VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;"

Transcript

1 Provvedimento PI TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE" tipo Chiusura istruttoria numero data 03/08/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE" Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA 3 agosto 2007; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTO il provvedimento di sospensione provvisoria del messaggio deliberato in data 21 febbraio 2007; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 12 gennaio 2007, da ultimo integrata in data 29 gennaio 2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso sul quotidiano E.Polis di Milano in data 3 gennaio 2007 e volto a promuovere la tratta aerea Milano Orio Al serio Amsterdam da 29,99. Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore in ordine al reale prezzo dei voli pubblicizzati, in quanto le indicazioni riportate in nota risulterebbero illeggibili. II. MESSAGGIO

2 Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una inserzione sul quotidiano E.Polis di Milano, volto a promuovere l offerta della tariffa aerea sulla tratta Milano-Orio Al Serio Amsterdam, a partire da 29,99 euro. In alto a destra si legge Vola più facile e al centro del tabellare, all interno di un apposito riquadro giallo, è riportato, con caratteri di immediata percezione, il claim Milano Orio Al serio Amsterdam da 29,99*. L asterisco rimanda alla nota in calce che, con caratteri di dimensione ridotta rispetto al testo centrale e di difficile visibilità in considerazione della somiglianza cromatica tra il colore verde dello sfondo e quello blu delle lettere, presenta il seguente testo: Tariffe di sola andata soggette a disponibilità di posti. Tasse aeroportuali escluse (da 8,54). Spese amministrative euro 6,50 per transazione. Supplemento operations & security 5,31 per tratta. Fuel surcharge 11,50 per tratta. Tasse, spese e supplementi soggetti a variazioni. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 5 febbraio 2007 è stato comunicato al segnalante ed alla G&A Martinengo S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche e condizioni dell offerta, alla sua effettiva fruibilità, alle condizioni tariffarie praticate per il volo pubblicizzato, nonché alla presenza di eventuali omissioni informative. In data 13 febbraio 2007 la comunicazione di avvio è stata integrata, sotto il profilo soggettivo, nei confronti della società Transavia Airlines C.V., in qualità di operatore pubblicitario, in quanto nel corso del procedimento è emerso che la fattura relativa all inserzione del messaggio in esame è stata emessa anche nei confronti di tale soggetto. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio ed alla comunicazione dell integrazione del procedimento è stato richiesto alle società G&A Martinengo S.r.l. e Transavia Airlines C.V., in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: l identità del cliente per conto del quale sono stati acquistati gli spazi pubblicizzati, chiarendo, altresì, il ruolo svolto dall agenzia nella predisposizione dei contenuti del messaggio segnalato; illustrazione delle condizioni tariffarie offerte relativamente al volo pubblicizzato nel messaggio in esame, precisandone in particolare le condizioni di fruizione, il prezzo dei biglietti, l ammontare delle altre voci (quali tasse aeroportuali, spese amministrative ed ogni altro supplemento applicabile) che devono essere assommate al prezzo netto, nonché il periodo di validità dell offerta; la tariffa aggiuntiva addebitata, per persona e/o transazione, per l acquisto del biglietto con carta di credito o con ogni altra modalità utilizzabile per l acquisto; tavola riepilogativa delle classi di prenotazione del volo in questione, da cui si evinca, per ciascuna classe e per ciascuna rotta, il numero di posti venduti per ciascun volo al prezzo pubblicizzato; indicazioni circa le limitazioni e condizioni di utilizzo a cui è soggetta la classe tariffaria menzionata. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato richiesto agli operatori pubblicitari di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio oggetto della richiesta di intervento è riconducibile. Con memorie pervenute in data 14 febbraio 2007, 16 febbraio 2007, 2 marzo 2007 e 26 giugno 2007, la società G&A Martinengo S.r.l., anche per conto della società Transavia Airlines C.V., ha evidenziato, producendo la relativa documentazione giustificativa, quanto segue: la Martinengo è nota agenzia operante nel campo della comunicazione e del marketing pubblicitario, la quale annovera tra i propri clienti a partire dal 2003 la società di diritto olandese con sede ad Amsterdam Transavia Airlines C.V. per la quale predispone campagne pubblicitarie programmate annualmente dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell anno successivo; il messaggio pubblicitario segnalato, diffuso dalla Martinengo, non appare idoneo ad indurre

