La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone:

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1 Rilascio autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa (L.179/92 art. 18 e ss.mm.ii.) Premessa Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della legge 179/92 e s. m. i. per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla Regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e s. m. i, l autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l assegnazione in uso e godimento ; Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale, riferito all epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un unica soluzione, al momento dell atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo ; Presupposti La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone: - che lo Statuto e l Atto costitutivo prevedano la possibilità di cedere in proprietà gli alloggi realizzati; in caso non sia prevista tale possibilità si deve procedere alla relativa modifica; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera a) - che la Convenzione stipulata con il Comune sede dell intervento contenga la possibilità di cedere il patrimonio in proprietà individuale; in caso non sia prevista tale possibilità si deve procedere alla modifica della Convenzione; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera c) - che la richiesta riguardi almeno il 50% degli alloggi facente parte dell insediamento (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera b) - siano trascorsi almeno cinque anni dall entrata in ammortamento del mutuo (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera g)

2 Soggetti preposti alla presentazione dell istanza: 1. Cooperative edilizie a proprietà indivisa Procedure: La Regione a seguito dell istruttoria positiva, notificherà alla cooperativa con Determinazione Dirigenziale le modalità di restituzione dei contributi dovuti. Successivamente all avvenuto accertamento dell ufficio finanziario Regionale di introito delle somme stesse in bilancio regionale, sarà rilasciato Attestato di Autorizzazione Dirigenziale per la stipula degli atti notarili di assegnazione in proprietà. Per la determinazione del prezzo di cessione si rinvia al disposto di cui alla legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera c. punti MODULISTICA

3 Fac-simile domanda Allegato 1 Mittente: Soc. Cooperativa Edilizia a r. l. Codice fiscale: Regione Lazio Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative Area Interventi di edilizia agevolata e Osservatorio dell edilizia abitativa Via Capitan Bavastro, Roma OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992 n. 179 art. 18 e s.m.i. Richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperativa a proprietà indivisa La scrivente Soc. Cooperativa Edilizia presenta richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato in proprietà indivisa e, in riferimento alla norme in oggetto, con la presente trasmette: IL PRESIDENTE Data..

4 Documentazione da presentare La Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, inoltra apposita richiesta di autorizzazione alla cessione del patrimonio in proprietà individuale (schema allegato 1) e trasmette, ai fini della istruttoria di verifica delle condizioni di legge, i seguenti documenti: 1) copia conforme dello Statuto e dell Atto costitutivo, da cui risulti la possibilità di cedere gli alloggi a proprietà individuale; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera a) 2) copia conforme della convenzione con il Comune sede di intervento, da cui risulti la possibilità di cessione del patrimonio a proprietà individuale ed i criteri di determinazione del prezzo di cessione, con esplicito riferimento agli alloggi realizzati a proprietà indivisa; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera c) 3) copia conforme dell originale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale si dispone la cessione degli alloggi; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera b) 3.a) copie conformi dell originale delle due deliberazioni di Assemblea ordinaria, - nei 120 giorni successivi alla riunione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione - regolarmente costituite e da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l una dall altra, con le quali a maggioranza dei due terzi viene per due volte approvata la suddetta richiesta di cessione deliberata dal Consiglio di Amministrazione; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera b) 3.b) qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale, ovvero deve indicare alla Regione la cooperativa e l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 179/92, documentando tale disponibilità; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 2 lettera c 2.) 4) prospetto redatto dal Presidente della Cooperativa con l indicazione degli alloggi costituenti il patrimonio della Cooperativa specificando, la loro ubicazione ed il nome del socio attualmente assegnatario e con distinzione tra: - soci che hanno usufruito di agevolazioni pubbliche - soci che non hanno usufruito di agevolazioni 5) copie degli attestati relativi alla verifica dei requisiti soggettivi dei soci assegnatari (in uso e godimento) che hanno fruito di agevolazione pubblica; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 5) 6) eventuali copie conformi delle deliberazioni del C. di A. con le quali si ratifica il subentro di un socio assegnatario originario e diverso da quello per il quale è stato rilasciato l attestato di possesso dei requisiti soggettivi; nel caso risultasse assegnatario un socio diverso dal socio originario, per il quale non fosse documentabile la verifica dei requisiti soggettivi, si dovrà procedere al controllo degli stessi, che andranno riferiti alle disposizioni vigenti e alla data di assegnazione in uso e godimento effettuata dal C. di A. della cooperativa, tale verifica non si applica nel caso di soci subentrati a causa di morte o sentenza di separazione dell originario socio assegnatario; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 5)

5 7) comunicazione dell Istituto di Credito mutuante attestante le differenze tra i contributi corrisposti dalla Regione e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale. I contributi erogati in base alla legge 457/78 e s.m.i. devono essere accertati con la seguente modalità di calcolo: - L Istituto di Credito trasmette un prospetto con i contributi semestrali erogati, secondo i tassi applicati alla proprietà indivisa, affiancato dai contributi calcolati in base ai tassi applicabili alla prima fascia reddituale a proprietà divisa; 7.a) per quanto riguarda i contributi concessi ai sensi dell art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla cassa per il mezzogiorno) le Cooperative sono tenute a rimborsare, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 163 del 15 luglio1997, un importo da calcolarsi mediante comparazione tra il contributo in conto capitale corrisposto e il contributo in conto interessi di cui la cooperativa avrebbe fruito qualora avesse beneficiato di un mutuo agevolato al tasso all epoca riservato alle cooperative a proprietà divisa e di importo pari al costo complessivo dell investimento considerato in sede di concessone del contributo; 8) dichiarazione resa dal Presidente della cooperativa, nella quale indica la modalità di restituzione del contributo scelta dai soci. La restituzione può avvenire in una unica soluzione nella misura ridotta del 50%, in alternativa, la Regione, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo ; (legge 179 art. 18 e s. m. comma 3) Nel caso di mutuo ancora in essere, occorre una dichiarazione dell Istituto mutuante di adesione alla trasformazione del residuo mutuo, che dovrà essere frazionato e accollato ai singoli acquirenti. Gli eventuali oneri relativi alle prestazioni svolte dall Istituto di credito, comprese le spese di trasformazione del mutuo, saranno a carico della cooperativa, dovranno essere distinti tra contributi da restituire alla Regione e i costi da regolare con la Banca.

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