Memento Procedura Civile 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Memento Procedura Civile 2014"

Transcript

1 Memento Procedura Civile 2014 Negoziazione assistita da uno o più avvocati (DL 132/2014 conv. in L. 162/2014) SOMMARIO a. Ambito di applicazione b. Ruolo dell avvocato c. Negoziazione assistita obbligatoria 1. Invito a stipulare 2. Convenzione di negoziazione 3. Esito della negoziazione 4. Mancato esperimento della procedura d. Negoziazione assistita facoltativa e. Caso particolare: separazione e divorzio p. 2 p. 4 p. 6 p. 6 p. 8 p. 8 p. 10 p. 10 p. 11 Il decreto legge sulla giustizia civile (DL 132/2014 conv. in L. 162/2014) introduce una nuova disciplina che consente e, in alcuni casi espressamente stabiliti dalla legge, obbliga le parti ad impegnarsi a negoziare per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile. Questa disciplina prevede l assistenza obbligatoria dell avvocato ed è denominata convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocato. 1

2 La convenzione di negoziazione consiste in un accordo, raggiunto mediante l'assistenza di uno o più avvocati iscritti all'albo, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere la controversia in via amichevole. Rappresenta quindi l'impegno che le parti, per un certo periodo di tempo, si assumono di cooperare per trovare una soluzione amichevole alla lite. In generale la parte sceglie di stipulare tale convenzione. In alcuni casi, la parte è obbligata ad invitare la controparte a stipulare la convenzione, pena l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale. D ora innanzi, per maggiore praticità, parleremo di questa disciplina usando il termine negoziazione assistita. Disciplina ed entrata in vigore La negoziazione assistita è disciplinata dagli artt. 2 a 11 DL 132/2014 conv. in L. 162/2014. La disciplina è esaminata con le modifiche apportate dalla legge di conversione e si applica: - per la negoziazione assistita facoltativa, dal 13 settembre 2014; - per la negoziazione assistita obbligatoria, dal 9 febbraio 2015 (art. 3 c. 8 DL 132/2014). Per quanto riguarda la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, sono previste diverse entrate in vigore, come specifichiamo in seguito. a. Ambito di applicazione La negoziazione assistita può essere obbligatoria oppure facoltativa e si applica esclusivamente ad alcuni tipi di controversie indicate dalla legge, che riguardano diritti disponibili e per le quali non si applica la mediazione obbligatoria. La procedura in ogni caso non preclude il ricorso a procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione previsti dalle leggi speciali (art. 3 c. 5 DL 132/2014), la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale (art 3 c. 4 DL 132/2014). 2

3 Nella tabella che segue indichiamo tutti i requisiti necessari per la negoziazione assistita facoltativa e quelli necessari per la negoziazione assistita obbligatoria. I. Caratteristiche della controversia Materie Negoziazione assistita - ha ad oggetto diritti disponibili per - risarcimento del danno cui non è prevista la mediazione derivante dalla circolazione obbligatoria di veicoli e natanti - riguarda due o più parti private - domanda di pagamento a oppure professionisti o aziende qualsiasi titolo avanzata di obbligatoria - per cui è previsto che la parte può stare in giudizio solo con l assistenza dell avvocato ha ad oggetto diritti disponibili per cui somme fino a euro, salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione non è prevista la mediazione obbligatoria facoltativa II. Controversie particolari controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente (1) controversie individuali di lavoro esclusa la negoziazione obbligatoria esclusa qualsiasi forma di negoziazione III. Altri casi accordi tra coniugi in materia di separazione personale; cessazione degli effetti civili del matrimonio; scioglimento del matrimonio; modificazione delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minorenni oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. III. Procedimenti e azioni procedimento di ingiunzione inclusa l'opposizione procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata procedimenti in camera di consiglio negoziazione facoltativa esclusa qualsiasi forma di negoziazione azione civile esercitata in sede penale (1) Ad esempio, le parti possono stare in giudizio personalmente: - davanti al giudice di pace per le cause di valore inferiore a euro o di valore superiore se autorizzate dal giudice; - per le cause in materia di lavoro di valore non superiore a 129,11 euro. 3

