Luca De Compadri - Consulente del lavoro- Avvocato

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1 Le norme deontologiche nell'esercizio della Professione La Deontologia del Consulente del Lavoro nell'era dei Social Network Il ruolo e la funzione del Consulente del Lavoro 4.0 -considerazioni alla luce del Il Codice deontologico approvato dal CNO con delibera n. 428 del 19 gennaio 2017 Luca De Compadri VENERDI' 16 NOVEMBRE 2018 dalle ore 9.30 alle ore CHERVO' GOLF Hotel SPA & RESORT Loc. San Vigilio - Pozzolengo - Lago di Garda

2 Ambito di applicazione del codice deontologico L esercizio della professione di consulente del lavoro Il concetto di ordine

3 I doveri del consulente del lavoro Dignità e decoro Professionalità specifica Lealtà e correttezza Indipendenza Segreto professionale Riservatezza Competenza Informativa Responsabilità professionale

4 Modalità comportamentali esterne Rapporti con soggetti non abilitati Quando si realizza la concorrenza sleale La sostituzione di un collega per decesso o temporaneo impedimento Ulteriori oneri in capo a chi ricopre cariche istituzionali

5 Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attivita, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12 La responsabilità disciplinare del cdl che rivesta cariche di amministratore di societa commerciali che hanno come oggetto sociale l erogazione di servizi nel settore di attivita di cui all art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 1 Rispetto del codice deontologico Stp e cdl : che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci

6 Aspetti disciplinari nelle STP Profili giuridici

7 Regime disciplinare in generale (art. 12 D.M ) Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

8 Responsabilità personale e responsabilità concorrente Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. Nessun problema si pone quando l Ordine di iscrizione del socio imputato è lo stesso dell Ordine presso il quale è iscritta la società, in quanto si applicano le medesime regole deontologiche. Diversamente, si pongono problemi nell ipotesi di una società multidisciplinare, laddove i soci esercitino professioni diverse da quella propria dell ordine in cui è iscritta la società.

9 Sulla responsabilità disciplinare della società la società potrà essere soggetto passivo di un procedimento disciplinare per la violazioni di norme deontologiche e potrà essere sospesa o radiata dall albo o semplicemente censurata - se la società subisce un provvedimento di sospensione o radiazione, la società non potrà svolgere attività lavorativa, mentre i soci, se estranei alla commissione dell illecito, non verranno colpiti da analogo provvedimento e, pertanto, potranno svolgere il proprio lavoro a titolo individuale; - se le irregolarità disciplinari vengono compiute individualmente dal socio, restandone la società estranea (in quanto non tenuta nel caso specifico ad alcun dovere di controllo), quest ultima non potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare; da ciò si evince che non può ipotizzarsi una responsabilità oggettiva in capo alla Stp

10 In particolare sugli obblighi di informazione (art. 3, 4 D.M ) a) il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) la possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) l esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento.

11 Il socio di capitale sembra significativo il richiamo normativo ai requisiti soggettivi che anche il socio di capitali deve possedere (art. 6 D.M ) Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; (occorre poi la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari

12 In particolare sull incompatibilità (art. 4 e 6 D.M ) La norma di legge stabilisce che l'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza La norma prevede due distinte incompatibilità: una che riguarda tutti i soci (compresi quelli investitori di capitale), i quali non possono partecipare a più Stp, in quanto la partecipazione alla Stp menzionata è esclusiva; l altra che riguarda solo i soci investitori di capitali, i quali, come sopra evidenziato devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta, non devono avere riportato le condanne penali previste ed, infine, non devono essere cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

13 In particolare sul conflitto di interessi Come sopra evidenziato, è fatto obbligo alla Stp di porre a conoscenza del cliente dell esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente stesso e società, situazioni che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. La legge non declina le ipotesi di conflitto di interessi, lasciando al singoli ordinamenti professionali le singole individuazioni. Incompatibilità e conflitto di interessi sono fattispecie differenti, in quanto: -l incompatibilità riguarda l aspetto genetico di iscrizione, posto che l esistenza di una causa di incompatibilità impedisce l iscrizione all albo; - il conflitto di interessi realizza una diretta violazione dei principi deontologici.

