Consulente del Lavoro

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1 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro Torino, 26 ottobre 2016 Dott. Massimo Braghin

2 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Il Codice Disciplinare è stato adottato con delibera del CNO n. 333 del 29 luglio 2016 ed è entrato in vigore il 27 settembre 2016 Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 2

3 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l esercizio della professione di Consulente del Lavoro, così come definita all articolo 1 della Legge 11 gennaio1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 febbraio 2013, n. 46, al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità. 2. Il Codice si applica ai professionisti ed alle società tra professionisti iscritte all albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti di cui all articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri di cui al Capo II. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 3

4 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 12 (Responsabilità patrimoniale) 1. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. 2. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 3. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa rafforzamento della precedente disposizione, recependo il contenuto dell articolo 5 del D.P.R. n. 137/2011: l esercizio della professione è consentito solamente se in possesso di idonea copertura assicurativa, il cui contenuto ed estremi dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla clientela. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 4

5 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento) L articolo 16 regolamenta una situazione estremamente delicata in cui vi è la necessità di garantire gli interessi della clientela del professionista, assicurando nel contempo l integrità e la continuità dello studio professionale. Per tali motivi il Consulente chiamato alla sostituzione dovrà muoversi con estrema cautela ed usare la massima diligenza, onde rispettare i connotati organizzativi e strutturali dello studio. 1. Il Consulente chiamato dall'ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega. 2. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, può essere richiesto parere all Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso. 3. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza. Il secondo ed il terzo comma dell articolo 16 prevedono inoltre un effettivo intervento del Consiglio Provinciale nelle fasi di sostituzione. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 5

6 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12) 1. Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l erogazione di servizi nel settore di attività di cui all art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell osservanza delle disposizioni del presente Codice. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 6

7 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12) 2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi. 3. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista le imprese e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 7

8 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12) 4. E altresì considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell art c.c.. 5. Il Consulente del lavoro che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 5 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve assicurarsi che le predette imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento dell incarico al Consiglio Provinciale dell'ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 8

9 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12) 6. Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell'ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. 7. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci, sarà considerato gravemente responsabile ai sensi del presente Codice. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 9

10 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12) L articolo detta disposizioni applicabili ai Consulenti del Lavoro che: a. esercitano per il tramite di una società tra professionisti (commi 6 e 7); b. collaborano con una società tra professionisti (commi 6 e 7); c. assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un associazione di categoria nello svolgimento degli adempimenti di cui all articolo 1 della Legge 12/1979 (comma 3); d. ricoprono la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale (commi 1, 2, 3 e 5); e. partecipano alla compagine societaria di un centro di elaborazione dati (comma 4). Particolarmente importante è la disposizione contenuta al comma 7 che intende stigmatizzare il comportamento del Consulente del Lavoro che si presti ad eventuali abusi dell istituto della società tra professionisti. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 10

11 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 20 (Rapporti con i Colleghi) 1. Il Consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. 2. Il Consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega. 3. Il Consulente deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali. 4. Il Consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell attività professionale, deve interessare il Consiglio dell Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell Ordinamento Professionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 11

12 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 20 (Rapporti con i Colleghi) I rapporti tra i Colleghi e tra Consulenti del Lavoro ed istituzioni (quali ad esempio i Consigli Provinciali) devono essere ispirati alla correttezza e lealtà ed i commi da 2 a 3 costituiscono una declinazione non esaustiva del principio di lealtà e correttezza. Le conversazioni telefoniche tra Colleghi non devono essere registrate e analogamente la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra Colleghi non devono esser riportati in atti processuali. Infine, conformemente a quanto previsto dalla lettera c) dell articolo 14 della legge n. 12/1979, è opportuno che le controversie tra Colleghi trovino una composizione nell ambito del Consiglio Provinciale, onde salvaguardare il decoro e la dignità dell Ordinamento Professionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 12

13 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti) 1. Il Consulente è tenuto a fornire al Praticante l addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell attività professionale, ivi compreso l insegnamento delle regole deontologiche. 2. Il Consulente deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell esame di Stato. 3. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche mediante la sottoscrizione del patto formativo. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 13

14 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti) 4. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, il Consulente ha l obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato. 5. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione. 6. Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene applicabile il precedente articolo 20, comma 4. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 14

15 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti) I Praticanti rappresentano il futuro della Categoria, pertanto il Consulente, non è solamente tenuto a fornire loro l addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione, ma deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell Esame di Stato. Conformemente a quanto disposto dal comma 4, dell articolo 9, del D.L. n 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, il Consulente del Lavoro, dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario. Per le già richiamate ragioni di decoro e dignità dell Ordinamento Professionale, eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato troveranno composizione nell ambito del Consiglio Provinciale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 15

