Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del sig. Antonio Bardelli, nato il 12 ottobre 1961 a Cittiglio (VA) e [ omissis ]; VISTA la propria delibera del 26 febbraio 2014, notificata all interessato il 10 marzo 2014, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il sig. Antonio Bardelli è stato sospeso in via cautelare dall esercizio dell attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni; VISTE le note del 10 aprile 2013, del 16 settembre 2013 e del 7 febbraio 2014 con le quali la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato alla Consob che il sig. Antonio Bardelli ha commesso gravi irregolarità nello svolgimento dell attività di promotore finanziario; RILEVATO che dall analisi della documentazione agli atti è emerso che, dopo le dimissioni rassegnate dal promotore sig. Bardelli nel giugno 2012, sono pervenuti alla Banca n. 15 reclami da parte di clienti precedentemente seguiti dal promotore e, in particolare: 1. i sig.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ] hanno dichiarato che, seguendo i consigli del promotore di compiere degli investimenti alternativi dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e con la garanzia della protezione totale del capitale, gli avevano consegnato delle somme di denaro che, invece, erano state distratte dalla prevista destinazione e, nello specifico: - in data 9 agosto 2011 la sig.ra [ omissis ] aveva consegnato al promotore la somma di , mediante 4 assegni bancari da ciascuno, privi dell indicazione del beneficiario e risultati girati per il pagamento a favore di soggetti terzi, ignoti alla cliente; - in data 12 ottobre 2011 il sig. [ omissis ] aveva consegnato al promotore la somma di in contanti e un assegno circolare dell importo di intestato al sig. [ omissis ], collaboratore del sig. Bardelli, per investirli in strumenti finanziari come stabilito col promotore nell accordo capitale certo ; 1

2 - in data 12 ottobre 2011 il sig. [ omissis ] aveva consegnato al promotore la somma di in contanti, da destinare al riferito investimento capitale certo. Nel gennaio del 2012 il sig. Bardelli aveva riferito ai clienti di essere stato vittima di una truffa e di stare elaborando un piano per soddisfare le ragioni di credito dei clienti coinvolti. Successivamente il promotore si era reso irreperibile; 2. anche il cliente sig. [ omissis ] ha riferito di avere consegnato al promotore somme di denaro per sottoscrivere presunti investimenti alternativi dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e con la garanzia della protezione totale del capitale e che, invece, dette somme non erano state impiegate come promesso: - in data 3 dicembre 2009 aveva consegnato al promotore la somma di ; - in data 3 maggio 2011 aveva disposto un bonifico in favore del sig. Bardelli per la somma di ; - in data 2 agosto 2011 aveva consegnato la somma di ,57, ottenuti dalla vendita di BTP dal medesimo detenuti. Dal gennaio del 2012, a fronte delle richieste dal cliente sullo stato degli investimenti, il sig. Bardelli aveva fornito risposte evasive ed ambigue e si rendeva successivamente irrintracciabile; 3. anche la cliente sig.ra [ omissis ] ha riferito di avere seguito il consiglio del promotore di compiere degli investimenti alternativi dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e sempre con la garanzia della protezione totale del capitale e di avergli consegnato, allo scopo, delle somme di denaro che, tuttavia, non avevano ricevuto l impiego richiesto. In particolare: - in data 25 febbraio 2009 la sig.ra [ omissis ] aveva consegnato al sig. Bardelli la somma di da investire in una presunta gestione redditizia ; - in data 12 febbraio 2010 aveva consegnato la somma di , tramite tre assegni da intestati al promotore, al fine di investirla nel Paniere di investimenti Equity con remunerazione annuale del 2%; - in data 1 marzo 2010 aveva consegnato la somma di , tramite sette assegni da intestati al promotore, al fine di investirla nel riferito Paniere di investimenti Equity ; - in data 5 marzo 2010 aveva consegnato , tramite due assegni da intestati al promotore, al fine di investirla citato nel Paniere di investimenti Equity ; - in data 11 marzo 2010 aveva consegnato al promotore ulteriori , tramite due assegni da intestati al promotore, al fine di investirli nel Paniere di investimenti Equity ; Da gennaio del 2012, dopo una serie di risposte evasive sullo stato degli investimenti, il promotore si era reso irreperibile alla cliente; 4. anche il cliente sig. [ omissis ] ha rappresentato di essere stato consigliato dal promotore di compiere investimenti alternativi, dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e sempre con la garanzia della protezione totale del capitale e di avere consegnato allo stesso promotore somme di denaro che, invece, non erano state destinate allo scopo: - in data 30 marzo 2009 aveva consegnato al promotore la somma di , mediante tre assegni intestati al promotore da ciascuno, al fine di investirli nel Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuo dell 8%; 2

