LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Fernando Franchi, Federigo Franchi, Roberta Franchi e Stefano Batini per violazioni dell art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, all esito della valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini svolte, la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato ( DME ) ha ravvisato la sussistenza di due fattispecie di manipolazione del mercato delle azioni CHL S.p.A. ( CHL o la Società ); VISTE le note del 5 agosto 2015, notificate tra il 13 e il 23 agosto 2015, ai sensi dell art. 187-septies del TUF, con cui la DME ha contestato ai sig.ri: - Stefano Batini, Roberta Franchi, Fernando Franchi e Federigo Franchi: A. la violazione dell art. 187-ter, commi 1 e 3, lettera c), del TUF, per aver essi posto in essere, in concorso tra loro, una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente in condotte che hanno comportato la creazione di un quadro informativo falso che forniva indicazioni false e fuorvianti circa le partecipazioni detenute dai sig.ri Fernando e Federigo Franchi in CHL, perché, in presenza di significative riduzioni del pacchetto di maggioranza da loro detenuto, è stato fatto apparire, con i comunicati stampa del 9/8/2011, 17/2/2012, 5/10/2012 e 28/12/2012, che le rilevanti cessioni di azioni CHL fossero state effettuate nei confronti della sorella Roberta Franchi e, pertanto, non fosse diminuita la partecipazione complessiva della famiglia Franchi, mentre tali azioni rimanevano di pertinenza dei sig.ri Fernando e Federigo Franchi e, al contempo, il sig. Stefano Batini procedeva alla loro vendita sul MTA su incarico dei medesimi sig.ri Fernando e Federigo Franchi; - Stefano Batini, Fernando Franchi e Federigo Franchi: B. la violazione dell art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del TUF, per aver essi posto in essere, in concorso tra loro, una manipolazione del mercato delle azioni CHL consistente nell immissione di ordini ( PDNA ) e nell effettuazione di operazioni di acquisto di azioni CHL nel periodo 31/1/ /12/2014 che sistematicamente: - in asta di chiusura, hanno determinato incrementi del prezzo teorico all atto dell inserimento delle PDNA e di conseguenza hanno influenzato il prezzo di chiusura; - in asta di apertura, hanno influenzato in aumento il prezzo teorico e, conseguentemente, il prezzo di apertura; 1
2 - in negoziazione continua, hanno provocato incrementi puntuali del prezzo rispetto all ultimo scambio precedente; producendo un continuativo sostegno artificiale del prezzo di dette azioni CHL nel suddetto periodo e in tal modo fornendo indicazioni false e fuorvianti circa il prezzo medesimo; RILEVATO che con le sopra citate note gli interessati sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTE le note del 3 settembre 2015, con cui i sig.ri Federigo e Fernando Franchi hanno formulato istanza di accesso agli atti e di proroga per la presentazione delle memorie difensive; VISTE, altresì, le note dell 8 settembre 2015, con cui i sig.ri Stefano Batini e Roberta Franchi hanno formulato istanza di accesso agli atti e di proroga per la presentazione delle memorie difensive; VISTE le note dall 8 al 14 settembre 2015, con cui la Consob ha fornito riscontro positivo alle predette istanze; ESAMINATI i verbali degli accessi agli atti che hanno avuto luogo in data 9 settembre 2015, per conto dei sig.ri Federigo e Fernando Franchi, e in data 14 settembre 2015, per conto dei sig.ri Stefano Batini e Roberta Franchi; ESAMINATE le note con cui i destinatari delle contestazioni hanno formulato le proprie memorie difensive innanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative e, segnatamente, i sig.ri Fernando e Federigo Franchi con nota congiunta del 16 ottobre 2015 e i sig.ri Roberta Franchi e Stefano Batini con nota congiunta in pari data; VISTA la Relazione per la Commissione del 3 marzo 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la nota del 3 marzo 2016 con la quale ai soggetti interessati è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni; ESAMINATE: - le controdeduzioni scritte presentate, congiuntamente, in data 1 aprile 2016 dai sig.ri Federigo Franchi e Fernando Franchi; - le controdeduzioni scritte presentate, congiuntamente, in data 1 aprile 2016 dai sig.ri Roberta Franchi e Stefano Batini; RITENUTO che le predette controdeduzioni ripropongono fondamentalmente osservazioni già formulate dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative e che esse non presentano elementi di novità rispetto alle precedenti argomentazioni difensive rimanendo dunque immutato il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria; 2
