Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Marianna Bini
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1 Civile Sent. Sez. 6 Num Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PARZIALE IPPOLISTO Data pubblicazione: 03/03/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: HAJDERI SONILA HJD SNL 77C50 Z100N, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Biagini, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ; - intimato - avverso la sentenza n. 107/2012 del TRIBUNALE di VENEZIA, Sede Distaccata di Portogruaro, depositata il 27/04/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale; udito l'avvocato Susanna Corsini per delega avv.to Biagini, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 8680
2 1. HAJDERI SONILA impugna la sentenza n. 107/12 del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, depositata in data 27 aprile 2012, non notificata, «limitatamente al capo relativo alla liquidckione delle spese processuali». 2. Fa presente la ricorrente che la sentenza impugnata, accogliendo l'appello del Comune, ha riformato la sentenza del giudice di pace che invece aveva accolto la sua opposizione alla contestazione della violazione dell'art. 172 commi 1 e 10 del Codice della Strada, per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza con sanzione di 89,00. Aggiunge che il giudice di pace annullava il verbale «non risultando provata la condotta contestata», mentre il Tribunale di Portogruaro «accoglieva l'impugnckione proposta dall'amministrazione Comunale [...] condannava l'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudkio, in favore del Comune di San Michele al Tagliamento che, come da dispositivo, venivano liquidate in complessivi 1.793,00 di cui euro 788,00 per il primo grado, avanti il Giudice di Pace, (euro 650,00 a titolo di onorario ed euro 138,00 a titolo di diritti), ed euro 1.005,00 per il grado d'appello, avanti il Tribunale di Veneia Seione distaccata di Portogruaro (euro 760,00 a titolo di onorario ed euro 245,00 a titolo di diritti)». 3. Impugna tale decisione la ricorrente «limitatamente al capo relativo alla liquidckione delle spese processuali in favore del Comune di San Michele al Tagliamento per i due gradi di giudkio» con due motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I motivi del ricorso. 1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: «art. 360, primo comma n. 3) c.p.c. error in indicando: Violckione dell'art. 92 c.p.c.. u. c. così come introdotto dal D.L, n. 212, art. 13». Il Tribunale ha errato nel liquidare in 788,00 le spese in primo grado, Ric n sez. M2 - ud
3 senza tener conto che esse non potevano essere liquidate in misura superiore ad un massimo di C 89,00 (importo della sanzione irrogata con il verbale di contestazione n prot. 913/2010), posto che, l'art. 13 del D.L n. 212 ha previsto che 'Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competente ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda" [...] e che la causa in questione rientrava in tale ambito perché di valore pari a 89 euro e di competenza del giudice di pace. 1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «art. 360, primo comma n. 3) cp.c. error in indicando; Violazione degli art. 91 cp.c. e del R.D.L. n del 1933 art. 60». Sia per il primo che per il secondo grado il Tribunale ha liquidato le spese in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all'epoca della pronuncia della sentenza. Precisa la ricorrente di essere stata «condannata a pagare euro 788,00 per il primo grado, avanti il Giudice di Pace, di cui euro 650,00 a titolo di onorario ed euro 138,00 a titolo di diritti, ed euro 1.005,00 per il grado d'appello, avanti il Tribunale di Venezia Sezione distaccata di Portogruaro, di cui 760,00 a titolo di onorario ed euro 245,00 a titolo di diritti». In applicazione delle norme richiamate il Giudice, sulla base del valore della domanda (pari all'importo della sanzione C 89,00), avrebbe dovuto liquidare «in relarione al procedimento di primo grado, al massimo C 190,00 a titolo di onorari (in luogo dei 650,00 liquidati), posto che la tariffa di cui al D.M prevede, per i procedimenti avanti il Giudice di Pace di valore inferiore a C 600,00, l'applicazione di un onorario unico per tutto il procedimento di valore compreso tra E7 55,00 ed C190,00»; e in relazione al procedimento di secondo grado «il Tribunale avrebbe dovuto liquidare al massimo l'importo di C 555,00 (in luogo dei 760,00 liquidati) posto che lo scaglione di valore applicabile alla domanda proposta dalla sig.ra Hajderi che come detto nel caso di specie era pari ad C 89,00 era quello compreso tra da O e Ric n sez. M2 - ud
4 [...] Cosicché, in applicazione del tariffario, ed in relazione all'attività svolta dal procuratore di controparte, cosiccome risultante dalla nota.spese dallo stesso dimessa, che di seguito si riproduce, gli onorari da liquidare a carico della ricorrente avrebbero dovuto, tenendo peraltro presente l'onorario massimo previsto dalla tariffa, essere i seguenti: a) voce 12 - studio della controversia : E 205,00; b) voce 13 - consultazione con il cliente: 6105,00; c) voce 15 - redazione atto introduttivo: 6165,00; d) voce 16 assistenza alle udienze (n. 2): 680,00 (40,00 x 2), per un totale di 555,00». 2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al secondo motivo, risultando infondato il primo, per quanto di seguito si chiarisce. 2.1 Il primo motivo è infondato alla luce del seguente condiviso principio affermato al riguardo da questa Corte (Cass n. 9556, rv ), secondo cui «in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanzaingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione». 2.2 É fondato, invece, il secondo motivo, non risultando rispettato, da parte del giudice della impugnazione, il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nella liquidazione delle spese processuali, «il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la "diminuzione o riduzione di voci" tariffan'e tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/ o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia» (vedi, di Ric n sez. M2 - ud
5 recente, Cass n ; Cass n ). Nel caso in questione, il giudice dell'appello nella relativa liquidazione ha superato i limiti massimi. 3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Venezia, che procederà ad una nuova liquidazione delle spese, per l'intero giudizio, attenendosi al principio di diritto richiamato. P.T.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 23 ottobre 2014 L'ESTENZ ue
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