3 - in data 11 marzo 2010 aveva consegnato al promotore la somma di , mediante due assegni da e tre assegni da intestati al promotore, da investire nel Paniere di investimenti Equity con remunerazione annuale dell 1%; - in data 31 marzo 2010 aveva consegnato al promotore ulteriori , mediante cinque assegni da intestati al promotore, destinati ad essere investiti nel Paniere di investimenti Equity con remunerazione semestrale del 10%; Nel gennaio del 2012, dopo una serie di risposte evasive sullo stato degli investimenti, il promotore si era reso irreperibile al cliente; 5. anche il sig. [ omissis ] ha riferito che, seguendo il consiglio del promotore di sottoscrivere investimenti alternativi dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e con la garanzia della protezione totale del capitale, gli aveva consegnato somme di denaro che non erano state impiegate come stabilito. In particolare: - in data 9 febbraio 2009 aveva consegnato al promotore la somma di e in data 25 febbraio 2009 aveva consegnato al promotore la somma di , da investire in strumenti finanziari, come pattuito con il promotore in un accordo finanziario ; - in data 9 marzo 2009 il cliente aveva consegnato al promotore la somma di , per investirla in tale Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuo dell 8%; - in data 16 giugno 2011 il cliente aveva consegnato al promotore la somma di per fini di investimento; 6. anche i clienti sig.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno rappresentato che il promotore aveva consigliato ad essi di compiere investimenti alternativi dai rendimenti molto maggiori dei precedenti e sempre con la garanzia della protezione totale del capitale e che, allo scopo, avevano consegnato delle somme di denaro che, invece, non erano state utilizzate come voluto: - in data 31 luglio 2008 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, al fine di investirla nel Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuale del 6%; - in data 31 luglio 2009 sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, al fine di sottoscrivere l investimento nel citato Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuale dell 8%; - in data 26 aprile 2010 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, al fine di investirla nel Paniere di investimenti Equity ; - in data 31 luglio 2008 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, al fine di alimentare l investimento nel citato Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuale del 6%; - in data 31 luglio 2009 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, per alimentare l investimento nel citato Paniere di investimenti Desktop con rendimento annuale dell 8%; - in data 18 gennaio 2010 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , in contanti, per alimentare l investimento nel Paniere di investimenti Equity ; 3

4 - in data 16 giugno 2011 il sig. [ omissis ] aveva consegnato la somma di , tramite un assegno non trasferibile emesso a nome del promotore, destinato a non specificate operazioni finanziarie particolarmente redditizie; 7. i clienti sig.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno rappresentato che su suggerimento del promotore gli avevano consegnato le seguenti somme di denaro destinate ad attività d investimento: - in data 5 agosto 2009 il sig. [ omissis ] aveva consegnato al sig. Bardelli la somma di da investire in una gestione patrimoniale. Tale somma era stata consegnata tramite un bonifico bancario in favore di tale sig. [ omissis ], il quale avrebbe veduto ad investire la somma in strumenti e prodotti finanziari; - in data 29 dicembre 2009 il sig. Bardelli aveva consigliato al sig. [ omissis ] un ulteriore investimento, ottenendo dal cliente due assegni da ciascuno: l uno emesso all ordine della [ omissis ], società di proprietà dal sig. Bardelli e della [ omissis ], l altro all ordine del sig. [ omissis ], un collaboratore del promotore. Il sig. Bardelli aveva giustificato le suddette intestazioni degli assegni con non meglio precisati motivi contabili ; - in data 14 aprile 2010 il sig. [ omissis ] aveva tratto a favore del promotore un assegno bancario dell importo di ed il sig. [ omissis ] aveva tratto due assegni bancari di ciascuno anch essi a favore del promotore. Le somme erano destinate ad essere investite in tale Investment Company ; - nel maggio 2010 il sig. [ omissis ] aveva consegnato al promotore cinque assegni da ciascuno, senza l indicazione del nome del prenditore. Essi sono risultati incassati dai sig.ri [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ] (i quali hanno rapporti d affari con il promotore); - sempre nel maggio 2010 il sig. [ omissis ] aveva tratto all ordine del promotore un assegno bancario dell importo di affinché la somma fosse aggiunta ai precedenti investimenti; - in data 25 gennaio 2011 il sig. [ omissis ] aveva aperto un conto corrente presso Unicredit, dando al promotore la delega ad operare a firma disgiunta. Il cliente aveva versato sul conto la somma di tramite due assegni. Il cliente ha scoperto successivamente che detto conto era stato azzerato dal promotore in data 9 giugno 2011 tramite assegni tratti a favore di soggetti al medesimo ignoti (sigg. [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ]) e un bonifico di a favore di un conto intestato al promotore presso Unicredit; - in data 29 luglio 2011 il sig. [ omissis ] aveva tratto un assegno bancario di all ordine del promotore Bardelli per compiere un investimento; - in data 23 novembre 2011 il sig. [ omissis ] aveva richiesto a Banca MPS l emissione di tre assegni circolari dell importo complessivo di e, inoltre, aveva chiesto di indicare come beneficiari soggetti terzi (il sig. [ omissis ], al medesimo sconosciuto, ed i sig.ri [ omissis ] e [ omissis ], collaboratori del promotore); - nella medesima data del 23 novembre 2011 il sig. [ omissis ] aveva consegnato al promotore la somma di in contanti; - in data 9 dicembre 2011 il cliente aveva consegnato al promotore un assegno bancario di senza indicarne il prenditore e l assegno è risultato completato con il nome della sig.ra [ omissis ]. 4

