Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

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1 COMUNE DI FARRA D ALPAGO COPIA Provincia di Belluno Deliberazione n. 32 del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO L anno DUEMILATREDICI il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 presso la sala delle adunanze, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l appello risulta: Presente 1. De Pra Floriano X 2. Peterle Alberto X 3. Guolla Luigina X 4. Peterle Nicola X 5. Mognol Primo X 6. Dal Paos Attilio X 7. Peterle Delfino X Assente PRESENTI NR. SETTE ASSENTI NR. == E presente l assessore esterno Basso Fulvio Partecipa il Segretario Comunale Mazzier dr.ssa Nicoletta Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Floriano DE PRA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

2 N. 32 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; RICHIAMATO l art. 13 della L. 214/2011 che ai commi 6, 7, 8, 9 prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art.52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale; VISTO il comma 380 art. 1 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) che introduce elementi di novità nella disciplina dell Imposta Municipale Propria, ed in particolare: - alla lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011; - alla lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; alla lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; DATO ATTO che : all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; l art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; il comma 13 bis dell art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 impone a decorrere dall'anno di imposta 2013, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro

3 il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente. CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare l aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a a 0,3 punti percentuali. Lo stesso articolo 13 al co. 7 fissa l aliquota ridotta per abitazione principale allo 0,4 per cento, attribuendo ai comuni la possibilità di variarla in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; RAVVISATA l opportunità di prevedere un aliquota agevolata per gli alloggi assegnati dall Azienda territoriale per l edilizia residenziale della Provincia di Belluno, preso atto del ruolo dell azienda per le case popolari nel consentire l accesso all abitazione dei ceti meno abbienti; DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall art. 13 co. 10 del D.L. 201/ 11 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata; PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale e l onere del pagamento dell IMU è a carico del coniuge assegnatario della casa a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L assegnazione, ai soli fini dell applicazione dell imposta municipale propria, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, ai sensi della Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012; TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; ATTESO che la detrazione per abitazione principale di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14 maggio 2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell Imposta Municipale Propria da applicare per l anno 2012; VISTO il vigente Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 1/10/2012;

4 VISTI, altresì, : - la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; - il D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l imposta comunale sugli immobili; - il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento: all art. 42, lett. f) e all art. 124 in materia di pubblicità della delibera; - la L. 69/2009, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on - line degli atti; Il Sindaco cede la parola per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno al vicesindaco Alberto Peterle, il quale precisa che le aliquote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Rappresenta il fatto che, proprio in questi giorni, sembrano esserci alcune novità in materia di IMU: il primo acconto è stato eliminato, mentre, per il momento, rimane il secondo acconto, per il quale non è stata trovata la copertura finanziaria; inoltre, dall 1 gennaio 2014, l IMU dovrebbe esserre incorporata nella c.d. Service Tax. Il consigliere Attilio Dal Paos dichiara di non condividere quanto sta facendo l attuale Governo ed, in particolare, si riferisce al fatto di far credere alla gente di avere un risparmio dal non avere l IMU e poi, invece, determinare un aumento di tutto il resto, come la benzina. Con riferimento alle aliquote stabilite dal Comune, precisa che molti Comuni hanno trovato una soluzione per andare incontro ai proprietari delle seconde case, intendendo riferirsi non alle case per vacanze, ma a chi ha dato la disponibilità della propria abitazione ai famigliari. VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile dell Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); CON VOTI favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Dal Paos Attilio, Peterle Delfino); D E L I B E R A 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2. di deliberare le seguenti aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria anno 2013: aliquota di base dell imposta IMU nella misura dello 0,76 per cento, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota. Aliquota ridotta IMU dello 0,4 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. L aliquota ridotta IMU dello 0,4 per cento, si applica anche all unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o ricoverati in strutture sanitarie, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all estero, a titolo di proprietà e usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata. La stessa aliquota dello 0,4 per cento si applica inoltre al coniuge assegnatario della ex casa

5 coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Aliquota ridotta agevolata IMU dello 0,46 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall Ater Bl (Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno). 3. Di dare atto che l art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare sospende, per l anno 2013, il versamento della rata di acconto dell IMU per le seguenti categorie di immobili: - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.; 4. di deliberare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2013: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200,00; 5) di equiparare ad abitazione principale - ai fini dell applicazione dell aliquota e della detrazione - l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6) di equiparare ad abitazione principale - ai fini dell applicazione dell aliquota e della detrazione - l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 7) di prendere atto che l aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche nei confronti del soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale a prescindere dall effettivo possesso dell immobile e per tutta la durata dell assegnazione;

6 8) di prendere atto che la detrazione prevista per l abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale; 9) di dare atto che ai sensi della Legge 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del D.L. 16/2012 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni, dalla L. 133/1994 ubicati nel comune di Farra d Alpago, classificato montano di cui all elenco dei Comuni Italiani predisposto dall ISTAT, sono esenti; 10) di trasmettere in via telematica la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE Art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare che è di esclusiva competenza e responsabilità dell organo deliberante. Farra d Alpago 2 settembre 2013 Il Responsabile Dell area Economico Finanziaria f.to Calvi rag. Maria

7 ALLEGATO 1 Casistica degli immobili Aliquota Detrazione Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6- C/7). Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non sia locata. Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 0,4 % 200,00 e maggiorazione di 50,00, per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, purche dimorante abitualemte e residente anagraficamente, fino a un massimo di 400,00 in aggiunta agli 200,00 0,4 % 200,00 0,4 % 200,00 0,46% 200,00 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l edilizia economica residenziale (ATER). Ex casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la durata dell assegnazione. ALTRI FABBRICATI Immobili posseduti in aggiunta alla prima casa o diversi dall abitazione principale, immobili a disposizione posseduti da soggetti non residenti, immobili di categorie produttive. 0,4 % 0,76% detrazione propria dell abitazione principale senza maggiorazione per figli fino ai 26 anni di età 200,00 e maggiorazione di 50,00, per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni, purche dimorante abitualemte e residente anagraficamente, fino a un massimo di 400,00 in aggiunta agli 200,00 AREE FABBRICABILI 0,76%

8 Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to De Pra Floriano IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mazzier dr.ssa Nicoletta CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il Sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all albo pretorio on line il 1 ottobre 2013 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi. Lì, 1 ottobre 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mazzier dr.ssa Nicoletta Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Farra d Alpago, Lì 1 ottobre 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Mazzier dr.ssa Nicoletta Il sottoscritto Segretario C E R T I F I C A - Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio On-line del Comune il 1 ottobre 2013 e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi senza opposizioni o reclami. - E divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) - Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del T.U.E.L. Farra d Alpago, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Mazzier dr.ssa Nicoletta

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