Corte di Cassazione - copia non ufficiale
|
|
|
- Giuliana Grillo
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Civile Ord. Sez. 6 Num Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona dell'amministratore Delegato e per esso il Responsabile Contenzioso Esattoriale Calabria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D'ARPINO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICEJ LI BALDELLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro MILIZIA ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 67/03/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 2/02/2012, depositata 1'01/03/2012; Scq-G,
2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. Ric n sez. MT - ud
3 La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da "Equitalia Sud spa" contro la sentenza n.37/13/2010 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da Milizia Antonio avverso avvisi di mora notificati a seguito dell'omesso pagamento di cartelle relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1998 al La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale (ex art.2948 cod civ) del potere esattivo dell'imposta (alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all'esattore, per quanto fossero state poi effettivamente notificate le cartelle di pagamento) e la CTR adita in appello ha motivato la propria decisione nel senso che "contrariamente a quanto dedotto dall'appellante...si applica alla fattispecie in esame la norma di cui all'art.2948 e non quella di cui all'art.2946 del codice civile", con conseguente tempestività della cartelle notificate tra il 2002 ed il 2006, a fronte di crediti maturati tra il 1998 ed il La parte concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc. Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.2946 cod civ, in combinato disposto con l'art.26 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole dell'erronea applicazione da parte del giudice del merito delle norme dianzi menzionata, alla luce del fatto che a riguardo della cartella di pagamento, che è titolo esecutivo- la norma applicabile è quella dell'art.2946 cod civ, concernente la 3
4 prescrizione ordinaria. Secondo la ricorrente,d'altronde, "a tutto voler concedere", le cartelle esattoriali risultavano tempestivamente notificate, "entro il termine di prescrizione breve". Il motivo appare infondato e da disattendersi. Premesso che la parte ricorrente ha dato generico conto della sequenza temporale delle intervenute notificazioni delle cartelle di pagamento (sicchè, quand'anche volesse considerarsi ciò che si assume in ricorso a proposito di rispetto del termine breve di prescrizione, o meglio: del termine decadenziale previsto per la notifica degli atti esattivi,i1 motivo sarebbe comunque difettoso in punto di autosufficienza), resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall'irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola. Non vi è perciò dubbio sul fatto che per poter postulare l'applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale- la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l'esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all'emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza. Roma, 30 luglio 2014 ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i 4
5 motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 22 luglio 2015 Il Pres dente
ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10896 Anno 2019 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA Data pubblicazione: 18/04/2019 ORDINANZA sul ricorso 692-2016 proposto da: SOCIETA' COOP. GESER ARL, elettivamente
REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes
Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 3 r 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - IRPEG IRES RISCOSSIONE Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24543 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: RUSSO RITA Data pubblicazione: 02/10/2019 SENTENZA sul ricorso 2593-2017 proposto da: AVIP ITALIA SRL, in persona del legale
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 18.02.2016 Cartella non opposta: dieci anni per l insinuazione al passivo fallimentare Una sentenza della CTP di Caltanissetta che rigetta
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16949 Anno 2014 Presidente: CICALA MARIO Relatore: BOGNANNI SALVATORE Data pubblicazione: 24/07/2014 ORDINANZA sul ricorso 13623-2011 proposto da: EQUITALIA GERIT SPA 00410080584,
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
4035/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSINIO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FAILINIVNTO Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19467 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 30/09/2016 ORDINANZA sul ricorso 15013-2015 proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6145 Anno 2018 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data pubblicazione: 14/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 2490-2017 proposto da: GIUSTI ILARIA, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANC) PETITTI - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO) - Consigliere -