3 in errore il consumatore in ordine al reale costo del volo pubblicizzato, in quanto le indicazioni riportate in nota risultano sufficientemente leggibili, la comprensione delle stesse appare del tutto agevole e non richiede uno sforzo particolare; peraltro, il messaggio è stato realizzato con carta di riciclo di bassa qualità e tramite colori più chiari del normale, circostanza che può aver contribuito a rendere meno leggibile il messaggio; in ogni caso, al momento della pubblicazione del messaggio, non sussisteva obbligo legale alcuno per il vettore aereo di indicare nelle proprie comunicazioni pubblicitarie i costi da sommare al prezzo indicato e, nonostante ciò, il messaggio de quo forniva comunque tutte le indicazioni che componevano il prezzo; in particolare, vista l assenza, prima dell entrata in vigore in data 2 aprile 2007 del c.d. decreto Bersani, di normativa in materia recante l obbligo di indicare con chiarezza il costo effettivo del servizio aereo, il profilo di ingannevolezza unico da valutarsi deve essere quello relativo alla leggibilità o meno della nota in calce da parte del consumatore e non l esaustività delle indicazioni che permetterebbero a questo di determinare il prezzo reale dei voli pubblicizzati; in ogni caso, la Martinengo provvederà ad impostare la campagna pubblicitaria per il periodo aprile marzo 2008 nel rispetto del decreto Bersani e provvederà ad indicare con la massima evidenza il prezzo totale del volo; per quanto concerne la programmazione pubblicitaria, si rileva che il messaggio pubblicitario contestato è stato diffuso dalla Martinengo a partire dal mese di aprile 2006, fino alla fine di marzo 2007, attraverso periodici e quotidiani, nonché outdoor e web; con riguardo all effettiva disponibilità di posti alla tariffa pubblicizzata, dalla prenotazione online fatta sul sito di transavia.com si desume che le indicazioni riportate nella prima pagina circa le voci di costo corrispondono esattamente a quelle presenti nel messaggio oggetto di analisi; selezionando una tratta di sola andata ed una data fra le varie possibilità offerte sussiste anche una opzione a 29,99 euro; alla pagina successiva collegata al volo prescelto vengono forniti i dettagli delle spese aggiuntive alla tratta aerea, per un totale di 23,14 euro comprensiva di insurance and fuel surcharge, security bag charge, council city tax, embrakation tax, security tax. Nella pagina successiva, infine, viene indicato anche il supplemento dovuto all utilizzo della modalità di pagamento tramite carta di credito; inoltre, dallo schema allegato che riporta per ciascun volo della tratta in questione l elenco di posti disponibili alla tariffa pubblicizzata, si ricava che in una settimana, il numero complessivo dei posti disponibili alla tariffa promossa è pari a In data 15 giugno 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 28 giugno 2007 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2007 la sopraindicata Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni: sebbene il messaggio segnalato riporti gli elementi che concorrono a determinare l effettivo costo del biglietto, essi non sono segnalati in maniera sufficientemente chiara e trasparente, in particolare con riferimento al valore delle tasse aeroportuali indicate nel loro ammontare minimo (da 8,54 euro) e non massimo; per la grafica utilizzata costituta dalla scelta di un carattere minimo e dai colori blu su verde, nonché per l enfatizzazione del prezzo pari a 29,99 euro che non corrisponde al prezzo finale ed effettivo, il consumatore può essere indotto in errore, anche in considerazione della necessità di aggiungere al prezzo enfatizzato delle ulteriori voci, in base ad indicazioni non precise e recate in modalità grafica di difficile lettura; in particolare, la voce spese amministrative pari a 6,50 euro da aggiungere al prezzo reclamizzato ai fini del calcolo del prezzo finale non può non considerarsi elemento sostanziale del prezzo del biglietto mancando dei requisiti propri di componenti che appartengono a categorie diverse e scorporabili; pertanto, il messaggio pubblicitario segnalato risulta idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulla reale entità delle condizioni reclamizzate e sulle

