LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n /2011 e n /2014, attuative dell art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; VISTO il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione [ ], ai sensi dell art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, adottato con propria delibera n del 28 giugno 2011 ( Delibera Consob n /2011 ); VISTO il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, adottato con propria delibera n del 18 febbraio 2014 ( Delibera Consob n /2014 ); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTI gli esiti della verifica ispettiva condotta nei confronti di Baker Tilly Revisa S.p.A. ( Baker Tilly o la Società ) dal 9 settembre 2015 al 27 ottobre 2015; RILEVATO che, all esito della valutazione degli elementi acquisiti nell ambito della predetta attività di vigilanza ispettiva, la Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ( Divisione Ispettorato ), ha ravvisato violazioni di disposizioni contenute delle predette Delibere Consob (periodo di riferimento della contestazione: 1 gennaio ottobre 2015); VISTA la lettera del 17 dicembre 2015, notificata in pari data, con cui la Divisone Ispettorato ha contestato a Baker Tilly la violazione delle seguenti disposizioni: - art della Delibera Consob n /2011 in materia di doveri e responsabilità del Consiglio di Amministrazione; - art della Delibera Consob n /2011 in materia di doveri e responsabilità del Collegio Sindacale; - art della Delibera Consob n /2011 in materia di doveri e responsabilità della Funzione Antiriciclaggio; 1

2 - art della Delibera Consob n /2011 in materia di doveri e responsabilità della Funzione di Controllo di Qualità; - art. 4, comma 2, lett. a) e b), e art. 6 della Delibera Consob n /2014 in materia di profilatura della clientela; - art. 4, comma 1, art. 9, comma 4, e art. 10 della Delibera Consob n /2014 in materia di identificazione del cliente e del titolare effettivo e verifica dei relativi dati; - art. 12, comma 4, della Delibera Consob n /2014 in materia di controllo costante; - art. 13 della Delibera Consob n /2014 in materia di conservazione della documentazione. RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione Baker Tilly è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota pervenuta tra il 30 dicembre 2015 con cui la Società ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine per il deposito di deduzioni scritte e documenti; RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 4 gennaio 2016; ESAMINATA la nota del 15 febbraio 2016 con cui Baker Tilly ha presentato deduzioni scritte e documenti; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 giugno 2016, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dalla Società, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 28 giugno 2016 con cui è stata trasmessa a Baker Tilly Revisa S.p.A copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la nota del 26 luglio 2016 con cui la società ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA; CONSIDERATO che le difese svolte nelle predette controdeduzioni e le argomentazioni ivi addotte non sono idonee ad elidere l antigiuridicità della condotta ascritta alla società come rappresentata nella Relazione da USA rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria e confermato dall Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione: - dell art della Delibera Consob n /2011 per avere il Consiglio di Amministrazione della Società omesso di: a) individuare e riesaminare periodicamente orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; b) acquisire il parere del Collegio Sindacale in occasione delle nomine dei Responsabili della Funzione Antiriciclaggio; c) svolgere analisi finalizzate ad accertare che la Funzione Antiriciclaggio venisse attribuita a soggetti 2

