Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
|
|
- Muzio Ferretti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS) del 20 maggio 1987 (Stato 16 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera c della legge federale del 26 marzo concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (legge), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse per le prestazioni fornite in applicazione della legge. Art. 2 Assoggettamento 1 È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una prestazione ai sensi dell articolo 1. Le spese sono calcolate a parte. 2 Le persone che hanno inoltrato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest ultimo. 3 Se parecchie persone richiedono insieme una medesima prestazione, esse rispondono solidalmente Art. 3 Calcolo delle tasse 1 La tassa è individuale. Per i figli non coniugati e minori di 18 anni la tassa è dimezzata. 2 Per le prestazioni fornite simultaneamente ai genitori e ai figli non coniugati minori di 18 anni (compresi i figliastri, i figli adottivi e gli affiliati) conviventi nella medesima economia domestica è riscossa una tassa di famiglia. Detta tassa corrisponde a quella prevista per una persona singola, maggiorata di un quarto. Se più RU RS Abrogato dal n. I dell O del 22 nov (RU ). 1
2 Cittadinanza. Domicilio. Dimora membri di una famiglia esercitano un attività lucrativa, per ciascuno è riscossa una tassa individuale. 3 La tassa per il visto rilasciato a persone che viaggiano insieme si calcola in virtù dell articolo 15 capoverso 2 lettera a. 4 Se non è prevista un aliquota speciale, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato. Art. 4 Supplemento Per le prestazioni che, su domanda, sono fornite d urgenza o fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento della tassa di base. Art. 5 Spese Sono considerate spese i costi supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente: a. gli onorari d esperti, gli onorari per il certificato del medico di fiducia e gli onorari del traduttore; b. le spese per attestati, certificati, fotocopie e altri documenti; c. le spese per indagini all estero; d. le spese di porto, di telefono, di telecopiatura, di telegramma e di telescrivente; e. i costi dei lavori eseguiti da terzi. Art. 6 Anticipazione 1 L assoggettato può essere tenuto, in casi giustificati (per es. domicilio all estero, arretrati), a versare un anticipazione adeguata. 2 L anticipazione prelevata compensa il maggiore dispendio causato dalle false indicazioni nella procedura di domanda, segnatamente dall uso di documenti falsificati. 3 Art. 7 Decisione e rimedi giuridici 1 Di regola la tassa è decisa appena la prestazione è stata fornita. Il rimborso delle spese è richiesto contemporaneamente. 2 Contro la decisione federale sulla tassa è ammissibile, entro 30 giorni, il ricorso all autorità superiore. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale. 3 Per le tasse cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale. 3 Introdotto dal n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 2
3 Dimora e domicilio degli stranieri Tasse Art. 8 Esigibilità 1 Le tasse e spese sono esigibili: a. a decorrere dalla notificazione all assoggettato; b. in caso di ricorso, quando la decisione su ricorso é passata in giudicato. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla fatturazione. Art. 9 Incasso 1 Le tasse e spese possono essere riscosse anticipatamente o contro rimborso. 2 All estero, di regola, sono pagabili nella valuta nazionale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri. Art. 10 Condono Le tasse possono essere condonate in tutto od in parte se l assoggettato è indigente o per altri gravi motivi. Art. 11 Prescrizione 1 Il credito inerente alla tassa si prescrive in 5 anni dopo l esigibilità. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all esazione. Sezione 2: Tasse cantonali Art Tasse massime per gli stranieri 1 Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:. a. 5 per l autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l assicurazione del rilascio di un permesso 40 per il trattamento delle domande di autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l assicurazione del rilascio di un permesso dell Ufficio federale degli stranieri 20 b. per i permessi stagionali, di dimora o per frontalieri o per la loro proroga 66 se la durata della validità del permesso o la proroga è inferiore ad un anno, per ogni trimestre o frazione di trimestre 22 c. per la modificazione dello scopo di una dimora autorizzata segnatamente per l autorizzazione di cambiare posto o professione 36 Fr. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott (RU ). 3
4 Cittadinanza. Domicilio. Dimora Fr d. per il consenso ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 della legge 36 e. per il permesso di domicilio 76 f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio 50 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all estero 50 h. per il rilascio, la proroga o la sostituzione di un libretto per stranieri 16 i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 20 k. per la proroga dell accettazione provvisoria 66 se la durata di validità della proroga è inferiore a un anno, per ogni trimestre o frazione di trimestre 22 l. per il rilascio, la proroga o la sostituzione di un libretto per stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente 16 2 I Cantoni stessi possono fissare tasse per altre decisioni di polizia degli stranieri, per prestazione di servizi nonché per le decisioni degli uffici cantonali preposti al mercato del lavoro prese in applicazione dell ordinanza del 6 ottobre che limita l effettivo degli stranieri. 3 Possono essere prelevate tasse per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio che esse hanno effettivamente causato e non può, di norma, superare le rispettive tasse massime giusta il capoverso 1. 4 Per l amministrazione di una cauzione i Cantoni possono riscuotere una tassa annua pari a un mezzo per cento al massimo della somma versata, ma non superiore a 26 franchi. La tassa per il conteggio di chiusura non deve essere superiore alla tassa d amministrazione annuale. 5 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole. 7 Sezione 3: Tasse federali Art Tasse per gli stranieri 1 Le tasse relative alla polizia degli stranieri dell Ufficio federale degli stranieri ammontano a: 9 6 RS Introdotto dal n. I dell O del 21 ott (RU ). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 feb (RU ). 4
