Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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1 Civile Sent. Sez. 2 Num Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: MATERA LINA Data pubblicazione: 24/02/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da: EMILIOZZI ROMEO MLZRM047R24G865Y, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA CARTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO DE SIMONE; - ricorrente - contro DTTTA CATALDI DOTT MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO PANICO;

2 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1087/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA; udito l'avvocato GRAZIANI Andrea con delega depositata in udienza dell'avvocato PANICO Aldo, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso e per le spese a carico della parte soccombente.

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 358\2005 il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione proposta da Cataldi Maria avverso il decreto ingiuntivo emesso in data dal Presidente del Tribunale di Latina in favore di Emiliozzi Romeo per il pagamento della somma di lire , oltre IVA, a titolo di compenso per prestazioni professionali di dottore commercialista. Il giudice di primo grado respingeva la domanda di pagamento del dott. Emiliozzi, ritenendo insussistente la prova del conferimento dell'incarico professionale da parte della Cataldi, la quale, invece, aveva dato incarico ad un soggetto diverso (ditta La Ser. di Rizzoli Gianna). Avverso la predetta decisione proponevano appello principale Emiliozzi Romeo e appello incidentale Cataldi Maria. Con sentenza in data la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame principale; in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'emiliozzi al pagamento delle spese di primo grado, dichiarate compensate dal Tribunale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Emiliozzi Romeo, sulla base di quattro motivi. Cataldi Maria ha resistito con controricorso. 1

4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 346 c.p.c. e del principio del giudicato interno, in ordine alla circostanza dell'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali da parte dell'emiliozzi, accertato dal primo giudice e, nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte della Cataldi, negato dalla Corte di Appello. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 346 c.p.c. e del principio del giudicato implicito, in ordine alla ritenuta mancanza di prova del conferimento dell'incarico professionale. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 346 c.p.c. e del principio del giudicato interno, in ordine all'affermazione del giudice di appello, secondo cui nessuna prestazione professionale era stata svolta dall'emiliozzi. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. e del principio del giudicato interno, il vizio di ultrapetizione e la violazione degli artt ss., non avendo il giudice di appello tenuto conto, nonostante la mancanza di impugnazione incidentale, degli accertamenti compiuti 2

5 dal Tribunale circa l'espletamento di attività professionale da parte dell'emiliozzi e il notevole beneficio derivato alla Cataldi. 2) I quattro motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass n. 1741; Cass n. 1244; Cass n del 1999). Corollario del suddetto principio è che il cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha

6 conferito l'incarico al professionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass n. 4592). Nella specie, il giudice di appello, nel rigettare il gravame proposto dall'emiliozzi avverso la sentenza di primo grado, si è conformato agli enunciati principi, avendo dato atto, con apprezzamento in fatto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede, che l'appellante, sul quale gravava il relativo onere, non aveva dato prova del conferimento dell'incarico professionale da parte della Cataldi. Così statuendo, la decisione impugnata non è incorsa nella dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di Appello ha pronunciato nei limiti delle questioni dedotte dall'emiliozzi, il quale con l'unico motivo di appello aveva sostenuto la sussistenza del suo diritto al compenso; diritto il cui presupposto, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, è costituito dal conferimento dell'incarico professionale. Non vi è stata, inoltre, alcuna violazione del giudicato interno, in quanto già il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento del compenso proposta dall'odierno ricorrente, rilevando che dagli atti non emergeva alcun elemento di prova in ordine ad un diretto conferimento d'incarico professionale da parte della Cataldi all'emiliozzi; e che, al contrario, quest'ultimo aveva prestato la propria consulenza solo in favore della consorte Rizzoli (titolare 4

7 della ditta La. Ser), effettiva e unica titolare dell'incarico conferito dall' opponente. Né sussisteva a carico della Cataldi alcun onere di riproposizione di domande o eccezioni ex art. 346 c.p.c.: il giudice di primo grado, infatti, ha pienamente recepito la tesi dell'opponente, la quale aveva negato di aver conferito alcun incarico professionale all'emiliozzi, sostenendo che il rapporto professionale era intercorso esclusivamente con la ditta La.Ser., e che nessuna rilevanza poteva avere il fatto che quest'ultima si fosse eventualmente avvalsa della collaborazione dell'emiliozzi. Ogni questione posta con i motivi in esame in ordine all'effettivo espletamento di attività professionale da parte dell'odierno ricorrente e al beneficio derivatone alla Cataldi, infine, risulta priva di rilevanza nel presente giudizio, avendo l'emiliozzi agito esclusivamente ai fini del riconoscimento del diritto al compenso professionale, senza proporre nemmeno in via subordinata eventuale azione di arricchimento senza causa. 3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di legittimità, liquidate come da dispositivo.

8 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Il Consigliere estensore Il Presidente

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