4 b. Ruolo dell avvocato Nella procedura di negoziazione assistita l avvocato ha un ruolo centrale, di seguito ne esaminiamo gli obblighi, i casi di incompatibilità ed il compenso per la prestazione svolta. Obblighi informativi All'atto di conferimento dell'incarico, l avvocato ha l'obbligo di informare il proprio cliente della possibilità o dell'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge, tuttavia, non prevede una sanzione nel caso di omessa informativa, ma considera tale obbligo un dovere deontologico (art. 2 c. 7 DL 132/2014). Obblighi di assistenza L avvocato deve assistere la parte in tutta la procedura di negoziazione assistita e la convenzione di negoziazione deve essere sempre stipulata con l'assistenza di uno o più avvocati (art. 1 c. 5 DL 132/2014). L avvocato inoltre è tenuto a comportarsi secondo lealtà (art. 9 c. 2 DL 132/2014). La violazione di tale prescrizione costituisce per l avvocato un illecito disciplinare (art. 9 c. 4 bis DL 132/2014). Obblighi di riservatezza L avvocato deve tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto (art. 9 c. 2 DL 132/2014). Gli avvocati non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite (ai sensi dell art. 200 c.p.p.) e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni (art. 103 c.p.p.) (art. 9 c. 3 e 4 DL 132/2014). La violazione di tale prescrizione costituisce per l avvocato un illecito disciplinare (art. 9 c. 4 bis DL 132/2014). 4

5 Compenso dell avvocato L'avvocato ha diritto al compenso per la prestazione effettuata. In caso di negoziazione assistita obbligatoria, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso all'avvocato. Questa è però tenuta a depositare all'avvocato una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dall'avvocato stesso e a produrre, su richiesta dell'avvocato, la documentazione che comprovi la veridicità di quanto dichiarato (art. 3 c. 6 DL 132/2014). Incompatibilità Gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione non possono essere nominati arbitri (ai sensi dell art. 810 c.p.c.) nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa connesse (art. 9 c. 1 DL 132/2014). La violazione di tale prescrizione costituisce per l avvocato un illecito disciplinare (art. 9 c. 4 bis DL 132/2014). Raccolta e trasmissione dei dati Gli avvocati che sottoscrivono l accordo raggiunto dalle parti a seguito della negoziazione assistita devono trasmettere una copia dell accordo stesso al Consiglio dell ordine del luogo ove l accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio dell ordine in cui uno degli avvocati è iscritto (art. 11 c. 1 DL 132/2014). Gi avvocati non tenuti a segnalare le operazioni sospette in tema di antiriciclaggio per le informazioni che ricevono dai loro clienti tramite la negoziazione assistita (art. 10 DL 132/2014). Il Consiglio dell ordine deve provvedere con cadenza annuale a monitorare le procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia (art. 11 c. 2 DL 132/2014). Il Ministro della giustizia, a sua volta, trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenente i dati trasmessi dal Consiglio dell ordine (art. 11 c. 2 bis DL 132/2014). 5

6 c. Negoziazione assistita obbligatoria Individuati i casi in cui la parte è obbligata a svolgere la negoziazione assistita pena l improcedibilità della successiva domanda giudiziale, occorre esaminare il procedimento di negoziazione assistita, che parte da un invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte e finisce con il raggiungimenti di un accordo oppure con un mancato accordo. 1. Invito a stipulare Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale e procedere con un processo civile, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Contenuto dell invito La legge non precisa quale forma deve avere l invito a stipulare ma si presume che debba avere la forma scritta. L invito deve contenere (art. 4 c. 1 e 2 DL 132/2014): - l indicazione dell oggetto della controversia; - l avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà; - la firma autografa della parte certificata dall avvocato che formula l invito. Effetti dell invito Dal momento in cui l invito è comunicato alla controparte, si producono i seguenti effetti (art. 8 c. 1 DL 132/2014): - interruzione della prescrizione, come la domanda giudiziale; - impedimento della decadenza ma per una sola volta. 6

