Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto"

Транскрипт

1 TARIFFE per le Assicurazioni di Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto TUTTI I SETTORI escluse le imposte e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale Tariffa 2012 Ed.1 Effetto: 01 gennaio 2012 Scadenza: 31 dicembre 2012

2 SOMMARIO Validità tariffa...pag. 2 Criteri generali 2 Rischi riservati alla Direzione.. 2 Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori 3 Modalità assuntive. 11 Tabella per la determinazione della classe di merito Conversione Universale (CU).. 12 Tabella delle regole evolutive Bonus Malus Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri Parametri tariffari Proprietari del veicolo coefficienti suddivisi per CAP Urbano / Extraurbano - Area Urbana / Extraurbana 18 Fattori di personalizzazione Anzianità Assicurativa Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano.. 26 Parametri tariffari 28 Proprietari del veicolo coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana. 28 Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri Parametri tariffari 33 Proprietari del veicolo Autocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana Proprietari del veicolo Motocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana.. 36 Norme relative al Settore V ciclomotori e motocicli Parametri tariffari 38 Fattori di personalizzazione Proprietari del veicolo Ciclomotori - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana. 40 Proprietari del veicolo Motocicli - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana.. 41 Norme relative al Settore VI macchine operatrici Parametri tariffari Norme relative al Settore VII macchine agricole Parametri tariffari. 44 Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II. 45 Norme relative al Settore I Parametri tariffari. 48 Norme relative al Settore II Parametri tariffari.. 50 Allegato 1 e 1.1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi e relativi coefficienti Tariffe applicabili Condizione Speciale E - Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta 52 Condizione Speciale F - Tariffa Bonus / Malus. 52 Condizione Speciale G - Tariffa Fissa con Pejus. 52 Periodo di osservazione 52 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 1

3 Tariffa RC Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Parametri e coefficienti per la determinazione del premio La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. CRITERI GENERALI Norme tariffarie di riferimento I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario. Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti indicati nei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE a) Polizze amministrate a Libri matricola; b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, superiori a tre unità; c) autosnodati in servizio urbano e extraurbano; d) natanti ad uso pubblico; e) veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani; f) per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione; g) polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via; h) polizze per gare e competizioni sportive; i) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive; j) rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa; k) contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara; l) contratti che nell ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 2

4 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni a cose. Nell assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Con D. Lgs. n. 198 del 6/11/2007 di attuazione alla Direttiva Comunitaria 2005/14/CE (c.d. V Direttiva Auto), fino al 10 giugno 2012 sono applicabili ai tipi di veicoli sotto indicati ed ai natanti, i seguenti massimali minimi: AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI CICLOMOTORI - MOTOCICLI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE (a) (b) (c) , , ,00 e con decorrenza 11 giugno 2012, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, art. 128 comma 1, lettera a) e comma 2), i massimali minimi applicati non potranno essere inferiori ai seguenti limiti: AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI CICLOMOTORI - MOTOCICLI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE (a) (b) (c) , , ,00 1) Durata dei contratti Salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione; la frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale, detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4. 2) Tariffazione Agli effetti della tariffazione dei veicoli, si fà riferimento al C.A.P. Urbano / Extraurbano o all area Urbana / Extraurbana della Provincia di residenza ovvero della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento alla sede legale ovvero al C.A.P. Urbano /Extraurbano o all area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. 3) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. a) E ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 3

5 b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all 01/01/2012 e clausola di tacito rinnovo, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con l aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. 4) Rischi di durata inferiore ad un anno Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360). Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A. Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all intestatario al P.R.A. I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 4

6 8) Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, semprechè autorizzata dal proprietario, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell Art. 186 del D.LGS. 30/4/92, n Si applica un aumento del 2% sul premio dell'autoveicolo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. 9) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova ex art. 98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a unico. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 10) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno). Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 5

7 b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 11) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 Art. 10, secondo e terzo comma - Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo: a) singola applicazione per il Settore III: 30,00 per massimale assicurato pari a / / fino al 10/06/2012, e / / dall 11/6/2012. b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: 20,00 per massimale assicurato pari a / / fino al 10/06/2012, e / / dall 11/6/2012. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G. 12) Veicoli targati RSM. Si applicano i premi al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 13) Veicoli immatricolati all'estero Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio. 14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre (art.54, lett. f del Codice della Strada). a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento alla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un Club, ad un Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti. a) Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di / / con applicazione del premio fisso di 10,90 per i motocicli e di 13,50 per gli autoveicoli fino al 10/06/2012, e / / dall 11/6/2012. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4). Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 6

8 16) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un Club, ad un Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti. a) Contratti con durata annuale (esclusivamente con attestazione sullo stato del rischio esente da sinistri, o con indicato un sinistro tra le ultime 5 annualità pregresse e l anno corrente). Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un Associazione di collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti. L iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l Impresa ha facoltà di richiedere prova della stessa. L utilizzo dell autoveicolo o motoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa. Il Contraente, è tenuto a consegnare l attestazione sullo stato del rischio riferito al veicolo da assicurare; con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse, l autoveicolo o il motoveicolo non è assicurabile con le modalità previste al punto a) della presente norma, ma come previsto al successivo punto b). Fino al 10/6/2012 per ciclomotori, motocicli e autoveicoli, possono essere stipulati esclusivamente contratti con massimale di / / a premio fisso di 67,06 con tariffa in franchigia; dall 11/6/2012 il massimale minimo applicabile è di / / Per ogni sinistro, l ammontare della franchigia a carico dell assicurato è di 100,00. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Non è consentita la stipulazione dei contratti annuali, con attestazione sullo stato che riporti NA o ND nelle annualità pregresse, ovvero con 2 o più sinistri tra le ultime 5 annualità pregresse compreso l anno corrente la regolare copertura assicurativa è effettuata con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni) applicando i premi dei rispettivi settori di tariffa. 17) Assicurazioni di secondo rischio Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente". 18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria). Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 7

9 premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. 19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175) Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. 20) Alienazione del veicolo Sua sostituzione Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola) 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 8

10 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". 21) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4. Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione. 22) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato dal Provvedimento ISVAP n dell 8 febbraio 2008). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'impresa trasmette al domicilio del contraente una "attestazione" che contenga: - la denominazione dell'impresa di assicurazione; - il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; - l indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all Impresa, al fine di evitare la maggiorazione del premio, avvalendosi della eventuale facoltà contrattuale prevista; - gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti; - la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva riferita all Impresa e la corrispondente classe di Conversione Universale (CU) nel caso il contratto sia stato sipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; - i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; - la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. La suddetta "attestazione" deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 9

11 Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Con periodo d osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio. 22.1) Consegna dell attestato di rischio all Assicuratore Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio, solo all'atto della stipulazione di contratto con altra Impresa e per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, in mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito 18. L attestazione può essere consegnata successivamente alla stipula del contratto purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest ultima data, in tal caso, l assegnazione della classe di merito è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopra indicato documento, e l eventuale differenza di premio a favore del Contraente sarà rimborsata dall Impresa entro la data di scadenza del contratto. L ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 10

12 Modalità assuntive e Tabelle per l assegnazione della classe di merito Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrati per la prima volta all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrati per la prima volta dopo voltura all Archivio Nazionale dei Veicoli Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, non registrato all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazion già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario, con esclusione dei settori relativi a motocicli / ciclomotori e natanti. Anno di stipula Classe di assegnazione CU risultante dall attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3B. Classe di assegnazione CU, risultante nell attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. Classe CU 14 - Classe UBI 14 Classe CU 14 Classe UBI 14 Classe CU 14 Classe UBI 14 D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero Classe di merito CU / UBI risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. Classe CU / UBI della polizza sospesa. Classe CU / UBI della polizza sostituita Ovvero classe CU / UBI risultante dall attestato di rischio della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore alla classe indicata per il corrispettivo anno di stipula. Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione. Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio Complementare o certificato di circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi deli artt e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto. Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Classe di assegnazione CU risultante Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Dichiarazione dell incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni. Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia. Autocarri Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 11

13 TABELLA 3A per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n dell 8 Febbraio 2008). a) Con riferimento alla classe d ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. TABELLA 3B 1N Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI Verifica della sinistrosità pregressa, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione CU 1) Classe CU Classe CU Anno corrente I anno II anno III anno IV anno V anno Esente da sinistri E 1 1 1D o più sin. 1 o più sinistri pagati,anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V anno. 1 1C o più sin. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel IV anno. 1 1B o più sin. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel III anno. 1A o più sin. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel II anno. Classe CU 0 1 o più sin. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nel I anno. Classe CU 1 o più sin. 0 annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nell anno corrente. Classe CU 1 o più sin. 1 o più sin. annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe annualità ininfluente per l'assegnazione della classe 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, con responsabilità principale, nell anno corrente. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 12

14 TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 1T 1T 1R 1O 1L 1G S 1T 1Q 1N 1H 1F R 1S 1P 1M 1G 1E Q 1R 1O 1L 1F 1D P 1Q 1N 1H 1E 1C O 1P 1M 1G 1D 1B N 1O 1L 1F 1C 1A M 1N 1H 1E 1B L 1M 1G 1D 1A H 1L 1F 1C G 1H 1E 1B F 1G 1D 1A E 1F 1C D 1E 1B C 1D 1A B 1C A 1B A Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l art Consegna dell attestato di rischio all Assicuratore, e per il "Pejus", quanto previsto dalla Condizione Speciale G, riportate nella sezione TARIFFE APPLICABILI Tariffa Fissa con Pejus di pag ) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857; Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 13