16 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 23 Incarico professionale 1. L incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo. 2. Il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione deve attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale. (comma inserito per dare effettività al provvedimento disciplinare della sospensione dall attività professionale, in forza del quale il Consulente del Lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da altro professionista nell esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio Provinciale). 3. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 16

17 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 23 Incarico professionale 4. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali. 5. La violazione del comma precedente costituisce aggravante. (la violazione di tale disposizione comporterà l apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.) Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 17

18 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 24 Interesse personale 1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell incarico. 2. L obbligo di astensione di cui al precedente comma grava anche sulla società e sull associazione della quale fa parte come socio o amministratore. 3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunte dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 18

19 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico 1. Il Consulente promuove il conferimento dell incarico professionale con le modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l oggetto, la natura, i compensi e gli estremi della polizza professionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 19

20 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico 2. E opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 20

21 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico E buona norma acquisire in via preventiva il conferimento dell incarico in forma scritta per la nuova clientela, si pone però il problema di come regolarizzare i rapporti con la clientela di lunga data qualora non vi sia a monte un atto scritto stipulato fra le parti. Una soluzione, adottata anche dalle procedure di certificazione di qualità, consiste nel far sottoscrivere al cliente una conferma dell incarico professionale predisposta dal professionista - con la quale non si fa altro che ribadire le condizioni di fatto esistenti del rapporto professionale in essere (tipologia delle prestazioni, tariffe pattuite, condizioni di pagamento, causa del contratto in abbonamento, ecc.). Se il cliente si rifiuta di firmare: un altra soluzione potrebbe essere l invio delle condizioni contrattuali a mezzo raccomandata al cliente. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 21

22 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico 3. Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest ultimo; è altresì opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto. comma modificato: disponendo che il Consulente del Lavoro non possa accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza avere preventivamente informato quest ultimo; analogamente il Consulente dovrà accertarsi che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 22

23 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico 4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 23

24 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 25 Accettazione dell incarico 5. Il Consulente deve astenersi dall effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti. Il tutti per ragioni di dignità e decoro Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 24

25 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 26 Incarico congiunto 1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con quest ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi: a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. E opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia; b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera esclusiva. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 25

26 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 26 Incarico congiunto 2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 26

27 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 27 Compensi 1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto dall art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell art. 9 comma 1 della Legge 24 marzo 2015, n. 127, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali. (Art c.c. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione). 2. E opportuno che i preventivi siano resi per iscritto. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 27

28 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 28 Esecuzione dell incarico 1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 28

29 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 28 Esecuzione dell incarico 2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a: a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta; b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 29

30 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 29 Cessazione dell incarico 1. Il Consulente non deve proseguire l incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta. 2. Il Consulente non deve proseguire l incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 30

31 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 29 Cessazione dell incarico 3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio. 4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 31

32 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 30 Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente Costituisce inadempimento disciplinare l intenzionale trascuratezza degli interessi del cliente. L articolo nella nuova stesura sancisce il principio che l errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza, quali, ad esempio, un rilevante inadempimento degli obblighi di formazione continua Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 32

33 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art Dovere di competenza 1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un organizzazione adeguata. 2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l attività. 3. È fatto obbligo al Consulente del Lavoro di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 33

34 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 31 Restituzione dei documenti 1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all incarico quando quest ultimo ne faccia richiesta. 2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 34

35 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 32 Richieste di pagamento 1. In costanza del rapporto professionale il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell incarico. 2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 35

36 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 32 Richieste di pagamento 3. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 36

37 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 33 (Pubblicità informativa) 1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. I primi due commi dell articolo riportano fedelmente le disposizioni contenute all articolo 4 del già richiamato D.P.R. 137/2012. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 37

38 L affidamento dell incarico al Consulente del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. Art. 33 (Pubblicità informativa) 3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine. 4. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi. È ammessa la pubblicità informativa che risponde ai requisiti di verità e correttezza e non risulta ingannevole; è quindi vietata la pubblicizzazione della propria attività professionale associando l immagine del professionista a quella di altre società o enti con finalità elusive delle prescrizioni contenute nell articolo 4. Art. 4 (Principio di professionalità specifica) 1. Nell esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente deve ordinare la propria attività in modo che sia resa a favore del cliente sotto la propria direzione e responsabilità personale in conformità al principio di professionalità specifica. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 38

39 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro OGGETTO DEL MANDATO L incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di: consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, compilazione del libro unico del lavoro, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; ed in particolare: consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e categorie speciali; consulenza ed assistenza in merito all estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi; consulenza ed assistenza inerente l instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari; Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 39