7 La legge non specifica le modalità di comunicazione dell invito. Si presume che lo stesso debba essere trasmesso tramite raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo che ne certifichi l avvenuta ricezione da parte del destinatario. Mancata adesione all invito La controparte può decidere di non aderire all'invito, inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione. L assenza di risposta nel termine equivale all espresso rifiuto di aderire all invito (artt. 3 c. 2 e 4 c. 1 DL 132/2014). La parte interessata deve quindi proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine (art. 8 c. 1 DL 132/2014). La mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine di decidere (art. 4 c. 1 DL 132/2014): - sulle spese di giustizia; - sull applicazione della responsabilità aggravata (ai sensi dell art. 96 c.p.c.); - sulla concessione della provvisoria esecutorietà (ai sensi dell'art. 642 c. 1 c.p.c.). In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando entro 30 giorni, la controparte non ha aderito all'invito o lo ha rifiutato (art. 3 c. 2 DL 132/2014); Adesione all invito La controparte può aderire all'invito entro 30 giorni dalla sua ricezione. In tal caso le parti stipulano una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia (artt. 3 c. 2 e 4 c. 1 DL 132/2014). 7

8 2. Convenzione di negoziazione Con la convenzione di negoziazione, le parti si obbligano a cooperare per il raggiungimento, entro un termine da esse prestabilito, di un accordo amichevole. La convenzione di negoziazione è stipulata tra le parti in lite ed è redatta in forma scritta, a pena di nullità, con l assistenza obbligatoria di uno o più avvocato (art. 1 c. 4 e 5 DL 132/2014). La convenzione deve contenere (art. 2 c. 2, 3 e 6 DL 132/2014): - il termine che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura (ossia, per negoziare). Il termine non può essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni; - l'oggetto della controversia; - la sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati che hanno partecipato alla sua conclusione sotto la propria responsabilità professionale. 3. Esito della negoziazione All esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo, anche parziale, oppure non raggiungere nessun accordo. In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando è decorso il termine concordato dalle parti per negoziare (art. 3 c. 2 DL 132/2014). Di seguito esaminiamo il comportamento che le parti devono tenere nel corso della negoziazione. Analizziamo poi quali effetti produce il verbale di accordo e cosa accade in caso di mancato raggiungimento dello stesso. Per materie soggette ad altri termini di procedibilità, il termine decorre unitamente ai medesimi (art. 3 c. 5 DL 132/2014). Comportamento delle parti Le parti devono cooperare secondo lealtà e buona fede (artt. 1 c. 1 e 9 c. 2 DL 132/2014). Le parti devono tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della negoziazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel 8

9 corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto (art. 9 c. 2 DL 132/2014). Le parti non sono tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite (ai sensi dell art. 200 c.p.p.) e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni (art. 103 c.p.p.) (art. 9 c. 3 e 4 DL 132/2014). Accordo Raggiunto l accordo, gli avvocati redigono un verbale che viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono (art. 5 c. 1 DL 132/2014). Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5 c. 1 e 2 DL 132/2014). L accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto (ai sensi dell art. 480 c. 2 c.p.c.) (art. 5 c. 2 bis DL 132/2014). Quando l'accordo ha ad oggetto un contratto o uno degli atti soggetti a trascrizione, la trascrizione può essere eseguita solo se il processo verbale di accordo è stato autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5 c. 3 DL 132/2014). L'avvocato non può impugnare l accordo che ha redatto senza commettere un illecito deontologico (art. 5 c. 4 DL 132/2014). Mancato accordo Se le parti non raggiungono un accordo gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla (art. 4 c. 3 DL 132/2014). La parte interessata deve quindi proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dalla dichiarazione di mancato accordo (art. 8 c. 1 DL 132/2014). 9

