Consulenti del Lavoro
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- Romolo Silvestri
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1 Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine Via Cristoforo Colombo, Roma Tel Fax [email protected] pec [email protected] C.F.: Roma, 25 settembre 2014 Prot. n /U/24 Circolare n Allegati: 3 Ai Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS. e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro Divisione V ROMA Al Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni ROMA Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL ROMA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Loro Sedi Oggetto: parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli iscritti all albo dei Consulenti del lavoro.
2 1. PREMESSA 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3. REGOLE GENERALI PER L APPLICAZIONE DEI PARAMETRI 4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA OGGETTO DEL PARERE DI CONGRUITA 5. DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE PARAMETRI GENERALI 6. ESEMPI 1. Premessa La questione relativa all abolizione del sistema tariffario nelle professioni c.dd. regolamentate investe, senza dubbio, anche l impianto della tutela dei crediti del professionista, sinora disciplinato dalla procedura specifica di cui all art. 633 primo comma, n. 3, c.p.c. sulla base della sola parcella vidimata dal competente Ordine Professionale. Com è noto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abolito le tariffe professionali e introdotto, per le sole liquidazioni giudiziali, i parametri previsti dal D.M. 21 febbraio 2013, n. 46. La disciplina in esame come già specificato nella circolare di questo Consiglio Nazionale n. 1103, non ha modificato i principi portati dall art del c.c., il quale prevede espressamente che quando il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere stabilito mediante tariffe, è determinato dal giudice sentito il parere dell Ordine Professionale competente e, che lo stesso, deve essere adeguato all importanza dell opera e al decoro della professione. In relazione a quanto sopra, questo Consiglio Nazionale ritiene che i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, nell ambito delle proprie attribuzioni, possano procedere, su richiesta dell iscritto, all emissione del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale. Nell esercizio del suddetto potere di opinamento il Consiglio Provinciale può fare riferimento ai parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, tenuto conto che la Legge 27 marzo 2012, n. 27, nel convertire il D.L. n. 1/2012 ha soppresso il divieto di utilizzazione dei parametri tra le parti. 2. Quadro normativo di riferimento Art. 9, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 1 del 2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone: - al comma 1, che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. - al comma 2, primo periodo, [ fermo restando l abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista appartenenti alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante ]. - al comma 4, che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall ordinamento, al momento del conferimento dell incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico
3 e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all importanza dell opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente il Regolamento emanato ai sensi dell art. 9, comma 2, primo periodo, del già citato D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti agli albi dei Consulenti del Lavoro. Circolari n e n. 1103, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 10 maggio 2013 e del 13 marzo 2014, aventi ad oggetto: Regolamento parametri Consulenti del Lavoro e parere di congruità ai parametri, con le quali sono stati forniti i primi chiarimenti nel merito. 3. Regole generali per l applicazione parametri - L organo giurisdizionale che deve liquidare i compensi dei Consulenti del Lavoro, applica in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del Decreto parametri. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel citato decreto e nelle tabelle allegate, anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione del compenso. - I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Nei compensi non sono compresi: 1. le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, comprese quelle concordate in modo forfettario; 2. gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. - Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l incarico è conferito ad una società tra professionisti si applica il compenso spettante ad uno solo dei soci professionisti, anche se la prestazione è eseguita da più soci. - Per gli incarichi non conclusi o che siano la prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell opera effettivamente svolta. - I compensi liquidati comprendono l intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Il provvedimento di liquidazione deve indicare in modo