40 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro OGGETTO DEL MANDATO inoltre, l incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia fiscale e tributaria: Tenuta delle scritture contabili (ordinaria, semplificata o libero professionista) assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546; rilascio del visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui abbia tenuto la contabilità D.Lgs. 28/12/1998 n.490; verifica della sussistenza delle condizioni, in capo alle aziende, del rilascio della concessione della agevolazione a sostegno della innovazione industriale L. 28/05/1997 n.140 e DM 27/03/1998 n.235. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 40

41 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro OGGETTO DEL MANDATO inoltre, l incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia fiscale e tributaria: attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell istanza di rateizzazione, per le aziende per cui abbia tenuto la contabilità, come prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012; certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale addetto alla ricerca e sviluppo L. 30/12/2004 n.311 comma 347; rilascio dell attestazione di effettività delle spese sostenute L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2; trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie (es. modello Unico, IRAP, Certificazione Unica, modello 770, dichiarazione polivalente, Black List, modelli Intra, ecc.) Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 41

42 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 42

43 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 43

44 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro COMPENSO Le parti concordano che al Professionista, che con la sottoscrizione del presente conferimento d incarico espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta:... per l attività di consulenza; (precisare se si vuole suddividere il compenso per le singole attività di consulenza dettagliate nell oggetto del contratto) per n. mensilità;... per l elaborazione di ogni singolo prospetto di paga per n..... mensilità;.. per servizi contabili per n... mensilità;... per redazione dichiarazioni fiscali;... per Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale ENPACL (attualmente al 4%) e IVA. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 44

45 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro COMPENSO Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste. Nell eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte. L indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell incarico e all importanza dell opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l incarico professionale conferito e liberamente determinato. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 45

46 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro COMPENSO Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l incarico professionale conferito e s impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell incarico. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 46

47 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro MODALITÁ DI PAGAMENTO Il pagamento del compenso come determinato nell articolo precedente deve corrispondersi da parte del cliente, previo ricevimento del preavviso di parcella e/o della parcella da parte del professionista, secondo le seguenti modalità: Prevedere a titolo di corrispettivo iniziale almeno il 50% dell intero compenso: una commissione iniziale pari a [inserire l importo], di cui [inserire l importo della prima rata] da corrispondere al momento della sottoscrizione del presente conferimento d incarico; Se trattasi di una singola operazione: una commissione successiva pari a[inserire l importo] da corrispondere in ciascuna delle seguenti date [specificare le date del pagamento rateale], oltre IVA e Cassa Previdenziale; OPPURE se trattasi di una consulenza continuativa: una commissione mensile pari a [inserire l importo], da corrispondere il [inserire la data] e al 30 giorno di ciascun mese fino a [risoluzione del Mandato][inserire la data], oltre IVA e Cassa Previdenziale Enpacl. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 47

48 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro MODALITÁ DI PAGAMENTO una commissione pari a [inserire l importo], da corrispondere al momento della chiusura dell operazione, oltre IVA e Cassa di Previdenza. In aggiunta al corrispettivo che precede, il professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in connessione allo svolgimento dei servizi (es, viaggio, telefono, etc.) dietro presentazione della documentazione giustificativa. Il rimborso avverrà su presentazione di preavviso di parcella/fattura da parte del professionista. Il cliente provvederà al rimborso entro [inserire il numero di giorni] dalla ricezione del/la predetto/a fattura/preavviso di parcella] Resta espressamente inteso tra le parti che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista costituiscono causa di risoluzione del presente mandato. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 48

49 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro DURATA E RECESSO Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni..., con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall art c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto Recesso. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 49

50 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro DURATA E RECESSO Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 50

51 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro DURATA E RECESSO Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 2237, 2 comma, c.c., ed autorizza, il professionista all immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante così come previsto dall art. 2237, 3 comma, c.c.. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 51

52 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro DURATA E RECESSO Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 52

53 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all espletamento dell incarico. Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa.. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 53

54 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro D.P.R. 137/2012 Art. 5. Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 54

55 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro OBBLIGHI DEL MANDANTE Il mandante ha l obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all espletamento dell incarico garantendone fin d ora la completezza, l esattezza e l autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante. Il mandante ha l obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 55

56 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro FORO COMPETENTE Per tutte le controversie sull interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Venezia. NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all ordinamento dei Consulenti del Lavoro. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 56

57 Conferimento di incarico professionale al Consulente del Lavoro SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE VESSATORIE Ai sensi e per gli effetti degli art e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli: 2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili; 3) durata e recesso, in particolare clausola penale; 4) obblighi dei Professionisti; 5) obblighi del Mandante; 6) Foro competente; 7) norme di rinvio. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 57