5 Nei primi mesi del 2012, a fronte dei dubbi manifestati dai sig.ri [ omissis ] sulla destinazione delle somme, il promotore aveva rappresentato che a causa di problemi tecnici nella liquidazione di alcuni investimenti alcune somme sarebbero state interamente perdute; 8. i sig.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno riferito che nel 2005 avevano acceso un mutuo presso la società [ omissis ] dell importo di ed avevano aperto un apposito conto corrente dove venivano addebitate le rate del mutuo. Su suggerimento del promotore, la provvista per il pagamento del mutuo proveniva da disinvestimenti del portafoglio dei clienti. I relativi ordini erano precompilati dal sig. Bardelli e sottoscritti dai clienti. A luglio del 2010, seguendo le istruzioni del promotore, i clienti a loro insaputa, avevano firmato un ordine di bonifico dell importo di a favore di una persona agli stessi sconosciuta, tale sig. [ omissis ]; 9. il cliente sig. [ omissis ] ha riferito di avere consegnato al promotore nel settembre 2010 un assegno dell importo di al fine di investire in prodotti collocati e gestiti da MPS. A giugno del 2012, nel prendere visione delle movimentazioni del conto mostrate dal promotore subentrato al sig. Bardelli, il cliente si era reso conto che la riferita somma non era stata accreditata sulle posizioni del cliente; 10. i sig.ri [ omissis ]e [ omissis ] hanno riferito che nel novembre 2009 avevano acceso insieme al promotore un conto corrente, rilasciando a quest ultimo la delega ad operare al fine di poter gestire più liberamente il patrimonio. Il conto era stato alimentato con i seguenti versamenti: - in data 9 novembre 2009 avevano versato la somma di per investirla nel Paniere di investimenti Desktop ; - in data 11 agosto 2011 avevano versato la somma di ,64 da destinare al suddetto investimento. Nel giugno del 2012, esaminando la lista delle movimentazioni del riferito conto corrente, mostrata dal nuovo promotore, i clienti avevano realizzato che il sig. Bardelli aveva prelevato dette somme senza investirle; 11. i sig.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno riferito che il 15 novembre 2009 avevano consegnato al promotore la somma di da investire in prodotti collocati e gestiti da MPS. Invece, come rilevato dai clienti, esaminando la lista delle operazioni mostrata dal nuovo promotore alla fine di giugno del 2012, la predetta somma non era stata accreditata sulle relative posizioni; 12. i sig.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno riferito di avere consegnato al promotore, per finalità d investimento, la somma di in data 23 agosto A fine giugno del 2012, prendendo visione della lista delle operazioni, mostrata dal nuovo promotore, i clienti avevano appreso che la somma non era stata accreditata sul pertinente conto; 13. la sig.ra [ omissis ] ha riferito che tra il 2009 ed il 2011 aveva consegnato al promotore la somma di tramite assegni e che tra marzo e aprile del 2011 aveva consegnato al promotore l ulteriore somma di in contanti. La cliente ha riferito che nel giugno 2012, al cambio del promotore, aveva realizzato che le riferite somme non erano state accreditate sulle pertinenti posizioni; 14. il sig. [ omissis ] ha riferito che tra il 16 ed il 28 febbraio 2012 aveva consegnato al promotore la somma di tramite vaglia postali intestati al promotore e [ omissis ]. Nel giugno del 5