15 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 128 Titolo I Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno: Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. CAPO II NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 24) Definizioni I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli / tricicli (*) classificati dall art. 53 lett. h) del Codice della Strada. (*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8). Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP urbano / extraurbano o residenza in Area urbana / extraurbana riferita alla Provincia dell intestatario al P.R.A., potenza fiscale e alimentazione, potenza in Kw, marca autovettura, modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età e sesso dell intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa desunta dalla valorizzazione del pagellino sinistri, massimale assicurato. I relativi coefficienti sono riportati da pagina 18 a pagina ) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., nonché le forme tariffarie, con un aumento del 150%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 26) Locazione di autovetture senza conducente L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%. 27) Autovetture con traino - rischio della circolazione a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. b) per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 14

16 28) Rimorchi di autovetture - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di / / fino al 10/06/2012, e / / dall 11/6/2012, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 29) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e con riferimento alla Provincia (area Urbana o Extraurbana) di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A.. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 30) Deroghe alla rivalsa 30.1) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: - guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione. - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. - In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 30.2) Deroga alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza autorizzato da proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n Si applica un aumento del 2% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. - In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 15

17 31) Scuolabus - Miniscuolabus Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 40 del Settore III (Autobus). 32) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV o fino a cc. 774,0: franchigia di 103,29; - per i veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6: franchigia di 154,94: - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV ovvero oltre cc 1.243,6: franchigia di 206,58. Per stipula di contratti nella forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". I predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualita', delle percentuali indicate nella tabella sottoriportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla norma 18 il premio deve essere maggiorato nella misura massima sottoindicata. MAGGIORAZIONI PERCENTUALI DEI PREMI Classe di assegnazione Aumento percentuale del premio 10% 20% 30% 40% 50% In polizza deve essere richiamata la condizione speciale E. 33) Passaggio di tariffa Il passaggio di una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 16

18 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE I AUTOVETTURE USO PRIVATO Forme tariffarie ammesse Bonus/ Malus e Franchigia Fissa Premio di riferimento Il premio di riferimento per la tariffa bonus / malus è di 616,64 TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE da 1E a 1T 0,39 1D 0,41 1C 0,43 1B 0,45 1A 0,47 1 0,48 2 0,50 3 0,53 4 0,56 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0, , , , , , , , , ,00 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze in franchigia è 0,95 da applicare al premio di riferimento della tariffa bonus / malus Per autovetture fino a 10 cv o fino a cc. 774,0 franchigia fissa di 103,29 Per autovetture da 11 cv a 14 cv ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6 franchigia fissa di 154,94 Per autovetture oltre cv 14 cv ovvero oltre cc 1.243,6 franchigia fissa di 206,58 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 17

19 Provincia di residenza del proprietario divisa per C.A.P. Urbano / Extraurbano, e Area Urbana ed Extraurbana Coefficienti assegnati Settore I Autovetture e II Autotassametri - Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa CITTA SIGLA - C.A.P. URBANO - EXTRAURBANO AREA URBANA - EXTRAURBANA Coeff. Agrigento AG E 0,6092 AG U 0,6324 Alessandria AL E 0,5023 AL U 0,5013 Ancona AN ,9093 AN ,9120 AN ,8867 AN ,9071 AN ,8008 AN ,9001 AN ,8301 AN ,9034 AN ,9011 AN ,8237 AN ,8574 AN E 0,8922 AN U 0,8599 Aosta AO E 0,6183 AO U 0,5428 Ascoli Piceno AP E 0,7123 AP U 0,4793 L'Aquila AQ E 0,7140 AQ U 0,6938 Arezzo AR E 0,9478 AR U 0,8130 Asti AT E 0,6183 AT U 0,6375 Avellino AV E 1,5006 AV U 0,8809 Bari BA E 1,0281 BA U 1,0328 Bergamo BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4606 BG ,4877 BG ,5016 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4611 BG ,4984 BG ,5065 BG ,4877 BG ,4877 BG ,5127 BG ,4606 BG ,4606 BG ,5000 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,5075 BG ,4877 BG ,5134 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4877 BG ,5024 BG ,4877 BG ,4877 BG ,4606 Bergamo BG ,4877 BG ,4877 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 18

20 BG ,5075 BG ,5242 BG ,5071 BG ,5200 BG ,5093 BG ,5088 BG ,5164 BG ,5109 BG ,5196 BG E 0,4877 BG U 0,5114 Biella BI E 0,4805 BI U 0,7246 Belluno BL E 0,5042 BL U 0,5042 Benevento BN E 1,1599 BN U 0,9425 Bologna BO E 0,8788 BO U 0,8201 Brindisi BR E 1,0700 BR U 1,5300 Brescia BS ,5185 BS ,5242 Brescia BS ,5242 BS ,5185 BS ,5242 BS ,5242 BS ,5423 BS ,5242 BS ,5242 BS ,5242 BS ,5406 BS ,5733 BS ,5242 BS ,5482 BS ,5100 BS ,5399 BS ,5638 BS E 0,5474 BS U 0,5596 Barletta Andria Trani BT E / U 1,1475 Bolzano BZ E 0,6106 BZ U 0,5042 Cagliari CA E 1,0200 CA U 0,6633 Campobasso CB E 0,7316 CB U 0,6563 Caserta CE E 2,3390 CE U 1,4500 Chieti CH E 0,7854 CH U 0,4655 Carbonia Iglesias CI E 0,5251 CI U 0,7498 Caltanissetta CL E 0,6503 CL U 0,5739 Cuneo CN E 0,4666 CN U 0,4734 Como CO E 0,6217 CO U 0,6190 Cremona CR E 0,4846 CR U 0,5691 Cosenza CS E 0,7766 CS U 0,9645 Catania CT E 0,7968 CT U 0,6625 Catanzaro CZ E 0,9530 CZ U 1,0720 Enna EN E 0,6452 EN U 0,7850 Forlì Cesena FC E 0,5514 FC U 0,6803 Ferrara FE E 0,4350 FE U 0,7650 Foggia FG E 1,0710 FG U 1,1258 Firenze FI E 1,1148 FI U 1,1402 Fermo FM E / U 0,4789 Frosinone FR E 0,8167 FR U 0,8415 Genova GE E 0,6741 GE U 0,8584 Gorizia GO E 0,4495 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 19

21 GO U 0,7722 Grosseto GR E 0,6366 GR U 0,6563 Imperia IM E 0,5691 IM U 0,6994 Isernia IS E 0,8415 IS U 0,8045 Crotone KR E 1,4794 KR U 1,6069 Lecco LC E 0,5472 LC U 0,5042 Lecce LE E 0,9294 LE U 0,7265 Livorno LI E 0,6922 LI U 0,9510 Lodi LO E 0,6252 LO U 0,6479 Latina LT E 1,0073 LT U 1,0073 Lucca LU E 1,1774 LU U 1,2236 Monza Brianza MB E 0,6080 Monza Brianza MB U 0,6080 Macerata MC E 0,7534 MC U 0,8801 Messina ME E 0,6741 ME U 0,6625 Milano MI ,5686 MI ,5516 MI ,5685 MI ,5767 MI ,5769 MI ,5785 MI ,5779 MI ,5686 MI ,5698 MI ,5568 MI ,5555 MI ,5733 MI ,5464 MI ,5464 MI ,5450 MI ,5425 MI ,5464 MI ,5464 MI ,5725 MI ,5736 MI ,5750 MI ,5779 MI ,5785 MI ,5785 MI ,5601 MI ,5836 MI ,5972 MI ,5880 MI ,5931 MI ,5601 MI ,5874 MI ,5890 MI ,5932 MI ,5864 MI ,5864 MI ,5963 MI ,5840 MI ,5877 MI ,5890 MI ,5601 MI ,5883 MI E 0,5718 MI U 0,5908 Mantova MN E 0,4350 MN U 0,7000 Modena MO E 0,5042 MO U 0,6334 Massa Carrara MS E 0,8757 MS U 0,8887 Matera MT E 0,6112 MT U 0,6217 Napoli NA E 2,1280 Napoli NA U 2,0400 Novara NO E 0,4624 NO U 0,5033 Nuoro NU E 0,8020 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 20

22 NU U 0,4890 Ogliastra OG E / U 0,4215 Oristano OR E 0,7345 OR U 0,6812 Olbia Tempio OT E 0,5066 OT U 0,8492 Palermo PA E 0,6994 PA U 0,6625 Piacenza PC E 0,4785 PC U 0,6286 Padova PD E 0,6245 PD U 0,6163 Pescara PE E 0,9436 PE U 1,0324 Perugia PG E 0,5550 PG U 0,7224 Pisa PI E 1,2750 PI U 0,7250 Pordenone PN E 0,5355 PN U 0,5279 Prato PO E 1,1488 Prato PO U 1,5938 Parma PR E 0,6913 PR U 0,6836 Pistoia PT E 1,2621 PT U 0,9512 Pesaro Urbino PU E 0,7922 PU U 0,8773 Pavia PV E 0,5073 PV U 0,5216 Potenza PZ E 0,6843 PZ U 0,7841 Ravenna RA E 0,7552 RA U 0,8774 Reggio Calabria RC E 1,7703 RC U 0,8649 Reggio Emilia RE E 0,6002 RE U 0,8266 Ragusa RG E 0,6503 RG U 0,5808 Rieti RI E 0,5313 RI U 0,6265 Roma RM E 0,8453 RM U 0,8382 Rimini RN E 1,0993 RN U 1,1436 Rovigo RO E 0,6395 RO U 0,5740 Salerno SA E 1,3916 SA U 1,3242 Siena SI E 0,6481 SI U 0,6132 Sondrio SO E 0,8415 SO U 0,8415 La Spezia SP E 0,7491 SP U 0,7250 Siracusa SR E 0,6994 SR U 0,5808 Sassari SS E 0,9198 SS U 0,7736 Savona SV E 0,6645 SV U 0,7156 Taranto TA E 1,6418 TA U 1,4928 Teramo TE E 0,7330 TE U 0,8237 Trento TN E 0,4882 TN U 0,6090 Torino TO E 0,6514 TO U 0,6989 Trapani TP E 0,7542 TP U 0,5739 Terni TR E 0,6308 TR U 0,6331 Trieste TS E / U 0,7199 Treviso TV E 0,5138 TV U 0,8670 Udine UD E 0,4805 Udine UD U 0,4706 Varese VA ,5600 VA ,5815 VA ,5600 VA ,5818 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 21