3 RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate le violazioni per come contestate nei confronti dei soggetti sopra indicati, atteso che: - quanto alla violazione sub A., risulta comprovato che: - la sig.ra Roberta Franchi ha acquistato fuori mercato dai fratelli Federigo e Fernando Franchi azioni CHL per un controvalore complessivo pari ad euro e, in concomitanza con tali compravendite, la medesima ha ricevuto dai sig.ri Fernando e Federigo Franchi, tramite bonifici, importi di denaro pressoché corrispondenti al controvalore delle stesse compravendite; - con riferimento a tali cessioni fuori mercato, i sig.ri Federigo e Fernando Franchi hanno reso le comunicazioni previste dall art. 114, comma 7, del TUF (c.d. internal dealing) in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato di CHL, nonché di soci con partecipazioni superiori al 10% e, contestualmente, la Società, nei giorni 9/8/2011, 17/2/2012, 5/10/2012 e 28/12/2012, ha diffuso comunicati stampa in cui informava che le vendite da parte dei sig.ri Federigo e Fernando Franchi erano state effettuate nei confronti della sorella, Roberta Franchi; - in data 24/1/2013 e 17/5/2013, la sig.ra Franchi ha sottoscritto azioni CHL in aumento di capitale, per un controvalore complessivo di euro, il cui pagamento è stato effettuato, in parte, con liquidità derivante dalla vendita di titoli CHL precedentemente acquistati fuori mercato (con denaro messo a disposizione dai fratelli) e, in parte, con liquidità che i sig.ri Fernando e Federigo Franchi hanno messo a disposizione della sig.ra Franchi medesima, per il tramite di più bonifici; - di volta in volta, il sig. Stefano Batini, coniuge della sig.ra Roberta Franchi, ha venduto sul MTA le azioni CHL, operando tramite un conto di deposito titoli presso IW Bank, sul quale la sig.ra Franchi trasferiva i predetti titoli a seguito di ogni acquisto fuori mercato e di ogni sottoscrizione di aumento di capitale; - nel periodo 11/11/ /12/2013, la sig.ra Franchi ha disposto a favore dei sig.ri Fernando e Federigo Franchi bonifici per complessivi euro utilizzando denaro riveniente dalle suddette vendite sul MTA delle azioni CHL al fine di restituire ai fratelli il relativo ricavato; - quanto alla violazione sub B., l istruttoria espletata consente di ritenere accertato che il sig. Batini, su incarico dei sig.ri Federigo e Fernando Franchi, ha immesso ordini di acquisto ed effettuato operazioni di acquisto di azioni CHL che sistematicamente hanno determinato un continuativo sostegno artificiale del prezzo di dette azioni CHL. Depongono in tal senso i seguenti elementi: - le PDNA inserite dal sig. Batini sul MTA, per limiti di prezzo, dimensioni e orario di inserimento nel book di negoziazione, erano idonee a provocare aumenti puntuali del prezzo delle azioni CHL ed a fissare il prezzo a livelli superiori a quelli che si sarebbero raggiunti senza l operatività del sig. Batini medesimo, come nei fatti verificatosi; - il sig. Batini ha sempre operato, anche in acquisto, tramite il conto di deposito titoli presso IW Bank intestato alla moglie, Roberta Franchi, che è stato continuativamente impiegato solo per operazioni sulle azioni CHL e su cui, anche inizialmente, era stata trasferita liquidità di pertinenza dei sig.ri Fernando e Federigo Franchi dal conto intestato alla sig.ra Roberta Franchi presso Nuovi Investimenti; 3
4 - dal mese di agosto 2011 alla fine del 2013, il sig. Batini ha anche venduto per conto e su incarico dei fratelli Franchi le azioni CHL acquistate fuori mercato e sottoscritte in aumento di capitale dalla sig.ra Franchi, sicché l operatività in acquisto posta in essere dal sig. Batini contestualmente alle vendite è stata funzionale a conseguire migliori prezzi di vendita per le azioni di pertinenza dei sig.ri Fernando Franchi e Federigo Franchi; - sul conto corrente collegato al conto di deposito titoli presso IW Bank sono pervenuti anche trasferimenti di denaro da parte dei fratelli Franchi volti ad alimentare l operatività in acquisto sul MTA; VISTO l art. 187-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 58/1998, che prevede, per i casi di manipolazione del mercato, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di centomila ed un massimo di venticinque milioni di euro, nonché il successivo comma 5 del medesimo articolo che, per i casi in cui - avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all entità del prodotto o del profitto conseguito dall illecito ovvero agli effetti prodottisi sul mercato - la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, dispone che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall illecito; VISTO l art. 187-quater, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di manipolazione del mercato comporta, inoltre, l applicazione della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i promotori finanziari, nonché dell incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva delle condotte poste in essere; CONSIDERATO che, riguardo alla gravità obiettiva, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: - con riferimento alla violazione sub A. - l attività manipolativa ha generato un quadro informativo falso che è stato recepito in quattro comunicati stampa (9/8/2011, 17/2/2012, 5/10/2012, 28/12/2012) e si è protratta per un arco temporale significativo; 4