4 caratteristiche dell offerta, laddove il consumatore non è messo in condizione di poter conoscere il costo totale del biglietto e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli all acquisto del suddetto prodotto in luogo di altri in base ad erronei convincimenti. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che, ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi operatori pubblicitari ai sensi dell articolo 20, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, la Transavia Airlines C.V., in qualità di committente, e la G&A Martinengo S.r.l., in qualità di autore. Quest ultima, infatti, così come si evince dalle risultanze istruttorie, ha svolto un ruolo attivo nella diffusione e nella predisposizione dei contenuti del messaggio oggetto di contestazione e della campagna pubblicitaria al quale quest ultimo è riconducibile, operando per conto della società Transavia Airlines C.V. con sede all estero. Peraltro, la Martinengo ha trasmesso apposite memorie difensive anche in nome e per conto della Transavia. Ciò posto, nel merito si rileva che la comunicazione pubblicitaria segnalata è diretta ad informare i destinatari dell offerta circa la possibilità di avvalersi di tariffe aree per la tratta Milano-Orio Al Serio Amsterdam, a partire da 29,99 euro. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano la effettiva fruibilità dell offerta pubblicizzata e le condizioni tariffarie praticate per il volo pubblicizzato, nonché la presenza di eventuali omissioni informative. In relazione al primo aspetto, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla lettura dell elenco relativo ai posti fruibili per la tratta in questione alla tariffa pubblicizzata, emerge che il vettore ha effettivamente reso disponibile un congruo numero di posti settimanali, superiore a 4500, alla tariffa promozionale di 29,99 euro. Il messaggio in esame, pertanto, non appare ingannevole relativamente all esistenza ed alla effettiva disponibilità dell offerta. Diverse considerazioni valgono invece con riferimento al profilo della completezza delle informazioni fornite in merito alle diverse voci di costo che compongono il prezzo finale del biglietto. Al riguardo, in via preliminare, va rilevato che un indicazione parziale e incompleta degli importi che devono essere versati per l acquisto del servizio appare suscettibile di fuorviare il consumatore in merito alle condizioni economiche di fornitura dei servizi pubblicizzati quando non si accompagni a modalità di presentazione del messaggio che consentono una precisa e immediata percezione del prezzo finale. Con specifico riferimento al trasporto aereo, secondo l orientamento consolidato dell Autorità [Cfr., tra gli altri, provv. n Meridiana voli Milano-Parigi da 9 euro, in Boll. 16/07; provv. n , PI4109 Alitalia Tutta Europa, in boll. 31/03 e 12308, PI4110 Alitalia Tutta Italia, in Boll. 31/03, nonché provv , PI3800 Da Palermo con volare Airlines, in Boll. n. 47/02 e provv. n , PI3632 Tariffa Smile Austrian Airlines, in Boll. n. 29/02.], ed alla luce della giurisprudenza amministrativa [Cfr. sentenze TAR Lazio del 16 ottobre 2002 n e TAR Lazio del 27 gennaio 2003 n. 412.], l indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo, al fine di rendere chiara e compiuta l informazione fornita al consumatore. Più in particolare, quando l operatore pubblicitario ricorre ad una scomposizione in tariffa-base e supplementi che devono essere sommati alla prima, deve essere in ogni caso garantita ai potenziali destinatari del messaggio la possibilità di percepire in maniera precisa e sufficientemente immediata il prezzo finale. A tal fine, occorre che l esborso complessivo scaturisca con sufficiente chiarezza da un addizione di componenti fornite in modo pienamente contestuale e con pari grado di enfasi espressiva. Ciò posto, giova osservare che, nel caso di specie, a fronte dell enfasi grafica utilizzata per l indicazione sul prezzo base dei biglietti, le indicazioni relative alle spese aggiuntive sono riportate tramite caratteri microscopici e con colori di difficile percezione, che non ne consentono una semplice ed immediata percezione da parte del destinatario del messaggio. Dalla decodifica del messaggio, pertanto, il consumatore è ragionevolmente indotto a ritenere che l offerta di tariffa aerea sia corrispondente alla possibilità di volare nella tratta Milano- Amsterdam spendendo unicamente la somma di 29,99 euro, senza oneri economici addizionali. Ulteriormente, si deve considerare che nel messaggio non viene espresso chiaramente se il prezzo del volo, 29,99 euro, sia riferibile alla sola andata o ad un biglietto di andata e ritorno,

