Direzione Centrale delle Entrate Contributive

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1 Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 27 Ottobre 2003 Circolare n. 165 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n SOMMARIO: Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato. Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli, soggette alla disciplina del D.P.R. n.602/70, operanti nel settore degli appalti di servizi delle Ferrovie dello Stato. Premessa Sulla G.U. n.215 del 16 settembre 2003 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n (allegato1). Il predetto decreto ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2003, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa vigente e senza soluzione di continuità, della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono, su appalto delle Ferrovie dello Stato S.p.A., lavori di pulizia (art.1). Ha inoltre stabilito, a favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli che operano su appalto della medesima società, soggette alla disciplina del D.P.R. n.602/70 ed in deroga a quanto da essa previsto, l accesso ai trattamenti di cassa integrazione

2 guadagni straordinaria e di mobilità per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2003 (art.2). Le indicazioni relative agli aspetti collegati alla erogazione delle prestazioni a favore dei predetti lavoratori sono state fornite con circolare n.155 del 22 settembre 2003, integrata dal successivo messaggio del 1 ottobre 2003 n Presupposti normativi Le previsioni contenute nel Decreto in trattazione risultano emanate ai sensi dell art.41, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n.289. Tale norma prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, possa disporre entro il 31 dicembre 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in deroga alla normativa vigente, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, ovvero concessioni dei predetti trattamenti, anche senza soluzione di continuità (allegato n.2) Proroga dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria. Con il Decreto in trattazione è stata autorizzata, a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessati all attuazione di programmi di crisi aziendale e contratti di solidarietà, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale oltre i limiti temporali di cui all art.1, comma 9, della legge 223/91 e dall art. 7 del decreto legge n. 536/87 convertito con modificazioni nella legge n. 48/88. Le predette imprese già classificate ai fini previdenziali con i c.s.c / continueranno ad essere contrassegnate con il codice autorizzazione 2E avente il significato di aziende escluse dal versamento della contribuzione CIG ordinaria, soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità Concessione dei Trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità. Al fine di realizzare il recupero occupazionale dei lavoratori dipendenti delle aziende interessate al cambio di appalto nei servizi dell indotto delle Ferrovie dello Stato, il Decreto in trattazione ha ammesso ai trattamenti di CIGS e mobilità, per il periodo 1 gennaio -31 dicembre 2003, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli in regime di D.P.R. 602/70. Di conseguenza le predette cooperative, il cui elenco sarà fornito, via , alle direzioni regionali interessate, sono tenute a versare, ai sensi di quanto disposto dall art. 3 del Decreto in trattazione, la contribuzione fissata dall art. 9 della Legge 407/90 ( 0,90%) e dall art.16, comma 2, della legge 223/91 (0,30%), per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre In proposito si rammenta che, la legge 30 dicembre 1991, n.412, all art.25, comma 3 (allegato 3), aveva già previsto l estensione del campo di applicazione delle disposizioni delle leggi 5 novembre 1968, n.1115 e 23 luglio 1991, n.223, al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile. Tuttavia, in mancanza di una specifica previsione della citata legge n.412/91, da tale estensione erano rimasti esclusi i soci delle cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 602/70, in ragione della particolare disciplina previdenziale. Pertanto, le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 destinatarie del provvedimento in oggetto, già classificate ai fini previdenziali con i c.s.c / , con il codice di autorizzazione 2E in aggiunta al codice 4A (vedi circ. n.155/92), dovranno essere anche contrassegnate, per il periodo , dal codice di autorizzazione 3X, ai fini dell assoggettamento alla contribuzione per C.I.G. straordinaria e mobilità per i dipendenti soci ( in deroga alle disposizioni vigenti).

3 Resta escluso per i soci l obbligo della contribuzione per la disoccupazione involontaria (art. 24, co.5 della Legge 24 giugno 1997 (allegato 4). Con riferimento alle ipotesi di cui ai precedenti punti, si confermano, infine, le disposizioni contenute nella circolare n. 155 del 10 giugno 1992 ed i chiarimenti già forniti, con messaggio n. 330 del 9 settembre 2002, in materia di classificazione previdenziale delle aziende interessate dai rinnovi degli appalti da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. 2) Regolarizzazione dei periodi pregressi. Le aziende interessate potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti (gennaio- settembre 2003) secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993. Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (1). A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: calcoleranno l importo dovuto per la contribuzione CIGS e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura Vers. Cigs 2003 con il codice M210 ; calcoleranno l importo dovuto per la contribuzione di mobilità e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura Vers. Mob 2003 con il codice M211. Per entrambe le ipotesi nessun dato dovrà essere indicato in corrispondenza delle colonne numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni del quadro B del modello DM10/2. Le U.d.P conto Aziende con dipendenti potranno procedere all annullamento di eventuali note di rettifica in presenza dell avvenuta regolarizzazione. (1) vedi circolare n.110/2001 punto1.6. IL DIRETTORE GENERALE F..F. PRAUSCELLO

4 Allegato 1) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 giugno 2003 (GU n. 215 del ) Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. (Decreto n ). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003, anche in deroga alla normativa vigente; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificamente prevedendo la possibilità dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontare eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonché anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato; Visto l'impegno di Governo, assunto dal già nominato Sottosegretario al lavoro, on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione del suddetto accordo del 2 maggio 2002, a seguito di risposta a specifica interrogazione parlamentare; Vista la nota in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli della rete ferroviaria italiana, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al numero dei soci lavoratori dipendenti da cooperative portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali; Vista la nota in data 31 dicembre 2002 del citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e sulla

5 base del sopra citato accordo del 2 maggio 2002, si evidenzia la necessità che vengano emanati provvedimenti di concessione, anche senza soluzione di continuità, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore di pulizia operanti presso le Ferrovie dello Stato, che, avendo in corso di attuazione programmi di crisi aziendale e contratti di solidarietà hanno raggiunto i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall'art. 7 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988, nonché provvedimenti di ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilità dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti; Constatato che, dalle note sopra citate, risulta che la platea dei lavoratori interessati alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' di seicento unità e che la platea dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602, da ammettere ai trattamenti di CIGS e di mobilità, e' di centocinquanta unità; Ritenuto di poter autorizzare, rispondendo entrambe le fattispecie sopra illustrate alle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la concessione, anche senza soluzione di continuità, del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilità, in favore dei lavoratori e dei soci lavoratori delle aziende e delle cooperative sopra indicate; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002 citato in premessa, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Art. 2. Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative individuate dalla nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale cooperative portabagagli citata in premessa, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono ammessi, a decorrere dal 1 gennaio 2003, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per un numero massimo di 150 unità. Art. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 4. Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro , e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,

6 comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n Art. 5. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'istituto nazionale della previdenza sociale é tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

7 Allegato 2) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Articolo 41 - Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarieta 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro. omissis

8 Allegato 3) Legge , n. 412 Disposizioni in materia di finanza pubblica Articolo 25 - Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato CAPO V - Disposizioni varie [Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato] 1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. 2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel piano di cui al comma 5. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilità residue delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991.

9 Allegato 4) LEGGE , N.196 Norma in materia di promozione dell occupazione. Art.24 disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro 1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7), del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni. 3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa. 4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione. 6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

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