Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Niccolina Lillo
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1 Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/08/2016 SENTENZA nul rìcorno 2C proposto cia OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. ROTELLINI 88, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO TARGHINI giusta delega in calce; - ricorrente - contro COMUNE DI RUSSI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CANNAS,
2 che lo rappresenta e difende giusta delega a margine; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 89/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 07/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il controricorrente l'avvocato CANNAS che si riporta agli atti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 Svolgimento del processo Il Comune di Russi emise nei confronti della società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola un avviso di accertamento con il quale provvedeva a rettificare ai fini ICI il valore complessivo dei fabbricati rurali in relazione all'anno di imposta La società contribuente impugnò l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, deducendo l'esenzione dall'imposta in quanto gli immobili costituivano fabbricati strumentali all'attività agricola a suo dire esenti dall'ici, finalizzati allo svolgimento dell'attività di manipolazione e trasformazione del prodotto conferito dai soci. La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accolse l'impugnazione con sentenza avverso la quale il Comune di Russi propose ricorso in appello davanti alla CTR dell'emilia. La Commissione Tributaria Regionale dell'emilia accolse l'appello e riformò la sentenza di primo grado in quanto gli immobili non erano classificati come "rurali" nel catasto dei fabbricati perché 1
4 accatastati con categoria D/8 e non con categoria A/6 o D/10 e quindi non potevano godere dell'esenzione prevista per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'emilia ha proposto ricorso per cassazione la società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola con tre motivi ed il Comune di Russi ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società contribuente, premesso che era entrato in vigore l'art. 7 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto legge 13 maggio 2011 nr. 70 con il quale era stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento con effetti retroattivi delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 D.L. 557 del 1993, afferma in via preventiva la non infondatezza del gravame ai sensi dell'art.360 bis nr.1 cpc,in quanto la sentenza della CTR dell'emilia, pur conforme alla sentenza delle Sezioni unite 18565/2009, è intervenuta prima dello ius 2
5 superveniens di cui sopra avente effetto retroattivo. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.7 commi 2-bis e segg. Decreto Legge 13 maggio 2011 nr. 70 perché il giudice di appello, in violazione della suddetta normativa, non ha riconosciuto la retroattività dell'attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali della società anche per l'anno d'imposta 2005, nonostante che la società contribuente, in aderenza alla procedura speciale ivi prevista, avesse presentato tempestiva domanda di variazione della categoria catastale da D/8 ad A/6 o D/10 con relativa autocertificazione in cui attestava i requisiti di ruralità dell'immobile in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda avvenuta in data 30/9/2011. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta in via subordinata, in caso di mancata applicazione dello ius superveniens, la violazione e falsa applicazione degli artt.23 comma 1-bis decreto legge 30 dicembre 2008 nr.207 convertito in legge 2772/2009 nr.1 e dell'art.9 d.l. 30/12/1993 nr. 557 ed art.2 del d.lgs 504 del 3
6 30 dicembre 1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto erroneamente sottoposti al pagamento dell'ici i fabbricati rurali solo in funzione della loro classificazione catastale senza tenere conto che il requisito della ruralità prescinde dall'iscrizione in catasto del fabbricato nella categoria A/6 o D/10 e che sussistevano nella fattispecie le caratteristiche di ruralità degli immobili esenti dall'ici perché funzionali allo svolgimento di attività agricola. Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato in proposito / Sez. Unite, Sentenza n del 21/08/2009 "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, coma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione 4
7 n. 14 del Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o 0/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta." L'orientamento delle Sezioni Unite è seguito anche nella ordinanza sez. 5 nr del 14/10/2010 tra le stesse parti oltre che in numerose recenti pronunce tra cui a mero titolo esemplificativo si indica Sez. 5, Sentenza n del 05/03/2014 secondo cui "In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, 5
8 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, coma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sicché qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta." Nella fattispecie gli immobili risultano accatastati in categoria D/8 e non in A/6 O D/10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricola e pertanto correttamente il giudice di appello ha ritenuto mancante il presupposto necessario ed indefettibile per l'esclusione del fabbricato dall'assoggettamento all'imposta ICI, avendo pronunciato la sentenza in data 4 aprile ("P" c %A-CL : L-4(10,cre.41-et. -. i-ti-e v Le Lejt.ì.,, L'orientamento di legittimità sopra delineato è stato disatteso da alcuni precedenti di questa 6
9 Corte (Cass /2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l'esenzione dall'ic spetterebbe al contribuente in ragione del solo carattere di ruralità dell'immobile, a prescindere dal suo classa mento catastale. Si tratta tuttavia di alcune pronunce isolate difformi dalle Sezioni unite 18565/2009 alle quali non si ritiene di dover dare seguito. Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite è entrato in vigore l'art.7 commi 2-bis 2-ter e 2-quater del decreto legge 13 maggio 2011 nr. 70 convertito nella legge nr. 106 del 12 luglio 2011 con il quale è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento con effetti retroattivi delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9 D.L. 30 dicembre 1993 nr. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994 nr. 133, purché la società contribuente, in aderenza alla procedura speciale ivi prevista, avesse presentato tempestiva domanda di variazione della categoria catastale da D/8 ad A/6 o D/10 con relativa autocertificazione in cui attestava i requisiti di ruralità dell'immobile in. 7
10 via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda da effettuarsi entro il 30/9/2011. Successivamente il D.L n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 ha previsto che " Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo". Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi 8 gt\
11 dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Le richiamate disposizioni che consentivano di pervenire all'esenzione dall'ici dei fabbricati strumentali all'attività agricola - soppresse a seguito dell'introduzione dell'imu - da un lato rafforzano l'orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici ( di talché non sarebbe stata necessaria l'adozione di dette norme se la ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla classificazione catastale ), 9 v\,
12 dall'altro impongono di compiere un accertamento di fatto, trattandosi di applicazione di ius superveniens, atto a verificare se la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata dalla contribuente a norma del D.L. n. 70 del 2011 in data 30 settembre 2011 sia idonea a produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità per il quinquennio anteriore e, dunque, dal 30 settembre 2006 in relazione ai fabbricati per cui è causa. Si tratta, invero, di norme che, per il periodo della loro vigenza, consentirebbero di mandare esenti da Ici, con effetto retroattivo quinquennale dalla data di presentazione dell'istanza, i fabbricati per i quali sussistevano i requisiti di ruralità ( cfr. Cass. n del 2015 e Cass. n. 422 del 2014 ). Pertanto lo ius superveniens non può essere applicato ed il primo e secondo motivo devono essere respinti considerato che l'anno di imposta per cui si discute è antecedente al quinto anno antecedente all'entrata in vigore del decreto legge, cioè il 2005, pur avendo la società dedotto di aver presentato domanda di variazione catastale in data 30 settembre 2011 corredata della prescritta autocertificazione. ( in recente caso analogo Cass. sez. 5 nr del 3/11/2015). 10
13 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti e tre motivi proposti e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Respinge il ricorso proposto in relazione a tutti i motivi e condanna la ricorrente Orogel Fresco società cooperativa agricola alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 2.200,00 complessivamente ; " e"407"... 4;1' en)2.4 -e 6, cc.e-vt.01-: et: --tizoy 9. t Così deciso in Roma nélla camera di consiglio della V sezione civile il 2015/2016
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