Corte di Cassazione - copia non ufficiale
|
|
|
- Aniella Brunetti
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Civile Sent. Sez. L Num Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 04/05/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNITA' MONTANA ZONA ALTO E MEDIO SELE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA POTO, giusta delega in atti; t L ricorrente - contro TAGLIANETTI ANTONIO C.F. TGLNTN55P14C974E, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
2 dagli avvocati RAFFAELE MAIENZA, GENNARO BORRIELLO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 1402/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per rigetto.
3 RG.22156/08 - Comunità montana Alto medio Sele c. Taglianetti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza 14/1/08, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 7/4/06, rilevato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni -quale responsabile dell'area contabile- riconducibili a cat. D superiore e che erano state conferite con provvedimenti formali dell'ente (e considerata la soppressione dell'art. 56 co. 6 ad opera dell'art. 15 d.lgs. 387/98 con efficacia retroattiva, ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo (a differenza del tribunale) non esservi mera attribuzione di incarico e posizione organizzativa ma assegnazione di mansioni superiori, ed ha condannato il datore al pagamento della somma di a titolo di differenze retributive per lo svolgimento delle dette mansioni superiori dal 1/1/99 al 30/6/03 ed a titolo di differenze di retribuzione di posizione e di risultato. 2. Avverso tale sentenza ricorre il datore per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Con unico motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione degli artt. 2 I. 191/98, 109 d.lgs. 267/00, 51 co. 3 ter I. 142/90, e, per altro verso e con distinto -benché analogoquesito, violazione dell'art. 11 =l , per aver trascurato le norme che consentono l'attribuzione ai responsabili di uffici e servizi dei compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi (negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) e la norma del contratto collettivo che prevede l'attribuzione di retribuzione di posizione inferiore a quella dei dipendenti inquadrati nella qualifica superiore. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 8 del contratto collettivo disciplina le posizioni di lavoro -quale quella di responsabile di area- che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione organizzative di particolari complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, e prevede che esse possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D (norma che trova corrispondenza nelle declaratorie di cui all'ali. A al contratto). L'art. 10 co. 2 e 3 prevede poi la retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria D. 4. In correlazione con la facoltà prevista dall'art. 151 co. 3bis I. 142/90, l'art. 11 del contratto collettivo prevede, poi, in deroga at principio generale che vuole una corrispondenza tra mansioni di assegnazione e qualifica prevista, che i comuni con minori dimensioni demografiche, ove siano privi di posizioni dirigenziali di categoria D, applicano la disciplina di cui agli artt. 8 ss ai dipendenti di categoria C cui sia attribuita la responsabilità degli
4 ., :. i ^. uffici e dei servizi, corrispondendo la retribuzione prevista dal citato art Nella specie, dal decreto n. 2/2000 del Presidente dell'ente locale risulta univocamente che vi erano nell'ente diversi dipendenti di categoria D (almeno cinque), sicché la comunità non poteva far ricorso alla norma che consente attribuzione di responsabilità in deroga a personale con qualifiche inferiori, essendo questa prevista solo per gli enti locali privi di posizioni dirigenziali di categoria D. Resta invece irrilevante la circostanza dell'assenza di figure dirigenziali D nell'area specifica contabile di assegnazione del dipendente, atteso che la norma -quale condizione per l'operatività della deroga, da intendersi in via restrittiva per il suo carattere eccezionale- fa riferimento alla presenza o meno di figure dirigenziali in genere nell'ente locale, e non solo nella specifica area in questione. 6. Non potendo operare la deroga, ne risulta che il dipendente della categoria C che svolge mansioni rientranti nella categoria D ha diritto alla retribuzione prevista per quest'ultima, proprio quale diritto nascente dall'espletamento delle mansioni superiori, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n del 11/12/2007), che ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'ad. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del cligs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (nello stesso senso, con specifico riferimento alle mansioni superiori svolte con continuità negli enti locali in relazione al carattere eccezionale e temporaneo della facoltà di cui all'art. 151 co. 3bis su richiamato, Sez. L, Sentenza n del 2008). 7. La retribuzione per le mansioni rientranti nella qualifica D è prevista dall'ad. 10 co. 2 del cm!, che prevede anche una indennità di posizione e di risultato specificamente determinata nel suo ammontare, somme cui correttamente ha fatto riferimento la sentenza impugnata al fine di determinare le somme differenziali spettanti al lavoratore. 8. Le spese seguono la soccombenza. t
5 p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in C tremila per compensi, C cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio Il Preside e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 674 Anno 2016 Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 18/01/2016 SENTENZA sul ricorso 4527-2013 proposto da: CARDULLO GIUSEPPE CRDGPP24M061420L,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24543 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: RUSSO RITA Data pubblicazione: 02/10/2019 SENTENZA sul ricorso 2593-2017 proposto da: AVIP ITALIA SRL, in persona del legale
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
Civile Sent. Sez. L Num Anno 2017 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 03/04/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 8597 Anno 2017 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 03/04/2017 SENTENZA sul ricorso 5588-2011 proposto da: CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 20183 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 SENTENZA sul ricorso 15993-2010 proposto da: PALMIERI LUIGI C.F. PLMLGU45P30D086W,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 13861 Anno 2016 Presidente: DIDONE ANTONIO Relatore: ACIERNO MARIA Data pubblicazione: 07/07/2016 SENTENZA sul ricorso 17811-2010 proposto da: UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo. aziendale»
«La Cassazione sul rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale» (Cassazione civile sez. lav., 15 settembre 2014 n. 19396) LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5042 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 11500-2009 proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6555 Anno 2019 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 06/03/2019 SENTENZA sul ricorso 419-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6764 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 07/04/2016 SENTENZA sul ricorso 10027-2013 proposto da: AUCHAN SPA C.F. 03349310965, in persona
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8049 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 29/03/2017 SENTENZA sul ricorso 14399-2012 proposto da: EQUITALIA SUD SPA in persona
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6145 Anno 2018 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data pubblicazione: 14/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 2490-2017 proposto da: GIUSTI ILARIA, elettivamente domiciliato
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13735 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/07/2015 SENTENZA sul ricorso 5624-2010 proposto da: COMUNE DI CARTIGLIANO in persona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