10 4. Mancato esperimento della procedura (art. 3 c. 1 DL 132/2014) Il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. Tale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso, il giudice fissa la successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito. Se alla prima udienza il giudice rileva che la procedura di negoziazione è iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per concludere la procedura. Per materie soggette ad altri termini di procedibilità, il termine decorre unitamente ai medesimi (art. 3 c. 5 DL 132/2014). d. Negoziazione assistita facoltativa La negoziazione assistita facoltativa rispecchia totalmente la procedura stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria, a cui rimandiamo, salvo le particolarità che specifichiamo di seguito: 1) dato che la negoziazione assistita facoltativa non è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il suo mancato esperimento non ha nessuna conseguenza sul processo civile; 2) la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio deve comunque pagare il compenso all'avvocato per la prestazione svolta (art. 3 c. 6 DL 132/2014); 10

11 e. Caso particolare: separazione e divorzio (art. 6 DL 132/2014) A partire dall 11 novembre 2014, i coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita davanti a uno o più avvocati se vogliono raggiungere una soluzione consensuale: - di separazione personale; - di cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, oppure è stata omologata la separazione consensuale (ossia nel caso previsto dall art. 3 c. 1 n. 2 lett. b L. 898/70); - di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio. La procedura può essere seguita anche in presenza di figli da tutelare. Sono considerati tali i figli minorenni oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell art. 3 c. 3 L. 104/1992) o economicamente non autosufficienti. Si ricorda che dal 13 settembre 2014 al 10 novembre 2014, la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, era possibile solo per coloro che non avevano figli da tutelare. Particolarità della disciplina La negoziazione in materia di separazione e divorzio è facoltativa e, pertanto, si rinvia alla relativa procedura, salvo le particolarità esaminate di seguito: - ciascun coniuge deve farsi assistere da almeno un avvocato; - procedura particolare, successiva al raggiungimento dell accordo, che si differenzia a seconda che siano o meno presenti figli da tutelare; - effetti dell accordo; - adempimenti dell avvocato. 11

12 1. Accordo In generale, l accordo raggiunto deve contenere, oltre quanto previsto dalle regole generali per la negoziazione assistita facoltativa, l indicazione che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; Se l accordo è stipulato in presenza di figli minori, gli avvocati devono indicare anche che hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. 2. Trasmissione dell accordo al P.M. Gli avvocati devono trasmettere l accordo al P.M. presso il tribunale competente perché effetti un controllo dell accordo, come precisato di seguito. La legge non indica il termine entro il quale il P.M. è tenuto a esprimersi. Se i coniugi hanno figli minori oppure maggiorenni da tutelare (incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) l accordo deve essere trasmesso al P.M. entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell accordo. Se il P.M. ritiene che l accordo risponda all interesse dei figli, lo autorizza. Nel caso contrario, lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Se i coniugi non hanno figli o i loro figli non sono bisognosi di tutela il P.M. se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti presso l ufficiale dello Stato civile. 12

13 3. Trasmissione allo Stato civile L avvocato che assiste la parte deve trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla sua sottoscrizione, copia dell accordo dal medesimo autenticata all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In mancanza, l avvocato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. L ufficiale dello Stato civile annota l accordo: - negli archivi informatici dello stato civile; - sull atto di nascita di ciascun coniuge; - sull atto di matrimonio. L accordo sostituisce e produce gli stessi effetti (la legge dice produce gli effetti e tiene luogo ) dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione giudiziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio e le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio. 13

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. - Fonte normativa: art. 2 e ss. del d.l. 12.9.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. - Fonte normativa: art. 2 e ss. del d.l. 12.9.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Fonte normativa: art. 2 e ss. del d.l. 12.9.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 - Informazioni al cliente: è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente,

