LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di PREVIRA INVEST SIM S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; VISTA la relazione ispettiva della Consob del 10 dicembre 2014, concernente la verifica ispettiva svolta dalla medesima Consob nei confronti di Prévira Invest SIM S.p.A. nel periodo 8 aprile dicembre 2014; VISTE le lettere del 4 giugno 2015, notificate tra il 10 giugno 2015 ed il 20 giugno 2015, con le quali la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ai sensi degli artt. 190 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, ha contestato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ai componenti del Collegio Sindacale ed al responsabile della Funzione di controllo di conformità - secondo la rispettiva permanenza in carica ed in relazione al ruolo da ciascuno svolto all interno della Previra Invest SIM S.p.A. due distinte ipotesi di violazione dell art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a garantire l efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, e di formalizzare le medesime procedure in modo adeguato e ordinato, con riguardo all operatività svolta con riferimento sia alla clientela retail sia alla clientela professionale, in particolare in relazione al rapporto intrattenuto dalla Prévira Invest SIM S.p.A. con [ omissis ]; RILEVATO che con nota del 4 giugno 2015, notificata il 10 giugno 2015, la violazione sopra indicata è stata contestata anche a Prévira Invest SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido; 1

2 CONSIDERATO che con le medesime note del 4 giugno 2015 gli anzidetti esponenti aziendali e Prévira Invest SIM S.p.A. sono stati altresì resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse; VISTE le note del 17 giugno, 18 giugno, 19 giugno, 22 giugno, 30 giugno, 1 luglio e 10 luglio 2015, con le quali Prévira Invest SIM S.p.A. ed i Sig.ri Marco Mattei, Paolo De Mitri, Sabatino Mastropietro, Alessandro Novelli, Liborio Di Micco, Alberto Adaglio, Giuseppina Cenedese, Giovanni Capece, Roberto Pallante, Massimo Mandolesi, [ omissis ] e Paolo Russo hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento; VISTI i verbali di accesso del 30 giugno, 1 luglio, 17 luglio e 21 luglio 2015, integrati con note del 7 ottobre 2015; VISTE le note del 22 giugno, 1 luglio, 7 luglio, 14 luglio, 21 luglio e 24 luglio 2015, con le quali Previra Sim ed i Sig.ri Marco Mattei, Paolo De Mitri, Sabatino Mastropietro, Alessandro Novelli, Liborio Di Micco, Alberto Adaglio, Giuseppina Cenedese, Giovanni Capece, Ugo Pomante, Roberto Pallante, Massimo Mandolesi, [ omissis ] e Paolo Russo hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive; VISTE le note del 1 luglio, 6 luglio, 13 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 22 luglio e 27 luglio 2015, con le quali la Consob ha fornito riscontro positivo alle predette richieste di differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive; VISTE le note del 1 luglio, 10 luglio e 5 ottobre 2015, con le quali i Sig.ri Paolo Russo, Roberto Pallante e Massimo Mandolesi hanno richiesto lo svolgimento di un audizione personale; VISTI i verbali di audizione del 18 settembre, 24 settembre e 4 dicembre 2015; ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dai seguenti esponenti aziendali: - in data 4 agosto 2015 da Prévira Invest SIM S.p.A., anche per conto dei Sig.ri Marco Mattei, Paolo De Mitri, Sabatino Mastropietro, Alessandro Novelli, Liborio Di Micco, Alberto Adaglio, Giuseppina Cenedese, Giovanni Capece, Ugo Pomante; - in data 10 agosto 2015 dal Sig. [ omissis ]; - in data 30 agosto 2015 dal Sig. Roberto Pallante; - in data 29 settembre 2015 dal Sig. Paolo Russo; - in data 5 ottobre 2015 dal Sig. Massimo Mandolesi; VISTA la Relazione per la Commissione del 22 dicembre 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 22 dicembre 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni; 2

