Bollettino. n /31 maggio Anno XXXIV. 5 giugno Delibere e provvedimenti urgenti. 16/31 maggio 2017

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1 Bollettino Anno XXXIV n giugno

2 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni 40 3 Altre decisioni 42 4 Appendice 45 Indice cronologico 49 Indice per materia 51 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2

3 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n Radiazione del sig. Silvio Vannini dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 12 febbraio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Silvio Vannini, nato a Bibbiena (AR) il 25 luglio 1954 [ omissis ]; VISTA la delibera n. 739 del 16 maggio 2016, recante la cancellazione dall Albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza, adottata dall Organismo per la tenuta dell Albo unico dei promotori finanziari (oggi «Organismo di vigilanza e tenuta dell Albo unico dei consulenti finanziari»); VISTA la propria delibera n del 27 aprile 2016, notificata all interessato il successivo 16 maggio, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il Sig. Vannini è stato sospeso in via cautelare dall attività di promotore finanziario (oggi «consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede») per un periodo di sessanta giorni; VISTA la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì con nota del 1 dicembre 2015, da Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. con note del 28 settembre 2015 e del 1 ottobre 2015, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con note del 1 ottobre 2015, da Deutsche Bank S.p.A. con note del 2 ottobre 2015 e dell 8 ottobre 2015 e da Banca Fideuram S.p.A. con nota del 5 ottobre 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Silvio Vannini nello svolgimento dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota del 17 maggio 2016, notificata al consulente in data 4 giugno 2016, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento di sospensione cautelare già adottato, ha contestato al Sig. Silvio Vannini, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007 : - art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti; - simulato operazioni di investimento; - comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero e consegnato documenti non rispondenti al vero; - art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi dalla medesima disposizione; RILEVATO che il consulente non ha dedotto nel procedimento sanzionatorio alcun elemento funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione; VISTA la Relazione per la Commissione del 6 dicembre 2016, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Vannini ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Vannini la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere egli acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela, per avere simulato operazioni di investimento e per avere comunicato informazioni non rispondenti al vero e falsificato documentazione consegnata agli investitori, nonché la violazione dell art. 108, comma 5, del citato Regolamento, per 3

4 avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa regolamentare; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del Regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori) e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - per la simulazione di operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi; - la notevole entità delle disponibilità liquide sottratte, la molteplicità dei soggetti coinvolti, la pluralità delle condotte illecite accertate e le modalità fraudolente con cui sono state attuate costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; - sotto il profilo soggettivo, le violazioni sono ascrivibili al consulente a titolo di dolo; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il Sig. Silvio Vannini, nato a Bibbiena (AR) il 25 luglio 1954 [ omissis ], è radiato dall Albo unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 gennaio 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche «TUF») e, in particolare; - l art. 1, comma 1, lettera t), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998, il quale definisce l offerta al pubblico di prodotti finanziari come ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati ; - l art. 94, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'italia è Stato membro d origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ; 4