5 dovendo il consumatore rinvenirlo sempre nella microscopica nota in calce, al punto Tariffe di sola andata soggette a disponibilità di posti. L aleatorietà del prezzo finale è maggiorata anche dalla dichiarazione, in messaggio, circa il fatto che Tasse, spese e supplementi [sono] soggetti a variazioni. Infine, la comunicazione pubblicitaria contestata omette del tutto di indicare l esistenza e l ammontare del supplemento specificamente relativo alla tassa per utilizzo di carta di credito. Alla luce di quanto sopra, in conformità al parere reso dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il messaggio in esame risulta idoneo, per le omissione informative e per le modalità grafiche utilizzate, ad indurre i consumatori in errore in ordine alle condizioni economiche per fruire dell offerta, potendo pregiudicarne il comportamento economico, anche in termini di confronto con le offerte dei concorrenti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della capacità di penetrazione del mezzo, dell ampiezza di diffusione del messaggio, della personalità della gente. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell ampiezza e della capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso mediante numerosi quotidiani e periodici a tiratura nazionale e locale, nonché attraverso outdoor e internet) è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di destinatari. Per quanto concerne poi la durata, il messaggio risulta diffuso dal mese di aprile 2006 a fine marzo 2007, dando luogo ad una violazione per un periodo lungo, pari ad undici mesi. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare può essere determinata in misura pari a euro per la G&A Martinengo S.r.l. e euro per la Transavia Airlines C.V.. Con riferimento alla Transavia Airlines C.V., va considerata, inoltre, la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante legata al fatto che l'operatore pubblicitario risulta destinatario di altro provvedimento di ingannevolezza 33 [ Cfr. provv. n , PI4346 Prenotazione Basic Air, pubbl. in Boll. n. 23/04.] in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05. Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di irrogare alla società Transavia Airlines C.V. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere reso dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni economiche per fruire dell offerta, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalla G&A Martinengo S.r.l. e dalla società Transavia Airlines C.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventiseimilacento euro) alla società G&A Martinengo S.r.l. e di (trentunomilacento euro) alla società Transavia Airlines C.V.; Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto

6 al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l Autorità può disporre la sospensione dell attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

PI Provvedimento n

PI Provvedimento n 40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

Bollettino. Settimanale. Anno XVI - n aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA Bollettino Settimanale Anno XVI - n. 12 10 aprile 2006 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA 120 BOLLETTINO N. 12 DEL 10 APRILE 2006 PI5115 - BOLLETTINI POSTALI

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,

Dettagli

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n

PS AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n PS10582 - AIRWAY HELICOPTERS-TRASPORTO AEREO Provvedimento n. 26502 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 novembre 2018; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento

PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento PB804 - REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di adozione del provvedimento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,

ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, Provvedimento n. 18015 dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016 97/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n

PS FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n BOLLETTINO N. 33-34 DEL 2 SETTEMBRE 2013 99 PS8876 - FIRE-RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 24473 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015 462/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48

Bollettino. Settimanale. Anno XXVI - n. 48 Bollettino Settimanale Anno XXVI - n. 48 Pubblicato sul sito www.agcm.it 9 gennaio 2017 BOLLETTINO N. 48 DEL 9 GENNAIO 2017 31 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA PB802 - RINNOVO MARCHI ITALIANI Provvedimento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016 605/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 45 Pubblicato sul sito www.agcm.it 18 novembre 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A446 - (QG1) ALMA ENERGY TRADING SRL - 2013 Provvedimento n.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015 469/2015/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 11/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017 233/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 22 novembre 2010 VIS 149/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Alseno