Dettagli

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati

Dettagli

Avv. Clementina Rauccio

Avv. Clementina Rauccio IL NUOVO PROCESSO CIVILE LA FAMIGLIA TRA IERI E OGGI Legge 10 novembre 2014 n. 162 art.12 Avv. Clementina Rauccio 05 febbraio 2015 Scuola di Formazione Forense IL NUOVO PROCESSO CIVILE SEPARAZIONE E DIVORZIO

Dettagli

L.162/14 INCONTRO FORMATIVO DEL 5/3/2015

L.162/14 INCONTRO FORMATIVO DEL 5/3/2015 L.162/14 INCONTRO FORMATIVO DEL 5/3/2015 A) La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è l accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere

Dettagli

Nuovi compiti dell Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi davanti all avvocato o all ufficiale di stato civile (D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014) Palazzo di Giustizia di Firenze - Dott.ssa

Dettagli

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie

Dettagli

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L USO

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L USO NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L USO Avvertenza Il presente documento costituisce solo un sintetico vademecum di prime istruzioni per l uso, per l utilizzazione della procedura di negoziazione

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Separazione e divorzio

Separazione e divorzio Separazione e divorzio Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni

Dettagli

Inquadramento generale

Inquadramento generale VADEMECUM IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI CONFLITTI FAMILIARI E PROCEDIMENTO AVANTI L UFFICIALE DI STATO CIVILE PER LA SEPARAZIONE, IL DIVORZIO E LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI (LEGGE 10 NOVEMBRE 2014

Dettagli

Circolare Ministero dell'interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19

Circolare Ministero dell'interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19 Circolare Ministero dell'interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19 OGGETTO: Adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014,

Dettagli

Città di Somma Vesuviana

Città di Somma Vesuviana Città di Somma Vesuviana Provincia di Napoli Ufficio di Stato Civile - Posizione Organizzativa n.1 Separazione e divorzio (consensuali) DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA - MODALITÀ I coniugi

Dettagli

Negoziazione Assistita L. 162/2014

Negoziazione Assistita L. 162/2014 Avv. Grazia Cristina Battiato Via Olmetto, 5 20123 Milano Tel 02.34931737 - Fax 02.3313664 e-mail: studio.legale@live.it Negoziazione Assistita L. 162/2014 Problemi pratici ed applicativi. L. 162/2014

Dettagli

Mediazione. Cos'è. Come fare

Mediazione. Cos'è. Come fare UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere

Dettagli

Prot. n. 26300/Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

Prot. n. 26300/Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI Prot. n. 26300/Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI ANDRETTA (AV) OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno recante

Dettagli

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00 Diritto in diretta l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta 06 899291 Sms/Wapp 393 8992913

Dettagli

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

DELIBERA DI GIUNTA COPIA COPIA N. 238 del 11.12.2014 OGGETTO: Linee guida per l applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 162/2014 in materia di separazioni e divorzi L anno duemilaquattordici, addì undici del mese di dicembre

Dettagli

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE Strumento non giurisdizionale di risoluzione delle controversie mediazione > attività svolta per raggiungere un accordo tra le parti conciliazione > il risultato di siffatta

Dettagli

Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura.

Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura. Che cosa è la separazione? Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura. La separazione può essere chiesta da uno o entrambi gli

Dettagli

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli) C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli) COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014) N. 36 del 12/03/2015 (adottata

Dettagli

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,

Dettagli

risolvono la lite, dovendo comunque ricorrere a schemi negoziali tipici, ovvero atipici, per la soddisfazione di interessi meritevoli di tutela

risolvono la lite, dovendo comunque ricorrere a schemi negoziali tipici, ovvero atipici, per la soddisfazione di interessi meritevoli di tutela STUDIO DEI REQUISITI MINIMI CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELL ACCORDO O DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO STESSO Patrizia Palazzolo -Andrea Bizzeti - Stefano Ciambotti Laura Gasparini - Claudia Piccardi