5 CONSIDERATO che dall esame delle risultanze e della documentazione acquisita all esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato ( DIS ) presso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche solo la Banca ) dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016, è emerso che: - nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel Fondo acquisto Azioni Proprie (in seguito anche azioni BPVi ); - la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario; - l attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti dalla Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria; - infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel Fondo Acquisto Azioni Proprie, è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi; - l attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. t), del TUF; - lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall art. 94 comma 1, del TUF; VISTA la lettera del 1 aprile 2016, notificata ai destinatari tra l 1 ed il 18 aprile 2016, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell istruttoria, ha contestato la violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ai soggetti sotto indicati, in qualità di esponenti pro tempore della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: - sig.ri Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Marino Breganze, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Matteo Marzotto, Franco Miranda, Andrea Monorchio, Gianfranco Pavan, Alvise Rossi Di Schio, Fiorenzo Sbabo, Luigi Sciarrino, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Zonin e Roberto Zuccato, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Banca; - sig.ri Giacomo Cavalieri, Laura Piussi, Giovanni Zamberlan e Paolo Zanconato, nella qualità di componenti del collegio sindacale della Banca; - sig. Samuele Sorato, in qualità di direttore generale della Banca, oltre che amministratore delegato dal 13 febbraio 2015 al 12 maggio 2015; - sig. Emanuele Giustini, in qualità di vice direttore generale della Banca nonché responsabile della divisione mercati; - sig. Claudio Giacon, in qualità di responsabile direzione regionale Veneto occidentale della Banca; - Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell art. 195, comma 9, del d. l.gs. n. 58/98; VISTE le note pervenute tra il 3 aprile 2016 e l 11 maggio 2016 con cui la Banca e i relativi esponenti aziendali hanno formulato istanze di accesso agli atti posti a fondamento del procedimento sanzionatorio e visti altresì i relativi verbali di accesso agli atti svoltisi tra il 18 ed il 20 maggio 2016; VISTE le note trasmesse tra l 11 aprile ed il 25 maggio 2016 con cui i destinatari del procedimento hanno formulato istanza di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive cui è stato fornito positivo riscontro; ESAMINATE le note trasmesse tra l 11 maggio 2016 e l 11 luglio 2016 con cui tutte le parti hanno presentato proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto del procedimento; ESAMINATI i verbali delle audizioni personali dei sig.ri Bianchi, Breganze, Domenichelli, Monorchio, Rossi di Schio, Sbabo, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Fantoni, Colutta, Macola, Zamberlan, Piussi, Zanconato e Giacon, svolte, su istanza di parte, dinanzi all Ufficio Sanzioni Amministrative tra il 20 ed il 22 luglio 2016; VISTE le note pervenute tra l 11 maggio e il 5 ottobre 2016 con cui i la Banca e i sig.ri Zonin, Bianchi, Breganze, Domenichelli, Miranda, Monorchio, Rossi di Schio, Sbabo, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Pavan, Macola, Zamberlan, Piussi, Zanconato, Cavaleri, Giacon e Sorato hanno formulato istanza di accesso agli atti acquisiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla lettera di contestazioni e rilevato che l accesso ha avuto tra il 30 agosto ed il 12 ottobre 2016; VISTA la Relazione per la Commissione del 28 ottobre 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RILEVATO che la predetta Relazione è stata tramessa agli interessati con nota del 28 ottobre 2016; ESAMINATE le note datate tra il 17 novembre 2016 e il 2 dicembre 2016 con cui gli interessati hanno presentato controdeduzioni in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione; 5

6 ESAMINATA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame; RILEVATO che la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati con nota del 6 febbraio 2017; ESAMINATE le note datate tra il 1 marzo 2017 e l 8 marzo 2017 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato ulteriori controdeduzioni in replica alle considerazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa; CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 28 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nella fase istruttoria; RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dai soggetti interessati; RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ha pianificato e realizzato, nel periodo 1 gennaio febbraio 2015, una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel c.d. Fondo Acquisto Azioni Proprie e che detta attività configura un ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. t), del TUF per la quale è risultata omessa la pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall art. 94 comma 1, del medesimo Testo Unico; CONSIDERATO, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare, che: - per la violazione dell art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l art. 191, comma 1, del medesimo decreto, nel testo vigente all epoca dei fatti oggetto di contestazione, prevede che: Chiunque effettua un offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro ; - nella fattispecie il controvalore dell offerta non risulta determinabile dal momento che essa era diretta a svuotare (almeno in parte) il portafoglio di azioni proprie della Banca, nel quale confluivano anche le azioni BPVi di tempo in tempo riacquistate dai soci/clienti; - ai sensi del comma 3, del medesimo art. 191 del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti, «l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»; - ai fini della formulazione delle proposte sanzionatorie si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981; SULLA BASE, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni; - la durata dell offerta svolta in assenza di prospetto, protrattasi per oltre un anno e, in particolare, dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015; - nell ambito dell attività di offerta sono state sottoscritte in contropartita diretta con la Banca azioni BPVi da parte di un elevato numero di clienti per un totale di n operazioni di vendita; - il ruolo in concreto svolto da ciascun esponente aziendale nell ambito dell attività di offerta e la carica ricoperta; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, la violazione accertata è imputabile ai sig.ri Sorato, Giustini e Giacon a titolo di dolo e ai restanti esponenti aziendali quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: 1) sono applicate, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie delle quali è contestualmente ingiunto a ciascuno il pagamento, nonché le seguenti sanzioni amministrative accessorie: - Samuele Sorato (Direttore Generale e Consigliere Delegato): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di otto mesi; 6