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 620/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 22 novembre 2010 VIS 155/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Comune

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n

BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE Provvedimento n. 26547 5 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 193/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Toscana

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 621/2018/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 16 novembre 2009 VIS 129/09 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Pomilia Energia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 191/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Italgas

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 12/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018 540/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI PERFORMANCE DEL

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 9 dicembre 2010- VIS 192/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Compagnia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 22 novembre 2010 VIS 158/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Soenergy

Dettagli

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n

PS TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n PS9075 - TRAGHETTI.COM-CCS Provvedimento n. 24629 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 3 dicembre 2010 VIS 182/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Offidagas

Dettagli

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 212/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017 472/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE L AUTORITÀ

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI4968 - ACQUA MINERALE SILVANA tipo Chiusura istruttoria numero 15190 data 08/02/2006 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2006 Procedimento collegato (esito) - Comparativa illecita Testo Provvedimento

Dettagli

Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A ROMA FAX

Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A ROMA FAX Associazione per i diritti degli utenti e consumatori 50129 Firenze, via Cavour, 68 tel. 055290606, fax 0552302452 Email: aduc@aduc.it URL: http://www.aduc.it Oggetto: esposto per pratica commerciale scorretta

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 2 marzo 2011 VIS 34/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Metaedil

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017 353/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 22 novmbre 2010 VIS 151/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Ape S.r.l.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE SUPERFLUO ) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL

Dettagli

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n

PS CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n PS6862 - CREDIT ITALIA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22857 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 195/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018 353/2018/S/IDR IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 10 giugno 2008 VIS 48/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Metanalpi Val Chisone

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 213/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 6 marzo 2009 VIS 18/09 Irrogazione di sanzione ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società E.ON Energy Trading S.p.A.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2010 VIS 26/10 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Autogas Riviera S.r.l.

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2018; SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015 301/2015/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 21 settembre 2011 - VIS 88/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Sangro Gas S.r.l. L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017 768/2017/S/EFR IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2011 E PER MANCATA COMPENSAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016 508/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 2 novembre 2009 VIS 102/09 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Plurienergia S.r.l.

Dettagli

Delibera n. 52/2018. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

Delibera n. 52/2018. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II; Delibera n. 52/2018 Procedimento avviato con delibera n. 4/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell art. 17, paragrafo 1, del Regolamento

Dettagli

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017 41/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017 786/2017/S/EFR IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2015 E PER MANCATA COMPENSAZIONE

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015 350/2015/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 16 novembre 2009 VIS 130/09 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Verducci Servizi

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019 371/2019/S/EFR IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER GLI ANNI D OBBLIGO 2014 E 2016 L AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019 2/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018 10/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

Dettagli

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Due consumatori, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo. Pagina 1 di 6 Provvedimento PS2346 - IN VIAGGI tipo Chiusura istruttoria numero 20619 data 22/12/2009 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 1/2010 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

DELIBERA N. 83/17/CSP

DELIBERA N. 83/17/CSP DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA (C.F. 01614660353) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; Provvedimento PI4876 - ANNUNCI SU CERCOLAVORO.COM tipo Chiusura istruttoria numero 14672 data 25/08/2005 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 32-33-34/2005 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 2 novembre 2009 VIS 103/09 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Serenissima Energia

Dettagli

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti.

2. Federconsumatori di Pistoia, associazione senza scopi di lucro per l informazione e l autotutela dei consumatori ed utenti. PS6975 - CENTAINE GIOIELLIMETALLO PURO 24 CARATI Provvedimento n. 22714 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 229/2018/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO

Dettagli

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB778 - DIF & CO.-ORIGINAL POSTER FRANCHISING Provvedimento n. 25022 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 177/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE A SMMART POST S.r.l. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 8, COMMA 3, LETT. F), DELLA DIRETTIVA GENERALE

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017 136/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIACOM.NET S.R.L. AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, n. 249 PER L INOTTEMPERANZA ALL ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 149/17/CSP ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016 681/2016/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017 770/2017/S/EFR IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2013 E PER MANCATA COMPENSAZIONE

Dettagli