58 IL D.M. 46/ L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 58

59 IL D.M. 46/ I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 59

60 IL D.M. 46/ L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 60

61 IL D.M. 46/2013 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTE DAL C.D.L. a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; c) ammortizzatori sociali; d) risoluzione rapporti; e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscalitributarie; g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; h) contrattualistica; i) consulenze tecniche di parte; j) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 61

62 IL D.M. 46/2013 PARAMETRI ATTI A DETERMINARE IL COMPENSO AL C.D.L. a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 62

63 IL DUMPING Il dumping è una strategia commerciale che consiste nel fissare prezzi diversi a consumatori diversi. In generale, viene praticato un prezzo più basso per le esportazioni che per i beni venduti a livello domestico. Il prezzo d esportazione considerato è quello fob (free on board) ed esclude quindi i costi di trasporto ed assicurazione. Il dumping viene spesso considerato come una forma di concorrenza sleale e quindi una barriera al commercio internazionale. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 63

64 IL DUMPING Si distinguono tre tipi di dumping: dumping predatorio dumping sporadico dumping persistente Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 64

65 IL DUMPING Il dumping predatorio consiste nella vendita di un bene temporaneamente sottocosto o a un prezzo più basso all estero allo scopo di: 1. spingere i produttori esteri fuori dal mercato; 2. elevare i prezzi avvantaggiandosi del potere di monopolio all estero così acquisito. In questo caso, risultano danneggiati sia i consumatori che nel lungo periodo dovranno pagare prezzi dei beni più elevati, sia gli imprenditori che sono usciti fuori mercato. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 65

66 IL DUMPING Dumping persistente: tendenza continua di un monopolista interno a massimizzare i profitti totali vendendo il bene a un prezzo maggiore: sul mercato interno (che è isolato dai costi di trasporto e dalle barriere commerciali); sul mercato internazionale (dove deve affrontare la concorrenza dei produttori esteri). La discriminazione internazionale dei prezzi non porta danni ai consumatori dei Paesi che registrano prezzi più bassi. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 66

67 IL DUMPING Dumping sporadico: è la vendita occasionale di un bene sottocosto o ad un prezzo più basso all estero che all interno, allo scopo di disfarsi di un imprevista e temporanea eccedenza del bene senza dover ridurre i costi interni. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 67

68 IL DUMPING Quale tipologia di dumping viene applicata dal Consulente del Lavoro che vuole fare concorrenza sleale? dumping predatorio dumping sporadico dumping persistente Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 68

69 IL DUMPING Dumping predatorio: arreca danni sia ai clienti che ai Colleghi Consulenti del Lavoro. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 69

70 IL DUMPING Dumping predatorio e sporadico = effetto negativo sul collega CDL Dumping persistente = potrebbe anche essere positivo. Dumping non è quindi necessariamente sinonimo di svendita o vendita sottocosto perché anzi può costituire un metodo di massimizzazione dei profitti. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 70

71 IL DUMPING Il dumping predatorio è largamente ritenuto una pratica scorretta, per cui devono essere intraprese delle azioni antidumping dal parte dei CPO che vengono a conoscenza di questa pratica sleale. Il CPO ha l obbligo di vigilanza sull operato dei sui iscritti. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 71

72 IL DUMPING Le misure antidumping si possono attuare attraverso un confronto delle tariffe applicate con quelle relative ai parametri D.M. 46/2013 o sulle tariffe medie applicate normalmente sul mercato. Una verifica sui costi dello studio professionale quali ad es. composizione e costi del personale dipendente e dei collaboratori di studio, pagamento della cassa di previdenza, pagamento di imposte e tasse, eventuale decentramento degli adempimenti su strutture esterne non abilitate. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 72

73 Norme comportamentali tra colleghi Consulenti del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 13 Rapporti con altri professionisti E fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l attività. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 73

74 Norme comportamentali tra colleghi Consulenti del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 14 Concorrenza sleale La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice. Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 74

75 Norme comportamentali tra colleghi Consulenti del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 14 Concorrenza sleale Fatto salvo quanto stabilito all articolo 33 del presente Codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente: a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l attività di un professionista idonei a determinarne il discredito; b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all attività di altro professionista; Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 75

76 Norme comportamentali tra colleghi Consulenti del Lavoro CODICE DEONTOLOGICO C.D.L. ART. 14 Concorrenza sleale Fatto salvo quanto stabilito all articolo 33 del presente Codice i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente: c) l uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista; d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest ultimo; e) l esercizio dell attività con titolo professionale o formativo non conseguito; Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 76

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