23 VA ,5872 VA ,5601 VA ,5792 VA ,5858 VA ,5799 VA ,5735 VA ,5720 VA ,5601 VA ,5808 VA ,5795 VA ,5601 VA ,5600 VA ,5851 VA ,5600 VA ,5882 VA ,5808 VA ,5805 VA ,5816 VA ,5856 VA ,5870 VA ,5818 VA ,5697 VA ,5812 VA ,5739 VA ,5882 VA ,5600 VA ,5873 VA E 0,5798 VA U 0,6238 Verbania VB E 0,7038 VB U 0,6467 Vercelli VC E 0,4805 VC U 0,6645 Venezia VE E 0,5980 VE U 0,6008 Vicenza VI E 0,4805 VI U 0,7650 Verona VR E 0,4805 VR U 0,5319 Medio Campidano VS E 0,6060 VS U 0,6645 Viterbo VT E 0,5077 VT U 0,5224 Vibo Valentia VV E 1,4000 VV U 1,1675 S.O. Malta SMOM 0,8382 Corpo Diplomatico CD 0,8382 Escursionisti Esteri EE 0,8382 AFI AFI 0,8382 FTASE FTASE 0,8382 Targhe Estere E 0,8382 Croce Rossa Italiana CRI 0,8382 Corpo Consolare CC 0,8382 Città del Vaticano SCV 0,8382 Repubblica di San Marino RSM 1,1436 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 22

24 Fattori di personalizzazione - Potenza e alimentazione, Kw, Marca Modello - Tipo di carrozzeria Età del veicolo, Età sesso proprietari, Tipo guida, Anzianità patente, Attestato valorizzato. Potenza oppure cilindrata con alimentazione Fiscale cv Fino a 8 fino a 569,5 ogni tipo di alimentazione da 9 a 10 da 569,6 a 774,0 ogni tipo di alimentazione da 11 a 12 da 774,1 a 999,2 ogni tipo di alimentazione da 13 a 14 da 999,3 a 1243,6 ogni tipo di alimentazione da 15 a 16 da 1243,7 a 1505,9 benzina da 15 a 16 da 1243,7 a 1505,9 diesel da 17 a 18 da 1506,0 a 1784,9 benzina da 17 a 18 da 1506,0 a 1784,9 diesel da 19 a 20 da 1785,0 a 2080,1 benzina da 19 a 20 da 1785,0 a 2080,1 diesel Oltre 20 oltre 2080,1 benzina Oltre 20 oltre 2080,1 diesel coefficiente 1,0886 1,5575 1,8304 2,0770 2,2970 2,3486 2,4882 2,5257 2,8348 2,9347 3,1950 3,3692 Personalizzazione Potenza in Kw Tutti le potenze in kw alimentazione oppure cilindrata Coefficiente Qualsiasi alimentazione Tutte le cilindrate 1,0000 ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN DAEWOO FIAT FORD HONDA HYUNDAI LANCIA MERCEDES NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SEAT SMART SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN Altre marche Personalizzazione Marca veicolo Coefficiente 0,9966 1,0047 0,9980 1,0006 0,9918 1,0020 0,9989 0,9862 0,9962 1,0103 0,9930 0,9981 0,9892 0,9963 1,0020 0,9963 1,0072 1,0020 1,0052 0,9804 1,0197 Personalizzazione Modello Autovettura Coefficiente Tutti i modelli 1,0000 Personalizzazione Tipo carrozzeria Coefficiente Spider Berlina 2/3 volumi coupè 2/3 volumi Tutti i tipi di carrozzeria 1,0000 Personalizzazione Età del veicolo Coefficiente (I^ immatricolazione) Nuovo 1 anno 2/3 anni - 4/6 anni 7/10 anni 11/15 anni oltre 15 anni Qualsiasi data di I^ immatricolazione 1,000 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 23

25 Età e sesso del Proprietario del veicolo Età Maschi coefficiente Età Femmine coefficiente Persona Giuridica Fino a 20 2,6161 Da 21 a 23 1,7800 Da 24 a 26 1,2895 Da 27 a 29 1,1325 Da 30 a 32 0,9848 Da 33 a 35 0,9259 Da 36 a 38 0,9261 Da 39 a 41 1,0079 Da 42 a 44 0,9763 Da 45 a 47 1,0358 Da 48 a 50 1,1122 Da 51 a 53 1,0929 Da 54 a 56 0,9919 Da 57 a 59 0,9630 Da 60 a 62 0,9489 Da 63 a 65 0,9352 Da 66 a 70 0,9175 Da 71 a 75 0,9992 Da 76 a 80 1,1655 Oltre 80 1,2008 Fino a 20 2,0980 Da 21 a 23 1,1892 Da 24 a 26 0,9893 Da 27 a 29 0,9496 Da 30 a 32 0,8699 Da 33 a 35 0,8868 Da 36 a 38 0,8874 Da 39 a 41 0,8772 Da 42 a 44 1,0820 Da 45 a 47 1,1334 Da 48 a 50 1,1369 Da 51 a 53 1,0588 Da 54 a 56 0,9989 Da 57 a 59 0,9581 Da 60 a 62 0,9703 Da 63 a 65 0,9081 Da 66 a 70 0,9241 Da 71 a 75 0,9777 Da 76 a 80 1,0368 Oltre 80 0,9707 Coefficiente 0,9479 Personalizzazione per Tipo guida Coefficiente a) Guida libera b) Guida esperta (con almeno patente di guida da 3 anni) 1,000 1,000 La garanzia è pienamente operante indipendentemente dal tipo di guida prescelto Personalizzazione per anno di rilascio della patente La garanzia è pienamente operante indipendentemente dall anno di rilascio Personalizzazione con anni di attestato valorizzato Si intende attestato valorizzato, quando sono presenti nalle singole annualità dati numerici (0,1,2,3 o maggiori), e non presenta la dicitura N.A o N.D. Anzianità patente Coefficiente 0 o patente non Italiana 1,000 Fino a 2 anni 1,000 Oltre 2 anni e fino a 5 1,000 Oltre 5 anni 1,000 Anni valorizzati Coefficiente 0 o assente 1, anno in corso 1, anno in corso 1, anno in corso 1, anno in corso 1, anno in corso 1,000 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 24

26 Anzianità assicurativa 1) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A., Voltura al P.R.A., Appendice di Cessione, coefficiente applicato 1,00 2) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo nucleo familiare, e primo veicolo assicurato c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con medesima proprietà tra il primo veicolo assicurato e il nuovo veicolo da assicurare, coefficiente applicato 1,00 3) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo nucleo familiare, e primo veicolo assicurato c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con diversa proprietà tra il primo veicolo assicurato e nuovo veicolo da assicurare (classe di assegnazione CU recuperata da nucleo familiare), si applicano i coefficienti della tabella sotto indicata (ff) 4) Per stipula di contratti, con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante medesima o diversa targa del veicolo da assicurare e classe di merito CU di assegnazione pari o maggiore a 9, coefficiente applicato 1,00 5) Per stipula di contratti con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, classe CU di assegnazione inferiore a 9 e annualità pregresse complete, coefficiente applicato 1,00 6) Per stipula di contratti con presenza dell attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete dovute a classe CU inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di medesima proprietà, coefficiente applicato 1,00 7) Per stipula di contratti con presenza dell attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete e classe CU inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di diversa proprietà, si applicano i coefficienti della tabella sotto indicata (aa, bb, cc, dd, ee) Legenda = 0, 1, 2, 3 o maggiore Annualità assicurativa completa NA Non Assicurato (Annualità assicurativa incompleta) V IV III II I Anno in Coeff. corso (aa) Assicurato da 5 anni ,000 (bb) Assicurato da 4 anni NA ,060 (cc) Assicurato da 3 anni NA NA ,060 (dd) Assicurato da 2 anni NA NA NA ,115 (ee) Assicurato da 1 anno NA NA NA NA 0 0 1,115 (ff) Punto 3 NA NA NA NA NA NA 1,300 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) AUTOTASSAMETRI (settore II) Si applica la tariffa delle autovetture ad uso privato con premio di riferimento maggiorato del 150%, utilizzando i rispettivi parametri per proprietario, sesso/età, potenza fiscale ed anzianità assicurativa. Traino di rimorchio In caso di traino rimorchio identificato con targa propria è pevista una maggiorazione del 5% (coeff. 1,05) Alimentazione elettrica Per veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica si applica il coefficiente 0,50 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 25

27 CAPO III NORME RELATIVE AL SETTORE III AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA, PUBBLICO URBANO 34) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e I) del Codice della strada). Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati ad una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente (art. 55), del Codice della strada. I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciati dalle Autorità competenti. 35) Autobus con rimorchio Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma ) Rimorchi - rischio statico Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. 37) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, sesto comma, codice della strada) Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezzionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 38) Autobus filobus in servizio pubblico urbano Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani. a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, gruppi 1 o 2, fino a abitanti o oltre abitanti. b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre abitanti, rilevata la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale). Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 26

