VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sigg.ri Haim Tabak, Shimon Citron, Symeou Myrofora e Evriviadou Irene, nonché, a titolo di responsabilità solidale, di Wgm Services ltd per violazione dell art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e, in particolare, l art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per strumenti finanziari si intendono contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( ), e l art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche ; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; RILEVATO che all esito degli accertamenti svolti dalla Divisione Ispettorato è emerso che alcuni siti web redatti in lingua italiana offrivano servizi di trading on line su strumenti finanziari, tra cui RILEVATO, in particolare, che dalle verifiche svolte sul predetto sito nel mese di maggio 2012 sono emerse le seguenti circostanze: i) la redazione del sito anche in lingua italiana; ii) la presenza sul predetto sito di comunicazioni volte ad illustrare al potenziale cliente la possibilità di investire in strumenti finanziari quali le opzioni binarie utilizzando la piattaforma di trading EZtrader, ( Apri subito un account, Iscriviti adesso per cominciare il tuo trading immediatamente! Accedi immediatamente alla piattaforma e inizia subito il trading ). Sul predetto sito si faceva riferimento a EZTrader come una piattaforma di trading semplice, stimolante, dinamica e altamente redditizia, che si differenzia notevolmente dalle tradizionali opzioni di trading. Al potenziale investitore si offriva la possibilità, previa apertura di un conto e il versamento della relativa provvista, di operare sulla piattaforma on line acquistando opzioni digitali su numerosi sottostanti di natura finanziaria (azioni, indici, valute, materie prime), prospettando rendimenti fino al 95% ( Con EZTrader.com si può guadagnare fino al 95% se l'opzione scade "in the money" e può essere riaccreditato fino al 15% del vostro investimento iniziale se l'opzione scade "out of the money" ); 1

2 iii) la possibilità per i risparmiatori eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione mediante la registrazione sul sito attraverso la compilazione di un apposito form, con cui si richiedeva l indicazione dei relativi dati personali (nome, cognome, , paese, indirizzo, telefono e data di nascita); iv) la circostanza secondo cui l effettuazione delle operazioni di trading avrebbe richiesto un investimento di denaro. In particolare, nel sito erano illustrate le modalità di finanziamento del proprio account EZTrader ; v) la riconducibilità del suddetto sito alla cipriota WGM Services Ltd, che risultava essere anche registrant del dominio, come riportato nella sezione chi siamo del medesimo sito ( La EZTrader è di proprietà della WGM Services Ltd, i cui uffici sono situati al numero 48 di Dervi Avenue, Nicosia 1066, Cipro ). Tale società non risultava iscritta negli albi e/o elenchi tenuti dalla Consob delle imprese di investimento estere abilitate ad operare verso il pubblico italiano; RILEVATO che le successive verifiche svolte nei mesi di settembre 2012 e maggio 2013 sul sito hanno accertato che lo stesso era ancora attivo e disponibile in lingua italiana e presentava contenuto analogo a quello rilevato in precedenza; RILEVATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle verifiche svolte, in data 20 giugno 2012 la Divisione Tutela del Consumatore (di seguito, anche DTC ) ha provveduto ad inoltrare alla WGM Services Ltd (di seguito, anche, WGM o la Società ) una nota contenente un richiamo di attenzione, con la quale sono state richieste alla medesima Società precisazioni sul servizio offerto via web tramite la piattaforma di trading su strumenti finanziari, e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un attività configurabile come un servizio di investimento; ESAMINATA la nota del 31 luglio 2012, con cui il legale della WGM ha rappresentato che la Società, avuto riguardo al periodo transitorio di sei mesi concesso con il comunicato del 4 maggio 2012 dall Autorità cipriota di controllo sui mercati finanziari - Cysec, in data 17 maggio 2012 ha manifestato alla stessa Autorità l intenzione di procedere alla richiesta di autorizzazione ad offrire servizi di investimento, per regolarizzare la propria posizione; VISTA la nota in data 20 agosto 2012, con cui la DTC ha comunicato alla WGM che tutti i soggetti che intendono prestare i servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico italiano devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, in assenza della quale non sono abilitati ad operare in Italia; RILEVATO che, in seguito alla richiesta di cooperazione internazionale, in data 7 dicembre 2012, sono stati comunicati alla Consob i nominativi dei director in carica presso la Società e la data di loro nomina, nei termini che seguono: - Haim Tabak, dal 22/11/2011; - Shimon Citron, dal 17/11/2009; - Symeou Myrofora, dal 29/10/2009; - Evriviadou Irene, dal 29/10/2009; 2

