Appalto, debiti tributari e responsabili solidale

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2 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) Comma 28 e 28-ter, art. 35, D.L. 223/ In caso di appalto di opere o di servizi ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2

3 SINTESI PROCEDURALI La disciplina di cui all art. 35 DL 223/2006 risulta applicabile ai contratti appalto di opere o servizi stipulati nell ambito di attività rilevanti ai fini Iva: da soggetti Ires; dallo Stato e dagli Enti pubblici. Esclusioni -> Comma 28-ter, art. 35, D.L. 223/ ter.... Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Inoltre, la disciplina di cui all art. 35 DL 223/2006 non risulta applicabile ai contratti di APPALTO DI OPERE o SERVIZI stipulati dalle STAZIONI APPALTANTI (amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori od opere). 3

4 SINTESI PROCEDURALI Ambito soggettivo di applicazione APPALTATORE -> Comma 28, art. 35, D.L. 223/06. -> In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Aspetti rilevanti della responsabilità dell appaltatore responsabilità solidale; con subappaltatore; per ritenute Irpef lavoro dipendente ed Iva afferente il rapporto di subappalto; nel limite dei corrispettivi dovuti; non è soggetta a limitazioni temporali. 4

5 SINTESI PROCEDURALI Ambito soggettivo di applicazione COMMITTENTE - comma 28-bis, art. 35, D.L. 223/06 -> Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28,... L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. aspetti rilevanti della responsabilità del committente: no responsabilità solidale; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 200 mila. 5

6 SINTESI PROCEDURALI Documentazione attestante i versamenti AUTOCERTIFICAZIONE - ASSEVERAZIONE - Comma 28 e 28-bis, art. 35, D.L. 223/06: La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma L applicazione delle sanzioni e della responsabilità solidale vengono meno se viene verificato che le ritenute IRPEF e l IVA afferenti il contratto d appalto sono state effettivamente versate (ASSEVERAZIONE resa da un professionista abilitato o da un Caf oppure AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). 6

7 SINTESI PROCEDURALI elementi minimi che devono avere le autocertificazioni/asseverazioni Periodo nel quale l IVA relative alle fatture afferenti all appalto è stata liquidata; Periodo nel quale le ritenute IRPEF su redditi lavoro dipendente sono state liquidate; Estremi del modello F24 di pagamento dell IVA e delle ritenute; Dichiarazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. Riferimento normativo - Comma 28 e 28-bis, art. 35, D.L. 223/ L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. 28-bis... Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. 7

8 SINTESI PROCEDURALI Regola operativa -> Se non viene esibita l autocertificazione/asseverazione il committente o l appaltatore possono sospendere INTEGRALMENTE i pagamenti nei confronti, rispettivamente, di appaltatori e subappaltatori. La circolare dell Agenzia delle entrate n. 40/2012 sembra prevedere anche per il committente una responsabilità solidale per i versamenti, che la norma esplicitamente non prevede. L appaltatore è responsabile nel limite del proprio corrispettivo, nel caso di recesso di una delle parti la disciplina civilistica del contratto di appalto prevede un equo indennizzo 8

9 AMBITO APPLICATIVO Regola -> sussiste la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. L ambito applicativo deve essere individuato nei contratti di appalto (o sub-appalto) di: opere; forniture; servizi. La normativa si ritiene applicabile anche alle imprese che ordinano la fornitura di componenti realizzati in base agli specifici disegni consegnati dal committente o alle imprese che commissionano la produzione di tessuti, accessori, ecc. Somme dovute Committente imprenditore Appaltatore Sub-appaltatore 9

10 ART. 29 D.LGS , N. 276 RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + CONTRIBUTI INAIL - INPS - CASSE EDILI Risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con appaltatore e subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell appalto. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni, risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto. 10

11 ART. 35 D.L , N. 223 RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + IVA SULLE PRESTAZIONI DELL APPALTO E DEL SUB-APPALTO Il committente è sanzionato (da a ) se paga l appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell appaltatore o eventuali subappaltatori. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni, risponde (salvo il caso di acquisizione della prevista documentazione): in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; per i mancati versamenti (non delle sanzioni) di IVA e ritenute lavoro dipendente; nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore; senza limiti temporali (nei limiti della prescrizione). In concreto, è responsabile direttamente per i propri debiti e le relative sanzioni. 11