28 39) Autobus e filobus in servizio di linea Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi, il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. Qualora i posti complessivi risultino maggiori di 40 o minori di 30, l aumento o la detrazionedell importo per singolo posto corrisponde all 1,50% del premio base del massimale prescelto. 40) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezzionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatore di handicap con più di nove posti. Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%. 41) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A). Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 36 senza applicazione di riduzioni. 42) Treni lillipuziani (su ruote gommate) Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1 zona territoriale, ridotto del 65%. 43) tariffe applicabili (premio base da 30 a 40 posti previsto per gli autobus extra-urbani) a) Tariffa fissa. b) Franchigia fissa ed assoluta. Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di 500,00; 1.000,00 ed 2.500,00, si ottengono applicando ai premi della tariffa fissa, relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti: - franchigia di 500,00 sconto 4%; - franchigia di 1.000,00 sconto 9%; - franchigia di 2.500,00 sconto 16%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). 44) Terzi trasportati L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sè dai terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B). 45) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 27

29 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE III (1) AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA Forme tariffarie ammesse Tariffa Fissa e Franchigia Fissa Tariffa Fissa Premio di riferimento per veicoli omologati con un numero di posti compreso tra 30 e 40 Il premio di riferimento è di 5.011,18 Per ogni posto in meno di 30 o in più di 40, il premio viene ridotto o aumentato dell importo di 75,16. Tariffa con Franchigia Fissa Si applicano i premi della Tariffa fissa con i seguenti coefficienti - franchigia di 500,00 coeff. 0,96; - franchigia di 1.000,00 coeff. 0,91; - franchigia di 2.500,00 coeff. 0,84. (2) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO Tariffa fissa Premio di riferimento Il premio di riferimento è di ,59 per comuni fino a abitanti Il premio di riferimento è di ,19 per comuni oltre abitanti e fino a Coefficiente assegnato 1,00 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree Urbane ed Extraurbane) Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta - Andria Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Carbonia Iglesias, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Fermo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Medio Campidano, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Olbia Tempio, Pesaro e Urbino, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, San Marino, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Trieste, Udine, Vibo Valentia, Viterbo. Coefficiente assegnato 0,79 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree Urbane ed Extraurbane) Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Catania, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì Cesena, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza. Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 28

30 CAPO IV NORME RELATIVE AL SETTORE IV 46) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. 47) Veicoli con rimorchi - rischio della circolazione a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi: - Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili. Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice. - A trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. - A mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso. Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 48. Per i caranvans e simili si applica la norma 28 dei settori I e II. b) Carrelli appendice Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicoli trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. c) Quadricicli / tricicli per trasporto cose - Il quadriciclo / triciclo a motore, disciplinato all art. 53 lett. h) del Codice della Strada, con massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è assimilato ai motocarri di oltre 50cc. e fino a 150 cc. - Il quadriciclo a motore disciplinato all art. 53 lett. h) del Codice della Strada, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è assimilato all autocarro fino a kg. 48) Rimorchi - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per uno autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 29

31 La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. 49) Trasporto anche occasionale di merci pericolose lubrificanti e sostanze radioattive Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private, dato il carattere di particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi. 50) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di: Società: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Privati: - nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa. Società, privati, conducente: - per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione. Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 51) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54) Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza. 52) Autocarri adibiti al trasporto di persone a) Per autocarri ed eventuali rimorchio eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: se in servizio continuativo si applicano le norme 37 e 44 del Settore III Autobus; se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 4. b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 14. c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 37 del Settore III. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 30

32 53) Noleggio o locazione Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a Kg. (60 q.li); b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 54) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile. Per i rimorchio deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma ) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 56) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e, del Codice della strada) a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchio (art. 56, punto 2), del Codice della strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 49. b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchio) si applica la norma 47, lett. a). 57) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. Sono esclusi i veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani - (Elenco esemplificativo e non limitativo). a) Autolettighe ed autoambulanze Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 13%. b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurghi, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano, quando si tratta di: - ciclomotori e motoveicoli: i premi, previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, ridotti del 21%; - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a Kg (60 q.li): Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 31

33 i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%; - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a Kg. (60 q.li): i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi: c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione Per i veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., ridotti del 40%. d) Veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani Ai veicoli utilizzati per il trasporto di Rifiuti Solidi Urbani si applicano i premi previsti per gli autocarri conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., aumentati del 50%. 58) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" (esclusi Motocarri) La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" valida per Motocarri (Condizione speciale G), non applicabile per i autocarri, rimorchi e ciclomotori del settore IV. La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in polizza. c) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - autoveicoli e relativi rimorchi: - franchigia di 129,11 sconto 10%; - franchigia di 258,23 sconto 15%; - franchigia di 516,46 sconto 20%; ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi: - franchigia di 77,47 sconto 11%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. Per i veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Franchigia base Euro Maggiorazione delle franchigie Autocarri Motocarri Euro Euro 77,47 129,11 258,23 516, ,20 154,94 193,67 44, Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 32

34 Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo la voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata. 59) Passaggio di tariffa In passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IV (1) AUTOCARRI e (2) MOTOCARRI Conto proprio o di Terzi Forme tariffarie ammesse per Autocarri: Bonus/ Malus e Franchigia Fissa Forme tariffarie ammesse per Motocarri: Tariffa Fissa con Pejus e Franchigia Fissa (1) AUTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico fino a Kg (Q.li 60) Il premio di riferimento è di 1.092,36 Coefficiente fino a kg (q.li 15) 1,10 Coefficiente oltre kg (q.li 15) e fino a kg (q.li 25) 1,20 Coefficiente oltre kg (q.li 25) e fino a kg (q.li 35) 1,60 Coefficiente oltre kg (q.li 35) e fino a kg (q.li 60) 1,60 Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico superiore a Kg (Q.li 60) Il premio di riferimento per trasporto Conto proprio è di 1.610,01 Il premio di riferimento per trasporto Conto terzi è di 3.154,26 Coefficiente oltre kg (q.li 60) e fino a kg (q.li 70) 1,10 Coefficiente oltre kg (q.li 70) e fino a kg (q.li 360) 1,80 Coefficiente oltre kg (q.li 360) 2,80 CLASSI BM / COEFFICIENTI DI ASSUNZIONE 1 0,65 2 0,66 3 0,67 4 0,68 5 0,69 6 0,70 7 0,72 8 0,76 9 0, , , , , , , , , ,00 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di 129,11 è 0,90 Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di 258,23 è 0,85 Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di 516,46 è 0,80 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 33

35 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri fino a 60 quintali Agrigento AG 0,7810 Modena MO 0,6782 S.O. Malta SMOM 0,8144 Alessandria AL 0,7810 Massa Carrara MS 0,9848 Corpo Diplomatico CD 0,8144 Ancona AN 0,7106 Matera MT 0,8501 Escursionisti Esteri EE 0,9192 Aosta AO 0,7810 Napoli NA 0,9848 AFI AFI 0,8144 Ascoli Piceno AP 0,7106 Novara NO 0,5018 FTASE FTASE 0,8144 L'Aquila AQ 0,7502 Nuoro NU 0,6362 Targhe Estere E 0,8144 Arezzo AR 0,8125 Ogliastra OG 0,6362 Croce Rossa Italiana CRI 0,8144 Asti AT 0,6782 Oristano OR 0,6124 Corpo Consolare CC 0,8144 Avellino AV 0,8501 Olbia Tempio OT 0,6362 Città del Vaticano SCV 0,8144 Bari BA 0,9192 Palermo PA 0,7202 Repubblica San Marino RSM 0,8772 Bergamo BG 0,8125 Piacenza PC 0,8125 Biella BI 0,6124 Padova PD 0,7645 Belluno BL 0,7189 Pescara PE 0,7676 Benevento BN 0,7810 Perugia PG 0,5932 Bologna BO 0,7502 Pisa PI 0,8915 Brindisi BR 0,8383 Pordenone PN 0,6124 Brescia BS 0,7442 Prato PO 0,9141 Barletta Andria Trani BT 0,9192 Parma PR 0,6767 Bolzano BZ 0,7676 Pistoia PT 0,9141 Cagliari CA 0,9141 Pesaro Urbino PU 0,8344 Campobasso CB 0,6656 Pavia PV 0,6782 Caserta CE 0,9335 Potenza PZ 0,8609 Chieti CH 0,7810 Ravenna RA 0,6656 Carbonia Iglesias CI 0,9141 Reggio Calabria RC 0,9141 Caltanissetta CL 0,7202 Reggio Emilia RE 0,6119 Cuneo CN 0,8501 Ragusa RG 0,7189 Como CO 0,6782 Rieti RI 0,5932 Cremona CR 0,6767 Roma RM 0,8144 Cosenza CS 0,8501 Rimini RN 0,8144 Catania CT 0,7189 Rovigo RO 0,8501 Catanzaro CZ 0,8501 Salerno SA 0,9335 Enna EN 0,8501 Siena SI 0,7810 Forlì Cesena FC 0,7616 Sondrio SO 0,7202 Ferrara FE 0,7810 La Spezia SP 0,9141 Foggia FG 0,7202 Siracusa SR 0,7810 Firenze FI 0,9141 Sassari SS 0,6362 Fermo FM 0,8344 Savona SV 0,7202 Frosinone FR 0,8383 Taranto TA 0,8772 Genova GE 0,9192 Teramo TE 0,8501 Gorizia GO 0,6124 Trento TN 0,6362 Grosseto GR 0,7932 Torino TO 0,9141 Imperia IM 0,6362 Trapani TP 0,7202 Isernia IS 0,5018 Terni TR 0,7442 Crotone KR 0,8609 Trieste TS 0,7810 Lecco LC 0,6656 Treviso TV 0,6782 Lecce LE 0,7810 Udine UD 0,9502 Livorno LI 0,7928 Varese VA 0,6362 Lodi LO 0,6124 Verbania VB 0,6656 Latina LT 0,8344 Vercelli VC 0,6656 Lucca LU 0,8915 Venezia VE 0,8609 Monza Brianza MB 0,8501 Vicenza VI 0,7189 Macerata MC 0,7676 Verona VR 0,8501 Messina ME 0,8915 Medio Campidano VS 0,9141 Milano MI 0,8501 Viterbo VT 0,7087 Mantova MN 0,6362 Vibo Valentia VV 0,9141 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 34

