INFORMATIVA Imposta Municipale Propria IMU Anno 2012
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- Mauro Chiari
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1 INFORMATIVA Imposta Municipale Propria IMU Anno 2012 A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l imposta municipale propria IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale ; L'imposta municipale propria IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili ICI. ALIQUOTA DI BASE - L'aliquota IMU DI BASE è pari allo 0,76 per cento ( 7,6 per mille) (da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali strumentali attività agricola). decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base sino a 0,30 punti percentuali. - L'aliquota IMU DI BASE è pari allo 0,20 per cento ( 2 per mille) (da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis D.L. 557/93). decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono ridurre l aliquota di base fino a 0,1 per cento. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - L aliquota IMU per l ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE è pari allo 0,40 per cento ( 4 per mille) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota per abitazione principale e pertinenze sino a 0,20 punti percentuali. - ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. 1
2 DETRAZIONI a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base Per l'anno 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato : - in 2 rate (prima rata 1/2 entro 18 giugno seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre) - in 3 rate (prima rata 1/3 entro 18 giugno seconda rata 1/3 entro 17 settembre terza rata a conguaglio entro 17 dicembre) Il calcolo dell imposta IMU per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato sull aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille). Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali E INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato. ALTRI IMMOBILI e AREE FABBRICABILI Il pagamento IMU per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato : - in 2 rate (prima rata 1/2 entro 16 giugno seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre) Il calcolo dell imposta IMU per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato sull aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per cento (7,6 per mille).entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali E INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato. BASE IMPONIBILE Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per: per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7-140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3,C/4 e C/5-80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5-60 per i fabbricati della categoria catastale D (escluso D/5) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 2
3 Per i terreni il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per: per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per i terreni agricoli posseduti da altri soggetti Per le aree edificabili il valore è quello in comune commercio CALCOLO e PAGAMENTO IMU Il Calcolo IMU dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, compilando il modello F24. - Sul sito del comune di Soncino è attivo il servizio IMU ON LINE che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi e stampa il modello F24. Il Calcolo IMU dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, compilando il modello F24. - Sul sito del comune di Soncino è attivo il servizio IMU ON LINE che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi e stampa il modello F24. CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNE CODICE COMUNE F24 SONCINO I827 CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 DESCRIZIONE IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale CODICE TRIBUTO COMUNE STATO IMU - imposta municipale propria per terreni IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati ERSAMENTO IMU
4 ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI - sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale - si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. - l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano (per legge - art. 13 comma 10 DL 201/2011) anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente : - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale - l assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione - Spetta al Comune la facoltà di assimilare all abitazione principale: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. - la base imponibile è ridotta del 50 per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. - Per I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia ad uso strumentale, è previsto il versamento dell'imu in 2 rate, al 30% in acconto e al 70% a saldo. Per quelli iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell imposta è effettuato in un unica soluzione entro il 16 dicembre - I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli con qualifica di iap (imprenditori agricoli professionali) sono soggetti all'imu limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i euro e fino 4
5 a15.500; b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a ; c) del 25% sulla parte di valore eccedente euro e fino a DICHIARAZIONI IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre Responsabile Ufficio Tributi Fabiana Gorna RECAPITI 0374/ mail [email protected] 5
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