LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la nota del 23 marzo 2015, notificata il 26 marzo 2015, con la quale la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha contestato al Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi, ai sensi dell art septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione prevista dall art. 187-bis, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver conferito, il 3 ottobre 2013, un ordine di vendita allo scoperto di azioni Banca IFIS a valere sul conto di deposito intestato a Francesco Luigi Nino Vercesi [ omissis ], eseguito per azioni nel corso della giornata, utilizzando l informazione privilegiata concernente il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS comunicata a Francesco Luigi Nino Vercesi da Carlo Alessandro Parisi il 1 ottobre 2013, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione; VISTA la nota del 23 marzo 2015, notificata il 18 aprile 2015, con la quale la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha contestato al Sig. Carlo Alessandro Parisi, ai sensi dell art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione prevista dall art. 187-bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 58/1998, per avere comunicato a Francesco Luigi Nino Vercesi il 1 ottobre 2013, al di fuori del normale esercizio dell attività lavorativa e della funzione, l informazione privilegiata, di cui era in possesso in ragione dell esercizio dell attività lavorativa e della funzione, concernente il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS; CONSIDERATO che i Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi sono stati resi edotti, con le medesime note del 23 marzo 2015, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota pervenuta il 1 aprile 2015, con la quale il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento; VISTO il verbale di accesso del 9 aprile 2015; VISTE le note del 29 aprile 2015, con le quali il Sig. Carlo Alessandro Parisi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento e di essere sentito personalmente; VISTO il verbale di accesso del 7 maggio 2015; VISTO il verbale di audizione del 10 giugno 2015; 1

2 ESAMINATE le note del 29 aprile 2015 e del 23 giugno 2015, con le quali il Sig. Carlo Alessandro Parisi ha presentato deduzioni difensive volte a confutare la contestazione; ESAMINATA la nota del 7 maggio 2015, con la quale il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi ha presentato deduzioni difensive volte a confutare la contestazione; VISTA la Relazione per la Commissione del 5 ottobre 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 9 ottobre 2015 le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, l articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 30 ottobre 2015, rispettivamente, dal Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi e dal sig. Carlo Alessandro Parisi; RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate: - la violazione da parte del Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi dell art. 187-bis, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli conferito, il 3 ottobre 2013, un ordine di vendita allo scoperto di azioni Banca IFIS a valere sul conto di deposito intestato a lui [ omissis ], eseguito per azioni nel corso della medesima giornata, utilizzando l informazione privilegiata concernente il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS comunicatagli dal Sig. Carlo Alessandro Parisi il 1 ottobre 2013, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione; - la violazione da parte del Sig. Carlo Alessandro Parisi dell art. 187-bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli comunicato al Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi il 1 ottobre 2013, al di fuori del normale esercizio della sua attività lavorativa e della sua funzione, l informazione privilegiata, di cui era in possesso in ragione dell esercizio dell attività lavorativa e della funzione, concernente il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS; ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze: 2

3 - Intermonte SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner nel collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS da parte di La Scogliera, società controllante di Banca IFIS, collocamento rivolto a investitori istituzionali; - il 27 settembre 2013, [ omissis ], Amministratore Delegato di Banca IFIS, invitava Intermonte a presentare una proposta formale per gestire l eventuale collocamento di azioni Banca IFIS. Nel corso della serata è stato definito il testo del mandato per la cessione delle azioni Banca IFIS, poi sottoscritto nel corso della mattina del 30 settembre 2013; - il 1 ottobre 2013, in una telefonata intercorsa tra le ore 12:29 e le ore 12:31 [ omissis ] ha riferito a Carlo Alessandro Parisi che la data stabilita per il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS era giovedì 3 ottobre 2013, subito dopo la Star Conference; - il 1 ottobre 2013, alle ore 13:37, Carlo Alessandro Parisi ha telefonato su linea registrata da Intermonte SIM a Francesco Luigi Nino Vercesi, ed ha chiesto a Francesco Luigi Nino Vercesi di poterlo incontrare di persona all esterno dell ufficio del medesimo Francesco Luigi Nino Vercesi, per riferirgli una cosa ; tale modalità di contatto contrasta con le modalità seguite negli altri contatti intercorsi, per i quali, diversamente, il contenuto della conversazione risulta disponibile e non ha consentito di conoscere il contenuto della conversazione; - tra Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi vi era uno stretto rapporto personale; - il 3 ottobre 2013, alle ore 17:39, subito dopo la chiusura delle negoziazioni sul MTA, La Scogliera ha diffuso il comunicato con il quale ha annunciato l avvio della cessione di massimo n azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A. tramite una procedura di ABB riservata a investitori istituzionali; - il 3 ottobre 2013 Francesco Luigi Nino Vercesi ha conferito un ordine di vendita allo scoperto di azioni Banca IFIS a valere sul conto di deposito intestato a lui ed a suo padre presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.; in particolare, alle 8:07:30 Francesco Luigi Nino Vercesi ha telefonato a [ omissis ] presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., chiedendo di poterlo incontrare presso la sede di lavoro dello stesso [ omissis ]. Alle 8:45:04 Francesco Luigi Nino Vercesi ha nuovamente telefonato a [ omissis ] e gli ha chiesto di uscire dall ufficio per incontrarlo di persona ed in tale circostanza Francesco Luigi Nino Vercesi ha conferito a [ omissis ] l ordine di vendita allo scoperto di azioni Banca IFIS e chiesto di ottenere un prestito titoli per lo stesso numero di azioni al fine di regolare la vendita; tale modalità di conferimento dell ordine è in contrasto con le modalità di conferimento degli ordini normalmente seguite da Francesco Luigi Nino Vercesi; - l ordine è stato eseguito nel corso della giornata del 3 ottobre 2013, tra le ore 9:14 e le ore 16:48, in parte a seguito di istruzioni disposte telefonicamente, in più occasioni, da Francesco Luigi Nino Vercesi ed in parte in maniera autonoma da [ omissis ]; alla chiusura delle negoziazioni sul MTA del 3 ottobre 2013 Francesco Luigi Nino Vercesi aveva venduto allo scoperto azioni Banca IFIS al prezzo medio unitario di 9,90 euro, per un controvalore totale di ,80 euro; - il 7 e l 8 ottobre 2013 Francesco Luigi Nino Vercesi, nel corso di tre distinte conversazioni telefoniche, ha conferito a [ omissis ], dipendente di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., tre ordini in acquisto su azioni Banca IFIS, eseguiti nel corso della giornata, e ha così chiuso la posizione corta in azionibanca IFIS aperta con le vendite del 3 ottobre Contestualmente è stato chiuso anche il relativo prestito titoli; 3