36 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri oltre 60 quintali Agrigento AG 1,0235 Modena MO 0,8259 S.O. Malta SMOM 1,1459 Alessandria AL 0,8609 Massa Carrara MS 0,9141 Corpo Diplomatico CD 1,1459 Ancona AN 1,0477 Matera MT 0,8609 Escursionisti Esteri EE 1,1459 Aosta AO 1,0842 Napoli NA 1,1141 AFI AFI 1,1459 Ascoli Piceno AP 1,0791 Novara NO 1,0235 FTASE FTASE 1,1459 L'Aquila AQ 1,0791 Nuoro NU 0,6213 Targhe Estere E 1,1459 Arezzo AR 1,0235 Ogliastra OG 0,7788 Croce Rossa Italiana CRI 1,1459 Asti AT 1,0077 Oristano OR 0,8900 Corpo Consolare CC 1,1459 Avellino AV 1,1459 Olbia Tempio OT 0,7231 Città del Vaticano SCV 1,1459 Bari BA 1,0077 Palermo PA 1,0235 Repubblica San Marino RSM 1,1459 Bergamo BG 0,8609 Piacenza PC 1,0077 Biella BI 0,8259 Padova PD 0,8609 Belluno BL 1,0791 Pescara PE 1,0235 Benevento BN 1,1459 Perugia PG 0,8259 Bologna BO 0,8165 Pisa PI 1,0842 Brindisi BR 1,0077 Pordenone PN 1,0235 Brescia BS 1,1459 Prato PO 1,0477 Barletta Andria Trani BT 1,0077 Parma PR 1,0235 Bolzano BZ 0,8165 Pistoia PT 0,8609 Cagliari CA 0,7629 Pesaro Urbino PU 1,0477 Campobasso CB 1,0235 Pavia PV 1,0477 Caserta CE 1,1459 Potenza PZ 1,1459 Chieti CH 1,0477 Ravenna RA 1,0077 Carbonia Iglesias CI 0,9234 Reggio Calabria RC 1,0477 Caltanissetta CL 0,8609 Reggio Emilia RE 1,0235 Cuneo CN 0,8609 Ragusa RG 1,0791 Como CO 0,8609 Rieti RI 1,0477 Cremona CR 1,0477 Roma RM 1,1459 Cosenza CS 1,0235 Rimini RN 1,1459 Catania CT 1,0477 Rovigo RO 1,0235 Catanzaro CZ 0,8609 Salerno SA 0,9141 Enna EN 1,0791 Siena SI 1,0842 Forlì Cesena FC 1,0477 Sondrio SO 0,8609 Ferrara FE 1,0477 La Spezia SP 1,0842 Foggia FG 1,0077 Siracusa SR 1,0791 Firenze FI 0,9141 Sassari SS 0,7019 Fermo FM 0,8609 Savona SV 1,0791 Frosinone FR 0,9141 Taranto TA 0,8165 Genova GE 1,0842 Teramo TE 0,8609 Gorizia GO 1,0235 Trento TN 0,8259 Grosseto GR 1,0235 Torino TO 1,0477 Imperia IM 0,8609 Trapani TP 1,0791 Isernia IS 1,0235 Terni TR 1,1459 Crotone KR 1,0477 Trieste TS 1,1141 Lecco LC 1,0235 Treviso TV 0,8609 Lecce LE 1,0791 Udine UD 1,0077 Livorno LI 0,9141 Varese VA 0,9141 Lodi LO 1,0235 Verbania VB 1,0235 Latina LT 1,0791 Vercelli VC 1,0791 Lucca LU 0,8609 Venezia VE 1,0077 Monza Brianza MB 0,9679 Vicenza VI 1,0477 Macerata MC 0,9141 Verona VR 1,0842 Messina ME 0,8609 Medio Campidano VS 0,9234 Milano MI 0,9679 Viterbo VT 0,8165 Mantova MN 1,0791 Vibo Valentia VV 1,0791 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 35

37 (2) MOTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi Premio di riferimento per Motocarri Il premio di riferimento è di 318,66 Coefficiente ciclomotori 1,25 Coefficiente fino a cc. 50 1,25 Coefficiente oltre cc. 50 e fino a cc ,25 Coefficiente oltre cc. 150 e fino a cc ,40 Coefficiente oltre cc. 250 e fino a cc ,40 Coefficiente oltre cc ,40 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di 77,47 è 0,89 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Fissa e Franchigia Fissa - Settore IV Motocarri Conto Proprio e/o Terzi Agrigento AG 0,5236 Modena MO 0,6065 S.O. Malta SMOM 0,7775 Alessandria AL 0,5034 Massa Carrara MS 0,6660 Corpo Diplomatico CD 0,7775 Ancona AN 0,4881 Matera MT 0,5314 Escursionisti Esteri EE 0,7064 Aosta AO 0,5034 Napoli NA 1,1125 AFI AFI 0,7775 Ascoli Piceno AP 0,6119 Novara NO 0,5118 FTASE FTASE 0,7775 L'Aquila AQ 0,5034 Nuoro NU 0,6656 Targhe Estere E 0,7775 Arezzo AR 0,5118 Ogliastra OG 0,8344 Croce Rossa Italiana CRI 0,7775 Asti AT 0,5034 Oristano OR 0,4735 Corpo Consolare CC 0,7775 Avellino AV 0,6656 Olbia Tempio OT 0,6385 Città del Vaticano SCV 0,7775 Bari BA 0,6656 Palermo PA 0,8344 Repubblica San Marino RSM 0,6119 Bergamo BG 0,6119 Piacenza PC 0,6119 Biella BI 0,4083 Padova PD 0,6119 Belluno BL 0,4735 Pescara PE 0,4881 Benevento BN 0,7775 Perugia PG 0,5118 Bologna BO 0,5236 Pisa PI 0,5680 Brindisi BR 0,8875 Pordenone PN 0,4735 Brescia BS 0,4881 Prato PO 0,5680 Barletta Andria Trani BT 0,6656 Parma PR 0,6119 Bolzano BZ 0,5034 Pistoia PT 0,7064 Cagliari CA 0,6119 Pesaro Urbino PU 0,4083 Campobasso CB 0,4881 Pavia PV 0,5034 Caserta CE 0,6915 Potenza PZ 0,5236 Chieti CH 0,5118 Ravenna RA 0,5118 Carbonia Iglesias CI 0,6119 Reggio Calabria RC 0,6915 Caltanissetta CL 0,6660 Reggio Emilia RE 0,6119 Cuneo CN 0,4735 Ragusa RG 0,5236 Como CO 0,4881 Rieti RI 0,4083 Cremona CR 0,5118 Roma RM 0,7775 Cosenza CS 0,5680 Rimini RN 0,6119 Catania CT 0,8344 Rovigo RO 0,4735 Catanzaro CZ 0,6656 Salerno SA 0,8344 Enna EN 0,5680 Siena SI 0,5034 Forlì Cesena FC 0,5034 Sondrio SO 0,4735 Ferrara FE 0,4735 La Spezia SP 0,6564 Foggia FG 0,6656 Siracusa SR 0,5236 Firenze FI 0,5680 Sassari SS 0,6564 Fermo FM 0,6119 Savona SV 0,6119 Frosinone FR 0,4735 Taranto TA 0,8344 Genova GE 0,6656 Teramo TE 0,5118 Gorizia GO 0,4735 Trento TN 0,6119 Grosseto GR 0,5034 Torino TO 0,5034 Imperia IM 0,6119 Trapani TP 0,5236 Isernia IS 0,5236 Terni TR 0,6564 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 36

38 Crotone KR 0,8875 Trieste TS 0,5034 Lecco LC 0,4735 Treviso TV 0,6119 Lecce LE 0,5680 Udine UD 0,5118 Livorno LI 0,7775 Varese VA 0,6119 Lodi LO 0,5314 Verbania VB 0,5118 Latina LT 0,4083 Vercelli VC 0,4735 Lucca LU 0,5236 Venezia VE 0,5236 Monza Brianza MB 0,5680 Vicenza VI 0,6119 Macerata MC 0,5118 Verona VR 0,5034 Messina ME 0,8875 Medio Campidano VS 0,6119 Milano MI 0,5680 Viterbo VT 0,5118 Mantova MN 0,4735 Vibo Valentia VV 0,8344 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) CAPO V NORME RELATIVE AL SETTORE V 60) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b) e c), nonché i quadricicli a motore (*) disciplinati all art. 53 lett. h) del Codice della strada). (*) Il quadriciclo / triciclo con massa a vuoto fino a 400 kg e potenza fino a 15 kw è assimilato a motocicli / motocarrozzette fino a cc l quadricicli leggeri con motore ad accensione comandata (benzina) massa a vuoto inferiore a 350 kg, velocità fino a 45 km/h, cilindrata fino a 50 cc, ed i quadricicli leggeri con motore non ad accensione comandata (diesel o elettrico) massa a vuoto inferiore a 350 kg, velocità fino a 45 km/h,potenza fino a 4 kw sono assimilato ai ciclomotori. 61) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente Si applicano i corrispondenti premi del Settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. 62) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sè dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., aumentati del 35%. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 63) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente. Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. aumentati del 150%. 64) Motoslitte Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. 65) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 37