Dettagli

La mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale D Lvo 4mar2010 n 28 presentazione La mediazione civile e commerciale Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale

Dettagli

9-10 aprile 2015 Avv. Giulia Sapi

9-10 aprile 2015 Avv. Giulia Sapi DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: LUCI ED OMBRE DEL NUOVO MODELLO DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI RELAZIONALI DELLE PERSONE 9-10 aprile 2015 Avv. Giulia Sapi LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Dettagli

Separazioni e divorzi

Separazioni e divorzi Comune di GRUMENTO NOVA Provincia di POTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI C.A.P.85050 P.zza S. Pertini, 1 Tel. 097565044 Fax 097565073 donata.pascarelli@rete.basilicata.it C.F.81000190769 P.I.00258030766 Separazioni

Dettagli

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su

Dettagli

COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n. 8 del 26/01/2015

COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n. 8 del 26/01/2015 COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 8 del 26/01/2015 OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA SANZIONE APPLICABILE AGLI AVVOCATI CHE VIOLINO L'OBBLIGO DI CUI ALL'ART

Dettagli

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato. Capo I. Capo I

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato. Capo I. Capo I Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2013) Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile

Dettagli

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto

Dettagli

Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione.

Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. La Procedura di Mediazione Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. A cura dell Avv. Vincenzo Ferrò e della

Dettagli

GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE

GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

per info : demografici@comune.cadorago.co.it

per info : demografici@comune.cadorago.co.it per info : demografici@comune.cadorago.co.it Separazioni e divorzi Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge

Dettagli

Circolare N.119 del 18 Luglio 2013

Circolare N.119 del 18 Luglio 2013 Circolare N.119 del 18 Luglio 2013 Novità in materia di mediazione civile e commerciale. Ripristinata l obbligatorietà Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con l art. 84 del DL

Dettagli

TAVOLE SINOTTICHE. Testo del decreto-legge

TAVOLE SINOTTICHE. Testo del decreto-legge PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEGOZIAZIONE ASSISTITA SEPARAZIONI E DIVORZI aggiustamenti nella disciplina dell'arbitrato: non potranno essere arbitri i consiglieri dell'ordine degli

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta. DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.

Dettagli

Introduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010

Introduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010 La mediazione per la conciliazione: una nuova opportunità per cittadini ed imprese Introduzione al Reggio Emilia, 19 ottobre 2010 Che cos è la mediazione? L attività, comunque denominata, svolta da un

Dettagli

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE Angela Marcella Responsabile Servizi Demografici Comune di Bergamo Art. 12 D.L. n. 132/2014 Separazione consensuale, richiesta congiunta di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via e-mail PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL

Dettagli

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO Mancano solo due giorni all entrata in vigore della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), prevista per il 24.11.2010. Le

Dettagli

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Settore Consulenti del Lavoro. Commissione di Garanzia. dell Attuazione della Legge sullo. Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Dettagli

Demos rel. 7.0.3 Pag. 1 di 25

Demos rel. 7.0.3 Pag. 1 di 25 Demos rel. 7.0.3 Demos rel. 7.0.3 Pag. 1 di 25 Sommario 1 Stato civile... 3 1.1 Stampa atti Matrimoni II C... 3 1.1.1 Separazione e Divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile... 3 1.1.2 DemosWin:

Dettagli

Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE

Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento si applica alla procedura

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Tabelle Contributo Unificato C.U.