4 distinto l ammontare del compenso dovuto dal professionista, le spese, gli oneri e i contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tale voci. - Nell ipotesi in cui la parcella si discosti dagli importi indicati nella tabella A) ma che tuttavia rientrano nell ambito delle ulteriori variazioni in aumento ed in diminuzione del cinquanta per cento disposte dal comma 1, della parte introduttiva della predetta tabella, si dovrà fornire espressa evidenza nel certificato di congruità rilasciato dal competente Consiglio Provinciale dell Ordine. In tal modo il Giudice, al quale è rimesso il parere, potrà utilmente apprezzarne l entità. - Tutti gli importi indicati nei riquadri sono da applicare, dove previsti, progressivamente per scaglioni. - Il Compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili fiscali-tributarie e formazione del bilancio è liquidato nella misura indicata nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140, del Ministero della Giustizia nella sezione disposizione concernenti Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. - Alla somma relativa ai compensi sono da aggiungere le spese in qualunque modo sostenute comprese quelle concordate forfettariamente, l IVA ed il Contributo integrativo previdenziale del 4%, oltre ad eventuali altri oneri o contributi dovuti a qualsiasi titolo. 4. Tipologia di attività oggetto del parere di congruità a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; c) ammortizzatori sociali; d) risoluzione rapporti, e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali e tributarie; g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; h) contrattualistica; i) consulenze tecniche di parte; j) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo. 5. Definizione ed applicazione Parametri generali Il compenso professionale è di norma liquidato in relazione alle singole attività svolte dal professionista applicando quali valori medi le soglie numeriche indicate nella tabella A) del D.M. in parola, tenendo conto:
5 - che per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista, quantificato nei predetti valori medi, può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento. - delle variazioni in aumento e in diminuzione del cinquanta per cento disposte dal comma 1, della parte introduttiva della predetta tabella A). Nel caso in cui la prestazione sia stata eseguita in modo celere e senza implicazioni di soluzioni con particolari difficoltà o questioni rilevanti al valore della prestazione può essere applicata una riduzione della misura minima del 50 per cento. 6. Alcuni esempi: Amministrazione personale - riquadro 1, tab. A) N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento valevole ai fini del TFR euro 2.000,00 - compenso 2.000,00 x 5% = euro 100,00 forbice: riduzione a 2,7% = euro 54,00 aumento fino a 12% = euro 240,00. Calcolo del costo del lavoro - riquadro 2, tab. A) lett. A) N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento euro 2.000, ,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 50,00; forbice: diminuzione fino al 50% = euro 25,00 aumento fino al 60% = euro 80,00. Asseverazione del costo del lavoro - riquadro 2, tab. A) lett. B) N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento euro 2.000, ,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 150,00; forbice: riduzione possibile fino a 50% = euro 75,00 aumento possibile fino al 60% = euro 240,00. Determinazione e calcolo dell accantonamento del TFR - riquadro 2, tab. A) lett. C)
6 N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento ai fini del TFR euro 2.000, ,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 100,00, forbice: riduzione possibile; fino a 50% = euro 50,00 aumento possibile fino al 60% = euro 160,00. Ammortizzatori sociali riquadro 3, tab. A) Sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti nella specifica domanda a favore dei lavoratori - Es. Sommatoria euro X valore medio fino al 7% = euro 2.100,00 forbice : riduzione possibile fino al 4% = 1.200,00; aumento possibile fino al 10% = euro 3.000,00 Risoluzione rapporti -, procedure di mobilità e licenziamenti collettivi: riquadro 4, tab. A) I compensi sono calcolati per ogni singola procedura. - Es. Procedura per n. 8 addetti valore medio di liquidazione euro 2.000,00 forbice : riduzione possibile fino al 50% = 1.000,00; aumento possibile fino al 60% = euro 3.200,00; in aggiunta un ulteriore valore medio di liquidazione per ciascuna unità di euro 80,00 con forbice: in aumento del 60% = euro 128,00, in diminuzione del 50% = euro 40,00. Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerenti una procedura di mobilità o di licenziamento collettivo per n. 8 dipendenti ammonta complessivamente ad euro 2.640,00 [2.000,00 + (8 x 80,00)] Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo individuali riquadro 4, parte seconda tab. A) Fino a 5 licenziamenti in un anno Sessione informativa e consultazione cliente, valore medio del compenso euro 50,00 per ogni addetto; forbice: riduzione possibile fino a 40% = euro 30,00; aumento possibile fino a + 50% = euro 75,00; Predisposizione procedura e lettera di licenziamento, valore medio del compenso di liquidazione euro 100,00, forbice: aumento fino a + 40% = euro 140,00, diminuzione fino a - 30% = euro 70,00 - Es. Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerente un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ammonta complessivamente ad euro 150,00 (50, ,00) Licenziamento disciplinare riquadro 4, parte seconda tab. A) Sessione informativa e consultazione cliente, valore medio del compenso euro 50,00 per ogni addetto; forbice: riduzione possibile fino a 40 % = euro 30,00; aumento possibile fino a + 50% = euro 75,00;
