo nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro dell'esecuzione; e b) copie di tutti i documenti presentati dal creditore all'autorità giudiziaria per ottenere l'ordinanza. (il punto ii) è stato incorporato nel precedente paragrafo 2, lettera a)) ( ) 3. Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo riguardi più di una banca nel medesimo Stato membro dell'esecuzione o in diversi Stati membri dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria, l'autorità o la persona di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione interessato un modulo separato per ciascuna banca come disposto all'articolo 21 ter, paragrafo 2. Inoltre, una serie di relativi documenti è trasmessa all'autorità competente di ciascuno degli Stati membri in cui è ubicata una banca interessata dall'ordinanza. Articolo 24 Notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo alla banca 1. L'ordinanza di sequestro conservativo è notificata o comunicata alla banca ivi specificata, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Nei casi in cui l'ordinanza di sequestro conservativo sia stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione alla banca è effettuata conformemente alla legge di quello Stato membro 17738/12 via/via/fb/t 31

32 3. (ex paragrafo 3, lettera c)) Nei casi disciplinati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione notifica o comunica l'ordinanza alla banca entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono stati ricevuti l'ordinanza e i relativi documenti, conformemente alla legge di tale Stato membro. ( ) I relativi documenti non sono notificati o comunicati alla banca. 4. (ex paragrafo 3, lettera d)) Se non è possibile notificare o comunicare l'ordinanza alla banca, l autorità competente redige un certificato di non avvenuta notificazione o comunicazione ( ), utilizzando il modulo riportato nell'allegato 31 e trasmette detto certificato per posta raccomandata o con mezzi equivalenti, anche elettronici e con ricevuta di ritorno, all'autorità giudiziaria, all'autorità o alla persona che ha trasmesso l'ordinanza. Articolo 25 (spostato all'articolo 28bis) 31 Si suggerisce di modellare tale allegato sul certificato di mancata notificazione/comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 ("Notificazione o comunicazione degli atti"), GU L 324 del , pagg /12 via/via/fb/t 32

33 Articolo 2 Attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo 1. La banca cui sia stata notificata o comunicata un ordinanza di sequestro conservativo procede senza indugio alla sua attuazione. ( ) 32 Se l'ordinanza è notificata o comunicata fuori dell orario di lavoro della banca, essa è eseguita alla ripresa del lavoro bis Per attuare l'ordinanza di sequestro conservativo la banca provvede affinché il debitore o qualsiasi altra persona che agisce per suo conto non disponga dell'importo specificato nell ordinanza e non lo trasferisca o ritiri dal conto o dai conti bancari ivi indicati o identificati dalla banca quali conti del debitore ter Se l'ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto o dei conti bancari ma fornisce solo il nome o altri dati specifici riguardanti il debitore, la banca individua il conto o i conti detenuti dal debitore presso tale banca basandosi sulle informazioni fornite. Qualora per la banca non sia possibile individuare con certezza il conto del debitore, la banca si astiene dall'eseguire l'ordinanza. 1 quater L'attuazione dell'ordinanza non riguarda le somme che superano l importo specificato nell ordinanza di sequestro conservativo e gli importi esenti dal sequestro conservativo ai sensi dell'articolo La seconda parte del paragrafo 1 è stata spostata rispettivamente ai paragrafi 1 bis e 1 quater. Questa frase corrisponde al paragrafo 2 della proposta della Commissione. Un considerando potrebbe chiarire che, a seconda del metodo messo a disposizione dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, l'ordinanza di sequestro conservativo potrebbe essere attuata bloccando l'importo sottoposto a sequestro conservativo nel conto del debitore o trasferendo tale importo in un conto detenuto dall'autorità competente /12 via/via/fb/t 33

34 1 quinquies Se al momento dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 1 bis sono insufficienti a ottenere il sequestro conservativo dell'importo totale specificato nell'ordinanza, quest'ultima è eseguita per l'importo disponibile nel conto o nei conti, fatte salve le disposizioni dell'articolo sexies Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda vari conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e se questi conti contengono somme eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza, la banca esegue l'ordine conformemente al seguente ordine di priorità: a) conti di risparmio intestati unicamente al debitore; b) conti correnti intestati unicamente al debitore; c) conti di risparmio cointestati, fatto salvo l'articolo 29; d) conti correnti cointestati, fatto salvo l'articolo 29; e) conti che contengono strumenti finanziari (spostato al paragrafo 1) 3. Se le somme contenute nel conto o nei conti bancari ( ) di cui al paragrafo 1 bis consistono in strumenti finanziari, il loro valore è determinato con riferimento al pertinente tasso di mercato applicabile nel giorno e al momento dell attuazione dell'ordinanza. 4. Se la valuta delle somme contenute nel conto o nei conti bancari di cui al paragrafo 1 bis è diversa da quella in cui è stata emessa l ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio della Banca centrale europea o della banca centrale dello Stato membro dell'esecuzione per la vendita di tale valuta, applicabile nel giorno e al momento dell attuazione dell'ordinanza. 5. (spostato al nuovo articolo 27 bis) Si invitano le delegazioni a indicare se ritengono che gli importi contabilizzati sul conto in seguito all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo debbano essere soggetti all'ordinanza o meno, oppure se tale questione debba essere lasciata alla legislazione nazionale. Si invitano le delegazioni a indicare se occorre aggiungere ulteriori elementi a questo elenco /12 via/via/fb/t 34

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