5 - le false informazioni hanno riguardato rilevanti cessioni delle azioni CHL per un controvalore pari a euro per gli acquisti fuori mercato e a euro per le sottoscrizioni di azioni di nuova emissione; - nel periodo 31/1/ /12/2013, il sig. Batini ha operato in vendita in 648 giornate su complessive 741 giornate in cui sono state negoziate le azioni CHL sul MTA, vendendo azioni CHL per un controvalore pari a euro euro; - nel 2014, il sig. Batini ha operato in vendita in 190 giornate su complessive 252 giornate in cui sono state negoziate le azioni CHL sul MTA, vendendo azioni CHL per un controvalore pari a euro euro; - in numerose giornate, i quantitativi venduti dal sig. Batini sul MTA hanno rappresentato una quota rilevante degli scambi complessivi, benché nel 2014 l operatività si sia ridotta in termini di volume rispetto agli anni precedenti. - con riferimento alla violazione sub B. - nel periodo 31/1/ /12/2013, il sig. Batini ha operato in acquisto in 734 giornate su complessive 741 giornate in cui sono state negoziate le azioni CHL sul MTA, acquistando azioni CHL per un controvalore pari a euro ; - nel 2014, il sig. Batini ha operato in acquisto in 249 giornate su complessive 252 giornate in cui sono state negoziate le azioni CHL sul MTA, acquistando azioni CHL per un controvalore pari a euro ; - in numerose giornate, i quantitativi acquistati dal sig. Batini sul MTA hanno rappresentato una quota rilevante degli scambi complessivi, benché nel 2014 l operatività si sia ridotta in termini di volume rispetto agli anni precedenti; - in asta di chiusura, la media incidenza giornaliera degli acquisti di azioni CHL da parte del sig. Batini è stata pari al 93,38% per il 2011, al 92,29% per il 2012, all 86,23% per il 2013 ed all 80,13% per il Negli anni , la quantità acquistata dal sig. Batini è stata pari al 100% degli scambi giornalieri in 346 giornate di negoziazione, tra il 90% e il 100% in 56 giornate di negoziazione, tra il 70% e il 90% in 57 giornate di negoziazione e, ad ogni modo, nei casi residuali non è stata mai inferiore al 50%; - in asta di apertura, la media incidenza giornaliera degli acquisti di azioni CHL da parte del sig. Batini è stata pari al 82,94% per il 2012, al 75,08% per il 2013, all 84,71% per il 2014; negli anni , la quantità acquistata dal sig. Batini è stata pari al 100% degli scambi giornalieri in 91 giornate di negoziazione su 139 e, negli altri casi, mai inferiore al 50%; - la circostanza che l operatività in esame è stata posta in essere su uno strumento finanziario la cui negoziazione era caratterizzata da un mercato non liquido; - l impatto che la manipolazione in esame ha avuto sulla variazione del corso di mercato del titolo; - l esteso periodo temporale (periodo 31/1/ /12/2014) in cui è stata posta in essere la condotta; 5
6 RITENUTO, quanto alla gravità soggettiva, che le condotte accertate siano imputabili ai sig.ri Stefano Batini, Roberta Franchi, Fernando Franchi e Federigo Franchi a titolo di dolo; TENUTO CONTO, altresì, del ruolo direzionale svolto dai sig.ri Fernando e Federigo Franchi (rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione) nella compagine societaria di CHL Spa e del fatto che l operatività in acquisto e in vendita del sig. Batini ha generato minusvalenze, per il periodo 31/1/ /12/2013, pari a euro e, per l anno 2014, pari a euro; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri: - Stefano Batini, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 29 aprile 1958 e [ omissis ]: - sanzione pecuniaria, ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998: - euro ,00 per la violazione sub A. - euro ,00 per la violazione sub B. per complessivi euro ,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione interdittiva accessoria, ex art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998: - mesi sei per la violazione sub A. - mesi sei per la violazione sub B. per complessivi mesi dodici; - Fernando Franchi, nato a Firenze il 26 aprile 1957 e [ omissis ]: - sanzione pecuniaria, ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998: - euro ,00 per la violazione sub A. - euro ,00 per la violazione sub B. per complessivi euro ,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione interdittiva accessoria, ex art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998: - mesi otto per la violazione sub A. - mesi otto per la violazione sub B. 6
7 per complessivi mesi sedici; - Federigo Franchi, nato a Firenze il 28 dicembre 1950 e [ omissis ]: - sanzione pecuniaria, ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998: - euro ,00 per la violazione sub A. - euro ,00 per la violazione sub B. per complessivi euro ,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione interdittiva accessoria, ex art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998: - mesi otto per la violazione sub A. - mesi otto per la violazione sub B. per complessivi mesi sedici; - Roberta Franchi, nata a Firenze il 23 febbraio 1962 e [ omissis ]: - sanzione pecuniaria, ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998, di euro ,00 per la violazione sub A, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione interdittiva accessoria, ex art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, di mesi sei per la violazione sub A. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. 7
8 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio ai sensi dell art 187-septies, comma 4, del d.lgs. n. 58/ maggio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 8
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DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TORO EDIZIONI S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 32/15/SBC)
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Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello
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Delibera n. 19260 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
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Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione
COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto
