DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14. D.L. sicurezza delle città. Schede di lettura

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14. D.L. sicurezza delle città. Schede di lettura"

Transcript

1 DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 D.L. sicurezza delle città Schede di lettura

2

3 Presentazione Da tempo la Cisl Fp ha posto all attenzione della politica l esigenza di riconoscere formalmente il ruolo, le funzioni e la storia della Polizia Locale, eliminando disparità e discriminazioni, in termini di diritti e tutele, esistenti rispetto ad altri lavoratori del Comparto Sicurezza. Da più di trenta anni gli appartenenti al corpo attendono un riordino organico della legge quadro 65/86, non solo per un coordinamento con la normativa sulla sicurezza ma anche per tener conto del nuovo ruolo che oggi riveste il corpo della Polizia Locale. Gli ultimi tentativi di stesura dei disegni di legge quadro e le leggi regionali fino ad ora approvate a fronte di un sostanziale riconoscimento di nuove funzioni della Polizia Locale non hanno fornito alcuna risposta a quanto da decenni viene richiesto: riconoscere le mutate funzioni che quotidianamente i agenti esercitano al servizio dei cittadini a fianco delle altre forze di polizia per garantire politiche di sicurezza integrata che comportano, nei fatti, l esercizio di attività di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, nonché di contrasto alla microcriminalità. I lavoratori della Polizia Locale non si sono mai sottratti allo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle di polizia amministrativa locale richiamate nell art. 117 della Costituzione, tanto che giornalmente gli appartenenti al corpo sono impiegati in servizi di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia annonaria, polizia sanitaria, polizia tributaria, oltre alle attività di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Fino ad oggi sono state richieste a questi operatori prestazioni qualificate, in contesti connotati da elevato rischio per l incolumità fisica senza riconoscere loro un equo trattamento sotto il profilo assistenziale, previdenziale, assicurativo ed economico. L articolo 6 del decreto c.d. Salva-Italia che ha abrogato l istituto dell equo indennizzo e dell accertamento della dipendenza dell infermità della causa di servizio, unitamente alle previsioni restrittive introdotte dal d.lgs. 150/2009 in caso di malattia, hanno generato una ingiusta sperequazione in termini di diritti e tutele tra gli operatori della Polizia Locale e il personale del Comparto Sicurezza. Da ultimo, la legge di Stabilità 2016 ha concesso agli appartenenti dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, un contributo straordinario con esclusione degli appartenenti alla Polizia Locale, ancora una volta discriminati a fronte dell espletamento di analoghe funzioni. Con la manifestazione del 23 febbraio 2016 in Piazza Montecitorio, il confronto avviato con ANCI e Conferenza delle Regioni e ancor prima la mobilitazione nazionale posta in essere davanti a tutte le prefetture abbiamo avanzato alcune legittime richieste: rendere l obsoleta legge 65/86 più rispondente al mutato quadro normativo e istituzionale, uniformando su tutto il territorio nazionale le condizioni operative della Polizia Locale; il rinnovo del CCNL di riferimento ed il riconoscimento della specificità e peculiarità dei Corpi di polizia locale; porre fine all ingiusta discriminazione, che ha estromesso gli appartenenti ai Corpi di polizia locale dal riconoscimento della causa di servizio e dall equo indennizzo; garantire tutela ed equità del trattamento economico e delle condizioni di lavoro. Il tutto in un quadro normativo che ha trovato nel testo del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città una ulteriore evoluzione delle funzioni assegnate alle Polizie Locali in ragione di un crescente quadro di collaborazione sul territorio con le altre forze di polizia. In seguito all accoglimento di alcune importanti proposte emendative presentate da Cgil Cisl e Uil durante l iter di conversione del decreto sono stati apportati correttivi che, in assenza di una legge di riordino, forniscono risposte qualificate per quanto non ancora esaustive, ad una vertenza che parte da lontano e segna, oggi, un primo punto di svolta. Di seguito si presentano alcune schede di lettura delle norme del d.l. 14/2017 (consultabile in appendice alle schede) che interessano gli operatori della Polizia Locale: il riconoscimento dell equo indennizzo e della causa di servizio, lo sblocco del turn-over per gli anni 2017/2018, la possibilità di accedere alle banche dati in uso alle altre forze di polizia e interventi a sostegno della formazione. Si tratta di punti nodali che segnano un sensibile avanzamento in direzione del giusto riconoscimento del ruolo che agenti attendono da anni. 3