3 VISTE le note del 25 novembre 2013, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati ha contestato ai Sigg.ri Haim Tabak, Shimon Citron, Symeou Myrofora e Evriviadou Irene, nonché alla WGM Services Ltd, quale responsabile in solido, la violazione dell art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, per avere svolto in Italia, tramite il sito la riferita attività di negoziazione di strumenti finanziari, in assenza dell autorizzazione all esercizio in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 1, comma 5 del d.lgs 58/98) aventi ad oggetto strumenti finanziari; ESAMINATA la nota congiunta del 27 gennaio 2014, con cui gli interessati hanno fatto pervenire le proprie memorie difensive complessivamente rappresentando quanto segue: - la WGM è stata costituita nell ottobre 2009 e, sino a maggio 2012, ha offerto servizi di trading su opzioni binarie in assenza di autorizzazione sul presupposto che la medesima non fosse richiesta dalla normativa all epoca vigente; - a tale riguardo, le parti hanno richiamato l annuncio pubblicato in data 4 maggio 2012 con cui la Cysec, adeguandosi alla pronuncia della Commissione Europea pubblicata il 28 marzo 2012 in materia di opzioni binarie, ha introdotto un regime transitorio che permetteva agli operatori di continuare ad offrire servizi di investimento su tali opzioni, a condizione di comunicare (entro 15 giorni dalla data dell annuncio) alla stessa Autorità la propria intenzione di chiedere l autorizzazione come impresa di investimento cipriota (c.d. CIF ) e di presentare tale istanza entro sei mesi dal detto annuncio; i soggetti istanti, medio tempore, non sarebbero stati tenuti ad interrompere l operatività, stante il suddetto regime transitorio previsto dalla Cysec; - in seguito a ciò, in data 17 maggio 2012, la WGM ha comunicato alla Cysec l intenzione di chiedere la prescritta autorizzazione, ottenendo il rilascio della licenza il 14 giugno 2013; sino a tale data, ad avviso degli esponenti, la WGM avrebbe potuto continuare ad offrire i servizi di investimento su opzioni binarie, secondo quanto previsto dalla stessa Autorità; - in data 20 dicembre 2013, la WGM ha notificato alla Cysec l intenzione di offrire servizi di investimento in tutti gli stati dell Unione Europea, tra cui l Italia; VISTA la nota del 7 ottobre 2014, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; RILEVATO che nella suddetta Relazione la medesima Divisione ha ritenuto accertato nei confronti degli interessati quanto oggetto di contestazione, non ritenendo le deduzioni difensive formulate idonee a rimuovere gli addebiti ascritti; VISTE le note del 24 ottobre 2014, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato agli interessati l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendo edotte le parti della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi; RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento gli interessati non si sono avvalsi di nessuno degli strumenti di difesa a loro disposizione; 3

4 ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 5 maggio 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 19 maggio e 4 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; RILEVATO che i sigg.ri Haim Tabak, director di WGM Services Ltd, Shimon Citron, director di WGM Services Ltd, Symeou Myrofora, director di WGM Services Ltd, Evriviadou Irene, director di WGM Services Ltd, nonché la WGM Services Ltd non si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie, della documentazione agli atti e delle deduzioni di parte, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti dei Sigg.ri Haim Tabak, Shimon Citron, Symeou Myrofora e Evriviadou Irene director della WGM Services Ltd, in quanto: - in esito alle indagini svolte sul web nei mesi di maggio 2012, settembre 2012 e maggio 2013, è emerso che WGM Services Ltd, tramite il sito consultabile anche in lingua italiana, invitava i clienti italiani ad acquistare sulla piattaforma on line opzioni digitali prospettando rendimenti elevati, previa apertura di un conto mediante versamento della relativa provvista; il medesimo sito attuava strategie promozionali pubblicizzando politiche di remunerazione dei depositi e altri bonus di benvenuto, ed il software occorrente per fare trading su opzioni binarie da dispositivi mobili. Nel medesimo sito non sono state rinvenute avvertenze che escludessero la possibilità per i cittadini italiani di aderire ai servizi offerti o che, comunque, evidenziassero limitazioni (c.d. disclaimer) derivanti dalla normativa di settore applicabile in Italia; - sotto il profilo oggettivo, l attività di cui si tratta si è sostanziata in un ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari quali opzioni binarie, ed è stata effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1; - dagli esiti delle verifiche comunicati dalla Divisione Ispettorato con note del 25 maggio 2012, 28 settembre 2012 e 29 maggio 2013 risulta che la WGM Services Ltd, società non autorizzata ad operare in Italia, nonostante il richiamo di attenzione inviato dalla Consob il 20 giugno 2012, ha continuato ad offrire, tramite il sito i propri servizi di investimento al pubblico italiano dal mese di maggio 2012 e sino al mese di maggio 2013; 4