3 competenti e indipendenti e che, più in generale, la stessa fosse fornita di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) assicurare un adeguato, completo e tempestivo sistema di flussi informativi; e) garantire un adeguato addestramento e formazione del personale e dei collaboratori in materia di antiriciclaggio/antiterrorismo; f) effettuare una doverosa attività di monitoraggio sull attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio nonché dalla Funzione di Controllo di Qualità; g) curare la realizzazione e l aggiornamento di idonee procedure interne in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; - dell art della Delibera Consob n /2011 per avere il Collegio Sindacale della Società omesso di: a) vigilare sull osservanza e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio; b) verificare l idoneità delle procedure; c) esprimersi in merito alla nomina dei Responsabili della Funzione Antiriciclaggio; - art della Delibera Consob n /2011 per non avere entrambi i Responsabili della Funzione Antiriciclaggio succedutisi nel periodo di riferimento delle contestazioni adempiuto correttamente agli obblighi di reporting nei confronti degli organi aziendali né adeguatamente valutato i sistemi e le procedure in materia di obblighi derivanti dalla disciplina antiriciclaggio; - art della Delibera Consob n /2011 per essere il Responsabile della Funzione di Controllo di Qualità venuto meno al dovere di verificare il costante rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina antiriciclaggio, di pianificare i propri interventi, di riportate agli organi sociali compiute informazioni sull attività svolta e sui relativi esiti nonché di svolgere interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell avvenuta adozione di interventi correttivi; - dell art. 4, comma 2, lett. a) e b), e dell art. 6 della Delibera Consob n /2014 per avere la Società omesso di dotarsi di adeguate procedure interne o prassi operative in materia di profilatura della clientela e adottato un sistema di classificazione della clientela inidoneo ad esprimere il grado di rischiosità della stessa correlato al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; carenze che hanno agevolato anche il compimento di irregolarità sul pinao operativo; - dell art. 4, comma 1, dell art. 9, comma 4, e dell art. 10 della Delibera Consob n /2014 essendo emerso dalle evidenze in atti che la Società non si è dotata di procedure e prassi operative idonee a garantire la corretta identificazione del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati da cui sono altresì conseguite condotte irregolari anche sul piano operativo; - dell art. 12, comma 4, della Delibera Consob n /2014 per avere la Società omesso di dotarsi di regole o idonee indicazioni relative al concreto adempimento degli obblighi di controllo costante dei dati e delle informazioni con conseguenti ripercussioni sul piano operativo; - dell art. 13 della Delibera Consob n /2014 per non essersi la Società adeguata i dettami regolamentari in materia di conservazione della documentazione; VISTO l art. 56, comma 1, del D. Lgs n. 231 del 21 novembre 2007 il quale prevede che, nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi, tra gli altri, dell art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrative pecuniaria da euro ,00 a euro ,00 e che detta sanzione si applica nei confronti della società di revisione; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, 3

4 all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: la violazione relativa all organizzazione, alle procedure e ai controlli interni ha avuto carattere diffuso, coinvolgendo l inosservanza dei relativi doveri da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Controllo di Qualità rispetto a profili essenziali nell ambito della disciplina di riferimento (ad esempio, procedure, pianificazione, flussi informativi, formazione, efficacia delle verifiche e dei controlli); le singole violazioni delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela hanno riguardato in modo pervasivo aspetti di centrale rilievo, quali la profilatura della clientela, l identificazione del cliente e del titolare effettivo e verifica dei relativi dati, gli obblighi di controllo costante e di conservazione della documentazione; tra i predetti aspetti, quelli relativi alla profilatura della clientela e all identificazione dei cliente e del titolare effettivo e verifica dei relativi dati costituiscono obblighi fondamentali su cui si fonda l intera disciplina, rappresentando attività presupposte e propedeutiche, in termini generali, all applicazione stessa della normativa secondo il principio di proporzionalità ed in particolare, all adempimento dell obbligo di segnalazione di operazioni sospette; l obbligo di controllo costante appare conseguente, sia da un punto di vista logico che cronologico, ai predetti doveri e la corretta conservazione della documentazione assolve una funzione strumentale, preordinata principalmente a consentire i controlli di vigilanza; con un fatturato di quasi 15 milioni di euro, Baker Tilly Revisa S.p.A. rientra tra gli operatori di medio standing nel settore della revisione dei conti; nel corso dell ispezione sono stati posti in essere dalla società comportamenti sostanziatisi in modifiche/integrazioni/sostituzioni di documenti aziendali che hanno reso inattendibili taluni elementi (ad esempio la data) relativi ai documenti prodotti e rendendo più difficoltosa la ricostruzione della documentazione; la Società ha avviato, dopo l ispezione, taluni interventi finalizzati a colmare parzialmente le carenze, le lacune e le irregolarità accertate; RITENUTO, con riferimento all elemento soggettivo, che le violazioni accertate siano imputabili a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; 4

5 D E L I B E R A: Sono applicate a Baker Tilly Revisa S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Siepelunga n. 59, sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento, per complessivi euro ,00, di cui: - euro ,00 per la violazione degli artt , 3.2.2, e della Delibera Consob n /2011; - euro ,00 per la violazione degli artt. 4, comma 2, lett. a) e b), e 6 della Delibera Consob n /2014; - euro ,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, 9, comma 4, e 10 della Delibera Consob n /2014; - euro ,00 per la violazione dell art. 12, comma 4, della Delibera Consob n /2014; - euro ,00 per la violazione dell art. 13 della Delibera Consob n /2014. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 agosto 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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