Tabelle Contributo Unificato C.U. Tabelle Contributo Unificato aggiornamento gennaio 2015 PROCESSO CIVILE ORDINARIO ORDINARIO Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria per le spese di Giustizia una marca

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE PRESSO AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010

ISTANZA DI MEDIAZIONE PRESSO AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 A Parte Istante (persona fisica o natura della persona giuridica)*(1) certificata 1 Numero di altre parti istanti: (in caso di più parti istanti è necessario compilare il modulo A+ RICHIEDENDO DI INVIARE

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Articolo 1 Campo di applicazione del Regolamento

Articolo 1 Campo di applicazione del Regolamento REGOLAMENTO DI PROCEDURA dell organismo di mediazione MediaTorino s.r.l., istituito ai sensi del D. Legisl. 4 marzo 2010, n. 28 e del D.M. del 18 ottobre 2010, n. 180 così come modificato dal D.L. 21.06.13

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

La mediazione finalizzata alla conciliazione. Diritti riservati 1

La mediazione finalizzata alla conciliazione. Diritti riservati 1 La mediazione finalizzata alla conciliazione Diritti riservati 1 1. Regolamentazione Dlgs. 4 marzo 2010 n. 28 (come mod. art. 84 DL 21.6.2013 n.69, L. di conv. 9.8.2013 n.98) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Dettagli

LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI

LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI Grazia Benini SERVIZI DEMOGRAFICI M 44 LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI I edizione Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa

Dettagli

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato Novità degna di nota è senz altro l introduzione della procedura di negoziazione assistita da

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato Novità degna di nota è senz altro l introduzione della procedura di negoziazione assistita da La procedura di negoziazione assistita da un avvocato Novità degna di nota è senz altro l introduzione della procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Appare evidente l intento del Legislatore

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Comune di Cattolica Provincia di Rimini IL PRESIDENTE Piero Cecchini VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Mara Minardi Copia della presente deliberazione nr. 216 del 30/12/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Legge 10 novembre 2014 N. 162/2014 LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Avv. Emanuela Comand Udine 21 maggio 2015 CHE COS'È LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA? ART. 2 È una procedura finalizzata

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

LE FASI DELLA MEDIAZIONE

LE FASI DELLA MEDIAZIONE LE FASI DELLA MEDIAZIONE Tesista: Rigon Mattia Guigno 2014 Ente Formatore: I.CO.TE.A.C.A.T. Srl 1 INDICE 1. INTRODUZIONE..Pag. 3 2. MATERIE OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE..Pag. 3 3. AGEVOLAZIONI FISCALI. Pag.

Dettagli

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce

Dettagli

ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazioni avviate a partire dal 20 Settembre 2013. Il regolamento

Dettagli

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) Torino, 18 giugno 2010 1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBIETTIVI DELL INTERVENTO Fornire

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (G.U. 11 maggio 2015 n. 107) Entrata in vigore: 26

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA RENZA E LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI I D INCARICHI POLITICI (Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e Legge 5 luglio 1982, n.

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP)

REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP) (All. A dello Statuto) REGOLAMENTO di PROCEDURA dell ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO (OMCFP) Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 28/10 e

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

La Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione Civile e Commerciale La Mediazione Civile e Commerciale Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, in recepimento di una direttiva europea, hanno introdotto in Italia l'istituto della mediazione civile e commerciale. Si tratta

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE N. 42 DEL OGGETTO: Richiesta risarcimento danni Mascia Maria Assunta. Incarico di assistenza stragiudiziale

Dettagli

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI

LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.

Dettagli

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex) CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex) Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00

Dettagli

Convegno in materia di MEDIAZIONE NEL CONDOMINIO

Convegno in materia di MEDIAZIONE NEL CONDOMINIO Convegno in materia di MEDIAZIONE NEL CONDOMINIO - SCHEDA DIDATTICO/OPERATIVA PER L AMMINISTRATORE Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA. Vademecum della Commissione Diritto Civile

MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA. Vademecum della Commissione Diritto Civile MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA Vademecum della CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO

Dettagli

Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara

Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Art. 1, ambito di applicazione. Ai sensi degli articoli due e cinque del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28, come modificato dal D. L. 21

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 23 ottobre 2014 (v. stampato Senato n. 1612)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 23 ottobre 2014 (v. stampato Senato n. 1612) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2681 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 23 ottobre 2014 (v. stampato Senato n. 1612) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL

Dettagli