39 66) Tariffe applicabili "Bonus/Malus". La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. a) Guidatori abituali per ciclomotori non registrati nell archivio nazionale Nucleo familiare L Impresa, provvederà al risarcimento integrale dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza esercitando, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell archivio nazionale, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di qualora al momento del sinistro risulti alla guida persona diversa dal Contraente o non appartenente al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbia causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. L Impresa non provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE V (1) CICLOMOTORI E (2) MOTOCICLI AD USO PRIVATO Forma tariffaria Bonus/ Malus (1) CICLOMOTORI Premio di riferimento per Ciclomotori Il premio di riferimento per i Ciclomotori con esclusione del trasportato è di 248,31 Il premio di riferimento per i Ciclomotori con trasportato è di 450,74 (2) MOTOCICLI Premio di riferimento per Motocicli Il premio di riferimento per Motocicli fino a cc. 150 è di 387,00 Il premio di riferimento per Motocicli oltre cc. 150 è di 337,66 Coefficiente per Motocicli fino a cc ,10 Coefficiente per Motocicli oltre cc ,86 TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE (valide per Ciclomotori e Motocicli) 1 0,48 2 0,50 3 0,53 4 0,56 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0, , , , , , , , , ,00 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 38

40 Alimentazione elettrica Per i Ciclomotori e i Motocicli ad alimentazione elettrica, si applica il coefficiente 0,50 sui seguenti premi di riferimento: a) sino a 5 Kw per Ciclomotori senza Trasportato premio di riferimento 248,31; b) sino a 5 Kw per Ciclomotori con Trasportato premio di riferimento 450,74; c) oltre i 5 Kw per tutto il settore V (premio di riferimento della fascia Motocicli oltre cc.150 con applicazione del coefficiente Motocicli oltre cc. 400). 628,05. Fattori di personalizzazione - Età sesso proprietari. Età e sesso dei proprietari del Motociclo Età Maschi e Femmine coefficiente coefficiente Fino a Da 20 a 22 1,3250 Da 23 a 30 1,3178 Da 31 a 60 0,8682 Oltre 60 0,6976 Persona Giuridica 1,0708 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 39

41 Provincia di residenza del Proprietario coefficienti assegnati Tariffa Bonus / Malus Settore V Ciclomotori CITTA SIGLA Coeff. CITTA SIGLA Coeff. SIGLE SPECIALI SIGLE Coeff. Agrigento AG 0,8900 Modena MO 0,6616 S.O. Malta SMOM 1,2604 Alessandria AL 0,6301 Massa Carrara MS 1,0804 Corpo Diplomatico CD 1,2604 Ancona AN 0,6301 Matera MT 0,7222 Escursionisti Esteri EE 1,0804 Aosta AO 0,6301 Napoli NA 3,0747 AFI AFI 1,2604 Ascoli Piceno AP 0,6616 Novara NO 0,6486 FTASE FTASE 1,2604 L'Aquila AQ 0,6301 Nuoro NU 1,2604 Targhe Estere E 1,2604 Arezzo AR 0,5536 Ogliastra OG 1,5575 Croce Rossa Italiana CRI 1,2604 Asti AT 0,6616 Oristano OR 0,6486 Corpo Consolare CC 1,2604 Avellino AV 1,3969 Olbia Tempio OT 0,7222 Città del Vaticano SCV 1,2604 Bari BA 1,5575 Palermo PA 1,2604 Repubblica San Marino RSM 0,7899 Bergamo BG 0,6616 Piacenza PC 0,7899 Biella BI 0,5536 Padova PD 0,6616 Belluno BL 0,5536 Pescara PE 0,7899 Benevento BN 1,5575 Perugia PG 0,6486 Bologna BO 0,8900 Pisa PI 0,8875 Brindisi BR 3,0747 Pordenone PN 0,5536 Brescia BS 0,6301 Prato PO 1,1125 Barletta Andria Trani BT 1,5575 Parma PR 0,6616 Bolzano BZ 0,6301 Pistoia PT 0,8875 Cagliari CA 0,7899 Pesaro Urbino PU 0,5536 Campobasso CB 0,6301 Pavia PV 0,6301 Caserta CE 1,5575 Potenza PZ 0,7222 Chieti CH 0,6486 Ravenna RA 0,6486 Carbonia Iglesias CI 0,6301 Reggio Calabria RC 1,5575 Caltanissetta CL 1,1125 Reggio Emilia RE 0,6616 Cuneo CN 0,5536 Ragusa RG 0,7222 Como CO 0,6301 Rieti RI 0,6898 Cremona CR 0,5536 Roma RM 1,2604 Cosenza CS 1,1125 Rimini RN 0,7899 Catania CT 1,5575 Rovigo RO 0,6486 Catanzaro CZ 1,5575 Salerno SA 1,5575 Enna EN 0,8875 Siena SI 0,6301 Forlì Cesena FC 0,6301 Sondrio SO 0,5536 Ferrara FE 0,6486 La Spezia SP 0,7222 Foggia FG 1,5575 Siracusa SR 0,7222 Firenze FI 1,1125 Sassari SS 0,8900 Fermo FM 0,6301 Savona SV 0,6301 Frosinone FR 0,5536 Taranto TA 1,5575 Genova GE 1,2425 Teramo TE 0,6486 Gorizia GO 0,5536 Trento TN 0,6301 Grosseto GR 0,6301 Torino TO 0,6616 Imperia IM 0,6616 Trapani TP 0,8900 Isernia IS 0,7222 Terni TR 0,7100 Crotone KR 3,0747 Trieste TS 0,6616 Lecco LC 0,5536 Treviso TV 0,6301 Lecce LE 1,0804 Udine UD 0,5536 Livorno LI 1,2425 Varese VA 0,6301 Lodi LO 0,7100 Verbania VB 0,5536 Latina LT 0,6898 Vercelli VC 0,5536 Lucca LU 0,8900 Venezia VE 0,7222 Monza Brianza MB 1,0804 Vicenza VI 0,6301 Macerata MC 0,5536 Verona VR 0,6616 Messina ME 2,9288 Medio Campidano VS 0,6301 Milano MI 1,0804 Viterbo VT 0,5536 Mantova MN 0,6486 Vibo Valentia VV 1,5575 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 40

42 Provincia di residenza del Proprietario coefficienti assegnati Tariffa Bonus / Malus Settore V Motocicli CITTA SIGLA Coeff. CITTA SIGLA Coeff SIGLE SPECIALI SIGLE Coeff. Agrigento AG 0,8900 Modena MO 0,7565 S.O. Malta SMOM 1,3075 Alessandria AL 0,7565 Massa Carrara MS 0,9463 Corpo Diplomatico CD 1,3075 Ancona AN 0,6278 Matera MT 0,8900 Escursionisti Esteri EE 1,1125 Aosta AO 0,7565 Napoli NA 3,0150 AFI AFI 1,3075 Ascoli Piceno AP 0,6035 Novara NO 0,6341 FTASE FTASE 1,3075 L'Aquila AQ 0,7565 Nuoro NU 1,5575 Targhe Estere E 1,3075 Arezzo AR 0,6341 Ogliastra OG 1,2425 Croce Rossa Italiana CRI 1,3075 Asti AT 0,7565 Oristano OR 0,6341 Corpo Consolare CC 1,3075 Avellino AV 1,5575 Olbia Tempio OT 0,8900 Città del Vaticano SCV 1,3075 Bari BA 1,3075 Palermo PA 1,3075 Repubblica San Marino RSM 0,7565 Bergamo BG 0,6035 Piacenza PC 0,7565 Biella BI 0,6341 Padova PD 0,7565 Belluno BL 0,6341 Pescara PE 0,7565 Benevento BN 1,5575 Perugia PG 0,6341 Bologna BO 0,8756 Pisa PI 0,9463 Brindisi BR 3,0150 Pordenone PN 0,6341 Brescia BS 0,6035 Prato PO 1,1125 Barletta Andria Trani BT 1,5575 Parma PR 0,7565 Bolzano BZ 0,7565 Pistoia PT 1,1125 Cagliari CA 0,7565 Pesaro Urbino PU 0,6028 Campobasso CB 0,7565 Pavia PV 0,7565 Caserta CE 1,5575 Potenza PZ 0,8900 Chieti CH 0,6341 Ravenna RA 0,6341 Carbonia Iglesias CI 0,7565 Reggio Calabria RC 1,5575 Caltanissetta CL 1,1125 Reggio Emilia RE 0,7565 Cuneo CN 0,6341 Ragusa RG 0,8900 Como CO 0,6278 Rieti RI 0,6341 Cremona CR 0,6341 Roma RM 1,3075 Cosenza CS 1,1125 Rimini RN 0,7565 Catania CT 1,3075 Rovigo RO 0,6341 Catanzaro CZ 1,3075 Salerno SA 1,5575 Enna EN 1,1125 Siena SI 0,7565 Forlì Cesena FC 0,7565 Sondrio SO 0,6341 Ferrara FE 0,6341 La Spezila SP 0,8900 Foggia FG 1,5575 Siracusa SR 0,8900 Firenze FI 0,9463 Sassari SS 0,8900 Fermo FM 0,7565 Savona SV 0,7565 Frosinone FR 0,6341 Taranto TA 1,5575 Genova GE 1,3075 Teramo TE 0,6341 Gorizia GO 0,6341 Trento TN 0,7565 Grosseto GR 0,7565 Torino TO 0,6278 Imperia IM 0,7565 Trapani TP 0,8900 Isernia IS 0,8900 Terni TR 0,8900 Crotone KR 2,9288 Trieste TS 0,7565 Lecco LC 0,6028 Treviso TV 0,7565 Lecce LE 1,1125 Udine UD 0,6341 Livorno LI 1,3075 Varese VA 0,6278 Lodi LO 0,8900 Verbania VB 0,6341 Latina LT 0,6341 Vercelli VC 0,6341 Lucca LU 0,8900 Venezia VE 0,8900 Monza Brianza MB 0,9463 Vicenza VI 0,7565 Macerata MC 0,6341 Verona VR 0,6278 Messina ME 2,9288 Medio Campidano VS 0,7565 Milano MI 0,9463 Viterbo VT 0,6341 Mantova MN 0,5167 Vibo Valentia VV 1,5575 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 41