7 Predisposizione procedura e lettera di licenziamento disciplinare, valore medio del compenso euro 250,00, forbice: aumento fino a + 30% = euro 325,00, diminuzione fino a - 20% = euro 200,00 - Es. Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerente un licenziamento disciplinare ammonta complessivamente ad euro 300,00 ( 50, ,00) Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali ed assicurative riquadro 5, tab. A) Valore medio è costituito dalla percentuale degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti. Uni-emens mensili: valore del compenso in percentuale dello 0,15%; forbice: riduzione fino a -0,07% aumento + 0,40% - Es. retribuzioni lorde dichiarate euro ,00 compenso al netto delle forbici = euro 15,00 (10.000,00 x 0,15%) Autoliquidazione annuale INAIL: valore medio del compenso 0,60%; forbice: riduzione fino allo 0,25% ed aumento fino al 1,30%. - Es. retribuzioni lorde dichiarate euro ,00 compenso al netto delle forbici = euro 300,00. Mod. 770 semplificato/ordinario: valore medio del compenso 1,00% delle retribuzioni e compensi erogati; forbice: riduzione fino allo 0,45% ed aumento fino al 2,10%. - Es. retribuzione e compensi lordi erogati ,00 compenso al netto delle forbici = euro 1.000,00. Comunicazioni inerenti ad instaurazioni, variazioni, trasformazioni e cessazioni rapporti di lavoro; valore medio di liquidazione del compenso euro 50,00 a modello con forbice: + 60% = euro 80,00 e 50% = euro 25,00. Apertura delle posizioni previdenziali ed assicurative; valore medio a posizione euro 80,00 con forbice: + 60% = euro 128,00 e 50% = euro 40,00. Denunce di infortunio, malattia professionale e disoccupazione: valore medio del compenso euro 40,00 a modello con forbice: + 60% = euro 64,00 e 50% = euro 20,00 Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale: riquadro 6, tab. A) L onorario è calcolato in percentuale sulla richiesta economica complessiva
8 - Es. ; richiesta economica complessiva ,00 percentuale di liquidazione 7% = euro 700,00 con forbice: fino al 15% = euro 1.500,00 e riduzione fino al 3,25% = euro 325,00. Contrattualistica: riquadro 7, tab. A) Predisposizione contratti di lavoro da uno a cinque contratti Valore medio di liquidazione euro 200,00 cadauno; con forbice di + 50% = euro 300,00 e 40% = euro 120,00. Consulenze tecniche di parte: riquadro 8, tab. A) Il valore medio è costituito dalla percentuale del 5% con aumento fino al 10,75% e riduzione fino al 2,75% sul valore della controversia - Es. valore della controversia euro ,00 valore medio euro 500,00 con forbice in aumento fino ad euro 1.075,00 e in diminuzione fino ad euro 275,00. Altre prestazioni specifiche e compensi a tempo: riquadro 9, tab. A) Per le prestazioni non indicate nella tabella A, il valore medio è costituito dalla percentuale sul valore della pratica del 4% con forbice: in aumento fino al 9,75% e riduzione fino al 2,2%. Il valore medio dei compensi a tempo sono euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora, con forbice: in aumento fino al 60% = euro 80,00 e in diminuzione fino al 40% = euro 30,00. Tenuta della contabilità art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 23, comma 1, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 riquadro 5.1 tab. C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%; b) sul totale delle attività: dallo 0,020 % allo 0,060%; c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 % allo 0,065%. - Es. componenti positivi di reddito lordi euro ,00 X 0.50 % = euro 2.500,00 Totale attività euro ,00 x 0,060% = 120,00 Totale passività risultati dal bilancio di fine esercizio ,00 x 0,065% = euro 123,50 Totale solo tenuta contabilità, senza altri adempienti quali ad esempio dichiarazioni euro 2.743,50 Dichiarazioni Fiscali art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 28, comma 1, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 riquadro 10.1, tabella C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Dichiarazioni fiscali:
9 - Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150,00 - Dichiarazioni dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450,00 - Dichiarazioni dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550,00 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650,00 - Dichiarazioni IRAP euro 200,00 - Dichiarazioni IVA euro 250,00 - Dichiarazione di successione euro 350,00. Contenzioso fiscale art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 28, comma 2, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 riquadro 10.2, tabella C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Il compenso per la predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato per ogni grado di giudizio in funzione dell importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero complessivamente dovuti sulla base dell atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso. - Sull importo complessivo forbice: dal 1% al 5% Es. valore complessivo dell atto euro ,00 compenso minimo euro 500,00 massimo euro 2.500, Al fine del rilascio del parere il CPO raccomanda di accompagnare l istanza con una relazione analitica, redatta a schema libero, contenete, oltre alle eventuali spese sostenute, gli elementi di cui: all art. 2 - tipologia delle attività; all art. 4 - indicazione dei parametri generali; all art. 5 - indicazione di eventuali regimi di maggiorazioni o riduzioni; agli artt. da 6 a 15 parametri specifici e modalità di applicazione della tabella A) Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) MEC/SG/vs
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