3 ESAMINATE le note presentate dal sig. [ omissis ] il 18 gennaio 2016, dal sig. Roberto Pallante il 20 gennaio 2016, e dai sig.ri Marco Mattei, Paolo De Mitri, Sabatino Mastropietro, Alessandro Novelli, Liborio Di Micco, Ugo Pomante, Alberto Adaglio, Giuseppina Cenedese, Giovanni Capece e da Prévira Invest SIM S.p.A. in liquidazione il 21 gennaio 2016, con le quali sono state presentate controdeduzioni scritte, nelle quali sono state sostanzialmente richiamate argomentazioni già dispiegate nella precedente fase del procedimento e già motivatamente valutate nella Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base dell esame delle risultanze istruttorie: 1) la violazione dell art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a garantire l efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, e di formalizzare le medesime procedure in modo adeguato e ordinato, con riguardo all operatività svolta con riferimento alla clientela retail; in particolare: - nel processo di mappatura e di classificazione del rischio degli strumenti finanziari, la SIM si era completamente affidata all outsourcer [ omissis ], recependo integralmente la classificazione nella sua versione standard rilasciata dall outsourcer medesimo. Tale processo ha evidenziato le seguenti criticità: - non veniva associato un coefficiente di rischio ai titoli, atteso che il valore visualizzato era risultato coincidere con quello fornito in automatico dall anagrafica; - l interrogazione del coefficiente di rischio per un dato strumento determinava la cancellazione del valore preimpostato automaticamente ed il nuovo valore impostato può essere diverso da quello predefinito; in sostanza, uno strumento finanziario censito dal provider con un determinato rischio poteva essere successivamente classificato secondo un diverso grado di rischio, senza che ciò comportasse blocchi o warning da parte del sistema informativo; - detto coefficiente era modificabile senza che il sistema registri le variazioni apportate; - il coefficiente di rischio veniva ricaricato ogni giorno dal sistema. Di conseguenza, non era possibile risalire a posteriori alla classe di rischio del titolo oggetto di una determinata operazione, né rilevare operazioni per le quali la classe di rischio del titolo era stata modificata; - da quanto sopra esposto è possibile concludere che la SIM, nel lasso temporale in contestazione, non era in grado di governare pienamente il processo di classificazione per il rischio degli strumenti finanziari, non era in grado di verificare il funzionamento degli algoritmi e non si era dotata di presidi atti a controllare l uso improprio o la manipolazione dei dati in sede di inserimento delle operazioni; - con riguardo alla profilatura della clientela sono state rilevate le seguenti criticità: - nel corso della verifica ispettiva la SIM non è stata in grado di illustrare l algoritmo utilizzato, né ha fornito documenti interni in base ai quali ricostruire le regole sottese a tale algoritmo; - per la raccolta delle informazioni ai fini della profilatura della clientela, la SIM utilizzava uno specifico questionario, le cui risposte venivano inserite manualmente nel sistema. Al termine del processo di inserimento delle risposte, l applicativo calcolava, tramite apposito comando, il 3

4 punteggio attribuito al cliente per ciascuna delle sezioni del questionario, nonché il punteggio complessivo sintetico rappresentante il profilo del cliente; - indipendentemente dal profilo attribuito al cliente sulla base delle informazioni del questionario, era prevista dalla procedura la possibilità che lo stesso cliente potesse scegliere il profilo di rischio nel quale si identifichi meglio ovvero, nel caso di consulenza attiva (c.d. piena ), sulla base di come vorrebbe il suo portafoglio modello. Pertanto, la procedura consentiva di attribuire al cliente, a richiesta di quest ultimo, un profilo superiore o inferiore a quello calcolato con il questionario; - l informazione concernente la scelta da parte dei clienti di cambiare il proprio profilo di rischio era riportata esclusivamente all interno del dossier cartaceo e la SIM non disponeva di un elenco dei clienti che hanno deciso di usufruire di tale scelta; - con riguardo alla fase di valutazione dell appropriatezza/adeguatezza degli investimenti dei clienti, è stato rilevato che, a causa della mancata storicizzazione da parte del sistema in uso presso la SIM del grado di rischio degli strumenti finanziari, non è stato possibile in sede ispettiva ricostruire l operatività della SIM stessa, né verificare la reale e/o corretta valutazione, dell appropriatezza/adeguatezza delle operazioni effettuate dalla clientela; - il registro ordini e operazioni, anch esso gestito tramite un applicativo fornito dall outsourcer [ omissis ], non consentiva l estrazione dei dati in fogli excel o altri tipi di database; tale registro era strutturato in sotto-registri (o partizioni), ciascuno dei quali dedicato ad uno dei servizi di investimento svolti per la clientela: collocamento, RTO, consulenza. Ciò comportava che l utente poteva consultare e lavorare su un solo sottoregistro alla volta e che ciascuna registrazione aveva due numeri identificativi, il numero progressivo del registro relativo allo specifico servizio ed il numero progressivo generale e, di conseguenza, erano limitate le possibilità per la SIM di effettuare in autonomia analisi sul totale delle registrazioni e sul complesso dei servizi prestati; - con riguardo, infine, al servizio di consulenza in materia di investimenti si rileva che, data l assenza di un registro delle raccomandazioni nella sezione del registro ordini relativo alla consulenza venivano annotate solo le operazioni effettivamente eseguite, si prende atto, in senso attenuativo della responsabilità della SIM e dei suoi esponenti aziendali, di quanto affermato dalle parti, vale a dire: - che la SIM sarebbe in grado di ricostruire le raccomandazioni personalizzate impartite dalla SIM alla clientela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, dal momento che queste sono trasmesse via al cliente; - che la SIM sarebbe in grado di ricostruire le raccomandazioni personalizzate erogate in favore della propria clientela, dal momento che tutte le raccomandazioni sono inserite e registrate nell ambito dell applicativo di [ omissis ], con indicazione delle date e degli orari di formulazione delle stesse; - che i clienti nei cui confronti la SIM presta il servizio di consulenza in materia di investimenti non hanno mai ritenuto di discostarsi dalle raccomandazioni personalizzate così come fornite dalla SIM e, pertanto, non sussistono casi di raccomandazioni rifiutate che avrebbero dovuto essere registrate dal sistema; 2) la violazione dell art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a garantire l efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, e di formalizzare le medesime procedure in modo adeguato e ordinato, 4

5 con riguardo all operatività svolta con riferimento alla clientela professionale, in particolare in relazione al rapporto intrattenuto dalla Prévira Invest SIM S.p.A. con [ omissis ]; in particolare: - la SIM ha svolto l attività di advisory a favore della [ omissis ] omettendo di adottare e implementare linee guida e/o procedure operative aziendali volte a disciplinare, al fine di dare un ordinata e presidiata esecuzione degli impegni assunti sulla base del Contratto, le modalità di svolgimento dell attività medesima; - non sono state impartite formali istruzioni operative agli uffici e al personale deputati allo svolgimento delle prestazioni dedotte nel medesimo Contratto; l Amministratore Delegato pro tempore si è limitato a dare informali indicazioni, chiedendo solo agli addetti della Direzione Finanza di collaborare con la [ omissis ] al fine di implementare il portafoglio benchmark deliberato in sede di Comitato dei delegati della Cassa e di partecipare ai Comitati di gestione della [ omissis ], illustrando in seguito le scelte di investimento ai Comitati di Investimento Mobiliari della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ( CNPR ); - a partire da fine settembre 2012, il modello operativo della SIM volto a dare esecuzione al contratto di advisory è stato concordato per le vie brevi (scambi di mail del settembre-ottobre 2012) [ omissis ]; - non sono stati previsti i necessari flussi informativi verso gli organi di amministrazione e di controllo della SIM e, di conseguenza, non mai è stata formalmente fornita informativa su detta attività agli stessi organi di amministrazione e di controllo; - non è stato realizzato un costante monitoraggio e presidio dell attività svolta dalla SIM a favore della [ omissis ] in virtù del contratto di advisory; VISTO l art. 190 del D. Lgs. n. 58/1998, che punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dall art. 21 dello stesso decreto, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob» in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a ,00 per ciascuna violazione; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; CONSIDERATO che assumono rilevanza i seguenti elementi: - con riferimento alla gravità obiettiva: - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l effettiva funzione svolta all interno della società; - il fatto che l accertata violazione riferita all operatività svolta nei confronti della clientela professionale ha riguardato aspetti organizzativi e procedurali attinenti specificamente il Contratto di advisory con la [ omissis ], di significativa importanza per la SIM dal punto di vista economico, atteso che il margine di intermediazione risultante dal bilancio della SIM al 31 dicembre 2013 è stato 5

6 quasi interamente ascrivibile (il 90% del totale) alle commissioni di advisory riconosciute dalla [ omissis ]; - il fatto che l accertata violazione riferita all operatività svolta nei confronti della clientela retail ha riguardato aspetti organizzativi e procedurali, la limitata rilevanza nell ambito dell attività effettivamente svolta dalla SIM, non sussistendo alcuna evidenza di danni arrecati alla suddetta clientela retail; - con riferimento all elemento soggettivo, si ritiene accertato che i comportamenti rilevati siano connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa; SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: - Sig. Marco Mattei, Presidente di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 18 maggio 2010: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Massimo Mandolesi, Amministratore Delegato di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 27 maggio 2010 al 29 gennaio 2014: 5.000,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Paolo De Mitri, Consigliere di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 18 maggio 2010 al 30 gennaio 2014 ed Amministratore Delegato di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 31 gennaio 2014: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Sabatino Mastropietro, Consigliere di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 18 maggio 2010: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Alessandro Novelli, Consigliere di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 18 maggio 2010: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. [ omissis ]; - Sig. Liborio Di Micco, Consigliere di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 18 maggio 2010 al 17 giugno 2014: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Ugo Pomante, Consigliere di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 25 luglio 2011 al 24 dicembre 2012: 5.000,00 per la violazione della fattispecie sub 2); 6

7 - Sig. Paolo Russo, Direttore Generale di Prévira Invest SIM S.p.A. dall 8 aprile 2010 al 22 febbraio 2013: ,00 per la violazione della fattispecie sub 2); - Sig. Alberto Adaglio, Presidente del Collegio Sindacale di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 28 maggio 2009: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig.ra Giuseppina Cenedese, membro effettivo del Collegio Sindacale di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 28 maggio 2009: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Giovanni Capece, membro effettivo del Collegio Sindacale di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 28 maggio 2009: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00; - Sig. Roberto Pallante, Responsabile del controllo di conformità di Prévira Invest SIM S.p.A. dal 6 giugno 2008: 2.500,00 per la violazione della fattispecie sub 1); ,00 per la violazione della fattispecie sub 2), per una sanzione complessiva pari a ,00. B. è ingiunto a Prévira Invest SIM S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del D.Lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di ,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l interessato risiede all estero) dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio ai sensi dell art 195, comma 4, del D. Lgs. 58/ marzo 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 7

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