7 - Emanuele Giustini (Vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di sette mesi; - Claudio Giacon (Responsabile Direzione Regionale Veneto Occidentale): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di cinque mesi; - Marino Breganze (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi; - Giorgio Tibaldo (membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi; - Franco Miranda (membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi; - Giovanni Zonin (Presidente del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Andrea Monorchio (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Paolo Angius (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Alessandro Bianchi (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giorgio Colutta (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Vittorio Domenichelli (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giovanna Maria Dossena (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giovanni Fantoni (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Maria Carla Macola (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Matteo Marzotto (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Gianfranco Pavan (membro del Consiglio di Amministrazione: sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Alvise Rossi Di Schio (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Fiorenzo Sbabo (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Luigi Sciarrino (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Maurizio Stella (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Nicola Tognana (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giuseppe Zigliotto (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Roberto Zuccato (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giovanni Battista Carlo Zamberlan (Presidente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Laura Piussi (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Paolo Zanconato (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo 7

8 di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi; - Giacomo Cavalieri (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l importo di euro ; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi. 2) è ingiunto alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ai sensi dell art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di Euro quale somma delle sanzioni suindicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 marzo 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di ADVAM PART- NERS SGR S.p.A., nonché nei confronti della medesima Società quale soggetto responsabile in solido, per violazioni degli artt. 21 e 40 del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ( Regolamento Intermediari ); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell attività di vigilanza svolta - anche da parte della Banca d Italia - nei confronti di ADVAM PART- NERS SGR S.p.A. ( la Società o la SGR ); CONSIDERATO che dalla predetta attività istruttoria sono emerse, con riferimento al periodo 20 maggio gennaio 2015, violazioni che attengono al mancato rispetto delle norme che regolano la diligenza e la correttezza delle condotte in ordine alla prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo all acquisizione, per conto delle gestioni patrimoniali, di strumenti finanziari non in linea con i predefiniti limiti contrattuali, alla non adeguata valutazione degli interessi degli investitori dei fondi gestiti e alla violazione dei limiti sull operatività in derivati da parte di un fondo di investimento; VISTE le note del 27 maggio 2016, notificate tra il 27 maggio e il 16 giugno 2016, con le quali, in relazione alle sopra citate carenze, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Ufficio Vigilanza SGR e OICR, ha contestato ad alcuni esponenti aziendali della SGR, nonché alla stessa SGR in qualità di responsabile in solido, la violazione delle disposizioni, applicabili pro tempore di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n del 2007, attuativi dell articolo 40, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (ora art. 35-decies), in tema di diligenza e correttezza di comportamento nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché all articolo 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di diligenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione di portafogli ; CONSIDERATO che con le medesime note di contestazione gli esponenti aziendali e la Società sono stati, altresì, resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse; VISTE le note con cui, tra l 8 e il 20 giugno 2016, le parti del presente procedimento hanno formulato istanza di proroga e di accesso agli atti; RILEVATO che le predette richieste sono state riscontrate positivamente dalla Consob e che gli accessi agli atti sono stati eseguiti in data 22 giugno 2016; ESAMINATE le note difensive presentate dalle parti tra il 28 luglio e il 2 agosto 2016; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative, con la quale il medesimo Ufficio, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative; VISTA la nota del 21 dicembre 2016 con la quale, ai soggetti interessati, è stata trasmessa copia della relazione con 8

