P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri TIPPOLOTTI, BONADUCE E VINTI

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1 ì&gioi ie DEI,I. ~~MBRJA Consiglio Regionale & +,*.,.., $?&y,,..<..q.* VII A tti Consiliari LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri TIPPOLOTTI, BONADUCE E VINTI Promozione della cultura musicale bandistica e corale Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla III-I Commissione Consiliare Permanente il

2 RELAZIONE La presente proposta di legge intende intervenire su un particolare settore dello spettacolo, quello delle bande musicali e dei complessi corali, spesso poco considerato nell ambito più generale delle attività culturali e di quelle musicali in particolare. L obiettivo di fondo della presente legge è quello di salvaguardare e diffondere quelle attività culturali che rappresentano per il territorio regionale dei valori e delle ricchezze importanti. L attività delle bande musicali e dei cori esprime, nel suo quotidiano esercizio frutto di disponibilità e sacrifici personali, di lavoro e di impegno oltre che di scelte qualificanti, dei momenti significativi per la grande capacità di aggregazione che riesce ad esplicare. L esperienza di moltissimi uomini e donne che, attraverso un livello di partecipazione altissimo si esprime in una capacità di vivere la società localmente in reali termini democratici, permette un positivo intreccio relazionale di varie generazioni, che si compone in un originale ed unica pratica sociale. La diffusione capillare nella nostra regione della pratica bandistica e corale, rappresenta la testimonianza di un esigenza culturale che viene sentita e vissuta con grande partecipazione popolare, oltre che alle istituzioni locali. Diviene quindi fondamentale porre l attenzione politica dando risposte concrete a questo settore culturale che storicamente racchiude in sé una meritevole funzione di insegnamento e di diffusione della musica di tradizione.

3 A tale proposito vale la pena di ricordare che artisti di fama mondiale come il Maestro Riccardo Muti, oltre a degli esponenti della musica contemporanea, hanno recentemente ribadito la necessità di salvaguardare questa importante attività come vero obbligo culturale. La presente proposta di legge nasce anche dal fruttifero incontro e costante confronto con le Associazioni Regionali che rappresentano oltre il novanta per cento dei vari complessi bandistici e corali; in questo modo la sensibilità politica si è coordinata con le reali esigenze avanzate dai veri protagonisti di questa esperienza di coesione sociale. In un contesto generale di programmazione e sviluppo delle attività culturali nella nostra regione, le cui coordinate a breve dovranno essere ridefmite complessivamente, ci sembra comunque opportuno creare le condizioni affinché le prerogative culturali e sociali di questo settore vengano tutelate concretamente. La legge che si propone, pertanto, in attesa di una nuova legge organica sulle attività culturali, rivaluta il ruolo artistico e culturale dei complessi bandistici e corali sostenendoli con una serie di interventi che vengono di seguito dettagliati. Gli aspetti qualificanti della proposta sono in primo luogo la previsione dei contributi non distribuiti genericamente per l attività, ma finalizzati a progetti specifici (corsi di formazione, rassegne, progetti di orientamento musicale) che abbiano una effettiva rilevanza artistica e, in secondo luogo, la previsione di convenzioni tra le Amministrazioni provinciali e le associazioni dei complessi bandistici e corali per definire le modalità delle azioni di sostegno

4 e le provvidenze finanziarie, lasciando ai soggetti stipulanti la più ampia facoltà di scelta delle modalità di intervento. Inoltre viene privilegiata un attività di formazione che, con aiuti per la realizzazione di progetti di orientamento musicale, promuove la promozione di iniziative di rilevante interesse artistico, e favorisce la collaborazione con le scuole pubbliche. Le provvidenze sono assegnate alle amministrazioni comunali 0 direttamente ai complessi bandistici e corali, a seconda delle iniziative prese in considerazione. All articolo 1, vengono esposte le finalità della legge, con interventi tesi ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale con varie iniziative, e ad operare affinché si censisca, recuperi e valorizzi un cospicuo patrimonio storico e documentale, che altrimenti correrebbe il rischio di un suo depauperamento. Gli interventi specifici sono riportati all articolo 2, che stabilisce le misure per le quali vengono previsti le erogazioni di contributi, oltre a definirne i relativi beneficiari, mentre all articolo 3, vengono stabilite le percentuali di riparto tra le Province di Perugia e di Terni. All articolo 4, viene stabilita l entità dei contributi e le modalità per la relativa istruttoria, mentre all articolo 5 si prevedono le eventuali convenzioni tra le Amministrazioni Provinciali e le corrispondenti Associazioni. All articolo 6, si considera la necessaria norma transitoria, all articolo 7, la norma fmanziaria ed all articolo 8, le conseguenti e logiche abrogazioni.