12 RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN AMBITO FISCALE CONTRATTI STIPULATI DAL 12 AGOSTO 2012 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL 11 OTTOBRE 2012 (circolare Agenzia delle entrate 8 ottobre 2012, n. 40/E) L art. 13-ter del D.L. 83/2012 trova applicazione solamente per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma). Poiché la norma inserisce, a carico dell appaltatore e del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, in relazione all art. 3, c. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti diventano operativi a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione può essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 ed, inoltre, solamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto

13 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all Erario: delle ritenute fi scali sui redditi di lavoro dipendente; dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. N.B.: la responsabilità solidale si rende operativa ai soli tributi (sono Escluse le sanzioni. Limiti Entità -> La responsabilità solidale dell appaltatore si applica nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. Periodo -> E venuto meno e, quindi, non è più previsto che la responsabilità solidale si renda dovuta entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto. 13

14 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE Contenuto dichiarazione sostitutiva La dichiarazione sostitutiva deve: evidenziare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta o se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell Iva ad esigibilità differita oppure la disciplina del reverse charge; specificare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; annotare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; rilevare l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fi no all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 14

15 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Documentazione probatoria -> Il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore dopo esibizione, da parte di quest ultimo, della documentazione attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati effettivamente eseguiti dall appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori. Sospensione del pagamento -> Il committente ha la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento dell esibizione della coerente documentazione da parte dell appaltatore. Responsabilità-> Il committente non è soggetto ad un regime di responsabilità solidale ai fini fiscali, con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma destinatario di una specifica e rilevante sanzione amministrativa se paga il corrispettivo all appaltatore senza aver effettuato i previsti controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali (se, ovviamente, i medesimi risultano irregolari). 15

16 RESPONSABILITà SOLIDALE PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Soggetti interessati In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori Responsabilità solidale non opera solo se il committente è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professione N.B.: con decorrenza dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, risulta esteso anche all appaltatore chiamato in solidarietà. Compensi e contributi Obbligo solidale di corrispondere i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché versamento contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per periodo di esecuzione del contratto di appalto escluse qualsiasi sanzioni civili -> risponde solo il responsabile del non adempimento limite di 2 anni da cessazione appalto (o dalla cessazione del subappalto). 16

17 RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Lavoratori interessati Sono tutelati tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata -> non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell appalto con altre tipologie contrattuali (es.: collaboratori a progetto), nonché quelli irregolari, purché impiegati direttamente nell opera o nel servizio oggetto dell appalto. Interessi moratori La responsabilità solidale permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l entità massima prevista della sanzione civile (di competenza del responsabile del non adempimento, con decorrenza dagli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012 (D.L. 5/2012). 17

18 PROCEDURA DI VERIFIC E CONTROLLO CCNL facoltà I contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni datoriali e dei lavoratori del settore, consentono di individuare i metodi e le procedure di controllo e di riscontrare la regolarità complessiva degli appalti. Certificazione La contrattazione collettiva può delineare metodi e procedure di riscontro, controllo e certificazione documentale al fine di conferire certezze in ordine alla regolarità dell intera catena dell appalto e, quindi, a sollevare l obbligato in solido dalla responsabilità per i debiti retributivi e contributivi. 18

19 PROBLEMATICHE OPERATIVE La lista dei dipendenti coinvolti nell appalta dovrà essere fornita dall appaltatore/subappaltatore, sarà difficile in alcuni casi verificarne la veridicità A fronte di un versamento formalmente corretto (secondo le risultanze della liquidazione IVA), ci potrebbero essere errori nella liquidazione IVA stessa che rendono il versamento insufficiente, il professionista dovrà quindi effettuare un controllo su tutta la contabilità IVA? 19

20 Grazie per l attenzione prestata 20

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