9 cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate (i) dal sig. Luca Passoni (con nota del 17 gennaio 2017); (ii) dai sigg.ri Danilo M. Mosca, Massimo A. Vecchio e Marco Sguazzini Viscontini (congiuntamente, con nota del 18 gennaio 2017); (iii) dai sigg.ri Maurizio Belli per sé e per conto della Società - Emanuele Facile, Marcello Garolla di Bard, Vittorio Mazza, Ruggero Conti e Roberto Fracas (congiuntamente, con altra nota del 18 gennaio 2017); VISTA la Relazione Integrativa del 24 febbraio 2017 predisposta, ai sensi dell art 8, comma 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, dall Ufficio Sanzioni Amministrative su richiesta della Commissione, avente ad oggetto approfondimenti in merito alle difese formulate dal sig. Passoni con la citata nota del 17 gennaio 2017; VISTA la nota del 24 febbraio 2017 con la quale, ai soggetti interessati, è stata trasmessa copia della predetta Relazione Integrativa; ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni scritte presentate con nota del 24 marzo 2017 dai sigg.ri Belli (per sé e per conto della Società), Facile, Garolla di Bard, Mazza, Conti e Fracas in replica alla predetta Relazione Integrativa; RILEVATO che gli altri soggetti interessati non hanno presentato controdeduzioni scritte in replica alla predetta Relazione Integrativa; CONSIDERATO che, complessivamente, le difese svolte non presentano elementi tali da mutare il quadro fattuale emerso nell ambito dell attività istruttoria condotta dalla Divisione Intermediari e confermata dall Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, le violazioni - da parte dei sig.ri Danilo Maria Mosca, Emanuele Facile, Maurizio Belli, Giuseppe Toma, Luca Passoni, Marcello Garolla Di Bard, Vittorio Mazza, Massimo Andrea Vecchio, Ruggero Conti, Roberto Fracas e Marco Sguazzini Viscontini - dell art. 21 comma 1, lettera a) e dell art. 40, comma 1, lett. a) (ora art. 35-decies), del TUF, per aver omesso di perseguire l interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti delle gestioni di portafogli; VISTO l art. 190 del TUF, che punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dall art. 21 e dall art. 40 (nella formulazione pro tempore vigente) dello stesso decreto, nonché delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro ,00 per ciascuna violazione; SULLA BASE dei criteri indicati dall art. 11 della legge n. 689 del 1981 ed, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva, assumono rilevanza i seguenti elementi: - la minor gravità della violazione relativa alla gestione collettiva, anche avuto riguardo alla durata contenuta dei singoli sforamenti dei limiti dell esposizione in derivati e il breve arco temporale nel quale si sono manifestati; - gli interventi correttivi apprestati dalla Società; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, l effettiva funzione svolta all interno della Società all epoca degli illeciti ed i fatti a ciascuno riferibili in ragione del periodo di rispettiva permanenza in carica nel Periodo Rilevante; - l assenza di danno alle gestioni individuali e collettive, secondo quanto risulta dalle evidenze in atti; CONSIDERATO che, con riferimento all elemento soggettivo, i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: 1) sig. Danilo Maria Mosca, Presidente del CdA dal 20 maggio 2014 al 23 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (di cui euro 2.500,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 2.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 2) Emanuele Facile, Amministratore Delegato dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00 (di cui euro 8.000,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 6.000,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 3) Maurizio Belli, Vice presidente dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (di cui euro 5.500,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 3.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 4) Giuseppe Toma, Amministratore dal 20 maggio 2014 al 1 ottobre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 2.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 5) Luca Passoni, Amministratore e Responsabile dell Area Investimenti dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro di euro ,00 (di cui euro ,00 per la violazione dell art. 9