5 Dimora e domicilio degli stranieri Tasse a. 10 per l assicurazione del rilascio di un permesso o per l autorizzazione relativa al rilascio del visto, se il permesso legato all assicurazione o all autorizzazione necessita dell approvazione dell Ufficio federale degli stranieri 40 b. per la liberazione anticipata dal controllo federale 30 c. 11 per l approvazione di un permesso annuale in virtù dell articolo 14 capoverso 1 e di un permesso per dimoranti temporanei in virtù dell articolo 20 capoverso 1 dell ordinanza del 6 ottobre che limita l effettivo degli stranieri 80 d. 13 per l approvazione degli altri permessi 30 e. 14 per la sospensione provvisoria di un divieto d entrata per l abrogazione anticipata di un divieto d entrata f. per una decisione positiva ai sensi dell articolo 52 lettera a dell ordinanza del 6 ottobre che limita l effettivo degli stranieri 30 2 Per i trattamenti dei dati nel Registro centrale degli stranieri, la tassa è di 10 franchi nella misura in cui non sia già prevista una tassa federale nella presente ordinanza o nell ordinanza del 23 novembre sul Registro centrale degli stranieri. 3 Una tassa di famiglia di 30 franchi al massimo è prelevata per il trattamento, ai sensi del capoverso 2, dei dati dei genitori e dei figli celibi d età inferiore ai 18 anni che vivono nella stessa economia domestica. Se più membri della famiglia esercitano un attività lucrativa, le tasse sono prelevate per ciascuno di loro. 4 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta a dodici tasse singole. 17 Fr Art. 14 Tasse per i datori di lavoro 1 Le tasse relative al mercato del lavoro riscosse per le decisioni dell Ufficio federale degli stranieri sono rette dall articolo 13 dell ordinanza del 10 settembre sulle tasse e spese nella procedura amministrativa Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott (RU ). 11 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1 giu (RU ). 12 RS Abrogata dal n. I dell O del 21 ott (RU ). Introdotta dal n. III 1 dell O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1 giu (RU ). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ott (RU ). 15 RS RS Introdotto dal n. I dell O del 21 ott (RU ). 18 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 feb (RU ). 5
6 Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2 Le tasse prelevate per le decisioni prese in applicazione dell ordinanza del 6 ottobre che limita l effettivo degli stranieri e che sono dirette al datore di lavoro, sono a carico di quest ultimo. 21 Sezione 4: Tasse per il rilascio di visti Art Tasse 1 La tassa ammonta a: a. 23 per un visto rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera 40 se il visto è rilasciato con un termine di utilizzo di oltre sei mesi fino a 120 b. per un visto eccezionale rilasciato da un posto di confine svizzero fino a 72 c. per un visto di ritorno o per la modificazione di un visto rilasciato dall Ufficio federale degli stranieri dalla polizia cantonale degli stranieri 36 d. per la modificazione di un visto valido fino a 36 2 La tassa per un visto collettivo è ridotta: a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. La tassa ammonta a 250 franchi al massimo; b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato. 3 Se le spese supplementari sono rilevanti, la tassa prelevata giusta il capoverso 1 lettera b può essere aumentata dalla metà al massimo. 4 L autorità cantonale che rilascia un visto eccezionale rimette la metà della tassa all Ufficio federale degli stranieri. 5 L Ufficio federale degli stranieri può prelevare una tassa per le decisioni formali di rifiuto del visto. L ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati. 24 Art. 16 Visti esenti da tassa 1 I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri: Fr. 20 RS Introdotto dal n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 23 Nuovo testo giusta l art. 30 dell O del 14 gen concernente l entrata e la notificazione degli stranieri (RS ). 24 Introdotto dall art. 30 dell O del 14 gen concernente l entrata e la notificazione degli stranieri (RS ). 6
7 Dimora e domicilio degli stranieri Tasse a. fanciulli minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro; b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative; c. titolari di passaporti ufficiali; d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche; e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale; f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d istruzione; g. familiari delle persone menzionate nelle lettere b a f; h. visitatori della Fiera campionaria svizzera, del Salone internazionale dell automobile, del Comptoir svizzero, dell OLMA o della Fiera svizzera dell agricoltura e dell industria lattiera; i. 25 i membri del Comitato olimpico; k. 26 il coniuge straniero di un cittadino svizzero. 2 L Ufficio federale degli stranieri può, in singoli casi, ridurre o condonare la tassa se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano. 3 D intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, può assoggettare alla tassa i titolari di passaporti ufficiali se questi ultimi sono stati rilasciati: a. da uno Stato che non accorda la reciprocità; b. per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano siffatto rilascio. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 26 Introdotta dal n. I dell O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 7
8 Cittadinanza. Domicilio. Dimora Sezione 5: Disposizioni finali Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 20 aprile sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio [RU , art. 57 cpv. 3]. 8
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS, Oem LDDS) 1 142.241 del 20 maggio 1987 (Stato
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 123 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) del 24 ottobre 2007 (Stato 24 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) 142.209 del 24 ottobre 2007 (Stato 1 dicembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) 142.209 del 24 ottobre 2007 (Stato 15 settembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA) 1 741.091 del 19 giugno 1995 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio
[Signature] [QR Code] Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC) del 2019 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 941 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla
DettagliOrdinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliOrdinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione
DettagliOrdinanza sulla meteorologia e la climatologia
Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) 429.11 del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1