14 Causa di scioglimento della società L art. 11 del D.M prevede che in caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare la prevalenza. Il termine è perentorio e, quindi, previsto in termini di decadenza, assolutamente non prorogabile e non sanabile. Il Consiglio dell Ordine dovrà disporre la cancellazione della società in caso di mancato ripristino della prevalenza.

15 Altri comportamenti che deve tenere il CDL

16 Sul segreto professionale Il segreto professionale è disciplinato all art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo avuto notizia di un segreto in virtù del proprio stato, ufficio, della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa o lo utilizza a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. La violazione del segreto professionale comparta due tipi di conseguenze disciplinari in seno alla società: a) una responsabilità propria di colui che abbia divulgato le notizie riservate; b) una responsabilità di colui che abbia indotto il professionista a violare il segreto.

17 Comportamenti che il cdl deve tenere verso i colleghi e le istituzioni Il cdl deve tenere un comportamento ispirato a correttezza e lealta. Il cdl non deve registrare una conversazione telefonica con un collega. Il cdl deve assicurarsi che il contenuto di colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali. Il cdl, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell attivita professionale, deve interessare il Consiglio dell Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignita dell Ordinamento Professionale.

18 Comportamento che il cdl deve tenere con praticanti, collaboratori e dipendenti Il Consulente è tenuto a fornire al Praticante l addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell attività professionale, ivi compreso l insegnamento delle regole deontologiche. Il Consulente deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell esame di Stato. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, il Consulente ha l obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose.

19 Incarico professionale e principi fondamentali Fiducia reciproca Sospensione disciplinare del cdl e sua sostituzione Rifiuto di operazioni contra legem Astensione dalla prestazione in caso di interesse personale

20 Comportamenti che il cdl deve tenere nel passaggio di clienti Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente gia assistito da un collega senza informare quest ultimo; è altresi opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinche il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente. Il Consulente deve astenersi dall effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti.

21 Non esiste il diritto di ritenzione Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all incarico quando quest ultimo ne faccia richiesta. Copia dei documenti puo essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando cio sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.

22 Il Compenso Profili giuridici

23 Il compenso del Consulente del lavoro Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attivita libero professionali o intellettuali l obbligatorieta di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali. E opportuno che i preventivi siano resi per iscritto. In caso di mancato pagamento, il Consulente non puo chiedere un compenso maggiore di quello gia indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva

24 DM 46/2013 DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

25 LA PUBBLICITA INFORMATIVA E

26 Criteri generali (art. 33) E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita informativa avente ad oggetto l'attivita, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicita informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La pubblicita informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicita del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attivita professionale associando in alcun modo la propria immagine a societa commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi.

27 Cdl e social network L articolo 26 precisa (...) Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare Lealtà e correttezza con i clienti e con soggetti terzi L agire del professionista è regolato da precise norme che devono ispirare la vita professionale in ogni sua sfaccettatura Nelle comunicazioni del professionista rileva non solo la sua dimensione di singolo individuo, bensì anche quella di soggetto che è inserito nella società

28 Adempimenti del CPO Il Consiglio Provinciale è chiamato ad attivarsi prontamente ove ravvisi la violazione di norme ordinamentali o deontologiche e, naturalmente, ove una determinata comunicazione sia attribuibile non alla mera sfera personale del soggetto, ma a quella professionale. Se del caso, andranno attivate le opportune procedure disciplinari deferendo il soggetto al competente Consiglio di disciplina territoriale, in virtu del citato articolo 26 della Legge 12/1979. l inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicche, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione (in tal senso, Cassazione penale, I sezione, sentenza 08/06/2015 n , confermata da Cassazione penale, V sezione, sentenza 13/07/2015 n. 8328).

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