CIRCOLARE n. 19/2012
|
|
|
- Annunciata Lucia Ceccarelli
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40)
2 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3 3. DECORRENZA 4 4. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE Limite alla responsabilità solidale dell appaltatore Esclusione della responsabilità solidale dell appaltatore Sospensione del pagamento del corrispettivo al ubappaltatore Decorrenza dell obbligo di verifica da parte dell appaltatore Notifica degli atti 4 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Sospensione del pagamento del corrispettivo all appaltatore Decorrenza dell obbligo di verifica da parte del committente Sanzioni applicabili al committente 5 6 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI Rilascio di un apposita asseverazione da parte di professionisti o CAF Rilascio di un apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell appaltatore e dei subappaltatori Contenuto della dichiarazione sostitutiva Sanzioni 6 1. PREMESSA L art. 13-ter del DL n. 83, convertito nella L n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell art. 35 del DL n. 223 convertito nella L n. 248.
3 Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all Erario: - delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; - dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente. Precedente disciplina Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell art. 2 co. 5-bis del DL n. 16 convertito nella L n. 44. Chiarimenti ufficiali Con la recente circolare n. 40, l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dall art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti: - la decorrenza delle nuove disposizioni; - la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, al fine di escludere la responsabilità dell appaltatore e del committente. Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi: - dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini IVA; - dai soggetti IRES, di cui all art. 73 del TUIR; - dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all art. 74 del TUIR. Esclusioni Sono invece escluse dall applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all art. 3 co. 33 del DLgs n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Si tratta quindi: - delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; - le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; - degli altri soggetti previsti dall art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio: - i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; - le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico. 3. DECORRENZA In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge). L Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. 4. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE
4 Per effetto della nuova disciplina dell art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all Erario: - delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; - dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. 4.1 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE La suddetta responsabilità solidale dell appaltatore in relazione al versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, si applica nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto. 4.2 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE La responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica: - che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione; - prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore. 4.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. 4.4 DECORRENZA DELL OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELL APPALTATORE L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente). Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall , in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal NOTIFICA DEGLI ATTI Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido (appaltatore). 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Per effetto della nuova disciplina dell art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione da parte di quest ultimo della documentazione attestante che i versamenti all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori. 5.1 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL APPALTATORE Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte dell appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. 5.2 DECORRENZA DELL OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente). Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a
5 partire dall , in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a ,00 euro se: - non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo; - i versamenti all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA non sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dal subappaltatore. Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari. 6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI L Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all appaltatore. 6.1 RILASCIO DI UN APPOSITA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI O CAF La nuova disciplina prevede espressamente che l attestazione dell avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un asseverazione: - di un soggetto iscritto nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro; - oppure del responsabile dell assistenza fiscale di un CAF-imprese. 6.2 RILASCIO DI UN APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELL APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è l unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee. In particolare, l Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all asseverazione, una dichiarazione sostitutiva: - con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione); - resa ai sensi del DPR n Contenuto della dichiarazione sostitutiva Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve: - indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge; - indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; - riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; - contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa Sanzioni Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.
6 Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
rag. MARIO SALVADOR rag. ANTONIO BERGAMO dott. FRANCESCO PADRONE DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE dott. ANNA MARIA SALVADOR dott. CLAUDIA SALVADOR Portogruaro,
Circolare n. 11. del 08 marzo 2013 INDICE
Circolare n. 11 del 08 marzo 2013 Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Nuova disciplina - Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa... 3 2 Ambito
STUDIO BOIDI & PARTNERS
& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott.
LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012)
LA NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012) Dal 12 agosto 2012, ad opera dell art. 13-ter del D.L. n. 83/12
Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:
Circolare 8/2012 Sava lì 25 Ottobre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: RESPONSABILITA SOLIDALE CONTRATTI APPALTO/SUBAPPALTO ART.13-TER DEL D.L. 83/2012 Egregio Cliente, L art.13-ter
Appalto, debiti tributari e responsabili solidale
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L.
OGGETTO: Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL n. 69 conv. L n.
Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA Dott. Luca GIACOMETTI Dott. Paolo STAGNO Dott. Barbara MARINI Dott. Micaela MARINI Dott. Paolo PICCARDO Telef.:
Responsabilità negli appalti: ammessa l autocertificazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali
CIRCOLARE A.F. N.148 del 24 Ottobre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità negli appalti: ammessa l autocertificazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali Gentile cliente, con la
LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI
LA RESPONSABILITA SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI Udine 25 gennaio 2013 A cura di Marcello Orsatti fiscalista di Confindustria Udine SCALETTA DELL INTERVENTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI AMBITO SOGGETTIVO
Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti.