4

5 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROVVEDIMENTO Il d.l. 14/2017 ha la finalità di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano. Il decreto promuove, in particolare, meccanismi di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali che delineano, di fatto, un nuovo modello di governance del sistema di sicurezza realizzato anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le regioni. L articolo 118, terzo comma, della Costituzione ammette, infatti, l esistenza di uno spazio giuridico nel quale interagiscono soggetti diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza. Questa ultima non va più soltanto identificata con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati, ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione. In questo nuovo modello Stato, regioni e enti locali, ciascuno nell ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrono, anche con azioni integrate, alla realizzazione delle politiche di sicurezza mediante: partecipazione alla definizione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata da sancire in sede di accordo Conferenza Unificata (art. 2, comma 1), possibilità di concludere specifici accordi tra Stato, Regioni e Province autonome per la promozione della sicurezza integrata (art. 3, comma 1), possibilità di sottoscrivere appositi patti tra Prefetto e Sindaco, nel rispetto di specifiche linee guida adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell interno (art. 5, comma 1). Di seguito una schematica rappresentazione delle previsioni di legge. Oggetto del provvedimento è l individuazione di nuove modalità e strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Province Autonome ed enti locali) in relazione a: sistema di sicurezza integrata, inteso come l insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali (art. 1); sicurezza urbana, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città (art. 4). Il nuovo modello di governance si fonda, in particolare, su meccanismi di coordinamento sinteticamente richiamati di seguito: l Accordo previsto per adottare le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, da sancire in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministero dell Interno (art. 2); la possibilità di concludere specifici accordi tra Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell aggiornamento professionale del personale della polizia locale o ad adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità (art. 3); la possibilità di stipulare patti per l attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco e sanciti tramite accordi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro degli Interni (art. 5), che perseguano la promozione del decoro urbano e la riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo 5

6 predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce il Comitato metropolitano, copresieduto dal Prefetto e dal sindaco metropolitano, preposto all analisi, alla valutazione e al confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (art. 6). Nell ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata conclusi tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome (art. 3) e dei patti locali per la sicurezza urbana (art. 5), possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio (art. 7). Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi possono essere coinvolti enti pubblici (economici e non) e soggetti privati, secondo le disposizioni nella legge 119/2013 in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo. In particolare, si prevede che gli accordi e i patti stipulati al fine di migliorare il controllo e la valorizzazione del territorio, possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti privati specificamente enumerate nella disposizione in commento. Il decreto attraverso modifiche apportate al Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) conferisce maggiore forza ai Sindaci, attribuendo loro poteri aggiuntivi in materia di sicurezza (art. 8): emanare ordinanze d urgenza e necessità per il superamento del degrado del loro territorio e del pregiudizio del decoro; assumere con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell ordinamento, al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all abuso di alcool o all uso di sostanze stupefacenti; disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il provvedimento stabilisce, inoltre, misure a tutela del decoro di particolari luoghi (art. 9) (aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extra urbano, e delle relative pertinenze) prevedendo sanzioni amministrative e l allontanamento per chiunque ponga in essere condotte tese a limitare la loro libera accessibilità e fruizione e consentendo ai regolamenti di polizia urbana di poter individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, per le quali prevedere le medesime tutele sanzionatorie. Altre disposizioni particolari riguardano: la possibilità per il Prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili di impartire disposizioni per prevenire il pericolo di possibili turbative per l ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all esecuzione di provvedimenti stessi (art. 11); i casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate in materia di pubblici esercizi, per i quali il questore può disporre l applicazione della misura della sospensione dell attività per un massimo di quindici giorni (art. 12); ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all interno o in prossimità di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi in base alle quali il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fatti commessi all interno o nelle immediate vicinanze dei medesimi locali indicati (art. 13). 6

7 Equo indennizzo e causa di servizio (art. 7, comma 2-ter) Con l articolo 7, comma 2-ter del d.l. 14/2017 vengono ripristinati per la Polizia Locale gli istituti dell equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza sostenute per causa di servizio, abrogati nel La rimessa in vigore dei benefici si è ottenuta nel corso dell esame del decreto legge da parte della Camera e non sono state apportate ulteriori modifiche nel passaggio al Senato. Questi istituti, insieme alla pensione privilegiata, sono stati abrogati per i dipendenti pubblici dal Governo Monti con l articolo 6 del d.l. 201/2011, ad eccezione dei militari, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e del personale del soccorso pubblico. Una normativa, questa, che ha di fatto svuotato la legge 65/86 di ogni contenuto rispetto ai diritti degli appartenenti alla Polizia Locale, cancellando, oltre all equo indennizzo, la indennità di P.S. pensionabile e determinando, quindi, una disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato. Si tratta, infatti, di soggetti che possiedono le stesse qualifiche e che operano nella sicurezza al pari degli appartenenti alla Polizia di Stato, ma ai quali venivano riconosciute differenti tutele e garanzie previdenziali ed assicurative, determinando così un confine normativo tra compiti di sicurezza e ordine pubblico e compiti di sicurezza urbana, tra repressione e prevenzione, tra polizia del comparto sicurezza e polizia del comparto dell ente locale. Tali divergenze si rilevano anche alla luce del diverso armamento con dotazioni di pistola alle Polizie Locali soltanto per difesa personale, dell insufficienza dell addestramento, della mancanza di strumenti necessari per l autodifesa, oltre alla carenza di polizze assicurative sui rischi aggressione, incidenti sul lavoro, o morte per causa di servizio, eventi insiti nel servizio di sicurezza e ordine pubblico. Il decreto legge rappresenta, quindi, un passo importante per ristabilire la legalità con la riacquisizione di alcuni dei diritti cancellati alle Polizie Locali che sono irrinunciabili per chi opera al servizio della legge e della collettività. L equo indennizzo, in particolare, è l istituto che consente la erogazione di un trattamento economico aggiuntivo ai dipendenti pubblici che abbiano perso la propria integrità fisica per ragioni strettamente e direttamente connesse a ragioni di servizio. È concesso con un provvedimento dell ente datore di lavoro e la sua misura è fissata in relazione alla gravità delle possibili lesioni. Le nuove disposizioni si applicheranno a fare data dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovverosia, entro il 21 aprile, data di scadenza del decreto legge. La disposizione stabilisce che entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 23 agosto) debba essere emanato dal Ministro dell Interno, di concerto con quello dell Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un decreto con il quale si disciplineranno le modalità di rimborso ai comuni delle spese da questi anticipate sia come equo indennizzo sia come rimborso delle spese di degenza sostenute per cause di servizio. Si specifica che l entrata in vigore degli istituti è immediata e non è in alcun modo subordinata alla emanazione delle regole che presiedono al rimborso. Gli oneri necessari sono quantificati dalla legge di conversione in 2 milioni e mezzo di euro su base annua, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ex art. 10, comma 5, d.l. 282 del 2004). 7

8 La disposizione stabilisce, infine, il rinvio per le modalità operative alle disposizioni dettate su questi temi dal Dpr 461/2001 che reca il regolamento di disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. La richiesta di equo indennizzo - che deve riguardare la morte o una menomazione dell integrità fisica o psichica o sensoriale, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 (in materia di riordinamento delle pensioni di guerra) - deve essere affiancata dalla domanda di riconoscimento della dipendenza della lesione, dell infermità ovvero della morte da causa di servizio. Con la conversione in legge del d.l. 14/2017, la polizia locale viene quindi assimilata, per gli aspetti relativi alle infermità connesse a cause di servizio, al personale statale delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco. Desta perplessità, tuttavia, che i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute per la corresponsione dei benefici assistenziali siano espressamente diretti solo ai Comuni, come specifica il testo dell art. 7, comma 1 bis (cfr. il testo del decreto allegato). Il mancato accoglimento della proposta emendativa avanzata da Cgil, Cisl e Uil finalizzata ad estendere il rimborso del beneficio in favore di tutti gli enti locali rischia di generare una ingiustificata disparità nell implementazione degli istituti menzionati dalla norma in commento. Per tali motivi continueremo a tenere alta l attenzione sui bisogni di tutta la categoria, per garantire la copertura economica delle tutele ripristinate, anche per il personale di Polizia Locale di Province e Città Metropolitane; per procedere celermente alla stesura di una nuova legge quadro che sostituisca la legge 65/86 e riconoscere anche l istituto della pensione privilegiata; per avviare infine un confronto per il rinnovo del contratto collettivo e sbloccare la contrattazione integrativa. 8

9 Accesso integrato alle banche dati e aggiornamento professionale [art. 2, comma 1, lett. a) b) c) e art. 3, comma 1] Il decreto-legge reca disposizioni in materia di sicurezza integrata definita come l insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all attuazione di un sistema unitario e integrato con la finalità del benessere delle comunità territoriali. Nell ambito della programmazione e determinazione delle competenze, l art. 2 del provvedimento prevede l adozione di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate, su proposta del Ministro dell interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata e finalizzate, prioritariamente, a coordinare l esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti garantendo una sinergica collaborazione tra forze di polizia e polizia locale. In particolare, accogliendo le proposte emendative presentate da Cgil, Cisl e Uil, nel corso dell esame presso la Camera dei deputati sono stati specificati i settori di intervento : scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia. Inoltre, in attuazione delle Linee generali di cui all art. 2 del decreto si prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, diretti anche a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1). Si tratta di misure che confermano come nella forte domanda sociale di sicurezza possano aprirsi gli spazi per una moderna ridefinizione del ruolo della Polizia Locale sul territorio. In tal senso le politiche di sicurezza integrata hanno maggiori possibilità di successo rispetto alla mera implementazione delle azioni di repressione dei reati se il patrimonio di conoscenze, rappresentato sia dalle competenze professionali degli operatori di Polizia Locale che dalla condivisione degli strumenti operativi, viene impiegato in un ottica di collaborazione sinergica tra tutte le forze di polizia. La formazione va indirizzata allo sviluppo di nuove competenze professionali funzionali a dare la massima efficacia all attuazione delle politiche integrate di sicurezza definite nel decreto. Infatti, riconoscendone il valore di leva strategica, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un emendamento che prevede per lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di attivare forme di cofinanziamento, comprese quelle di fonte comunitaria, per la formazione del personale. 9

10 Sblocco del turn-over (art. 7, comma 2 bis) Nonostante la sicurezza sia divenuta nel tempo una dimensione essenziale per la coesione sociale e la convivenza civile di cui sono responsabili in primis gli Enti Locali, chiamati a dare risposte efficaci e tempestive all allarmante acuirsi di fenomeni criminosi, i provvedimenti restrittivi che hanno colpito il pubblico impiego negli ultimi anni hanno causato una progressiva emorragia professionale del personale della Polizia Locale. Ancora una volta la logica ragionieristica ha prevalso sui bisogni espressi dalla comunità. Per tali motivi Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una proposta emendativa sullo sblocco del turn-over che consentisse un allineamento tra fabbisogno professionale e potenziamento delle attività di controllo del territorio al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana e integrata. Nel corso dell esame del decreto-legge è stata accolta la proposta emendativa che consente ai comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale per gli anni 2017 e La facoltà di assumere deve rispettare i limiti individuati dal d.l. 90/2014, ovvero un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all 80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dal Le cessazioni relative al personale di Polizia Locale in questione non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali di cui all art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, in base al quale Regioni ed Enti locali, nel triennio , possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell anno precedente 1*. Resta fermo, inoltre, il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui alla legge n. 296 del 2006: l art. 1, comma 557, per il quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni volte prioritariamente alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa; l art. 1, comma 562, sulla base del quale, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell anno 2008 e le assunzioni di personale possono essere effettuate nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. 1 * Al momento della stesura delle schede di lettura è in discussione una manovra correttiva che contiene un pacchetto di norme destinate ad incidere sul turn-over degli enti locali. In particolare, secodo il testo attualmente in discussione, per i Comuni al di sopra dei abitanti che presentano un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in dissesto, è previsto un innalzamento del turn-over dal 25% al 75%. Per i comuni al di sotto dei abitanti, fermo restando il rapporto dipendenti / popolazione inferiore a quello degli enti in dissesto, è confermato il turn-over al 75%, mentre per i c.d. mini enti con popolazione inferiore ai abitanti resta in vigore il turn-over al 100%. 10

11 Allegato Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città 11

12 Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio TESTO DEL DECRETO-LEGGE Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: CAPO I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMO- ZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA Sezione I SICUREZZA INTEGRATA Articolo 1. (Oggetto e definizione) 1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed 12

13 Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI CAPO I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMO- ZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA Sezione I SICUREZZA INTEGRATA 1. Identico. Articolo 1. (Oggetto e definizione) 13

14 Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Articolo 2. (Linee generali per la promozione della sicurezza integrata) 1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. 14

15 Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) 2. Identico. 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n Articolo 2. (Linee generali per la promozione della sicurezza integrata) 1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. 1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. 15

16 Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) Articolo 3. (Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) 1. In attuazione delle linee generali di cui all articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. 3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell attuazione degli accordi di cui al comma 1. Sezione II SICUREZZA URBANA Articolo 4. (Definizione) 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 16

17 Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Articolo 3. (Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) 1. Identico. 2. Identico. 3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma Identico. Sezione II SICUREZZA URBANA Articolo 4. (Definizione) 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 17

18 Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) Articolo 5. (Patti per l attuazione della sicurezza urbana) 1. In coerenza con le linee generali di cui all articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l ente locale nell individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell articolo 9, comma 3. 18

19 Atti parlamentari 19 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) 1. Identico. Articolo 5. (Patti per l attuazione della sicurezza urbana) 2. Identico: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l installazione di sistemi di videosorveglianza; b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l ente locale nell individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell articolo 9, comma 3; c-bis) promozione dell inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all esclusione sociale. 2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o 19

20 Atti parlamentari 20 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) Articolo 6. (Comitato metropolitano) 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per l analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Articolo 7. (Ulteriori strumenti e obiettivi per l attuazione di iniziative congiunte) 1. Nell ambito degli accordi di cui all articolo 3 e dei patti di cui all articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l incre- 20

21 Atti parlamentari 21 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative. 2-ter. Ai fini dell installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1. Identico. Articolo 6. (Comitato metropolitano) 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Articolo 7. (Ulteriori strumenti e obiettivi per l attuazione di iniziative congiunte) 1. Nell ambito degli accordi di cui all articolo 3 e dei patti di cui all articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l incre- 21

22 Atti parlamentari 22 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) mento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n

23 Atti parlamentari 23 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) mento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell intervento. 1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell articolo 119 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall articolo 3, comma 5, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n

24 Atti parlamentari 24 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) Articolo 8. (Modifiche al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 24

25 Atti parlamentari 25 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) 2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in euro annui a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 8. (Modifiche al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. Identico: a) identica: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della 25

26 Atti parlamentari 26 Senato della Repubblica N (Segue: Testo del decreto-legge) esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; b) all articolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all abuso di alcool o all uso di sostanze stupefacenti.». 2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n

Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale

Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale Autore: Costa Cosimo In: Diritto amministrativo ll decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città BOZZA NON CORRETTA Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ART. 1. 1. Il decreto-legge 20 febbraio

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 aprile 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2754 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell interno (MINNITI) di concerto con il Ministro

Dettagli

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti. volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti. volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere

Dettagli

OGGETTO:Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città Nota informativa

OGGETTO:Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città Nota informativa Palermo 17/03/2017 prot. n. 225224/USG COMUNE DI PALERMO Ufficio di Staff del Segretario Generale Piazza Pretoria n. 1 Palermo Tel:091/7402305 fax:091/7402478 e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Dettagli

COMUNE DI TROPEA. (Provincia di Vibo Valentia) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del

COMUNE DI TROPEA. (Provincia di Vibo Valentia) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del COMUNE DI TROPEA (Provincia di Vibo Valentia) Prot. n. 10335 del 07.06.2019 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del 7.06.2019 Oggetto: MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO individuazione/specificazione

Dettagli

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (GU n.93 del 21-4-2017)

Dettagli

PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.

PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48) Tra Il Prefetto di Napoli e Il Sindaco di Barano d Ischia

Dettagli

E' legge il decreto n. 14/2017 sulla sicurezza urbana

E' legge il decreto n. 14/2017 sulla sicurezza urbana 1 STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVO Avv. ATTILIO PECORA PATROCINANTE IN CONSIGLIO DI STATO CONSULENTE LEGALE NAZIONALE SILB-FIPE VIALE C. ROSSI, 5 - TEL 335/7245376 84043 AGROPOLI (SA) E' legge il decreto n.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2500 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) (V. Stampato Camera n. 3954) approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio

Dettagli

Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito nella legge 18 aprile 2017 n.

Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito nella legge 18 aprile 2017 n. Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48 Nota di lettura Il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14

Dettagli

IL PACCHETTO SICUREZZA

IL PACCHETTO SICUREZZA IL PACCHETTO SICUREZZA LE NOVITA INTRODOTTE ED IL RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI Docente: Dott. E. Bezzon VIDEOSORVEGLIANZA E PERSONALE DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla

Dettagli

SICUREZZA E DIFESA. Comparto sicurezza e difesa

SICUREZZA E DIFESA. Comparto sicurezza e difesa 152 Comparto sicurezza e difesa Per il comparto sicurezza e difesa sono state previste nel corso della legislatura: specifiche risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL INTERNO (MINNITI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL INTERNO (MINNITI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4310-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2014 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1637 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro dell interno (ALFANO) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA. la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA. la seguente legge: e dall associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1260 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) di concerto

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2184 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell interno

Dettagli

Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA. Sezione I Sicurezza integrata

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA. Sezione I Sicurezza integrata Vigente al: 21-2-2017 DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00030) (GU n. 42 del 20 febbraio 2017) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati. Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 luglio 2018 (v.

Dettagli

DPCM PRECARI BOZZA 3 DICEMBRE 2013\ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DPCM PRECARI BOZZA 3 DICEMBRE 2013\ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DPCM PRECARI BOZZA 3 DICEMBRE 2013\ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1993 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro

Dettagli

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria Testo approvato in 1 a lettura alla Camera dei Deputati il 25 gennaio 2006 (il testo passa ora

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il ministro dell interno

Dettagli

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA Roma, ALL UFFICIO LEGISLATIVO S E D E OGGETTO: A.C. 3954 concernente: Conversione in legge del decreto legge 30 giugno 2016, n.117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia

Dettagli

TESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati

TESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO La parte sottolineata

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1250 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Il Ministro dell Interno di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Interno di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze VISTO VISTO ATTESO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132; in particolare, l articolo 35-quater, a norma del quale, per il potenziamento

Dettagli

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008 NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008 (Con modifiche, in verde e grassetto, apportate alla bozza del 18 novembre 2008 a seguito di due riunioni di carattere tecnico tenutisi

Dettagli

CISL. 02/11/2010. A cura del Dipartimento Comunicazione CISL FP Lazio CISL FP Roma

CISL.   02/11/2010. A cura del Dipartimento Comunicazione CISL FP Lazio CISL FP Roma CISL CONTRATTARE INFORMATI A cura del Dipartimento Comunicazione CISL FP Lazio CISL FP Roma 1 Collegato al Lavoro Disegno di Legge n. 1441 quater F Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di

Dettagli

IL PACCHETTO SICUREZZA: LE NOVITA INTRODOTTE ED IL RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI

IL PACCHETTO SICUREZZA: LE NOVITA INTRODOTTE ED IL RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI : LE NOVITA INTRODOTTE ED IL RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI «Daspo urbano, Misure di prevenzione, occupazione immobili ed imbrattamenti» Ferdinando LONGOBARDO Comandante di PL Sirmione (Bs) 17 maggio 2017

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2017

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2957 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per gli affari regionali (COSTA) di concerto con il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo

Dettagli

ART. 1 DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA UFFICIO STUDI

ART. 1 DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA UFFICIO STUDI Sintetica analisi del DECRETO LEGGE n. 180 /2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 ed entrato in vigore il 10 novembre 2008. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre

Dettagli

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00060) (GU n.93 del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 settembre 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Dettagli

Le politiche di sicurezza urbana in Italia

Le politiche di sicurezza urbana in Italia Sicurezza urbana e criminalità organizzata: ruolo delle politiche regionali e locali Le politiche di sicurezza urbana in Italia Rovigo, 20 febbraio 2017 Gian Guido Nobili Responsabile Area Sicurezza Urbana

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) 1 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3942 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) PRESENTATO DAL

Dettagli

Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296)

Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296) Normativa in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro Legge Finanziaria 2007 (legge 26.12.2006 n. 296) COMPARTO AGENZIE FISCALI E.P.N.E. MINISTERI Comma 519 Stabilizzazione anno 2007 Prevede l avvio

Dettagli

Questa è la posizione Anci dopo la conversione del DL 78/2010. Nota interpetrativa anci al dl 78 legge 122/2010 in materia di personale

Questa è la posizione Anci dopo la conversione del DL 78/2010. Nota interpetrativa anci al dl 78 legge 122/2010 in materia di personale Questa è la posizione Anci dopo la conversione del DL 78/2010 (Gestione Personale) Nota interpetrativa anci al dl 78 legge 122/2010 in materia di personale Pag. n 1 di 5 NORMATIVA IN VIGORE DOPO IL DL

Dettagli

Linee di politiche per il personale. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità.

Linee di politiche per il personale. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità. Linee di politiche per il personale. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità. a cura di ANCI - Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni Cagliari, 5 febbraio 2016

Dettagli

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

Dettagli

Oggetto: Contenimento della spesa per commissioni comitati ed altri organismi ex art. 29 L. 246/2006. Provvedimenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Contenimento della spesa per commissioni comitati ed altri organismi ex art. 29 L. 246/2006. Provvedimenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 64/2006, Verbale CdA n. 34/06 Oggetto: Contenimento della spesa per commissioni comitati ed altri organismi ex art. 29 L. 246/2006. Provvedimenti. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il Decreto

Dettagli

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180 DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180 Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

La stratificazione normativa dell articolo 36 del Testo Unico sul Pubblico Impiego

La stratificazione normativa dell articolo 36 del Testo Unico sul Pubblico Impiego La stratificazione normativa dell articolo 36 del Testo Unico sul Pubblico Impiego Il recente Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 ( Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione

Dettagli

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi)

Articolo 1 (Oggetto) Articolo 2 (Principi) DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTA METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Dettagli

Legge 8 febbraio 2007, n. 9. "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali "

Legge 8 febbraio 2007, n. 9. Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali Indici delle leggi Legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007 Art.

Dettagli

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: ULTERIORI DISPOSIZIONI RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti

Dettagli

Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti

Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante Disposizioni urgenti Sicurezza urbana: il testo coordinato del decreto Decreto Legge, testo coordinato 20/02/2017 n 14, G.U. 20/02/2017 Pubblicato il 27/04/2017 Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio

Dettagli

Art. 54 del T.U.E.LL. (D.Lgs n. 267) ome sostituito dall'art. 6 del decreto- legge n. 92 del 2008 convertito in Legge 125/2008

Art. 54 del T.U.E.LL. (D.Lgs n. 267) ome sostituito dall'art. 6 del decreto- legge n. 92 del 2008 convertito in Legge 125/2008 Art. 54 del T.U.E.LL. (D.Lgs. 18-8- 2000 n. 267) ome sostituito dall'art. 6 del decreto- legge n. 92 del 2008 convertito in Legge 125/2008 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione

Dettagli

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario; VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RILEVATO che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all interno degli istituti evidenziano l insufficienza dell

Dettagli

C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA

C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA - ORIGINALE - COPIA Verbale di deliberazione della Giunta comunale N.57 Del 04.06.2018 OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Dettagli

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1)

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di garantire, nel

Dettagli

ORDINANZA DEL SINDACO. Registro Generale n. 18 del

ORDINANZA DEL SINDACO. Registro Generale n. 18 del COPIA ORDINANZA DEL SINDACO Registro Generale n. 18 del 31-08-2018 OGGETTO: Regolamentazione vendita e consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro o lattine metalliche, in occasione dello

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 febbraio 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 febbraio 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 158 - Numero 42 UFFICIALE DELLA

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Il giorno 29 gennaio 2009, alle ore 15.30, presso la sede dell'aran

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 giugno 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 giugno 2013 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 843 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro dell interno (ALFANO) dal Ministro dell economia e delle finanze (SACCOMANNI)

Dettagli

Il Ministro della Difesa il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

Il Ministro della Difesa il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. Il Ministro della Difesa il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2016. Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell Arma dei carabinieri, della Poli-

Dettagli

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 718 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori NEGRI, CHIURAZZI e MOLINARI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2011 Disposizioni per il recupero, la tutela

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2495 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) e dal Ministro dell interno

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore RAMPONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009 Disposizioni per l inquadramento dei lavoratori del Genio

Dettagli

m_ef.rps-to registro UFFICIALE

m_ef.rps-to registro UFFICIALE m_ef.rps-to-13-114.registro UFFICIALE.0007351.28-01-2014 23-1-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3954-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Dettagli

04/11/2010 Regione LAZIO

04/11/2010 Regione LAZIO VITERBO 04/11/2010 Regione LAZIO In queste slides vedremo quali sono gli interventi della legge di stabilità 2016 e del decreto milleproroghe sulle Unioni dei Comuni e dei comuni istituiti per fusione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 542 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TRIA) di concerto con il Ministro

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, RECANTE IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1146 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LEDA VOLPI, BOLOGNA, CHIAZZESE,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

Capo I Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana Sezione I Sicurezza integrata

Capo I Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana Sezione I Sicurezza integrata TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

Vigente al:

Vigente al: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2551-A Relazione orale Relatore SANGALLI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 16 novembre

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V.

Dettagli

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200). D.L. 28 agosto 2006, n. 253 (1). Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, n. 169, CONCERNENTE LE AUTORITA PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 345 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT Disposizioni per la riqualificazione

Dettagli

OSSERVATORIO ITALIANO

OSSERVATORIO ITALIANO OSSERVATORIO ITALIANO Appendice a cura di Paolo Bonetti Varie 14. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Accordo tra il Governo, le Regioni

Dettagli