Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Ottaviano Costantini
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1 Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PATERNO RADDUSA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERGIORGIO FINOCCHIARO, 2015 ' 296 SARAH PATTI con procura speciale notarile del Not. Dr. EGIDIO LORENZI in MILANO rep. n del 02/04/2009; - ricorrente - contro COMUNE DI NOTO in persona del Sindaco pro tempore,
2 elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 21/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato PATTI che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3 Svolgimento del processo Il Comune di Noto aveva notificato alla società Fidia Research Sud spa un avviso di liquidazione in data 2/11/2001 per il recupero dell'imposta ICI, relativamente all'anno 1998 per un immobile di categoria D), calcolata ai sensi dell'art.5 comma 3 D.L.gs 504/92,oltre sanzioni ed interessi. La società impugnava l'avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa deducendo che la base imponibile cui commisurare l'ici dovuta per l'anno 1998 era la rendita catastale attribuita dall'ute in data 6/10/1998 con effetto retroattivo al 1 gennaio 1998 mentre gli interessi erano dovuti solo a decorrere dal 1/1/2000, data in cui era cessata l'amministrazione straordinaria della società con il ritorno in bonis. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza riformata su appello del Comune di Noto dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, la quale riteneva invece applicabile per di calcolo dell'ici per l'immobile in oggetto il criterio del valore 1
4 N/ - contabilizzato (costi di costruzione attualizzati annualmente) ai sensi dell'art.5 comma 3 D.L.gs 504/1992. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente con un motivo, ed il Comune di Noto ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.5 coma 3 D.Lgs. D.L.vo 504/1992 in riferimento all'art. 360 comma l n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto che l'ic dovesse essere calcolata secondo il criterio del valore contabilizzato (costi di costruzione attualizzati annualmente) ai sensi dell'art.5 comma 3 D.L.gs 504/1992 e non in base alla rendita catastale attribuita nel 1998 avente valore retroattivo. : Il motivo è fondato e deve essere accolto. Erroneamente infatti il giudice di appello ha ritenuto che la base imponibile cui commisurare l'ic fosse quella del valore contabilizzato mentre, al contrario, secondo l'indirizzo seguito 2 A
5 da questa Corte in materia (sentenza n /2005): "In tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge." (Sul punto anche nr del 17/6/2005). Tanto premesso, poiché dal controricorso si evince chiaramente che nella fattispecie in data 2 marzo 3
6 I 1995 fu avanzata richiesta di accatastamento dell'immobile de quo da parte della società proprietaria, circostanza questa confermata dalla memoria della ricorrente e non controversa tra le parti, deve ritenersi applicabile il principio di diritto sopra enunciato anche se alla richiesta non seguì immediatamente l'attribuzione della rendita catastale, avvenuta nell'ottobre 1998, che tuttavia retroagisce al momento della richiesta di accatastamento. Il pagamento dell'ici deve quindi essere parametrato alla rendita catastale attribuita all'immobile dall'ufficio e tale rendita catastale così come attribuita retroagisce ai fini del calcolo dell'ici fino al momento della domanda risalente alla data di richiesta di accatastamento del marzo Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per un nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra enunciato presso altra sezione della C.T.R. della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. 4 i
7 Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 22/1/2015
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