REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO. Sl!l:N'lBNZA. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
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1 CASSAZIONE AULA 'A'. ' :.! I ~l! REPUBBLICA ITALIANA ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S~PREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2011 SEZIONE LAVORO Composta dagii Ill.ml Sigg.ri Magistrati: Rep. ~ott. GUIDO VIDIRI -!'residente - ud. 19/11/201'1 Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere - Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - ha pronunciato la seguente Sl!l:N'lBNZA sul ricorso proposte da: s S.P.A. C.F. X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio del!' avvocato LUIGI SPAZ J ANI, rappre.sen lata e dl resa dagli avvocati ETTORE PARENTI, GIOVANNA CAVACIUTI, ~Al..._~~ W>-+~&_ giusta~iin arti; - zicorrente - contro CA C. F. X ; -.intimato -
2 CASSAZIONE :!J:it Nonché da: CA c. f. X, elet'::ivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo st..:dio dell'avvocato ARTURO MAR ESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO SPEZIALE, gi Jsta delega in atti; ~ - controricorrente e ricorrente incidentale - ~ contro ) s S.P.A. C.F. X, in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI SPAZIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ETTORE PARENTI, GIOVANNA CAVACIUTI, giusta fif~~ ~~dì. ~~ oltr""'h.-k_ \.-..1.,~ ; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 798/2011 della CORTE D' APPELJ,O di L'AQUILA, depositata il 07/09/2011 R.G.N. 1545/2::J10; udita la re la zio ne della causa svolta nel la pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAI SANO;.idito l '.11.vvocato PARENTI ETTORE; 'Jdi to 1 'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega ve.rbale MARESCA ARTURO; udito il P.M. in persona del Sostituto P:rocu.ratore Generale Dott. MARCELI,Q MATERA che ha conclu:so per il
3 - A'7=- Q1t..m CASṠ: nu I ~,ln. ' : ' rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 settembre 2011 la Corte d'appello dell'aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 23 ottobre 2010, ha dichiarato nullo il patto di prova stipulato fra la S s.p.a. e CA in data 1 settembre 2005 ed illegittimo il C<Jnseguente licenziamento intimato al C in data 15 dìcembre 2005, con le relative conseguenze reintegratorie e risarcitorie. La Corte aquilana ha ritenuto tale nullità riscontrando la sussistenz.a della frode alla legge, avendo il lavoratore già lavorato alle dipendenze della stessa società in precedenza, sia pure con diversa ragione sociale, e considerando l'inesistenza della causa del patto di prova. perché il datore di lavoro era pienamente a conoscenza delle attitudini lavorative del lavoratore che lavorava per la ditta appaltatrice F s.a.s. che operava negli stessi locali della S La Corte territoriale ha ritenuto assorbito il motivo di gravame del lavoratore relativo alla nullità del patto di prova per l'omessa specificazione delle mansioni oggetto della prova stessa. La S s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi. Il C resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. LaS s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario. Il Crastia ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIO~ I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt e 1418 cod. civ., anche in riferimento agli artt.
5 CASSAZIONE,_,_t~! 2697 cod. civ. e 437 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si censura la parte della sentenza in cui si affenna la nullità del patto di prova per avere il datore di lavoro già conosciuto in precedenza il lavoratore in prova, considerati, sia la diversità dei soggetti giuridici considerati in qualità di datori di lavoro, sia il lasso di tempo interoorrente tra i rapporti di lavoro considerati. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt e 1418 cod. civ., anche con riferimento aglì artt e 2727 cod. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. con riferimento all'affermazione secondo cui la S già conosceva le qualità del lavoratore stante lo stretto rapporto con la società F alle cui dipendenze lavorava il e ; la ricorrente deduceva che tale affermazione oontrasterebbe con le risultanze istruttorie. Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe tratto elementi sulla verificata capacità del lavoratore da elementi istruttori non correttamente valutati relativi all'intercorso rappono della S con la società appaltatrice F presso cui lavorava in precedenza il e Il primo e secondo motivo da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione riferendosi al medesimo accertamento, sono infondati nella parte in cui deducono la validità del contratto di prova, dal momento che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità secondo cui la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il
6 datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando rentità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. È, peraltro, ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, purché risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute, ( cfr. al riguardo Cass, 29 luglio 2005 n in una fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, confermando la decisione del giudice di merito che, sulla scorta dei richiamati principi, aveva evidenziato l'identità delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell'ambito dei due rapporti di lavoro - autonomo il primo e subordinato il secondo - succeduta nel tempo, concludendo per la mancanza di causa del patto di prova, e quindi per la sua nullità, non essendo ravvisabile la necessità di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva della lavoratrice stessa, in quanto già accertate dal datore di lavoro; più di recente, nello stesso senso Cass. 22 giugno 2012 n ). Né può affermarsi, in contrario, un non corretto esame delle risultanze istruttorie dal momento che le censure in esame non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità perché esse finiscono per tradursi in una rivisitazione di dette risultanze non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione logica e congrua che sfugge ad ogni censura di legittimità. Il terzo motivo del ricorso denunzia una non corretta lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, e pertanto deve ritenersi inammissibile, anche perché non è stato indicato dal ricorrente principale il punto decisivo per la controversia in relazione al quale si è
7 concretizzato il vizio denunziato ( cfr., al riguardo, tra le altre da ultimo " Cass. 4 marzo 2014, n. 4980). Il rigetto del ricorso principale porta, infine, all'assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese del presente giudizio, liquidate m dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale; Dichiara assorbito il ricorso incidentale; Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive 100,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 19 novembre Il Consigliere est. ~t~~~ Il Presidente ~ p.j.., V c.,14
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15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -
15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO
avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 1280/2011;
Largo F. Richini, 2-20122 Milano Tel. +39.02.87212139 - Fax. +39.02.58437596 Info@dnlex.com - www.dnlex.com LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
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Civile Ord. Sez. L Num. 16037 Anno 2019 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 14/06/2019 ORDINANZA sul ricorso 16438-2013 proposto da: ECOM 2000 S.R.L., in persona del
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Civile Sent. Sez. L Num. 20718 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 14/10/2015 SENTENZA sul ricorso 14066-2010 proposto da: COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE, in persona
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Civile Sent. Sez. L Num. 6755 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: BRONZINI GIUSEPPE Data pubblicazione: 02/04/2015 SENTENZA sul ricorso 14570-2013 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LINA MATERA - Presidente SERGIO GORJAN Consigliere - GUIDO FEDERICO Consigliere ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10621 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 28/04/2017 SENTENZA sul ricorso 21981-2015 proposto da: DEL ROSSO GABRIELLA, domiciliato
SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA
1 _ 1 5 8 9 0/12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di competenza Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente R.G.N. 11205/2011
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza del 23 gennaio 2014 n. 1413 Integrale Impresa - agevolazioni e contributi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Dott.