43 CAPO VI NORME RELATIVE AL SETTORE VI 67) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della strada. 68) Macchine operatrici e carrelli (art. 58 lett. a, b, e c del Codice della strada) L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della strada. La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi. 69) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve) - se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori; - se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%; - se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 300%. 70) Macchine su cingoli Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 71) Macchine operatrici e carrelli trainati - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 48. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 42

44 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VI MACCHINE OPERATRICI e Carrelli Trainati Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Macchine Operatrici semoventi Il premio di riferimento è di 218,29 Coefficiente fino a kg (q.li 25) 1,00 Coefficiente oltre kg (q.li 25) e fino a kg (q.li 50) 1,30 Coefficiente oltre kg (q.li 50) e fino a kg (q.li 150) 2,00 Coefficiente oltre kg (q.li 150) 3,00 Coefficiente per rulli compressori 0,50 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) CAPO VII NORME RELATIVE AL SETTORE VII 72) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della strada 73) Macchine agricole La garanzia comprende: - i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente; - il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 74. Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale. 74) Rimorchi - rischio statico Per il rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Il premio fisso sopra riportato deve intendersi riferito fino al 10/06/2012 al massimale di / / e dall 11/06/2012 a / / Per massimali superiori vanno applicati i relativi coefficienti di tariffa. Con tale garanzia sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativo al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 43

45 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VII MACCHINE AGRICOLE per Conto Proprio o di Terzi Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Macchine Agricole Il premio di riferimento per Conto proprio è di 217,27 Il premio di riferimento per Conto terzi è di 514,31 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1 di pag. 51) CAPO VIII NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI 75) Premio I premi determinati dall Impresa per i singoli settori sono comprensivi dell estensione della polizza all estero per i paesi indicati sulla carta verde, pertanto, assieme al certificato e contrassegno potrà essere consegnata, a specifica richiesta del Contraente, anche la relativa carta verde. 76) Durata La durata della carta verde dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato risultante sul certificato di assicurazione del veicolo. Non è ammesso il rilascio di carta verde per contratti di durata inferiore a 15 giorni. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 44

46 TITOLO II - NATANTI NORME COMUNI AI SETTORI I E II MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI (aventi lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 24 metri ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto) NATANTI ED IMBARCAZIONI (fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone escluse le aziende municipalizzate di trasporto) 77) Limiti di navigazione La presente tariffa vale per l assicurazione di responsabilità civile relativa ai natanti naviganti nel Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei paesi europei. 78) Durata dei contratti Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall anno. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. 79) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. a) E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti del settore II. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. 80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 81) Dati tecnici dei natanti I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall autorità competente. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 45

47 82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio 1. Il trasferimento di proprietà del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al natante secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. NORME RELATIVE AL SETTORE I 83) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto a motori amovibili. 84) Criteri di tariffazione I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale Per natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha rigurdo al dislocamento, considerato sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento. 85) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V. - per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 60%; - per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 20%. 86) Targhe in prova Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V. 87) Natanti da noleggio con equipaggio Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria). 88) Locazione di natanti senza equipaggio Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del comprensivo aggiuntivo per attività idrosciatoria). 89) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 46

48 90) Moto d'acqua Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.aumentato del 100%. 91) Hovercraft ( aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica) Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. 92) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di: - 77,47 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.; - 154,94 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva B ed indicata la misura della franchigia. 93) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano i premi aggiuntivi di seguito riportati per la combinazione di massimali indicati nella scheda di polizza. 94) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 47

49 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VIII NATANTI ad uso privato Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Natanti ad uso privato Il premio di riferimento è di 60,24 Per natanti con potenza maggiore di cv 5, si applicano i seguenti coefficienti: da oltre cv 5 fino a cv ,52 da oltre cv 19 fino a cv ,88 da oltre cv 50 fino a cv ,58 da oltre cv 90 fino a cv ,17 da oltre cv 150 fino a cv ,14 da oltre cv 200 fino a cv ,32 da oltre cv 300 fino a cv ,40 oltre cv ,93 Premi aggiuntivi per le attività indicate all art. 93) con i seguenti massimali 18,313 massimale , , ,00 (*) 18,496 massimale , , ,00 (*) 18,679 massimale , , ,00 (*) 18,862 massimale , , ,00 (*) 19,229 massimale , , ,00 (*) 19,412 massimale , , ,00 (***) 18,415 massimale , , ,00 (**) 18,419 massimale , , ,00 (**) 18,423 massimale , , ,00 (**) 19,426 massimale , , ,00 (**) 19,778 massimale , , ,00 (***) 20,144 massimale , , ,00 (***) 20,694 massimale , , ,00 (***) (*) massimali applicabili fino al 10/06/2012 (**) massimali di adeguamento per (*) dall 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in corso d anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali. (***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall 1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1.1 di pag 52) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 48

50 NORME RELATIVE AL SETTORE II 95) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone. 96) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. a) E ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a 12,91. b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all 1/01/2012 e clausola di tacito rinnovo, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con l aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a 12,91. 97) Criteri di tariffazione I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonchè, in base al numero dei posti. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante di ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda. 98) Rischi di durata inferiore ad un anno Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 40%. 99) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 100) Danni a cose ed animali di terzi Per estendere l'assicurazione ai danni di cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti. Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro, il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 77,47 per ogni sinistro da indicare in polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 101) Danni a cose di terzi trasportati Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 103,29 per ogni persona danneggiata. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 49

51 102) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonchè agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 100 e 101. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicuarata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di 103,29 per ogni persona danneggiata. La garanzia per i danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di 77,47 per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 103) Aliscafi Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi. 104) Aziende municipalizzate di trasporto Per aziende municipalizzate di trasporto, rileva la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata diversa dall'anno. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola Senza tacito rinnovo, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art II comma, del Codice Civile. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IX NATANTI ad uso pubblico Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Natanti ad uso pubblico Il premio di riferimento è di 51,134 Premio aggiuntivo per posto 2,50 Si applicano i seguenti coefficienti in relazione a peso e potenza: coefficienti fino a 5 cv > 5 fino 11 cv >11 fino a 19 cv oltre 19 cv fino a 2 tsl 1,000 1,240 1,480 1,970 >2 fino a 3 tsl 1,115 1,426 1,747 2,620 >3 fino a 4 tsl 1,230 1,612 2,013 2,778 >4 fino a 5 tsl 1,370 1,798 2,279 3,152 >5 fino a 10 tsl 1,560 2,050 2,531 3,546 >10 fino a 15 tsl 1,790 2,360 2,797 3,936 >15 fino a 20 tsl 2,060 2,714 3,037 4,326 >20 fino a 25 tsl 2,370 3,121 3,316 4,717 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell allegato 1.1 di pag. 52) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 50

52 Allegati 1 e 1.1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (*) massimali applicabili fino al 10/06/2012 (**) massimali di adeguamento per (*) dall 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in corso d anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali. (***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall 1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1 settori I-II-IV-VI-VII (autovetture, autotassametri, autocarri e motocarri, macchine operatrici, macchine agricole) (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (***) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff settore III (autobus in servizio pubblico urbano, ad uso privato, noleggio e di linee extraurbane) (*) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff settore V (ciclomotori e motocicli) (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (***) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 51

53 Allegato 1.1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi settore VIII (natanti, imbarcazioni, motori amovibili) (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (*) coeff (***) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (**) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff (***) coeff TARIFFE APPLICABILI Tariffa Fissa L assicurazione è stipulata nella forma a Tariffa Fissa ed è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di premio in presenza o in assenza di sinistri accaduti nel periodo di osservazione. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta - Condizione Speciale E L assicurazione è stipulata nella forma con Franchigia fissa ed assoluta, e prevede una Franchigia Fissa ed assoluta per ogni sinistro con responsabilità, il cui ammontare risulta richiamato in polizza. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad UBI Assicurazioni l importo del risarcimento nei limiti della franchigia. Tariffa Bonus Malus - Condizione Speciale F L assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione (*); si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti. In assenza dell attestato di rischio in corso di validità o documenti equipollenti il contratto è assegnato alla massima classe di merito. Tariffa Fissa con Pejus - Condizione Speciale G L assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida per veicoli destinati al trasporto di cose esclusi i carrelli per usi speciali e per trasporti specifici. - Se nel periodo di osservazione (*) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla classe di collocazione della Tabella evolutiva di pagina Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla classe di collocazione della Tabella evolutiva di pagina 13. In assenza dell attestato di rischio in corso di validità o documenti equipollenti, il premio è maggiorato del 25%, per la sola prima annualità. (*) Periodo di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. - o o o o - Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 Pagina 52

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Подробнее

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. TUTTI

Подробнее

Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto

Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto TARIFFE per le Assicurazioni di Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. Norme tariffarie

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Подробнее

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti

Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Подробнее

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Подробнее

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Подробнее

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Подробнее

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Validità dal 1/07/2013 Condizioni di polizza applicate: Driver Plan - Edizione luglio 2013, Plan Nautica - Edizione aprile

Подробнее

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Art. 21 - FORME DI TARIFFA - Art. - FORME DI TARIFFA - Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiate in polizza. A ) - FISSA - La presente for di tariffa, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio

Подробнее

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Подробнее

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Validità dal 1/01/2012 Condizioni di polizza applicate: Driver Plan - Edizione gennaio 2012, Plan Nautica - Edizione gennaio

Подробнее

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Подробнее

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Подробнее

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Подробнее

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI Validità dal 1/01/2011 Condizioni di polizza applicate: Driver Plan - Edizione gennaio 2011, Plan Nautica - Edizione ottobre

Подробнее

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a:

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO BONUS/MALUS CU ED AZIENDALE Le sotto riportate regole hanno validità dal 01 Ottobre 2010 al 30 Giugno 2011 All atto della stipulazione il contratto è assegnato

Подробнее

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Подробнее

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Подробнее

NORME TARIFFARIE E TABELLE PREMI

NORME TARIFFARIE E TABELLE PREMI NORME TARIFFARIE E TABELLE PREMI Per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI E NATANTI A MOTORE Tariffa in vigore dal 1 Febbraio 2009 Mod. AUTO51003 Ed. 1 Febbraio 2009 GRUPPO REALE MUTUA COMPAGNIA

Подробнее

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Подробнее

NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 11/2014

NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 11/2014 NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Ed. 11/2014 Pagina 1 NORME TARIFFARIE R.C.A E A.R.D. Valide dal 01/11/2014 Introduzione INFORMAZIONI GENERALI Il presente documento contiene: Norme Tariffarie Responsabilità

Подробнее

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Подробнее

Per le assicurazioni di Responsabilità Civile Veicoli a motore e Natanti

Per le assicurazioni di Responsabilità Civile Veicoli a motore e Natanti Per le assicurazioni di Responsabilità Civile Veicoli a motore e Natanti - Valide dal 01/01/2012 - Mod. 50662 ed. 01/2012 VEICOLI A MOTORE Parte I: TARIFFA «VEICOLI A MOTORE» Indice CAPO I: NORME COMUNI

Подробнее

Mini Guida. Le classi di merito

Mini Guida. Le classi di merito Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce

Подробнее

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Подробнее

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui

Подробнее

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo CIRCOLARE N. 555/D Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto disciplina del bonus/malus.

Подробнее

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile

Подробнее

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ------------------------------ VEICOLI A MOTORE ------------------------------

Подробнее

TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL 15 APRILE 2008 (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/8/2006 e Legge 40/2007 art.

TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL 15 APRILE 2008 (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/8/2006 e Legge 40/2007 art. TABELLE DI CONVERSIONE UNIVERSALE IN VIGORE DAL 15 APRILE 2008 (come da regolamento n. 4 dell Isvap del 9/8/2006 e Legge 40/2007 art. 5) Formule tariffarie Allianz S.p.A. Divisione Allianz Subalpina e

Подробнее

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Подробнее

PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri

PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri MOD.3.2 Pagina 1 di 6 PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri Condizioni Speciali A) Bonus/Malus B) Premio Fisso C) Rischio statico D) Sconto in Assenza di Sinistri (No Claims discount)

Подробнее

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Подробнее

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

!! #$#% #&'()*(&)+),-*.. -+()*(&)++ #!/!0 0#1% 20 1) 1% #0% ! # #!! 3 2)  4 !! 04 3!!0!$# % ##!!0 4 #0 2!2##!!! !"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!! 04 ",! Pagina 2 di 2 NOTA INFORMATIVA " # " $% "## /. 5. 2.,., %&'(

Подробнее

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE

Подробнее

POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE

POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE PAGINA VUOTA POLIZZA GLOBALE DELL AUTO E DEL NATANTE Sommario PARTE I Definizioni pag. 2 Condizioni di assicurazione pag. 3 Garanzia 1 - Responsabilità civile verso terzi pag. 3 PARTE II Definizioni pag.

Подробнее

L'ASSICURAZIONE SULLA R.C. AUTO

L'ASSICURAZIONE SULLA R.C. AUTO MARCELLO PSARO L'ASSICURAZIONE SULLA R.C. AUTO CEDAM CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2003 INDICE - SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni Pag. XI Parte prima DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Подробнее

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Подробнее

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Подробнее

ELENCO DEI PREVENTIVI PERVENUTI

ELENCO DEI PREVENTIVI PERVENUTI Oggetto: confronto di preventivi per copertura RC Auto Richiedente: SBERNA18 Richiesta No: REQ-30141312-0.85033100 1339580494 Data Elaborazione: 13-06-2012 ELENCO DEI PREVENTIVI PERVENUTI Gentile utente,

Подробнее

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Подробнее

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Подробнее

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Подробнее

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/19/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Подробнее

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI Guida Liguria Pag. RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell Assicurazione

Подробнее

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario Il 1 luglio 1996 è entrata in vigore la Direttiva n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita

Подробнее

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della

Подробнее

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Подробнее

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Подробнее

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. DEFINIZIONI Ente Convenzionato: CIRCOLO DIPENDENTI della BANCA DI TRENTO E BOLZANO Sede di Trento Via Manci 19-38100 Trento (TN) SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.A.

Подробнее

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 1/5 OGGETTO DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CLASSIFICAZIONE DT ART. 164 TUIR RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 19 BIS1, COMMA 1, D.P.R. 26 OTTOBRE

Подробнее

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto

Подробнее

Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore. Workshop ACB Milano, 4 aprile 2013. Avv.

Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore. Workshop ACB Milano, 4 aprile 2013. Avv. Il Contratto Base RC Auto nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore Workshop ACB Milano, 4 aprile 2013 Avv. Andrea Maura Il contesto normativo Qual è il contesto normativo nel quale ci

Подробнее

Sportello Telematico dell Automobilista

Sportello Telematico dell Automobilista All.1 Sportello Telematico dell Automobilista Progetto di cooperazione ACI e DTT Tipologie di pratiche espletabili dallo Sportello Telematico Dicembre 02 1 Tipologia di Pratiche espletabili dallo Sportello

Подробнее

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA Roma 9 marzo 2015 Prot. n. 45-15 001407 All.ti n. Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c.

Подробнее

MODULO D'OFFERTA LOTTO 4 CIG 56087739E4

MODULO D'OFFERTA LOTTO 4 CIG 56087739E4 Allegato B4 MODULO D'OFFERTA LOTTO 4 CIG 56087739E4 Spettabile AMIA VERONA S.p.A. Via Bartolomeo Avesani n 31 37135 VERONA Oggetto: Procedura aperta per l affidamento dei servizi vi, suddivisa in 4 lotti

Подробнее

,,,,, ,,, omississ,,, Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

,,,,, ,,, omississ,,, Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi LEGGE 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo

Подробнее

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Подробнее

POLIZZA RCA E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - PERIODO 01.01.2013 01.01.2016 LOTTO D

POLIZZA RCA E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - PERIODO 01.01.2013 01.01.2016 LOTTO D Modello G POLIZZA RCA E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - PERIODO 01.01.2013 01.01.2016 LOTTO D OFFERTA ECONOMICA La/Il sottoscritta/o nato a il / / nella qualità di Legale Rappresentante

Подробнее

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag.

INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI pag. SEZIONE R.C. AUTO R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI pag. CONDIZIONI SPECIALI

Подробнее

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Подробнее

Tabelle di Assegnazione. (In vigore dal 1 Settembre 2010)

Tabelle di Assegnazione. (In vigore dal 1 Settembre 2010) Tabelle di Assegnazione (In vigore dal 1 Settembre 2010) TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO In vigore dal 1 Settembre 2010 N.B.: nelle sottostanti tabelle per Sinistro pagato si intende: per

Подробнее

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Подробнее

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Подробнее

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Подробнее

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Подробнее

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Подробнее

POLIZZA RC AUTO + ARD POLIZZA INFORTUNI SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA SCHEDA OFFERTA ECONOMICA POLIZZA RC AUTO E ARD + POLIZZA INFORTUNI:

POLIZZA RC AUTO + ARD POLIZZA INFORTUNI SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA SCHEDA OFFERTA ECONOMICA POLIZZA RC AUTO E ARD + POLIZZA INFORTUNI: LOTTO 3 POLIZZA RC AUTO + ARD POLIZZA INFORTUNI SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA SCHEDA OFFERTA ECONOMICA POLIZZA RC AUTO E ARD + POLIZZA INFORTUNI: TALE TOTALE DI POLIZZA SARA IL VALORE CONTEGGIATO PER L ATTRIBUZIONE

Подробнее

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative

Подробнее

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti

GUIDA LIGURIA. Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti GUIDA LIGURIA Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità civile auto per veicoli a motore e natanti Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle Assicurazioni Private

Подробнее

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Подробнее

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet Pagina 1 di 6 NORME DI COMPORTAMENTO TAXI ED AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 1) Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l'assicurato che nel corso dell'anno non ha provocato danni a terzi? A [*] Bonus-Malus

Подробнее

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

Provincia di Treviso TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida COMUNE DI POVEGLIANO Provincia di Treviso Borgo San Daniele n. 26 cap 31050 C.F. 80008450266 P. IVA 00254880263 E-MAIL: [email protected] TEL 0422.871162 FAX 0422.871116 UFFICIO POLIZIA

Подробнее

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Подробнее

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED 2/2010 mod. 13

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED 2/2010 mod. 13 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED 2/2010 mod. 13 GLOSSARIO Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su

Подробнее

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Подробнее

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Подробнее

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture linea auto/natanti Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture Edizione 10/2011 1 di 28 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione

Подробнее

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME COMUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME COMUNI APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA In AUTO ED. SETTEMBRE 25 Con effetto dalle ore 24 del gennaio 26, le Condizioni di Assicurazione e la Nota Informativa In AUTO ed. settembre 25 si intendono modificate

Подробнее

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Подробнее

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Подробнее

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Подробнее

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Подробнее