Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile
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1 Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza del 12 maggio 2014 n Integrale Impugnazioni civili - ammissibilita' ed inammissibilita' (quesiti di diritto) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA 1
2 sul ricorso 3335/2008 proposto da: (OMISSIS), gia' elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro (OMISSIS) S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO, SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DIREZIONE E COORDINAMENTO DI (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti; (OMISSIS) S.P.A. (gia' (OMISSIS) SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 571/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/06/2007 r.g.n. 659/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; udito l'avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per: in via principale inammissibilita', in subordine rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza del 19 giugno 2007 la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di (OMISSIS), dipendente delle (OMISSIS), il quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'articolo 2103 c.c., al superiore inquadramento nella ottava categoria, profilo di Segretario Superiore di 1 classe, per le mansioni di fatto svolte dal marzo 1994 all'aprile In sintesi la Corte territoriale, dopo aver esaminato le declaratorie riportate dal C.C.N.L. dei ferrovieri applicabile 2
3 alla fattispecie sia con riferimento all'inquadramento attribuito al (OMISSIS) sia avuto riguardo all'inquadramento rivendicato, ha ritenuto che, sulla base del materiale istruttorio raccolto, non fosse provato l'espletamento di mansioni che davano diritto all'inquadramento superiore. 2.- Il ricorso di (OMISSIS) ha domandato la cassazione della sentenza d'appello per tre motivi. Hanno resistito con controricorso sia (OMISSIS) Spa, sia (OMISSIS) Spa (gia' (OMISSIS) Spa), quale societa' cessionaria del ramo d'azienda cui era adibito il lavoratore. Entrambe le societa' hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2013 c.c. e dell'articolo 96 disp. att. c.p.c., nonche' del C.C.N.L. dei ferrovieri. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con la terza censura si denuncia "omessa motivazione del mancato esame della documentazione in atti". 2.- Il primo motivo e' inammissibile per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., il quale, nel testo pro tempore vigente, stabiliva che "l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita', con la formulazione di un quesito di diritto". La funzione propria del quesito di diritto e' di far comprendere alla Corte di legittimita', dall'immediata lettura di esso, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n del 2009). Per tale ragione esso deve compendiare (ex multis: Cass. SS.UU. n del 2008; Cass. n del 2008; n del 2009; n del 2010): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie (in termini, da ultimo, Cass. n del 2013). La carenza anche di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilita' del ricorso (Cass. n del 2008). Dal punto di vista della formulazione il quesito deve essere strutturato in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, cosi' da consentire al giudice di legittimita' di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. n del 3
4 2014). Esso poi non puo' essere desunto dal contenuto del motivo (Cass. n del 2008). Una volta che sia correttamente formulato comunque occorrera' verificare che il quesito sia congruo e pertinente in relazione al caso di specie, altrimenti difettando di decisivita' (Cass. SS.UU. n e n del 2008), risultando inammissibile un motivo di ricorso sorretto da quesito del tutto inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo (Cass. n del 2009; n del 2011; n del 2011). Nella specie il quesito che sostiene l'asserita violazione dell'articolo 2103 c.c. e dell'articolo 96 disp. att. c.p.c., oltre che la contrattazione collettiva di settore, e' enunciato come segue: "Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 2103 c.c., puo' negarsi il diritto al relativo inquadramento quando vi sia stato un esaustivo accertamento in fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte dal dipendente, con valutazione dell'assunzione dell'autonomia e della responsabilita' tipica della qualifica rivendicata, in considerazione delle previsioni del CCNL di categoria e delle circolari interne, a prescindere dall'espresso richiamo in sentenza del confronto - comunque effettuato - tra la declaratoria relativa alla funzione nella quale il lavoratore si trova inquadrato e quella relativa alla funzione richiesta?". Tale quesito e' manifestamente inammissibile, non solo per la sua estrema genericita' (Cass. SS.UU. n del 2008; Cass. n del 2009), ma anche perche' non contiene ne' l'enunciazione della regula iuris applicata dal giudice di merito ne' il principio di diritto che si sarebbe dovuto applicare, traducendosi piuttosto in una oscura critica alla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte territoriale. 3.- Parimenti inammissibile la seconda censura di insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Invero l'articolo 366 bis c.p.c., nel testo applicabile al ricorso in esame, prevedeva che anche in questo caso l'illustrazione del motivo dovesse contenere "a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Tale disposto normativo e' stato tradotto dal principio giurisprudenziale per il quale anche il motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere concluso da un momento di sintesi o di riepilogo, a pena di inammissibilita'. Si e' infatti affermato che, per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione - con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo (v. Cass. n del 2007; SS.UU. n del 2007; Cass. n del 2009), il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, il fatto controverso in relazione al quale la motivazione 4
5 si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; tale requisito non puo' ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziche' su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (da ultimo, Cass. n del 2013). Momento di sintesi o di riepilogo completamente insussistente nel motivo al vaglio di questa Corte. 4.- Con l'ultima critica si denuncia "omessa motivazione del mancato esame della documentazione in atti". Anche tale motivo, che peraltro non indica in alcun modo a quale dei vizi tassativamente indicati dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, si riferisca, e' palesemente inammissibile, non solo perche' manca del quesito di diritto ovvero del momento di sintesi o di riepilogo, ma anche perche' difetta di autosufficienza, non indicando specificamente e dettagliatamente i documenti su cui esso si fonda, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n Pertanto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in favore di ciascuna delle societa' controricorrenti in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori. 5
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