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1 Circolare 8/2012 Sava lì 25 Ottobre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: RESPONSABILITA SOLIDALE CONTRATTI APPALTO/SUBAPPALTO ART.13-TER DEL D.L. 83/2012 Egregio Cliente, L art.13-ter del D.L. 83/2012 (cd. decreto crescita) ha modificato, con effetto dal 12 agosto 2012, le disposizioni sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti contenute nell art. 35 del D.L. 223/2006 nonché nell art. 29 D.Lgs. 276/2003. L Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito con la circolare 40/E dell 8 ottobre La novellata disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti prevede schematicamente quanto segue. Responsabilità di controllo da parte del Committente L art. 35 del D.L. 223/2006, come novellato dal D.L. 83/2012, non prevede più la responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all IVA non versata dal subappaltatore e/o dall appaltatore. Il committente viene però ad assumere una funzione di controllo che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni. In particolare la norma prevede che: - il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di IVA e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori - il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore - il committente che paga il corrispettivo prima dell esibizione della documentazione incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da a , applicabile però soltanto nel caso che appaltatore e/o subappaltatori non abbiano correttamente adempiuto agli obblighi fiscali - in ogni caso, a differenza degli appaltatori, i committenti non sono responsabili in solido per il mancato versamento delle ritenute e dell IVA da parte degli appaltatori e/o dei subappaltatori. Ai fini del controllo il committente può farsi rilasciare una apposita asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Come indicato dalla circolare 40/E 1/4

2 dell , in alternativa alla suddetta asseverazione i committenti possono farsi rilasciare dagli appaltatori una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi da parte loro e dei loro subappaltatori. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: 1. indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, 2. specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge 3. indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale 4. riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati 5. contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili ai contratti di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa Responsabilità solidale dell Appaltatore In caso di appalto di opere, forniture e servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore: nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'iva dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto Per non incorrere nella responsabilità solidale l appaltatore deve, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, verificare il corretto adempimento da parte del subappaltatore di tutti i suddetti obblighi fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso una asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, co.1, D.Lgs. 241/1997 e art.3, co.3, lett.a) del DPR 322/1998 (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Come indicato dalla circolare 40/E dell , in alternativa alla suddetta asseverazione i subappaltatori possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, con la quale attestano l avvenuto adempimento degli obblighi. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa oppure la disciplina 2/4

3 del reverse charge indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate mediante scomputo totale o parziale riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di subappalto per il quale la dichiarazione viene resa Da evidenziare che, a norma di legge, l'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore (asseverazione da parte di un soggetto abilitato o dichiarazione sostitutiva). Ambito di applicazione ed esclusioni La disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti si applica in relazione a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (sia in ambito privato che pubblico) stipulati da soggetti che agiscono nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA. Rimangono invece escluse dall'applicazione della suddetta disciplina le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cu al D.Lgs. 163/ Decorrenza Come precisato dalla circolare 40/E dell , la novellata disciplina sulla responsabilità fiscale degli appaltatori e dei committenti trova applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre Responsabilità solidale per retribuzioni e oneri previdenziali e assicurativi (normativa già in vigore in precedenza) Per affinità di argomento si ricorda che negli appalti privati i committenti e gli appaltatori sono solidalmente responsabili anche per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assicurativi, giusto quanto disposto dall art. 29 del D.Lgs. 276/2003 come recentemente modificato dalla Legge Fornero (art. 4, co.31, della L. 92/2012). La norma infatti prevede la responsabilità solidale di: committente (imprenditore o comunque datore di lavoro e non il privato persona fisica) appaltatore subappaltatore in relazioni alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 3/4

4 La responsabilità prevede un limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto (ovvero, in presenza di subappaltatore, dalla cessazione del subappalto). Esonero dalla responsabilità: Non è prevista una dichiarazione liberatoria ed il possesso del Durc non è sufficiente. Sarà necessario chiedere anche il rilascio dal Consulente del lavoro di copia delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Uniemens) della ditta dove figurano i nomi delle persone regolarmente assunte e per le quali sono stati effettuati i pagamenti contributivi. Occorrerà poi confrontare il documento con l elenco dei lavoratori che hanno effettivamente operato nell ambito del contratto. Inoltre occorrerà richiedere documentazione e/o attestazione che le retribuzioni, premi e Tfr dei dipendenti sono stati regolarmente pagati. Sicuri che queste precisazioni oltre ad operare nel vostro esclusivo interesse, serviranno, altresì, a migliorare la qualità dei servizi offerti, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Per Studio Format S.a.s. Dr. Prudenzano Giovanni Antonio L elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. 4/4

5 AUTOCERTIFICAZIONE dell appaltatore/subappaltatore per il versamento dell IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47 D.P.R , n. 445) La/Il sottoscritta/o..., nato/a a..., il..., Codice Fiscale..., residente in..., via..., n...., cap...., in qualità di legale rappresentante della società... con sede in... via..., n.... C.F.... P.IVA.... relativamente al contratto di subappalto (1) stipulato in data..., tra l appaltatore (1)... e il subappaltatore (1)... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R , n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA 1) il/la..., subappaltatore/rice (1) ha correttamente registrato ai fini IVA la fattura emessa n.... del... per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione IVA del... 2) per le fatture oggetto del contratto è stato applicato: regime IVA di cassa reverse charge regime IVA ordinario 3) l ammontare complessivo dell importo IVA liquidato in tale periodo è pari a... a: debito credito In caso di importo a debito: 4) il modello F24 attestante l avvenuto versamento all Erario dell IVA come sopra liquidata è stato pagato: nei termini con ravvedimento Estremi dei versamenti Data Importo versato Ricevute di versamento L IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. 5) il/la..., subappaltatore/rice (1) ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell esecuzione del contratto di cui sopra, anche a seguito di scomputo totale o parziale (compensazione interna), come di seguito elencati: 1. Codice fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento Codice fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento Totale n. lavoratori Importo tot. ritenute Irpef Estremi dei versamenti Data Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito Totale Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata...., lì... Firma:... Allegati: documento di identità Informativa protezione dati personali: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. Nota (1) Se l attestazione riguarda gli obblighi dell appaltatore ed è destinata al committente, a subappalto sostituire appalto, a subappaltatore sostituire appaltatore e a l appaltatore sostituire il committente.

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