Dettagli(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) Modifica del... Disegno, Deroghe al campo d applicazione
Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
DettagliOrdinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE) del 7 ottobre 2015 (Stato 1 novembre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull utilizzazione delle carte federali
Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 del 3 dicembre 1954 (Stato 27 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni (CO)
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 giugno 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla meteorologia e la climatologia
Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) del 23 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1 sulla meteorologia e la climatologia
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) del 28 aprile 1997 (Stato 1 luglio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto federale
DettagliOrdinanza che limita l effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) Modifica del 23 maggio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1986 1 che limita l effettivo degli stranieri è modificata
DettagliOrdinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 14 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari nell agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura (OA Fam) 1 836.11 dell 11 novembre 1952 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 26 capoverso 2 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1
Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni
DettagliLegge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche
Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) del 28 aprile 1997 (Stato 1 luglio 2011) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto federale
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche
Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliOrdinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. I. Procedura di ricorso. del 10 settembre 1969 (Stato 10 dicembre 2002)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 10 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 26 capoverso 2, 63 capoverso
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002)
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) 1 del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 e 105 della legge federale sull
DettagliOrdinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidel 22 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2008)
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52a della legge del
Dettaglidel 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) del 28 aprile 1997 (Stato 21 novembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto federale
Dettagli(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri (Ordinanza sull introduzione della
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta
Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) 1 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale
DettagliLegge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1 del 22 novembre 2006 (Stato 1 giugno 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) 1 del 26 maggio 1961 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della
DettagliOrdinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) 1 del 26 maggio 1961 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) 1 del 26 maggio 1961 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa
Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliOrdinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta
Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo) dell 11 aprile 2018 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli
DettagliOrdinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa 313.32 del 25 novembre 1974 (Stato 14 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 33 capoverso 3, 36, 42 capoverso
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) del 27 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48 capoverso 4 del Codice civile 1 (CC); 2 ordina:
DettagliOrdinanza sugli assegni familiari nell agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura (OA Fam) 1 836.11 dell 11 novembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza sul Registro centrale degli stranieri
Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Modifica dell 11 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L Appendice dell ordinanza del 23 novembre 1994 1 sul Registro centrale
Dettaglidel 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un attività lucrativa dipendente ai fini dell imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) 1 del
DettagliAccordo
Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli
DettagliOrdinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta
Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta (Ordinanza sull imposta alla fonte, OIFo 1 ) 642.118.2 del 19 ottobre 1993 (Stato 7 novembre 2006) Il Dipartimento federale delle
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) 1 del 26 maggio 1961 (Stato 12 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 154
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT) del 22 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio dell Istituto
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell
Dettaglitra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre
Dettaglidel 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliLegge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo
Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 aprile 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OAF) 1 del 26 maggio 1961 (Stato 20 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza che limita l effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) del 6 ottobre 1986 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale
Dettaglidel 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018)
Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Ordinanza sugli emolumenti dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT) del 2 dicembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio dell Istituto
DettagliOrdinanza concernente l aiuto alle vittime di reati
Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992 (Stato il 23 dicembre 1997) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 4 ottobre 1991 1 concernente l aiuto
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale
Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso
Dettagli