Bologna, 05/03/2013 Circolare n. 4/2013 Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. A seguito della circolare n. 2/E dell 1 marzo 2013 dell Agenzia delle Entrate, che ha precisato e risposto ad alcune
Responsabilità solidale negli appalti. Dott.ssa Elisa Salvadeo
Responsabilità solidale negli Dott.ssa Elisa Salvadeo Art. 13-ter D.L. n. 83/2012 La responsabilità fiscale negli è disciplinata dall art. 35 del D.L. n. 223 del 2006 (convertito nella Legge n. 248/2006).
Le novità in tema di responsabilità solidale negli appalti
Le novità in tema di responsabilità solidale negli appalti La responsabilità solidale fiscale: problemi applicativi e prospettive future A cura di Marco Zandonà CONFINDUSTRIA-ANCE VICENZA 19 aprile 2013
Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto
STUDIO ASSOCIATO PIROLI
STUDIO ASSOCIATO PIROLI Commercialisti - Avvocato Mediatori - Revisori Contabili P.za Caduti di Via Fani, 31 03100 FROSINONE Tel. e Fax +39 0775/855781--0775/859337-0775/210264 e-mail info@piroli Partita
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E
Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o
La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013
La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013 La norma La normativa previgente: -art. 35, commi 28 e ss. del
Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012)
Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012) Con il DL n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 il legislatore ha introdotto
OGGETTO: responsabilità solidali appaltatori e subappaltatori responsabilità per il committente.
Trento, 13/11/2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: responsabilità solidali appaltatori e subappaltatori responsabilità per il committente. Gentili Clienti, come a Voi noto, dal 2007, nel caso di
A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014
Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott.ssa Monica Pazzini Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014
CIRCOLARE CLIENTI N.23/20133
Dott. ROBERTO PALEA* Dott. GIAN PIERO BALDUCCI* Dott. EDOARDO FEA* Dott. MAURIZIO FERRERO* Dott. IVANO GASCO* Dott. ROBERTO PANERO* Dott. MARCELLO RABBIA* Dott. ANDREA BELFIORE* Dott. LUCA BOLOGNESI* Dott.
STUDIO. Monosi dott. Raffaele. Dottore Commercialista Revisore Contabile
Circolare di febbraio 13 Santa Lucia di Piave, lì 28 febbraio 13 Oggetto: " la responsabilità fiscale nei contratti di appalto / subappalto e le questioni operative " ; Modello Ire e la prossima scadenza
AUTOCERTIFICAZIONE (dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 DPR 445/2000)
AUTOCERTIFICAZIONE (dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 DPR 445/2000) &&&& (rilasciata ai sensi dell art. 35 DL 223/2006, commi 28, 28 bis e 28 ter, introdotti dall art.
1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/2012 - Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )
Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare
APPALTI. Regimi di solidarietà
APPALTI Regimi di solidarietà Viste le recenti e numerose modifiche che regolano la solidarietà negli appalti, di seguito forniamo un riepilogo delle normative che regolano tale responsabilità del committente
Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA
Informative e news Oggetto: NOVITÀ IN TEMA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI DALL AGENZIA Il panorama legislativo attinente alla responsabilità solidale
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO A CURA U.O. CONTRATTUALISTICA E FISCALITA 9 GIUGNO 2008 NOZIONE DI RESPONSABILITA SOLIDALE Con la responsabilità solidale: più soggetti sono ugualmente
Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 40/E dell 8 Ottobre 2012
Newsletter Responsabilità fiscale nell ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 40/E dell 8 Ottobre 2012 12 Ottobre 2012 1. La disciplina
Relazione illustrativa
Relazione illustrativa 1 La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell articolo 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha la finalità di coinvolgere
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE A cura dell U. O. Lavoro e Previdenza Settembre 2006 PRIMA PARTE L APPALTO L APPALTO è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione
Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98
Circolare n. 26 del 13 settembre 2013 Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali - Novità del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98 INDICE 1 Responsabilità ai fini fiscali
Responsabilità solidale IVA nei contratti di appalto ulteriori note
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 23 12 OTTOBRE 2013 Responsabilità solidale IVA nei contratti di appalto ulteriori note Copyright
Oggetto: Lavoro Responsabilità negli appalti D.M , n. 74, su G.U. n. 90 del
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: [email protected] - http://www.confetra.com Roma, 22 aprile 2008
Circolare Informativa n 52/2013 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC
Circolare Informativa n 52/2013 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RILASCIO DEL DURC Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Oggetto e ambito di applicazione pag. 3 2) Modalità di rilascio del DURC pag.3 3) DURC
STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI
STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI IMPIEGATI NELL ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E/O SUB APPALTO DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.
Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti. Il D.L. 216/2012 ha previsto una nuova regolamentazione, che entra in vigore dal 1^ gennaio