5 Proposta di legge Promozione della cultura musicale bandistica e corale 1. La Regione, nell ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica e in attesa della legge organica di riordino delle attività culturali, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare. 2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare: a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale; b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale; c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali; d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori. Art. 2 (Interventi) 1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione generale delle attività culturali e in collaborazione con gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale, persegue le fmalità della presente legge tramite: a) l erogazione di contributi per corsi di formazione musicale. di tipo corale e bandistico; b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico; c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a contribuire alle spese di organizzazione e di gestione delle iniziative e dei corsi di formazione, ivi compreso l acquisto di strumenti musicali. 3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto

6 attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fmi di lucro con finalità educativo-culturali fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all art. 2, sono ripartiti dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno tra le province, di norma nella misura del settanta per cento per la Provincia di Perugia e del trenta per cento per la Provincia di Terni. 1. Le istanze di contributo di cui all art. 2 sono presentate dai Comuni e dai soggetti privati all Amministrazione provinciale competente per territorio entro il 3 1 gennaio di ogni anno, con le modalità di cui all art. 3 del Regolamento regionale 23 dicembre 2002, n L istruttoria delle domande di cui al comma 1 è espletata da un Comitato di valutazione composto dall Assessore provinciale ai Beni culturali o suo delegato, che lo presiede, da due funzionari provinciali e da due rappresentanti delle associazioni bandistiche e corali presenti nella regione. 3. Il Comitato predispone, entro sessanta giorni, la graduatoria delle istanze pervenute, sulla base dei criteri di cui all art. 2, comma 1 del Regolamento regionale n. 8/ contributi sono concessi fino al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata e per un importo massimo di Euro. 5. Il Responsabile del competente Servizio della Provincia dispone, con propria determinazione, la liquidazione del contributo fino a concorrenza delle risorse assegnate. Art. 5 (Convenzioni) 1. Le Amministrazioni provinciali promuovono e sostengono le iniziative di cui all art. 2, comma 1, lett. a) e b) anche tramite apposite convenzioni con le associazioni che rappresentano le bande musicali e i complessi corali operanti nel territorio regionale. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono: 4 le modalità per la realizzazione di un azione di sostegno, qualificazione e vigilanza artistico-culturale sulle attività;

7 b) le modalità del sostegno finanziario alle iniziative. Art. 6 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui all art. 3 sono presentate entro novanta giorni dall entrata in vigore della stessa. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte per l anno 2003 con le risorse disponibili nella unità previsione di base , denominata..,......, per la somma complessiva di E ,OO (ottantaduemilaseicento). 2. Per gli anni 2004 e successivi l entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n La Giunta regionale, a norma della legge regionale n. 13/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa. Art. 8 (Abrogazioni) 1. All art. 3, secondo comma, n. 1) della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole e corali. 2. All art. 3, secondo comma, n. 2) della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le parole bande musicali, cori polifonici.

8 . 4 b) le modalità del sostegno finanziario alle iniziative. Art. 6 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui all art. 3 sono presentate entro novanta giorni dall entrata in vigore della stessa. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte per l anno 2003 con le risorse disponibili nella unità previsione di base , denominata , per la somma complessiva di E ,OO (ottantaduemilaseicento). 2. Per gli anni 2004 e successivi l entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n La Giunta regionale, a norma della legge regionale n. 13/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa. Art. 8 (Abrogazioni) 1. All art. 3, secondo comma, n. 1) della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole e corali. 2. All art. 3, secondo comma, n. 2) della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le parole bande musicali, cori polifonici. 1 Consiglieri

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