26360-17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Oggetto CONDOMINIO R.G.N. 27518/2014 Cron. -2C.gCo Dott. ANTONIO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1.1032/17 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGI..,10TH - Presidente - Oggetto FALLINIENTO Dott. VITTORIO RAGON1',SI - Consigliere
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2078 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/02/2016 SENTENZA sul ricorso 8199-2013 proposto da: BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. SEZIONE LAVORO Cron Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere - SENTENZA
AULA 'B' 0 8 5 9 0, 1 5 2 8 APRI 2015
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18757 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 28/07/2017 SENTENZA sul ricorso 11976-2015 proposto da: ERGO ASSICURAZIONI SPA già BAYERISCHE
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Civile Sent. Sez. L Num. 30873 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 22/12/2017 SENTENZA sul ricorso 1417-2012 proposto da: COMUNE DI SAPONARA, in persona
RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N /2009 SEZIONE LAVORO SENTENZA
AULA 'B' ' ' RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 13945/2015 Oggetto LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 25130/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep.
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Civile Sent. Sez. L Num. 20722 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 14/10/2015 SENTENZA sul ricorso 19913-2011 proposto da: SESA S.P.A. SOCIO UNICO (già SESA
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Civile Ord. Sez. L Num. 14187 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 14109-2012 proposto da: ATAC S.P.A. C.F. 06341981006,
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22737 Anno 2014 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 27/10/2014 ORDINANZA sul ricorso 25285-2013 proposto da: FUTURA IMMOBILIARE SRL 01558400501,
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24543 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: RUSSO RITA Data pubblicazione: 02/10/2019 SENTENZA sul ricorso 2593-2017 proposto da: AVIP ITALIA SRL, in persona del legale
Corte Suprema di Cassazione Sezione VI Civile T Ordinanza (CAS) n dell 8 febbraio Presidente: Cirillo, Relatore: Manzon
Condividi Solo dal rilascio di copia del PVC decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l avviso di accertamento ai sensi dell art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
18057 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Dott.
Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
1 di 5 18/06/2013 17:14 Cassazione Civile LAVORO (RAPPORTO DI) Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-03-2013, n. 6346 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. STILE
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Civile Ord. Sez. L Num. 20409 Anno 2017 Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 25/08/2017 ORDINANZA sul ricorso 7892-2012 proposto da: ANNA IMMOBILIARE S.R.L.
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hirtir4 11 1 '4 c4,; :; 1 9522-18 R.G. n. 842/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VINCENZO DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO. Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
AULA 'B' 10, 0 5 5, 494. i i 5 e e REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto hitum-twith R.G.N. 946/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Presidente Dott. FILADORO Camillo -
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA
15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere
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Civile Sent. Sez. L Num. 12106 Anno 2017 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 16/05/2017 SENTENZA sul ricorso 18502-2014 proposto da: LA MATTINA VINCENZA C.F. LMTVCN64M44G2730,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
25730.16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Fallimento. R.G.N. 23186/2014 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e-,
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8861 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 04/05/2016 SENTENZA sul ricorso 17705-2010 proposto da: BAROLO ZITA, domiciliata in ROMA
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Civile Sent. Sez. L Num. 18556 Anno 2019 Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 10/07/2019 SENTENZA sul ricorso 30204-2017 proposto da: DI MICHELE FRANCO, elettivamente
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14620 Anno 2017 Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 13/06/2017 SENTENZA sul ricorso 13715-2015 proposto da: DEFI ITALIA SPA, in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.
Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
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Civile Sent. Sez. L Num. 19613 Anno 2014 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BRONZINI GIUSEPPE Data pubblicazione: 17/09/2014 SENTENZA sul ricorso 19907-2012 proposto da: FARGNOLI ERMANNO C.F. FRGRNN51D19H501C,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - SENTENZA
1 8 1 6 4 I 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA CONDOMINIO. elettivamente domiciliato 'n ROMA,
08520~17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Oggetto 1.11RICIMI
L'assoggettabilità Irap del consulente informatico
L'assoggettabilità Irap del consulente informatico di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 5 dicembre 2014 la Cassazione analizza il caso dell assoggettabilità ad Irap del professionista
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1144 Anno 2018 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 18/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 22442-2010 proposto da: GIOVANNINI SILVANA, domiciliata
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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 4260-2016 proposto da: LA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 10.9.201 n. 19365 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. Fogliari Raffaele - Consigliere - Dott. DI