6 2012, nel prendere visione della lista delle operazioni, come mostrata dal nuovo promotore, aveva rilevato che la suddetta somma non era stata accreditata sulle posizioni del cliente; 15. il sig. [ omissis ] ha riferito di avere consegnato al promotore, da agosto 2009 ad agosto 2011, le seguenti somme: in data 14 agosto 2009, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 14 agosto 2009, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 14 agosto 2009, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 11 marzo 2010, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 11 marzo 2010, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 9 marzo 2011, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 11 marzo 2011, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 10 marzo 2011, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 16 giugno 2011, tramite assegno n. [ omissis ]; in data 4 agosto 2011, tramite assegno n. [ omissis ]. Dette somme non erano state accreditate sul conto come rilevato dal cliente a giugno del 2012, prendendo visione delle movimentazioni dei propri conti correnti mostrati dal nuovo promotore. VISTA la lettera del 7 marzo 2014, notificata al promotore sig. Antonio Bardelli in data 13 marzo 2014, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Reti, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al medesimo promotore la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n adottato con delibera del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per aver: - acquisito, anche tramite la distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme e valori di pertinenza della clientela; - elaborato e consegnato ai clienti documentazione riportante informazioni non veritiere; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; - omesso di eseguire le operazioni d investimento richieste dai clienti; - art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle ivi prescritte; RILEVATO che nella prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la nota del 23 settembre 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Reti, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto; CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertati i fatti oggetto di contestazione; 6

7 VISTA la nota del 24 settembre 2014, recapitata il 2 ottobre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Antonio Bardelli l avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in discorso. Contestualmente, l interessato è stato informato della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione e gli è stata trasmessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche nella seconda fase istruttoria del presente procedimento il promotore non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 19 gennaio 2015 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e preso atto che il promotore non ha formalizzato alcuna difesa funzionale ad una diversa qualificazione di quanto contestatogli, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato la conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Antonio Bardelli nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che sulla base delle risultanze istruttorie e dalla documentazione agli atti emergono elementi idonei a ritenere accertate le contestazioni formulate nei confronti del sig. Antonio Bardelli, in quanto i n. 15 reclami sporti dai clienti sopra citati e gli esiti delle verifiche svolte al riguardo dalla Banca, corredati della relativa documentazione di supporto, confermano chiaramente che il promotore ha acquisito la disponibilità di somme di denaro pertinenza della clientela (per un ammontare complessivo di circa ), tramite assegni, bonifici e denaro contante percepiti dal promotore o distratti a favore di terzi, ha fornito ai clienti informazioni non corrispondenti al vero, ha perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti, ha omesso di eseguire gli investimenti in strumenti finanziari richiesti dai medesimi clienti e, infine, ha accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; 7

8 - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), 5) e 7) del regolamento Consob n. 6190/2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente, la comunicazione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero ed il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del regolamento Consob n /2007, la stessa Autorità dispone la sospensione dall Albo, per un periodo compreso tra uno e quattro mesi, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte; - l omessa esecuzione di ordini d investimento costituisce una grave violazione della normativa di riferimento (implicando la violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza) non è assoggettata ad una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità dei concreti comportamenti posti in essere; - nel caso di specie, anche tali condotte illecite costituiscono grave violazione della normativa di riferimento stante la loro connessione e strumentalità con le altre violazioni accertate; - la reiterazione delle condotte illecite nei confronti dei clienti, l entità delle disponibilità liquide sottratte e le modalità fraudolente con cui tali condotte sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; D E L I B E R A: Il Sig. Antonio Bardelli, nato il 12 ottobre 1961 a Cittiglio (VA) e [ omissis ], è radiato dall Albo Unico dei Promotori Finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 2 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 8

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