COMUNE DI LISCIANO NICCONE UFFICIO TRIBUTI
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- Severina Luciani
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1 COMUNE DI LISCIANO NICCONE UFFICIO TRIBUTI INFORMATIVA Imposta Municipale Propria IMU Anno 2013 A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l imposta municipale propria IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'imposta municipale propria IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili ICI. NOVITA IMU ) l imposta su tutti gli immobili e interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). 2) per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3919 b) l eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo ) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli), quando non esenti da imposta, passano di intera competenza statale, con codice tributo 3919 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione 4) moltiplicatori redite catastali: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) il moltiplicatore passa da 60 a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 5) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 6) Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. 7) Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano aliquote e detrazioni indicate negli atti pubblicati entro il 16 maggio dell anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l anno precedente. 1
2 ALIQUOTE E DETRAZIONI N.B. Le aliquote sotto riportate sono quelle approvate per l anno 2012 e valide anche per il versamento dell acconto 2013 per ulteriori informazioni e chiarimenti si rimanda ai punti 6) e 7) della pagina precedente. ALIQUOTA ORDINARIA ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 9,6 PER MILLE 4,0 PER MILLE Da applicare a tutti gli immobili oggetto di imposizione, diversi da quelli sotto indicati Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale. DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Detrazione di base 200 Detrazione di 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni Detrazione di 200 fino alla concorrenza dell ammontare dell imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, e non per la percentuale di possesso (esempio: abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell immobile, la detrazione di 200 va divisa per 4, 50 ciascuno) La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26 anno di età), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 2
3 CALCOLO DELL IMPOSTA DOVUTA RENDITA CATASTALE Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. 500 Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 C/6 C/7 CALCOLO IMPOSTA PER FABBRICATI RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. 500 (500x5/100)+500 = 525 Gruppo B e cat. C/3 C/4 C/5 La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati 525 x 160 = MOLTIPLICATORI Cat. A/10 Cat. C/1 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l Aliquota IMU Esempio : Aliquota 7,6 per mille x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta 638,40 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/ CALCOLO IMPOSTA PER AREE FABBRICABILI BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di imposizione Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l Aliquota IMU 3
4 TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO DELL IMPOSTA TERMINI DI VERSAMENTO RATA 1 - ACCONTO 17 GIUGNO 2013 Rata in acconto pari a ½ dell imposta dovuta RATA 2 - SALDO 16 DICEMBRE 2013 Rata a conguaglio MODALITA DI VERSAMENTO Modello F24 Bollettino di ccp appositamente predisposto per il pagamento dell IMU, reperibile presso gli uffici postali DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (esclusi cat D10) QUOTA COMUNE CODICE TRIBUTO QUOTA STATO IMU - imposta municipale propria per terreni IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
5 DICHIARAZIONI IMU Entro il 30 GIUGNO DELL ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. ERSAMENTO IMULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI CONCESSIONI IN USO GRATUITO FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE TERRENI AGRICOLI ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI NON AMMESSE ESENTI nei comuni classificati montani o parzialmente montani ESENTI nelle aree montane o di collina sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - Pertanto nel Comune di Lisciano Niccone tali immobili sono esenti da imposta sono esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n Pertanto nel Comune di Lisciano Niccone i terreni agricoli sono esenti da imposta le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato AIRE RIDUZIONE DEL 50% RIDUZIONE DEL 50% Per fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50% fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. l assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione - Pertanto va applicata l aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. NESSUNA DETRAZIONE - all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata l ALIQUOTA ORDINARIA. Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al : - Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU - Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni IMU - Alla/e Deliberazione/i di determinazione dei valori delle aree fabbricabili - Alla normativa vigente in materia di IMU PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONSULTARE IL SITO WEB DEL COMUNE DI LISCIANO NICCONE ( 5
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