4 - nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2013 il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi non ha posto in essere altre operazioni su azioni Banca IFIS oltre alle vendite allo scoperto del 3 ottobre 2013, con le quali ha assunto una posizione corta sulle azioni Banca IFIS, ed agli acquisti del 7 e 8 ottobre 2013, con i quali ha chiuso la posizione; VISTO l art. 187-bis del D. Lgs. 58/1998, il quale punisce l abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo ,00 a massimo ,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l entità del prodotto o del profitto conseguito dall illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo; VISTO l art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni; VISTO l art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; VISTA la propria delibera n del 24 giugno 2015, con la quale è stato disposto il sequestro dei beni del Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi fino alla concorrenza del valore del prodotto dell illecito a lui contestato, corrispondente alla somma dei valori utilizzati per commetterlo e del profitto conseguito, ed i relativi atti esecutivi posti in essere dalla Guardia di Finanza; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell autore dell illecito; in particolare: - con riferimento alla gravità obiettiva della violazione che: - l informazione privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dalla notizia, diffusa il 3 ottobre 2013 alle 17:39, dell avvio del collocamento tramite Accelerated Bookbuilding di azioni Banca IFIS fino ad un massimo di 6 milioni, rappresentanti l 11% del capitale sociale di Banca IFIS S.p.A., da parte di La Scogliera S.p.A.; 4

5 - il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi ha chiesto al promotore [ omissis ] di inserire nel sistema informatico di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. un ordine di vendita di azioni Banca IFIS per suo conto; - l ordine è stato eseguito nel corso della giornata del 3 ottobre 2013 e, di conseguenza, alla chiusura delle negoziazioni sul MTA del 3 ottobre 2013 il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi ha venduto allo scoperto azioni Banca IFIS al prezzo medio unitario di 9,90 euro, per un controvalore totale di ,80 euro; - il 7 e l 8 ottobre 2013 il Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi ha dato tre ordini in acquisto su azioni Banca IFIS, eseguiti nel corso della giornata, ed ha così chiuso la posizione corta in azioni Banca IFIS aperta con le vendite del 3 ottobre 2013 e contestualmente ha chiuso anche il relativo prestito titoli. Il prezzo medio unitario dei suddetti acquisti è stato pari a 9,39 euro; - il profitto riveniente dalla suddetta operatività è stato pari a 3.631,46 euro; - per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che il comportamento posto in essere dai Sig.ri Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi sia da qualificarsi come doloso, tenuto conto del fatto che persone dello status professionale dei Sig.ri Vercesi e Parisi - i quali ricoprivano rispettivamente, al tempo dello svolgimento dei fatti in esame, la qualifica di Chief Investment Officer presso il Gruppo Fiduciaria Orefici e quella di Responsabile Sales Clienti Estero di Intermonte SIM S.p.A. erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell informazione concernente il collocamento tramite ABB di azioni Banca IFIS, ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi alla comunicazione ed all utilizzo della suddetta informazione privilegiata; CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie; SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: - al Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi, nato a Milano il 14 agosto 1968 ed [ omissis ], sono applicate le seguenti sanzioni: - sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, per la violazione dell art. 187-bis, commi 4 e 6, del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi due; - al Sig. Carlo Alessandro Parisi, nato a Lucca il 4 magio 1960 e residente [ omissis ], sono applicate le seguenti sanzioni: - sanzione amministrativa pecuniaria di ,00, per la violazione dell art. 187-bis, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento; 5

6 - sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi due; Ai sensi dell art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, è disposta la confisca dei beni del Sig. Francesco Luigi Nino Vercesi - già oggetto di sequestro ex art. 187-octies, comma 3, lett. d), del D. Lgs. 58/1998, in esecuzione della delibera n del 24 giugno 2015 di seguito indicati: ,80 sul rapporto di conto corrente n. [ omissis ]. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio ai sensi dell art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/ novembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

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