10 21 del TUF ed euro 7.000,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 6) Marcello Garolla Di Bard, Amministratore dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (di cui euro 5.500,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 3.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 7) Vittorio Mazza, Amministratore dal 20 maggio 2014 al 9 dicembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 2.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 8) Massimo Andrea Vecchio, Amministratore dal 20 maggio 2014 al 3 ottobre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 2.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 9) Ruggero Conti, Presidente del Collegio Sindacale dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (di cui euro 5.500,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 3.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 10) Roberto Fracas, Sindaco effettivo dal 20 maggio 2014 al 30 gennaio 2015, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (di cui euro 5.500,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 3.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); 11) Marco Sguazzini Viscontini, Sindaco effettivo dal 20 maggio 2014 al 4 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione dell art. 21 del TUF ed euro 2.500,00 per la violazione dell art. 40 del TUF); - è ingiunto ad ADVAM PARTNERS SGR S.p.A., con sede in Via Turati n. 9, 20121, Milano, in qualità di responsabile in solido, ai sensi dell art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell importo complessivo di euro ,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 5 aprile 2017 Delibera n IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Angelo Orlandi dall albo unico dei consulenti finanziari La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la delibera dell Organismo di Vigilanza e Tenuta dello stesso Albo n. 56 del 7 settembre 2009, recante, tra l'altro, l iscrizione all Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Angelo Orlandi, nato a Sant Angelo Lodigiano (LO) il 26 settembre 1971; VISTA la nota trasmessa alla Consob in data 30 marzo 2016, con cui FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ha segnalato di aver riscontrato irregolarità a carico del sig. Orlandi nell esercizio dell attività di consulente finanziario; VISTA la nota del 6 luglio 2016, notificata in data 23 luglio 2016, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell attività di vigilanza, ha contestato al sig. Orlandi, ai sensi dell art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell art. 107, comma 1, del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007, per aver comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero e consegnato agli stessi rendiconti non veritieri; RILEVATO che il sig. Orlandi non ha svolto alcuna attività difensiva; VISTA la Relazione per la Commissione del 14 marzo 2017 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclu- 10

11 sive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Orlandi ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. Orlandi, la violazione dell art. 107, comma 1, per aver comunicato agli investitori informazioni non rispondenti al vero e consegnato agli stessi rendiconti non veritieri; CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell entità della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 5), del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo del consulente nell ipotesi di comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del Regolamento n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, si è tenuto conto, in senso attenuativo della gravità oggettiva dell illecito, della circostanza che le irregolarità accertate sono state commesse nei confronti di un limitato numero di clienti; - sulla base degli atti del procedimento la violazione accertata risulta imputabile al sig. Orlandi quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Il sig. Angelo Orlandi, nato a Sant Angelo Lodigiano (LO) il 26 settembre 1971, è sospeso, per un periodo di tre mesi, dall Albo Unico dei consulenti finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 5 aprile 2017 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n Applicazione nei confronti della Banca Popolare delle Province Calabre S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dell art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche Tuf ); VISTO, in particolare: - l art. 114, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all epoca dei fatti contestati ( ) gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni ( ) ; - l art. 116, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all epoca dei fatti contestati Gli articoli 114 ( ) si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito anche regolamento emittenti ) e, in particolare: - l art. 109, comma 1, del medesimo regolamento in base al quale gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis; b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile ; - l art. 66 del medesimo regolamento in base al quale gli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato ; VISTO, inoltre, l art. 181, comma 1, del Tuf, il quale stabilisce che costituisce informazione privilegiata un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ; 11