5 - a fronte di tali risultanze, le argomentazioni delle parti non sono idonee a rimuovere gli addebiti ascritti; - l assunto della difesa per cui, stante la presunta assenza di previsioni espresse in tal senso, la WGM Services Ltd non sarebbe stata tenuta a richiedere alcuna autorizzazione per offrire l offerta di servizi di trading on line su opzioni binarie sino a maggio 2012, vale a dire prima del regime transitorio di autorizzazione previsto dalla Cysec con annuncio del 4 maggio 2012, non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte: - già in data 28 marzo 2012, la Commissione Europea ha espresso un proprio parere - cui la Cysec si è poi uniformata - sulla natura delle opzioni binarie, specificando che le stesse corrispondono alla definizione di strumenti finanziari, con la conseguenza che gli operatori che intendono offrire servizi e attività di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie devono richiederne l autorizzazione come imprese di investimento; - l orientamento espresso dalla Commissione europea con tale pronuncia, menzionata da DTC sia nel richiamo di attenzione del 20 giugno 2012 che nella lettera di chiarimenti inviata il 20 agosto 2012 alla Società, è stato fatto proprio dalla Consob che, con comunicazione n del 2 luglio 2012, ha richiesto agli operatori che intendono offrire trading su opzioni binarie in Italia di dotarsi di autorizzazione; - in tale contesto, non può neppure assumere rilievo il fatto che, in data 17 maggio 2012, la Società ha avviato la predetta procedura introdotta dalla Cysec; - infatti, detta richiesta di autorizzazione è stata presentata dalla WGM sulla base del regime transitorio previsto dalla Cysec per gli operatori nazionali, come si desume dal fatto che la stessa Autorità cipriota, con il citato annuncio del 4 maggio 2012, prevedeva il rilascio di un autorizzazione come impresa di investimento cipriota ( CIF ) per l offerta di servizi di investimento nei confronti del pubblico residente a Cipro; - all esito della procedura attivata da WGM, la licenza è stata rilasciata dalla Cysec in data 14 giugno 2013 e, dunque, ben oltre il periodo in cui i fatti oggetto di contestazione sono stati rilevati dalle verifiche ispettive sul web (maggio maggio 2013); - con riguardo al profilo soggettivo, dalle indagini svolte è emerso che i director di WGM Services Ltd risultavano essere, all epoca dei fatti, i Sigg.ri Haim Tabak, Shimon Citron, Symeou Myrofora e Evriviadou Irene, la cui condotta, sulla base delle evidenze in atti, è qualificabile quantomeno come colposa; RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che: - l art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell articolo 18, comma 1, del medesimo decreto; - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta 5

6 dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; - nel caso di specie, dalle verifiche ispettive risulta che l offerta dei servizi in Italia mediante il sito non si è interrotta neppure in seguito al richiamo di attenzione in data 20 giugno 2012 ed alla successiva pubblicazione del warning da parte della Consob, avvenuto il 22 ottobre 2012; - non risulta in atti che alcun risparmiatore abbia investito somme di denaro in tale attività; - la violazione è ascrivibile a titolo di colpa; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: - Haim Tabak, director di WGM Services Ltd, residente [...omissis ], 5.000,00 euro; - Shimon Citron, director di WGM Services Ltd, residente [...omissis ], 5.000,00 euro; - Symeou Myrofora, director di WGM Services Ltd, residente in [...omissis ], 5.000,00 euro; - Evriviadou Irene, director di WGM Services Ltd, residente in [...omissis ], 5.000,00 euro; B. è ingiunto alla WGM Services Ltd con sede legale in 48 Themistokli Dervi, Centennial Bldg., 1st floor, apt. 104, Nicosia, Cipro, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/98, il pagamento delle sopra indicate sanzioni amministrative pecuniarie, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob. 6

7 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, TUF, alla Corte d Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 17 settembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 7

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