Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Laura Paolini
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1 Civile Ord. Sez. 6 Num Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI, giusta procura speciale in foglio separato al ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente -
2 avverso la sentenza n. 309/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 25/10014, depositata il 26/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Il contribuente Stefano Ricucci ricorre nei confronti dell'agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 309/1/15, depositata il 26 gennaio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale ex art. 36 bis comma 3 Dpr 600/73, per il pagamento di euro, comprensiva di interessi e sanzioni, notificata al contribuente a titolo di omesso o carente versamento Irpef ( e relative addizionali regionali e comunali ), per il periodo d'imposta 2005 a seguito di liquidazione automatica modello Unico La CTR, in particolare, rilevato che l'invio della preventiva comunicazione di irregolarità è unicamente previsto per evitare il reiterarsi di errori da parte del contribuente, esigenza che non ricorreva nel caso di specie, avente ad oggetto l'omesso versamento di imposte dichiarate come dovute, ed inoltre che la riduzione delle sanzioni era comunque usufruibile dal contribuente nei 30 gg. successivi alla notifica della cartella, riteneva la legittimità della cartella notificata al contribuente. Con l'unico, articolato, motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione dell'art. 36 bis Dpr 600/73, 54 bis Dpr 633/1972, 6-2-
3 L.212/00, 2 e 3 bis D.Igs. 462/1997 e 156 cpc, in relazione all'art. 360 n.3) cpc, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità della cartella esattoriale notificata al contribuente in conseguenza della mancata comunicazione del risultato del controllo effettuato dall'ufficio: Rilevava che anche la Corte di Giustizia nella sentenza 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè, aveva valorizzato il principio della partecipazione del contribuente ai procedimenti nei quali l'amministrazione si proponeva di adottare atti incidenti sulla sua integrità patrimoniale, dovendo dunque ritenersi che, anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 36 bis comma 3 Dpr 600/73 e 54 bis comma 3 rappresenta un obbligo indefettibile per l'ufficio la cui inosservanza determinerebbe la nullità dell'iscrizione a ruolo. Censurava infine la statuizione della CTR secondo cui la nullità dell'iscrizione a ruolo nel caso di specie sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle nullità (processuali) ex art. 156 comma 1 cpc. Il motivo appare destituito di fondamento. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in temini di nullità, per il suo -3-
4 inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento.(cass /2014). Sulla scorta di tale consolidato principio è stato precisato che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72 è ammissibile quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, in forza di mera correzione di errori materiali o di calcolo ovvero sulla base dei dati forniti dal contribuente (Cass.14070/2011; 11292/2016), situazione che, secondo quanto ritenuto dalla CTR e non specificamente contestato dal ricorrente, risulta ravvisabile nel caso di specie. Ed invero, come questa Corte ha di recente affermato, il procedimento ex art. 36 bis Dpr 600/73 non può essere utilizzato ove l'emissione della cartella postuli la risoluzione di questioni giuridiche o situazioni che non siano riconducibili al mero controllo cartolare, situazione che, secondo quanto accertato dalla CTR, non risulta configurabile nel caso di specie e la cui sussistenza non è stata invocata dal contribuente.(cass /2016; 5318/2012). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in ,00 per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito. -4-
5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsorir p_i_e_gald, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 22 settembre 2016 Dot Il P cte irillo
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