12 VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, dall attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati è emerso che, con riferimento al periodo , la Banca Popolare delle Province Calabre S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche la Banca ), all epoca dei fatti qualificabile emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, non risulta avere reso noto al pubblico con le modalità previste dal sopra citato art. 109 del Regolamento Emittenti gli eventi rilevanti di seguito riportati: - l approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei progetti di bilancio relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 (delibere del CdA del 28 marzo 2012, del 15 marzo 2013 e del 24 aprile 2014), ciò in quanto dal progetto di bilancio relativo al 2011 emergeva un peggioramento delle perdite d esercizio rispetto all anno precedente, dal progetto di bilancio relativo al 2012 emergeva un utile di circa , in discontinuità coi precedenti esercizi e dal progetto di bilancio relativo al 2013 emergeva che dalle verifiche di Banca d Italia risultava un patrimonio di vigilanza di ammontare inferiore a quello minimo previsto dalla normativa di Banca d Italia; - le delibere del Consiglio di Amministrazione di convocazione dell Assemblea dei soci per approvare due operazioni di aumento del capitale sociale del 2012 e del 2014 ciò in quanto dalla delibera del CdA del 10 agosto 2012 emergeva la proposta di un aumento di capitale per euro a fronte dell esito dell ispezione di Banca d Italia dell inizio del 2012, da cui era emersa la necessità di procedere ad un rafforzamento patrimoniale ; dalla delibera del CdA del 31 maggio 2013 di approvazione dei risultati della relativa offerta emergeva che quest ultima operazione aveva avuto scarsissime adesioni e dalla delibera del CdA del 12 aprile 2014 emergeva la proposta all assemblea di procedere un aumento di capitale per euro a fronte delle verifiche di Banca d Italia da cui risultava un patrimonio di vigilanza di ammontare inferiore a quello minimo previsto dalla normativa di Banca d Italia; VISTA la nota del 16 settembre 2016, notificata in pari data alla parte, con cui la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, ha contestato alla Banca Popolare delle Province Calabre S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 193 e 195 del Tuf, le violazioni dell art. 114, comma 1, del Tuf - in combinato disposto con l art. 116, comma 1, del Tuf - come attuato dall art. 109, del citato regolamento emittenti (in combinato disposto con l art. 66 del regolamento medesimo) per non avere diffuso al pubblico, secondo le modalità ivi previste, gli eventi e le circostanze rilevanti come sopra specificati; RILEVATO che la Banca non si è avvalsa di nessuno degli strumenti di difesa a propria disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 23 febbraio 2017, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e preso atto che la parte non ha formulato deduzioni difensive, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata le violazioni contestate e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate le contestate violazioni dell art. 114, comma 1, del Tuf (in combinato disposto con l art. 116, comma 1, del Tuf) come attuato dall art. 109, del citato regolamento emittenti (in combinato disposto con l art. 66 del regolamento medesimo), per non avere la Banca diffuso al pubblico, secondo le modalità ivi previste, gli eventi e le circostanze rilevanti come sopra specificati; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare: - ai sensi dell art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all epoca dei fatti contestati, per la violazione dell art. 114, comma 1, del medesimo decreto è prevista l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura è determinata tra un minimo di 5.000,00 ed un massimo di ,00; - ai sensi dell art. 11 della legge n. 689 del 1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del medesimo e alle sue condizioni economiche; SULLA BASE, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: - l esatto adempimento da parte degli emittenti degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori e del mercato, anche con riferimento alla particolare rilevanza assunta nel caso di specie dalle informazioni riguardanti l evoluzione della situazione patrimoniale della Banca; - l omessa comunicazione della delibera del CdA del 28 marzo 2012, di approvazione del progetto di bilancio per l esercizio 2011 e dal quale emergeva un peggioramento delle perdite rispetto all esercizio precedente non ha consentito una corretta rappresentazione al pubblico della situazione patrimoniale del 2011; - l omessa comunicazione della delibera del CdA del 15 marzo 2013, di approvazione del progetto di bilancio per l esercizio 2012 e dal quale emergeva un utile di circa , in discontinuità coi precedenti esercizi, non ha consentito al pubblico di avere contezza del predetto evento; 12

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