Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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1 Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE V.LE CAVOUR 56, (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

2 - resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/03/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.!!

3 N.R.G.12779/2010 RITENUTO IN FATTO L'Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di La Gona Alessandro un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2002, con cui sottoponeva a tassazione separata il corrispettivo di euro conseguito dal contribuente per il trasferimento a terzi della licenza di esercizio di taxi effettuata nell'anno 2002, corrispettivo che l'ufficio qualificava quale indennità risarcitoria dei mancati futuri guadagni a norma dell'art.6 comma 2 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917, determinando la maggiore Irpef dovuta, oltre sanzioni ed interessi. Contro l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso deducendo l'infondatezza della pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale di Milano lo accoglieva con sentenza del , osservando che il corrispettivo ricevuto per la cessione della licenza di taxi non poteva essere qualificato come indennità per mancati futuri guadagni. Contro la sentenza l'agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del lo accoglieva, confermando l'atto impositivo sul rilievo che il corrispettivo lucrato dal contribuente per il trasferimento della licenza di taxi rientrava nella fattispecie prevista dall'art.6 comma 2 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917; l'entità del corrispettivo era state\ fondatamente desuntc\ dal prezzo pagato nel 1996 per l'acquisto della licenza, dalle informazioni assunte presso il Comune di Milano in ordine alle compravendite delle licenze di taxi, dal valore di analoga licenza determinato nel corso di una causa civile svolta davanti al Tribunale di Milano. Contro la sentenza di appello La Gona Alessandro propone ricorso per i seguenti motivi: 1)nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. in relazione all'art.360 comma 1 n,.4 cod.proc.civ. con riguardo alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione contenuto nelle controdeduzioni del contribuente all'atto di appello della Agenzia delle Entrate; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.6 e 51 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917, ai sensi dell'art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., in relazione

4 alla qualificazione del corrispettivo come indennità per mancati futuri guadagni. Deposita memoria L'Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine di presenziare all'udienza CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato stabilito dall'art.112 cod.proc.civ. poiché si è pronunciata sulla intera domanda risultante dai motivi di appello della Agenzia delle Entrate, esponendo le ragioni per cui è stato ritenuto logico e fondato il procedimento adottato dall'ufficio per I' accertamento della onerosità della cessione della licenza e la determinazione dell'ammontare del corrispettivo. Il motivo formulato dal ricorrente configura, in via astratta, un vizio di motivazione denunciabile a norma dell'art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. e non un errore procedimentale sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art.36c> comma 1 n.4 cod.proc.civ. Il quesito di diritto formulato a norma dell'art.366 bis cod.proc.civ. ha contenuto tautologico risolvendosi in un interrogativo che già contiene la risposta, poiché si chiede al giudice di legittimità di affermare se l'art.112 cod.proc.civ. obbliga il giudicante a pronunciarsi su tutti i capi autonomi della domanda) (in tal senso Sez. U, Sentenza n del 02/12/2008, Rv ). Lo stesso ricorrente afferma che l'eccezione di nullità per difetto di motivazione è stata introdottq soltanto con le controdeduzioni all'appello proposto dall'ufficio, con la conseguenza che, trattandosi di eccezione nuova non contenuta nel ricorso introduttivo, essa era inammissibile e non suscettibile di esame da parte del giudice di appello a norma dell'art. 57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n Il secondo motivo è fondato. E' errata la qualificazione del corrispettivo percepito per la cessione a terzi della licenza di taxi quale "indennità risarcitoria per mancati futuri guadagni", tassabile a norma dell'art.6 comma 2 d.p,r. 22 dicembre 1986 n.917 alla stregua del reddito perduto ( nella specie reddito da lavoro svolto alle dipendenze di una società cooperativa). La somma percepita dal contribuente, avente causa nella volturazione ad un terzo della licenza di taxi, costituisce fatto pacificamente privo di collegamento con il rapporto di lavoro instaurato sse, 2

5 con la società cooperativa; pertanto tale somma di denaro non può essere qualificata quale emolumento sostitutivo della retribuzione percepita dalla società cooperativa, estranea alla vendita della licenza ed alla determinazione del corrispettivo. Secondo talune pronunce di questa Corte, la cessione di licenza di taxi può invece realizzare la diversa fattispecie di cessione di azienda, eventualmente produttiva di plusvalenza tassabile ai sensi dell'art.86 comma 2 e 56 dpr917 (in tal senso Sez. 6-5, Ordinanza n del 15/04/2013, Rv ). La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente ed annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Si compensano le spese in ragione della incertezze sussistenti circa la qualificazione giuridica del provento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese. Così deciso il

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