LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte d Appello di Trieste, Prima sezione civile, con decreto presidenziale del 19 ottobre 2015 aveva disposto la sospensione dell esecuzione del provvedimento e la non pubblicazione della delibera sul Bollettino Consob. Successivamente la medesima Corte, riunita in camera di consiglio, ha parzialmente revocato il provvedimento cautelare presidenziale mantenendo la sospensione del provvedimento per la sola parte concernente la sanzione pecuniaria eccedente i euro. La Corte d Appello di Trieste con sentenza del 10 maggio 2016 ha definitivamente rigettato l opposizione proposta da Fabio Bianchin avverso la delibera. LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la nota del 27 marzo 2014, notificata l 8 aprile 2014, con la quale la Divisione Mercati/Ufficio Abusi di Mercato ha contestato al Sig. Fabio Bianchin la violazione prevista dagli art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, per aver egli acquistato azioni APP nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 16 dicembre 2011 utilizzando l informazione privilegiata concernente il progetto di promozione di un OPA da parte di Banca Apulia sulle azioni APP, in cui dal 25 ottobre 2011 si era tradotto il progetto di valutazione dei possibili indirizzi strategici per APP, comunicatagli, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, dal Sig. [ omissis ], conoscendo il carattere privilegiato di tale informazione; CONSIDERATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, il Sig. Bianchin è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota del 16 aprile 2014 con la quale il Sig. Fabio Bianchin ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento; VISTA la nota del 12 maggio 2014 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l accoglimento della citata istanza e trasmesso un CD contenente la documentazione richiesta. VISTA la nota del 22 maggio 2014 con la quale il Sig. Fabio Bianchin ha chiesto una proroga di trenta giorni del termine per la presentazione delle deduzioni. VISTA la nota in data 22 maggio 2014 con la quale la cennata richiesta di proroga è stata accolta; 1

2 VISTE le deduzioni difensive del Sig. Bianchin presentate in data 1 luglio 2014; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 17 ottobre 2014, con la quale il medesimo Ufficio, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalla parte, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento; VISTE le note del 30 aprile 2015 e del 4 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 3 luglio 2015 dal Sig. Bianchin; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata, da parte del Sig. Fabio Bianchin la violazione prevista dall art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, per aver egli acquistato azioni APP nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 16 dicembre 2011 utilizzando l informazione privilegiata concernente il progetto di promozione di un OPA da parte di Banca Apulia sulle azioni APP, in cui dal 25 ottobre 2011 si era tradotto il progetto di valutazione dei possibili indirizzi strategici per APP, comunicatagli, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, dal Sig. [ omissis ], conoscendo il carattere privilegiato di tale informazione; VISTO l art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, il quale punisce l abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro ,00 ad un massimo di euro ,00; VISTO l art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998 che prevede che la summenzionata sanzione si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti dal citato comma 1 del medesimo articolo; VISTO l art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo 2

3 nell ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni; VISTO l art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alle fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; VISTA la propria delibera n del 25 giugno 2014 con la quale è stato disposto il sequestro di somme di denaro, strumenti finanziari o altri beni, anche immobili, di pertinenza del Sig. Fabio Bianchin, sino alla concorrenza del valore del prodotto dell illecito da lui commesso; CONSIDERATI i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 che trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; RILEVATO che assumono rilevanza i seguenti elementi: - con riferimento alla gravità obiettiva delle violazioni: - il Sig. Bianchin ha acquistato e rivenduto azioni APP; - le predette azioni sono state acquistate per un controvalore complessivo pari a ,10 e rivendute per un controvalore complessivo pari a ,05; - il profitto realizzato dal Sig. Bianchin con la suddetta operatività è stato pari a ,95 euro; - l operatività in esame è stata posta in essere su uno strumento finanziario illiquido; - con riferimento alla gravità soggettiva delle violazioni si ritengono sussistenti i presupposti per imputare al sig. Bianchin l illecito contestato a titolo di dolo; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti del sig. Fabio Bianchin, nato a Sacile (PN) il 22 dicembre 1979 e [ omissis ] sono applicate le seguenti sanzioni: 3

4 sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro ,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento, ai sensi dell art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, per aver egli acquistato azioni APP nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 16 dicembre 2011 utilizzando l informazione privilegiata concernente il progetto di promozione di un OPA da parte di Banca Apulia sulle azioni APP, in cui dal 25 ottobre 2011 si era tradotto il progetto di valutazione dei possibili indirizzi strategici per APP, comunicatagli, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, dal Sig. [ omissis ], conoscendo il carattere privilegiato di tale informazione; sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, pari a mesi due. Ai sensi dell art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, è disposta la confisca dei beni già oggetto di sequestro ex art. 187-octies, comma 3, lett. d), del d.lgs. 58 del 1998, in esecuzione della delibera n del 25 giugno 2014 di seguito indicati: ,58 sul conto corrente n. [ omissis ], intestato al Sig. Fabio Bianchin presso [ omissis ]; ,00 (controvare di n azioni Indesit Company dal valore nominale di 10,50) sul conto titoli n. [ omissis ], intestato al Sig. Fabio Bianchin presso [ omissis ]; 610,20 (controvare di n. 60 azioni Credit Agr. Aca. dal valore nominale di 10,17) sul conto titoli n. [ omissis ], intestato al Sig. Fabio Bianchin presso [ omissis ]; ,27 per trascrizione sulla nuda proprietà dei seguenti immobili: Quota Ubicazione Fg. Part. Sub Categoria Classe Consist. Rendita Nuda Propr. 1/1 Nuda Propr. 1/1 Il pagamento della somma sopra indicata deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente delibera, ad ogni buon conto, fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modulo attestante il versamento effettuato. 4

5 La presente delibera è notificata all interessato e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente ai sensi dell art 187-septies, comma 4, del d.lgs. n. 58 del agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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